Decreto cautelare 23 aprile 2025
Sentenza breve 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 29/05/2025, n. 10400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10400 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05031/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5031 del 2025, proposto da
Cooperativa Sociale Acsom, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Rita Caldarozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l’annullamento
previa sospensiva
- dell’atto del 14.4.2025 con cui Roma Capitale ha escluso la ricorrente dalla procedura aperta per l’assegnazione dei lotti A.10 US (CIG: B5A7F5C0F3), A.16 La IC (CIG: B5A7F625E5) e A.19 MI (CIG: B5A7F6585E);
- dell’avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative;
- della lex specialis di gara approvata in attuazione della delibera di Giunta capitolina n. 136/2024 così come integrata dalla delibera G.C. 11.2.2025, n. 44;
- dell’avviso di gara con particolare riferimento alla clausola 7.2.1, lettera A), ove interpretabile in modo escludente;
- se e per quanto lesiva, della determina a contrarre n. 2673/2024 e della successiva rettifica;
- del provvedimento di nomina della commissione di gara prot. n. 16/07/2024.0181725.U;
in subordine, per l’annullamento
- dell’intera procedura di gara ai fini della riedizione della stessa;
- del provvedimento di aggiudicazione, ove posto in essere;
- della declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove stipulato, ai fini del subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico;
Dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con ricorso notificato e depositato il 23.4.2025, la Cooperativa Sociale Acsom ha impugnato l’esclusione dai tre lotti indicati in epigrafe della procedura aperta per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi sul litorale romano, motivata sulla scorta dell’asserita riferibilità del relativo codice Ateco, così come “ estrapolato dalla visura camerale” - “codice 88.91 servizi socio educativi e socio assistenziale primavera” - ad attività non corrispondenti a quelle indicate al punto 7.2.1, lettera a), dell’Avviso;
- il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura:
“1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 36 e ss. del Codice della Navigazione, del Regolamento regionale n. 19 del 12.8.2016 in relazione all’art. 100 D.lgs. 36/2023; art. 3 L. 241/1990; art. 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (art.7.2.1 del Disciplinare) - Eccesso di potere - Sulla violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti - Sulla illegittimità del provvedimento di esclusione - Sulla eventuale illegittimità/nullità dell’art.7.2.1 del Disciplinare in quanto contra legem ove interpretabile così come interpretato dalla S.A. ovvero in senso escludente” ;
“2) In subordine - Sulla illegittimità della procedura di gara - Sulla violazione e falsa applicazione di legge (artt. 57 d.lgs. 36/2023) - Sulla mancata previsione dei Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti nonché dei CAM in materia di smaltimento rifiuti - Sull’illegittimità del CSA nella parte in cui non ha considerato i CAM” ;
- il decreto cautelare n. 2293 del 23.4.2025 ha ordinato “l’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura” ;
- nella seduta del 28.4.2025, la Commissione, tenuto conto del menzionato decreto cautelare e rilevando che, dalla documentazione “già prodotta con prot. QC/2025/38367 emerge che in data 10.03.2025 la ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la variazione del tipo di attività con conseguente attribuzione del codice ateco n. 93.29.20- Gestione Stabilimenti Balneari” , ha riammesso l’odierna ricorrente alla fase successiva per i lotti nn. 10-16-19 (cfr. verbale del 30.4.2025, in atti);
- con nota del 19.5.2025, l’Amministrazione ha comunicato alla Cooperativa la riammissione definitiva;
- in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, parte ricorrente, nel rilevare che “si è concretizzata la cessazione della materia del contendere” (p. 2, memoria dep. in data 21.5.2025), ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sulle spese “anche alla luce del criterio della soccombenza virtuale” ;
- Roma Capitale ha richiesto il passaggio in decisione, rilevando la cessazione della materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla circostanza che “l’autotutela [sarebbe] intervenuta in termini molto ristretti” ;
- all’odierna camera di consiglio, il Collegio ha dato avviso a verbale della possibile adozione di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e la causa è passata in decisione;
Ritenuto, preliminarmente, che:
- la controversia non rientra tra quelle alle quali è applicabile l’art. 120 c.p.a. con conseguente mutamento del rito da “speciale” a “ordinario”, in quanto non si tratta di procedura di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, ma di concessione di beni demaniali (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2019, n. 7398; più di recente, ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2762);
Ritenuto:
- alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
Considerato , quanto alla domanda sulle spese:
- che, alla data in cui è stato adottato il provvedimento di esclusione gravato, l’odierna ricorrente era in possesso di codice Ateco coerente con le attività indicate nell’Avviso (di cui risulta, peraltro, munita già al 17.3.2025, data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, cfr. p. 4, ricorso);
- che, per giunta, Roma Capitale non ha dato riscontro alla comunicazione rivoltale nell’immediatezza della comunicazione dell’esclusione, in data 14.4.2025 (con la quale l’odierna ricorrente esponeva di essere in possesso del codice Ateco 93.29.20 dal 17.3.2025, come da ricevuta dell’Agenzia delle entrate; cfr. sul punto, anche il verbale della Commissione del 7.5.2025, in atti) e si è determinata nel senso della riammissione (cfr. seduta del 28.4.2025, verbalizzata il 30.4.2025), solo dopo che era già stato incardinato il presente giudizio (in data 23.4.2025);
Ritenuto:
- pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e alla luce di tutto quanto esposto, di dover condannare Roma Capitale alla corresponsione delle spese di lite in favore dell’odierna ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna Roma Capitale alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato (se versato), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO