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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 19900 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 19900/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. Barabaschi Chiara in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Cavazzoni Stefano in forza di procura speciale in Controparte_1 atti;
parte resistente
e nei confronti di
SPECIALE delle minori e in persona dell'avv. Laura CP_2 Per_1 Persona_2
Dutto
Parte intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note d'udienza di trattazione scritta in data 21.5.25):
“IN VIA PRINCIPALE: ACCOGLIERE in toto il proprio ricorso introduttivo, previa reiezione di tutte quante le domande avanzate da determinando le modalità relative Controparte_1 all'esecuzione di consegna delle minori, nata a [...] il [...] e Persona_2 nata a [...] in data [...] alla madre, Sig.ra Controparte_3 Parte_1 nata a [...] nad Kneznou (CA CA) il 15.06.1984 (C.F.: ) la C.F._1 quale si dichiara ben disposta a giungere in Italia per la consegna delle proprie figlie, da parte del
Sig. nato a [...] in data [...] (C.F.: e residente Controparte_1 C.F._2
a Moncalieri (TO) in via Monte Bianco n. 16 - CAP 10024-, dando le disposizioni del caso e di legge, e condannando la parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento.
E per l'effetto si richiede che Codesta Autorità Giudiziaria provveda all'emissione di tale provvedimento IMMEDIATAMENTE al termine del corrente anno scolastico, previsto per il prossimo 06.06.2025, prima che si verifichi l'ulteriore trasferimento delle minori a Roma, deciso arbitrariamente dal padre, stante la ferma contrarietà della madre, manifestata più volte a tutte le operatrici dei servizi sociali, così come si evince dalle medesime relazioni sociali.
IN VIA ISTRUTTORIA: respingere qualsivoglia richiesta di CTU psicologica: il quadro di manipolazione del padre ai danni della madre nei confronti delle minori è evidente oltre ogni ragionevole dubbio ed è già stato ampiamente dimostrato, tale eventuale accertamento rischierebbe di appesantire ulteriormente il procedimento de quo, risultando, tra l'altro, impraticabile stante l'imminente trasferimento delle minori a Roma, in spregio al loro interesse e alla volontà della madre.
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: respingere la richiesta di audizione delle minori da parte del
Tribunale avanzata dalla difesa paterna poiché proprio come sostiene la psicologa, Dott.ssa
[...]
nella sua relazione del 28.03.2025, essa darebbe solo voce agli aspetti emotivi più CP_4 superficiali, legati anche a verbalizzazioni già prodotte, e non agli aspetti emotivi più profondi, considerando anche l'attività di manipolazione cui sono sottoposte da parte del padre e della zia
Controparte_3
Per parte resistente (come da note d'udienza di trattazione scritta in data 21.5.25):
“In via principale:
• rigettare il ricorso per i fatti infra argomentati, poiché infondato in fatto e in diritto;
• disporre, in modifica al provvedimento emesso dal Tribunale di Massa emesso in data 11.10.2023 nr 736/2023 l'affidamento esclusivo delle minori e al padre Sig. Per_2 Controparte_3 [...]
– stante la perpetrata condotta pregiudizievole e contraria al corretto esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale assunto dalla ricorrente- stabilendo che il padre potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti le minori – istruzione, educazione, salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle proprie figlie;
• autorizzare il trasferimento provvisorio delle minori e dall'attuale Per_1 Persona_2 residenza in Moncalieri (TO) Via Montebianco 16 a Roma in Via Aurelia 125, in attesa che il
Tribunale dei minori decida se confermare il divieto di espatrio espresso nel giudizio innanzi al TM
Rg.15/2025 con provvedimento del 3 febbraio 2025;
- in via istruttoria: si insiste affinché Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, procedere all'ascolto delle minori diretto con l'ausilio ex art. 68 c.p.c. e ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e del 336 bis c.c. nonché delle convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo”
Per il OR Speciale (come da note d'udienza di trattazione scritta in data 21.5.25):
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano a decidere sulle questioni di affidamento/collocazione delle minori e attesa l'invalidità/nullità Per_1 Persona_2 dell'accettazione della giurisdizione italiana da parte dei genitori in quanto non dotati della rappresentanza processuale delle figlie minori e a mente dell'art. 10 del Per_2 Per_3 regolamento UE n. 1111/2019; in via preliminare: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino con riferimento all'ordine di rientro di
e a echia), stante la competenza esclusiva del Per_1 Persona_2 Controparte_5 Tribunale per i Minorenni sulla base della Legge n. 76/1994; in via subordinata, ove il Tribunale si ritenga competente sul merito: disporre CTU psicologica sulle minori e sulla loro relazione con entrambi i genitori, sui contesti di vita parentali di entrambi i genitori, anche allargati, con ogni approfondimento ritenuto necessario anche con riferimento alle cause dell'apparente rifiuto delle minori di incontrare la madre;
vietare, allo stato, il trasferimento a Roma (o in altra città) delle minori a seguito del padre;
mantenere i contatti con la madre attraverso incontri alla presenza di educatori e anche per il tramite di videotelefonate da effettuare alla presenza di personale educativo proseguire la presa in carico delle minori da parte del servizio sociale, di educativa territoriale e domiciliare e di NPI, Psicologia dell'Età evolutiva.
Riservando all'esito dell'istruttoria di concludere sulle domande delle parti”
Per il PM: nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare ex artt. 612-
614bis cpc, iscritto a ruolo il 10.10.2024, ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 al giudice dell'esecuzione di voler determinare le modalità relative all'esecuzione di consegna delle figlie minori, e alla madre da parte del sig. dando le disposizioni Per_2 Per_1 Controparte_1 del caso e condannando il resistente al pagamento delle spese di esecuzione.
La causa è stata iscritta presso la Sezione VIII Civile del Tribunale.
Con provvedimento in data 7.11.2024, il Presidente della predetta Sezione ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Sezione VII Civile.
Con decreto in data 3.12.2024, ritenuta l'applicabilità del rito ex art. 473bis 38 cpc, il Giudice Relatore ha fissato udienza per la convocazione delle parti, assegnando termine per la notifica del ricorso alla controparte.
Con memoria difensiva depositata il 17.1.2025, si è costituito in giudizio
[...] chiedendo il rigetto del ricorso avversario e, in via riconvenzionale, previa CP_1 individuazione del rito applicabile, la modifica del decreto del Tribunale di Massa relativamente al regime di affido e di collocazione abitativa delle minori.
All'udienza del 29.1.2025 sono state sentite le parti e all'esito il Giudice Relatore, con ordinanza del 30.1.2025 ha disposto ex art. 473bis co. 3 cpc il mutamento del rito con applicazione di quello previsto dagli artt. 473bis 14 ss. cpc, ha assegnato a parte ricorrente termine per il deposito di memoria di replica in relazione alla domanda riconvenzionale avversaria, ha assegnato ad entrambe le parti termine perentorio ex art. 101 cpc per prendere posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio circa la sussistenza della giurisdizione italiana e ha fissato successiva udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con successivo provvedimento in data 15.4.2025, il Giudice Relatore ha nominato il OR Speciale delle minori ex art. 473bis 8 cpc, ha assegnato termine alle parti per il deposito di memorie difensive in replica alla costituzione del OR , ha assegnato a tutte le parti Pt_2 ulteriore termine perentorio ex art. 101 cpc per prendere posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio circa la litispendenza / competenza per materia dell'adito Tribunale in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa mediante il deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Le parti hanno depositato le rispettive note scritte d'udienza nel termine assegnato ed all'esito il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. ***
Le domande proposte, in via principale dalla ricorrente e in via riconvenzionale dal resistente, nell'ambito del presente procedimento, richiedono la preliminare disamina dei profili di competenza e giurisdizione dell'adito Tribunale. Gli aspetti giuridici preliminari e pregiudiziali devono essere affrontati prima della valutazione sul merito, in quanto le questioni che si andranno di seguito ad illustrare sono idonee, ex se, a determinare l'esito del presente giudizio.
Si esaminerà, per prima, la questione relativa alla competenza per materia in relazione alla domanda principale formulata dalla ricorrente e, a seguire, la questione relativa alla giurisdizione in relazione alle domande riconvenzionali del resistente.
Sull'incompetenza funzionale di questo giudice
Si è detto nelle premesse che la ha chiesto a questo Tribunale di determinare le Parte_1 modalità relative alla consegna delle figlie minorenni, e alla madre, deducendo Per_2 Per_1 l'illecito trattenimento delle stesse in Italia da parte del padre in violazione delle Controparte_1 disposizioni del decreto del Tribunale di Massa del 9.10.2023, con cui -in accordo fra le parti- era stata stabilita la collocazione abitativa delle minori nella CA CA (cfr. doc. 1 ricorso).
Osserva il Collegio come la domanda attorea sia del tutto sovrapponibile alla richiesta di rimpatrio delle minori, in relazione alla quale è prevista la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni (art. 7 L. 64/1994 che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell'Aja del 1980) ed in relazione alla quale -fra l'altro- è già pendente il procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni di Torino (Rg 15/2025).
La domanda proposta avanti a questo Tribunale e quella avanti al Tribunale per i Minorenni condividono, difatti, il medesimo petitum (ossia, la restituzione delle minori alla madre) e la medesima causa petendi (ossia, l'illecito trattenimento delle minori in Italia).
A tal riguardo occorre chiarire che la disciplina dettata dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale di minori costituisce “lex specialis” che trova applicazione ogni qual volta siano coinvolti -come nel caso di specie- Stati che aderiscono alla Convenzione (sia l'Italia sia la CA CA hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1980).
Condivisibilmente è stato affermato in giurisprudenza che il ricorso alla disciplina ordinaria per la richiesta di rientro del minore sottratto (o illecitamente trattenuto) è ammissibile solo ove non sia applicabile la normativa convenzionale (speciale) perché il minore è stato condotto in un Paese che non ha aderito alla Convenzione dell'Aja. In tal senso si richiama il Tribunale di Milano che così ha affermato: “[…] «le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980» e la fase giurisdizionale è di competenza del Tribunale per i Minorenni (art. 7 l.
64/1994); sempre il Tribunale per i Minorenni è competente per le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 (art. 5 l. 64/1994)”
È, pertanto, “ammissibile una tutela ex art. 316 comma IV, 337-bis c.c. solo nell'ipotesi in cui le sopraccitate regole non fossero applicabili per essere stato il minore condotto in uno Stato non sottoscrittore della Convenzione dell'Aja (Trib. Milano, sez. IX, 19 marzo 2014, con riguardo alla Russia); nel caso, invece, di Stato Membro della Convenzione ha escluso l'utilizzo di strumenti di tutela interni diverso da quello tipizzato dalla l. 64/94 (Trib. Milano, sez. IX, 6 febbraio 2014, con riguardo al Brasile)” (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 -31 marzo 2014).
Si aggiunga che la competenza del Tribunale per i Minorenni in relazione alle domande di rimpatrio ha natura “funzionale” come espressamente riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 11/06/2013, n. 14720). Da quanto sopra consegue che, in relazione alla domanda formulata dalla ricorrente, deve dichiararsi l'incompetenza funzionale di questo Tribunale per essere competente per materia il Tribunale per i Minorenni.
Sulla carenza di giurisdizione italiana
Occorre ora affrontare il tema della giurisdizione con riferimento alle domande di modifica dell'affidamento e della collocazione abitativa delle minori formulate, in via riconvenzionale, dal resistente, compresa la domanda di autorizzazione al trasferimento abitativo delle bambine a Roma formulata per la prima volta con la memoria difensiva depositata il 13.5.25 e sulla quale le altre parti hanno replicato con le rispettive memorie e note scritte d'udienza successivamente depositate.
La normativa cui occorre avere riguardo è quella dettata dal Reg. UE 1111/19 che stabilisce i criteri per individuare l'autorità che ha competenza giurisdizionale, distinguendo le ipotesi di trasferimento lecito del minore da quelle di trasferimento illecito.
Orbene, nel caso di specie, non è dubbio che ricorra un'ipotesi di “trasferimento illecito”, avendo il resistente trattenuto le figlie minori in Italia e trasferito a Moncalieri la loro Per_2 residenza anagrafica senza il consenso della madre, la quale ha sporto denuncia/querela nei confronti del per i reati di cui agli artt. 574bis e 388 cp, parallelamente attivando la Per_2 procedura internazionale di rimpatrio.
La norma che viene, quindi, in rilievo è l'art. 9 Reg. UE 1111/19, rubricato “Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore”, in base al quale la competenza giurisdizionale resta in capo all'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e ricorrano le ulteriori condizioni previste dalle lettere a e b del medesimo articolo, ossia che il trasferimento o mancato ritorno sia stato accettato da chi è titolare del diritto di affidamento o il minore abbia soggiornato nell'altro
Stato per almeno un anno.
Nella vicenda in esame, è pacifico -ad avviso del Collegio- che la “residenza abituale” delle minori “prima del trasferimento illecito” fosse nella CA CA ove le minori vivevano con la madre sulla base di un accordo fra i genitori ratificato dal Tribunale di Massa con il decreto del
9.10.2023.
Il requisito dell'abitualità della residenza dev'essere valutato rispetto al momento dell'instaurazione del presente giudizio. A quel momento, la residenza abituale delle minori non può che essere individuata nella CA CA, ove le bambine hanno vissuto, unitamente alla genitrice, fino al mese di luglio 2024, non rilevando la circostanza che le stesse abbiano poi acquisito la residenza anagrafica in Italia perché ciò è pacificamente avvenuto con il dissenso della ricorrente.
Come dimostrato dalla querela sporta dalla nei confronti del e come Parte_1 Per_2 rilevato dal Tribunale per i Minorenni di Torino col provvedimento del 3.02.2025 (cfr. doc. 10 attoreo), il trattenimento in Italia di e è avvenuto (e sta proseguendo) contro la Per_1 Per_2 volontà della madre.
Dunque, seppur le minori oggi abbiano la residenza anagrafica a Moncalieri (cfr. doc. 4 attoreo), ciò non basta a radicare la competenza giurisdizionale in capo all'autorità giudiziaria italiana, non ricorrendo le ulteriori condizioni previste dalle lett. a) e b) del citato art. 9 Reg. UE 1111/19 atteso che il trasferimento delle bambine in Italia non è accettato dalla ricorrente e le stesse soggiornano nel territorio nazionale da meno di un anno.
La normativa comunitaria in esame, del resto, anche all'evidente fine di contrastare il cd. fenomeno del forum shopping, è intesa a riconoscere, in via generale, la competenza giurisdizionale in capo all'autorità giudiziaria dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito, salvo circostanze eccezionali. Tale principio lo si ricava anche dalla lettura del considerando n. 27 del Reg. UE 1111/19 che così recita: “In circostanze eccezionali e tenuto conto dell'interesse superiore del minore nel caso specifico, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente a norma del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento, dovrebbe poter richiedere un trasferimento di competenza all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro di residenza abituale del minore. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere consentito nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore. […]”.
Si aggiunga che la stessa Corte di Giustizia Europea, con riguardo ai casi di trasferimento illecito del minore, ha espressamente affermato che detto trasferimento “non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto” -precisando “ciò nemmeno nell' ipotesi in cui, a seguito del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale in quest'altro Stato membro” (CGUE, Sez. III, Sent., 01/07/2010, n. 211/10).
Ciò posto, occorre ora chiedersi se, nella fattispecie in esame, ricorra la diversa ipotesi contemplata dall'art. 10 Reg. UE 1111/19 -la cui applicazione è fatta salva dall'art. 9 testè citato- che introduce una deroga al criterio di competenza giurisdizionale dianzi esposto allorquando si è in presenza di un “accordo di scelta del foro” delle parti.
L'art. 10, rubricato “Scelta del foro”, testualmente così recita:
“le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o
iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o
ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e
c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.
L'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito. […]”.
Ebbene, il Collegio ritiene di dover dare al quesito posto risposta negativa.
Ed invero, se può considerarsi integrata la condizione prevista dalla lettera a) del citato art. 10, risultano, per contro, carenti le condizioni previste dalle successive lett. b) e c).
Con riferimento alla lettera b), difatti, è da escludere tanto la sussistenza di un accordo delle parti sulla competenza giurisdizionale italiana nei termini di cui al punto i) (di cui difettano, peraltro, le forme prescritte dal paragrafo 2 dell'art. 10 cit.), quanto la ricorrenza dell'ipotesi di una
“accettazione” della giurisdizione italiana a norma del successivo punto ii). E ciò in quanto la competenza giurisdizionale italiana non è stata accettata dal OR Speciale delle minori che è
“parte” a tutti gli effetti nel presente giudizio, avendo la rappresentanza processuale delle minori.
Con la memoria di intervento depositata il 6.5.2025, infatti, il OR Speciale non ha inteso accettare la giurisdizione italiana in relazione alla presente causa.
Non è dubbia l'ammissibilità della contestazione mossa dal OR Speciale, posto che lo stesso art. 10 par. 2 prevede che “coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita”, aggiungendo che l'accordo si considera “implicito” solo in mancanza di una loro contestazione. E così non è nella vicenda in esame, essendosi il OR Speciale opposto alla “proroga di competenza” su accordo delle parti.
Ad ulteriore supporto di quanto sopra, giova richiamare il “considerando” n. 23 del Reg. UE 1111/19 che così recita: “A condizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, dovrebbe esser possibile radicare la competenza in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro in cui tra i genitori è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, o in un altro Stato membro con cui il minore ha un legame sostanziale e che le parti abbiano concordato preventivamente, al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o accettato espressamente nel corso del procedimento, anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato membro, a condizione che l'esercizio di tale competenza risponda all'interesse superiore del minore” – aggiungendo- “Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi soggetto diverso dai genitori che, ai sensi del diritto nazionale, rivesta a pieno titolo la qualità di parte del procedimento avviato dai genitori dovrebbe essere considerato parte di tale procedimento ai fini del presente regolamento e pertanto l'opposizione mossa da tale parte alla scelta del foro effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui l'autorità giurisdizionale è stata adita dovrebbe ostare al riconoscimento dell'accettazione della proroga di competenza ad opera di tutte le parti del procedimento in detta data”.
Dunque, non avendo le parti del procedimento prodotto uno specifico accordo in punto giurisdizione ed essendo stata l'accettazione della giurisdizionale italiana in media res impedita dal dissenso legittimamente manifestato dal OR quale “parte” che ha la rappresentanza Pt_2 processuale delle minori nel presente giudizio, il requisito di cui al punto ii) della lettera b) par. 1 dell'art. 10 Reg. UE cit. non risulta soddisfatto.
È sufficiente la carenza di una sola delle condizioni previste dall'art. 10 cit. per escludere la sussistenza, nella vicenda in esame, della giurisdizione italiana su accordo delle parti ai sensi dell'art. 10 Reg. 1111/2019.
In ogni caso, il Collegio rileva come non appaia soddisfatta neppure l'ulteriore condizione prevista dalla lett. c) par. 1 dell'art. 10 cit. costituita dalla “conformità all'interesse superiore del minore”, posto che la competenza giurisdizionale italiana opererebbe in deroga al criterio generale che vuole radicata la giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore ha vissuto stabilmente prima del trasferimento ed in cui è possibile, quindi, più agevolmente e proficuamente acquisire informazioni in ordine alle condizioni di vita abituali del minore, sotto il profilo familiare, scolastico e sociale.
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene che, in relazione alle domande spiegate in via riconvenzionale dal resistente (compresa quella di autorizzazione al trasferimento abitativo Per_2 delle bambine a Roma formulata), debba declinarsi la giurisdizione italiana a favore della giurisdizione della CA CA, quale Stato membro di residenza abituale delle minori Per_2
e prima del loro trasferimento illecito nel nostro Paese. Per_1 La declaratoria di incompetenza per materia in relazione alla domanda principale svolta dalla ricorrente e la declaratoria di carenza della giurisdizione italiana in relazione alle domande riconvenzionali svolte dal resistente impediscono la disamina del merito della vicenda e, con essa, delle preliminari istanze istruttorie articolate.
Sulle spese di lite
In considerazione della circostanza che le questioni in ordine alla competenza e giurisdizione dell'adito Tribunale sono state rilevate d'ufficio, le spese di lite si dichiarano integralmente compensate fra parte ricorrente e parte resistente.
Quanto alle spese del OR Speciale, esse sono poste a carico di parte ricorrente e di parte resistente in via solidale fra loro, essendosi la nomina del OR Speciale resa necessaria nell'interesse delle minori, al fine di assicurare un'adeguata loro rappresentanza processuale.
Le suddette spese di lite vengono liquidate, come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da
E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
Essendo il OR Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si dispone il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf.
22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA, con riferimento alla domanda di riconsegna delle figlie minori formulata da parte ricorrente, l'incompetenza per materia di questo Tribunale per essere competente il Tribunale per i
Minorenni;
DICHIARA, con riferimento alle domande riconvenzionali formulate da parte resistente di modifica del regime di affidamento e di collocazione abitativa delle minori, il difetto di giurisdizione italiana per essere competente l'autorità giurisdizionale della CA CA;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
DICHIARA TENUTI e CONDANNA la ricorrente ed il resistente, in solido fra loro, a rifondere a favore del OR Speciale le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge,
DISPONENDONE il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 6.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento redatta in collaborazione con il MOT Stefano Scaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 19900/2024 promossa da
con il patrocinio dell'avv. Barabaschi Chiara in forza di procura speciale Parte_1 in atti;
parte ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Cavazzoni Stefano in forza di procura speciale in Controparte_1 atti;
parte resistente
e nei confronti di
SPECIALE delle minori e in persona dell'avv. Laura CP_2 Per_1 Persona_2
Dutto
Parte intervenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note d'udienza di trattazione scritta in data 21.5.25):
“IN VIA PRINCIPALE: ACCOGLIERE in toto il proprio ricorso introduttivo, previa reiezione di tutte quante le domande avanzate da determinando le modalità relative Controparte_1 all'esecuzione di consegna delle minori, nata a [...] il [...] e Persona_2 nata a [...] in data [...] alla madre, Sig.ra Controparte_3 Parte_1 nata a [...] nad Kneznou (CA CA) il 15.06.1984 (C.F.: ) la C.F._1 quale si dichiara ben disposta a giungere in Italia per la consegna delle proprie figlie, da parte del
Sig. nato a [...] in data [...] (C.F.: e residente Controparte_1 C.F._2
a Moncalieri (TO) in via Monte Bianco n. 16 - CAP 10024-, dando le disposizioni del caso e di legge, e condannando la parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento.
E per l'effetto si richiede che Codesta Autorità Giudiziaria provveda all'emissione di tale provvedimento IMMEDIATAMENTE al termine del corrente anno scolastico, previsto per il prossimo 06.06.2025, prima che si verifichi l'ulteriore trasferimento delle minori a Roma, deciso arbitrariamente dal padre, stante la ferma contrarietà della madre, manifestata più volte a tutte le operatrici dei servizi sociali, così come si evince dalle medesime relazioni sociali.
IN VIA ISTRUTTORIA: respingere qualsivoglia richiesta di CTU psicologica: il quadro di manipolazione del padre ai danni della madre nei confronti delle minori è evidente oltre ogni ragionevole dubbio ed è già stato ampiamente dimostrato, tale eventuale accertamento rischierebbe di appesantire ulteriormente il procedimento de quo, risultando, tra l'altro, impraticabile stante l'imminente trasferimento delle minori a Roma, in spregio al loro interesse e alla volontà della madre.
SEMPRE IN VIA ISTRUTTORIA: respingere la richiesta di audizione delle minori da parte del
Tribunale avanzata dalla difesa paterna poiché proprio come sostiene la psicologa, Dott.ssa
[...]
nella sua relazione del 28.03.2025, essa darebbe solo voce agli aspetti emotivi più CP_4 superficiali, legati anche a verbalizzazioni già prodotte, e non agli aspetti emotivi più profondi, considerando anche l'attività di manipolazione cui sono sottoposte da parte del padre e della zia
Controparte_3
Per parte resistente (come da note d'udienza di trattazione scritta in data 21.5.25):
“In via principale:
• rigettare il ricorso per i fatti infra argomentati, poiché infondato in fatto e in diritto;
• disporre, in modifica al provvedimento emesso dal Tribunale di Massa emesso in data 11.10.2023 nr 736/2023 l'affidamento esclusivo delle minori e al padre Sig. Per_2 Controparte_3 [...]
– stante la perpetrata condotta pregiudizievole e contraria al corretto esercizio della CP_1 responsabilità genitoriale assunto dalla ricorrente- stabilendo che il padre potrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti le minori – istruzione, educazione, salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle proprie figlie;
• autorizzare il trasferimento provvisorio delle minori e dall'attuale Per_1 Persona_2 residenza in Moncalieri (TO) Via Montebianco 16 a Roma in Via Aurelia 125, in attesa che il
Tribunale dei minori decida se confermare il divieto di espatrio espresso nel giudizio innanzi al TM
Rg.15/2025 con provvedimento del 3 febbraio 2025;
- in via istruttoria: si insiste affinché Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, procedere all'ascolto delle minori diretto con l'ausilio ex art. 68 c.p.c. e ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e del 336 bis c.c. nonché delle convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo”
Per il OR Speciale (come da note d'udienza di trattazione scritta in data 21.5.25):
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano a decidere sulle questioni di affidamento/collocazione delle minori e attesa l'invalidità/nullità Per_1 Persona_2 dell'accettazione della giurisdizione italiana da parte dei genitori in quanto non dotati della rappresentanza processuale delle figlie minori e a mente dell'art. 10 del Per_2 Per_3 regolamento UE n. 1111/2019; in via preliminare: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Torino con riferimento all'ordine di rientro di
e a echia), stante la competenza esclusiva del Per_1 Persona_2 Controparte_5 Tribunale per i Minorenni sulla base della Legge n. 76/1994; in via subordinata, ove il Tribunale si ritenga competente sul merito: disporre CTU psicologica sulle minori e sulla loro relazione con entrambi i genitori, sui contesti di vita parentali di entrambi i genitori, anche allargati, con ogni approfondimento ritenuto necessario anche con riferimento alle cause dell'apparente rifiuto delle minori di incontrare la madre;
vietare, allo stato, il trasferimento a Roma (o in altra città) delle minori a seguito del padre;
mantenere i contatti con la madre attraverso incontri alla presenza di educatori e anche per il tramite di videotelefonate da effettuare alla presenza di personale educativo proseguire la presa in carico delle minori da parte del servizio sociale, di educativa territoriale e domiciliare e di NPI, Psicologia dell'Età evolutiva.
Riservando all'esito dell'istruttoria di concludere sulle domande delle parti”
Per il PM: nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per l'attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare ex artt. 612-
614bis cpc, iscritto a ruolo il 10.10.2024, ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 al giudice dell'esecuzione di voler determinare le modalità relative all'esecuzione di consegna delle figlie minori, e alla madre da parte del sig. dando le disposizioni Per_2 Per_1 Controparte_1 del caso e condannando il resistente al pagamento delle spese di esecuzione.
La causa è stata iscritta presso la Sezione VIII Civile del Tribunale.
Con provvedimento in data 7.11.2024, il Presidente della predetta Sezione ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Sezione VII Civile.
Con decreto in data 3.12.2024, ritenuta l'applicabilità del rito ex art. 473bis 38 cpc, il Giudice Relatore ha fissato udienza per la convocazione delle parti, assegnando termine per la notifica del ricorso alla controparte.
Con memoria difensiva depositata il 17.1.2025, si è costituito in giudizio
[...] chiedendo il rigetto del ricorso avversario e, in via riconvenzionale, previa CP_1 individuazione del rito applicabile, la modifica del decreto del Tribunale di Massa relativamente al regime di affido e di collocazione abitativa delle minori.
All'udienza del 29.1.2025 sono state sentite le parti e all'esito il Giudice Relatore, con ordinanza del 30.1.2025 ha disposto ex art. 473bis co. 3 cpc il mutamento del rito con applicazione di quello previsto dagli artt. 473bis 14 ss. cpc, ha assegnato a parte ricorrente termine per il deposito di memoria di replica in relazione alla domanda riconvenzionale avversaria, ha assegnato ad entrambe le parti termine perentorio ex art. 101 cpc per prendere posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio circa la sussistenza della giurisdizione italiana e ha fissato successiva udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con successivo provvedimento in data 15.4.2025, il Giudice Relatore ha nominato il OR Speciale delle minori ex art. 473bis 8 cpc, ha assegnato termine alle parti per il deposito di memorie difensive in replica alla costituzione del OR , ha assegnato a tutte le parti Pt_2 ulteriore termine perentorio ex art. 101 cpc per prendere posizione in ordine alla questione rilevata d'ufficio circa la litispendenza / competenza per materia dell'adito Tribunale in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione della causa mediante il deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Le parti hanno depositato le rispettive note scritte d'udienza nel termine assegnato ed all'esito il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. ***
Le domande proposte, in via principale dalla ricorrente e in via riconvenzionale dal resistente, nell'ambito del presente procedimento, richiedono la preliminare disamina dei profili di competenza e giurisdizione dell'adito Tribunale. Gli aspetti giuridici preliminari e pregiudiziali devono essere affrontati prima della valutazione sul merito, in quanto le questioni che si andranno di seguito ad illustrare sono idonee, ex se, a determinare l'esito del presente giudizio.
Si esaminerà, per prima, la questione relativa alla competenza per materia in relazione alla domanda principale formulata dalla ricorrente e, a seguire, la questione relativa alla giurisdizione in relazione alle domande riconvenzionali del resistente.
Sull'incompetenza funzionale di questo giudice
Si è detto nelle premesse che la ha chiesto a questo Tribunale di determinare le Parte_1 modalità relative alla consegna delle figlie minorenni, e alla madre, deducendo Per_2 Per_1 l'illecito trattenimento delle stesse in Italia da parte del padre in violazione delle Controparte_1 disposizioni del decreto del Tribunale di Massa del 9.10.2023, con cui -in accordo fra le parti- era stata stabilita la collocazione abitativa delle minori nella CA CA (cfr. doc. 1 ricorso).
Osserva il Collegio come la domanda attorea sia del tutto sovrapponibile alla richiesta di rimpatrio delle minori, in relazione alla quale è prevista la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni (art. 7 L. 64/1994 che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell'Aja del 1980) ed in relazione alla quale -fra l'altro- è già pendente il procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni di Torino (Rg 15/2025).
La domanda proposta avanti a questo Tribunale e quella avanti al Tribunale per i Minorenni condividono, difatti, il medesimo petitum (ossia, la restituzione delle minori alla madre) e la medesima causa petendi (ossia, l'illecito trattenimento delle minori in Italia).
A tal riguardo occorre chiarire che la disciplina dettata dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale di minori costituisce “lex specialis” che trova applicazione ogni qual volta siano coinvolti -come nel caso di specie- Stati che aderiscono alla Convenzione (sia l'Italia sia la CA CA hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 1980).
Condivisibilmente è stato affermato in giurisprudenza che il ricorso alla disciplina ordinaria per la richiesta di rientro del minore sottratto (o illecitamente trattenuto) è ammissibile solo ove non sia applicabile la normativa convenzionale (speciale) perché il minore è stato condotto in un Paese che non ha aderito alla Convenzione dell'Aja. In tal senso si richiama il Tribunale di Milano che così ha affermato: “[…] «le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980» e la fase giurisdizionale è di competenza del Tribunale per i Minorenni (art. 7 l.
64/1994); sempre il Tribunale per i Minorenni è competente per le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 (art. 5 l. 64/1994)”
È, pertanto, “ammissibile una tutela ex art. 316 comma IV, 337-bis c.c. solo nell'ipotesi in cui le sopraccitate regole non fossero applicabili per essere stato il minore condotto in uno Stato non sottoscrittore della Convenzione dell'Aja (Trib. Milano, sez. IX, 19 marzo 2014, con riguardo alla Russia); nel caso, invece, di Stato Membro della Convenzione ha escluso l'utilizzo di strumenti di tutela interni diverso da quello tipizzato dalla l. 64/94 (Trib. Milano, sez. IX, 6 febbraio 2014, con riguardo al Brasile)” (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 -31 marzo 2014).
Si aggiunga che la competenza del Tribunale per i Minorenni in relazione alle domande di rimpatrio ha natura “funzionale” come espressamente riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 11/06/2013, n. 14720). Da quanto sopra consegue che, in relazione alla domanda formulata dalla ricorrente, deve dichiararsi l'incompetenza funzionale di questo Tribunale per essere competente per materia il Tribunale per i Minorenni.
Sulla carenza di giurisdizione italiana
Occorre ora affrontare il tema della giurisdizione con riferimento alle domande di modifica dell'affidamento e della collocazione abitativa delle minori formulate, in via riconvenzionale, dal resistente, compresa la domanda di autorizzazione al trasferimento abitativo delle bambine a Roma formulata per la prima volta con la memoria difensiva depositata il 13.5.25 e sulla quale le altre parti hanno replicato con le rispettive memorie e note scritte d'udienza successivamente depositate.
La normativa cui occorre avere riguardo è quella dettata dal Reg. UE 1111/19 che stabilisce i criteri per individuare l'autorità che ha competenza giurisdizionale, distinguendo le ipotesi di trasferimento lecito del minore da quelle di trasferimento illecito.
Orbene, nel caso di specie, non è dubbio che ricorra un'ipotesi di “trasferimento illecito”, avendo il resistente trattenuto le figlie minori in Italia e trasferito a Moncalieri la loro Per_2 residenza anagrafica senza il consenso della madre, la quale ha sporto denuncia/querela nei confronti del per i reati di cui agli artt. 574bis e 388 cp, parallelamente attivando la Per_2 procedura internazionale di rimpatrio.
La norma che viene, quindi, in rilievo è l'art. 9 Reg. UE 1111/19, rubricato “Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore”, in base al quale la competenza giurisdizionale resta in capo all'autorità giudiziaria dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e ricorrano le ulteriori condizioni previste dalle lettere a e b del medesimo articolo, ossia che il trasferimento o mancato ritorno sia stato accettato da chi è titolare del diritto di affidamento o il minore abbia soggiornato nell'altro
Stato per almeno un anno.
Nella vicenda in esame, è pacifico -ad avviso del Collegio- che la “residenza abituale” delle minori “prima del trasferimento illecito” fosse nella CA CA ove le minori vivevano con la madre sulla base di un accordo fra i genitori ratificato dal Tribunale di Massa con il decreto del
9.10.2023.
Il requisito dell'abitualità della residenza dev'essere valutato rispetto al momento dell'instaurazione del presente giudizio. A quel momento, la residenza abituale delle minori non può che essere individuata nella CA CA, ove le bambine hanno vissuto, unitamente alla genitrice, fino al mese di luglio 2024, non rilevando la circostanza che le stesse abbiano poi acquisito la residenza anagrafica in Italia perché ciò è pacificamente avvenuto con il dissenso della ricorrente.
Come dimostrato dalla querela sporta dalla nei confronti del e come Parte_1 Per_2 rilevato dal Tribunale per i Minorenni di Torino col provvedimento del 3.02.2025 (cfr. doc. 10 attoreo), il trattenimento in Italia di e è avvenuto (e sta proseguendo) contro la Per_1 Per_2 volontà della madre.
Dunque, seppur le minori oggi abbiano la residenza anagrafica a Moncalieri (cfr. doc. 4 attoreo), ciò non basta a radicare la competenza giurisdizionale in capo all'autorità giudiziaria italiana, non ricorrendo le ulteriori condizioni previste dalle lett. a) e b) del citato art. 9 Reg. UE 1111/19 atteso che il trasferimento delle bambine in Italia non è accettato dalla ricorrente e le stesse soggiornano nel territorio nazionale da meno di un anno.
La normativa comunitaria in esame, del resto, anche all'evidente fine di contrastare il cd. fenomeno del forum shopping, è intesa a riconoscere, in via generale, la competenza giurisdizionale in capo all'autorità giudiziaria dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito, salvo circostanze eccezionali. Tale principio lo si ricava anche dalla lettura del considerando n. 27 del Reg. UE 1111/19 che così recita: “In circostanze eccezionali e tenuto conto dell'interesse superiore del minore nel caso specifico, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente a norma del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento, dovrebbe poter richiedere un trasferimento di competenza all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro di residenza abituale del minore. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere consentito nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore. […]”.
Si aggiunga che la stessa Corte di Giustizia Europea, con riguardo ai casi di trasferimento illecito del minore, ha espressamente affermato che detto trasferimento “non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto” -precisando “ciò nemmeno nell' ipotesi in cui, a seguito del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale in quest'altro Stato membro” (CGUE, Sez. III, Sent., 01/07/2010, n. 211/10).
Ciò posto, occorre ora chiedersi se, nella fattispecie in esame, ricorra la diversa ipotesi contemplata dall'art. 10 Reg. UE 1111/19 -la cui applicazione è fatta salva dall'art. 9 testè citato- che introduce una deroga al criterio di competenza giurisdizionale dianzi esposto allorquando si è in presenza di un “accordo di scelta del foro” delle parti.
L'art. 10, rubricato “Scelta del foro”, testualmente così recita:
“le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:
a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:
i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;
ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore;
o
iii) il minore è cittadino di quello Stato;
b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:
i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o
ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;
e
c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.
L'accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito. […]”.
Ebbene, il Collegio ritiene di dover dare al quesito posto risposta negativa.
Ed invero, se può considerarsi integrata la condizione prevista dalla lettera a) del citato art. 10, risultano, per contro, carenti le condizioni previste dalle successive lett. b) e c).
Con riferimento alla lettera b), difatti, è da escludere tanto la sussistenza di un accordo delle parti sulla competenza giurisdizionale italiana nei termini di cui al punto i) (di cui difettano, peraltro, le forme prescritte dal paragrafo 2 dell'art. 10 cit.), quanto la ricorrenza dell'ipotesi di una
“accettazione” della giurisdizione italiana a norma del successivo punto ii). E ciò in quanto la competenza giurisdizionale italiana non è stata accettata dal OR Speciale delle minori che è
“parte” a tutti gli effetti nel presente giudizio, avendo la rappresentanza processuale delle minori.
Con la memoria di intervento depositata il 6.5.2025, infatti, il OR Speciale non ha inteso accettare la giurisdizione italiana in relazione alla presente causa.
Non è dubbia l'ammissibilità della contestazione mossa dal OR Speciale, posto che lo stesso art. 10 par. 2 prevede che “coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita”, aggiungendo che l'accordo si considera “implicito” solo in mancanza di una loro contestazione. E così non è nella vicenda in esame, essendosi il OR Speciale opposto alla “proroga di competenza” su accordo delle parti.
Ad ulteriore supporto di quanto sopra, giova richiamare il “considerando” n. 23 del Reg. UE 1111/19 che così recita: “A condizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, dovrebbe esser possibile radicare la competenza in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro in cui tra i genitori è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, o in un altro Stato membro con cui il minore ha un legame sostanziale e che le parti abbiano concordato preventivamente, al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o accettato espressamente nel corso del procedimento, anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato membro, a condizione che l'esercizio di tale competenza risponda all'interesse superiore del minore” – aggiungendo- “Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi soggetto diverso dai genitori che, ai sensi del diritto nazionale, rivesta a pieno titolo la qualità di parte del procedimento avviato dai genitori dovrebbe essere considerato parte di tale procedimento ai fini del presente regolamento e pertanto l'opposizione mossa da tale parte alla scelta del foro effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui l'autorità giurisdizionale è stata adita dovrebbe ostare al riconoscimento dell'accettazione della proroga di competenza ad opera di tutte le parti del procedimento in detta data”.
Dunque, non avendo le parti del procedimento prodotto uno specifico accordo in punto giurisdizione ed essendo stata l'accettazione della giurisdizionale italiana in media res impedita dal dissenso legittimamente manifestato dal OR quale “parte” che ha la rappresentanza Pt_2 processuale delle minori nel presente giudizio, il requisito di cui al punto ii) della lettera b) par. 1 dell'art. 10 Reg. UE cit. non risulta soddisfatto.
È sufficiente la carenza di una sola delle condizioni previste dall'art. 10 cit. per escludere la sussistenza, nella vicenda in esame, della giurisdizione italiana su accordo delle parti ai sensi dell'art. 10 Reg. 1111/2019.
In ogni caso, il Collegio rileva come non appaia soddisfatta neppure l'ulteriore condizione prevista dalla lett. c) par. 1 dell'art. 10 cit. costituita dalla “conformità all'interesse superiore del minore”, posto che la competenza giurisdizionale italiana opererebbe in deroga al criterio generale che vuole radicata la giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria dello Stato in cui il minore ha vissuto stabilmente prima del trasferimento ed in cui è possibile, quindi, più agevolmente e proficuamente acquisire informazioni in ordine alle condizioni di vita abituali del minore, sotto il profilo familiare, scolastico e sociale.
Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene che, in relazione alle domande spiegate in via riconvenzionale dal resistente (compresa quella di autorizzazione al trasferimento abitativo Per_2 delle bambine a Roma formulata), debba declinarsi la giurisdizione italiana a favore della giurisdizione della CA CA, quale Stato membro di residenza abituale delle minori Per_2
e prima del loro trasferimento illecito nel nostro Paese. Per_1 La declaratoria di incompetenza per materia in relazione alla domanda principale svolta dalla ricorrente e la declaratoria di carenza della giurisdizione italiana in relazione alle domande riconvenzionali svolte dal resistente impediscono la disamina del merito della vicenda e, con essa, delle preliminari istanze istruttorie articolate.
Sulle spese di lite
In considerazione della circostanza che le questioni in ordine alla competenza e giurisdizione dell'adito Tribunale sono state rilevate d'ufficio, le spese di lite si dichiarano integralmente compensate fra parte ricorrente e parte resistente.
Quanto alle spese del OR Speciale, esse sono poste a carico di parte ricorrente e di parte resistente in via solidale fra loro, essendosi la nomina del OR Speciale resa necessaria nell'interesse delle minori, al fine di assicurare un'adeguata loro rappresentanza processuale.
Le suddette spese di lite vengono liquidate, come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da
E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori minimi delle tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
Essendo il OR Speciale ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si dispone il pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione ex art. 130 DPR 115/02, in conformità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf.
22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA, con riferimento alla domanda di riconsegna delle figlie minori formulata da parte ricorrente, l'incompetenza per materia di questo Tribunale per essere competente il Tribunale per i
Minorenni;
DICHIARA, con riferimento alle domande riconvenzionali formulate da parte resistente di modifica del regime di affidamento e di collocazione abitativa delle minori, il difetto di giurisdizione italiana per essere competente l'autorità giurisdizionale della CA CA;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
DICHIARA TENUTI e CONDANNA la ricorrente ed il resistente, in solido fra loro, a rifondere a favore del OR Speciale le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi E.
2.905 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge,
DISPONENDONE il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 6.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento redatta in collaborazione con il MOT Stefano Scaglia