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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/10/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 933/2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 933/2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 15.10.2024 ore 9:32, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Simona Fabbrini;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
L'Avv. Fabbrini si riporta ai propri atti, contestando, in particolare, l'eccezione di prescrizione alla luce della diffida in atti ed insiste con riferimento a tutti gli anni scolastici, alla luce della proiezione delle supplenze nell'ambito della didattica annuale così come interpretata anche dalla giurisprudenza della Cassazione.
Il giudice, autorizzata la procuratrice a disconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.47
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 15.10.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 933/ 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Simona Fabbrini;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, Controparte_1 la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.500,00 (ossia €
500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e Controparte_1 dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il al risarcimento dei danni in maniera Controparte_1 specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 3.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Resistente: accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha adito il Tribunale di Prato al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024 (per un totale di €. 3.500,00). Sostiene, richiamando i recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
Deduce, altresì, di non essere incorsa in decadenza dalla fruizione del beneficio per il biennio anteriore al deposito del ricorso, essendo preclusa ai docenti precari la registrazione al portale web, necessaria ai fini della fruizione della carta elettronica.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto con riferimento agli anni scolastico 2017/2018 e 2018/2019, anche sulla base dell'art. 2948 co. 4 c.c.. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua. Sostiene che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del
, adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Infine, CP_1 prende posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, e chiede, in via subordinata, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati recentemente anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
4 5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e
5 concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente, per gli AA.SS. dal 2017/2018 al 2022/2023, attengono all'espletamento di servizi annuali o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo per le annualità 2017/2018 e 2018/2019 ovvero 31 agosto dell'anno seguente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023) con orario di lavoro completo, ad eccezione dell'A.S. 2017/2018.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di
6 fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Resta invece da chiarire, se anche per l'A.S. 2023/2024 si possa concludere in tal senso. In effetti, i contratti di lavoro prodotti dalla ricorrente identificano la supplenza svolta presso l'istituto scolastico A. Gramsci – J. M. Keynes, per un arco temporale caratterizzato da continuità e fino al 10 giugno dell'anno scolastico (ovvero il termine delle lezioni) e, successivamente, nelle date del 14 e 15 giugno. In particolare, la supplenza si snoda attraverso più segmenti orizzontali: dal 20.9.2023 al
10.6.2023 in forza di due contratti di lavoro con la previsione di un monte orario settimanale di rispettivamente 10 e 8 ore;
il 14.6.2024 in forza di un contratto di 10 ore e, infine, il 15.6.2024 in virtù di un contratto di 8 ore, presso la medesima scuola.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato
“dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza della docente nell'A.S.
2023/2024, occorre osservare che la ricorrente ha svolto la funzione didattica per l'intera durata delle lezioni scolastiche, garantendo, quindi, una continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile
7 a quello dei colleghi a tempo indeterminato. Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Con riguardo all'A.S. 2017/2018, la circostanza che il monte orario sia inferiore al 50% dell'orario previsto per l'incarico presso la scuola secondaria di secondo grado non incide sulla spettanza del beneficio. Seppure sul punto non si registri nelle magistrature superiori un orientamento definitivo, non convince il ragionamento, sviluppato in parte della giurisprudenza di merito, per cui il diritto di una docente ad un bonus concepito in termini di didattica annuale debba regredire a fronte non di una scelta dell'insegnante (come avviene comunemente per la docenza di ruolo, ovvero su richiesta dello stesso lavoratore), ma di un'esigenza esterna connessa alle esigenze di copertura dell'amministrazione.
È, difatti, chiaro che la limitazione della durata minima della prestazione lavorativa per i docenti di ruolo è funzionale al raggiungimento di una copertura e di una qualità intrinseca del servizio prestato dalla docente;
servizio, quale quello di insegnamento, che vede limitazioni (e necessarie autorizzazioni) per la prestazione di altri lavori (che non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non devono essere incompatibili con le attività dell'istituto della stessa p.a.).
Nel caso di specie, la limitazione oraria è dovuta ad un'esigenza di copertura parziale della pubblica amministrazione, che pertanto non può andare a detrimento della docente, chiamata ad un incarico in tutto e per tutto affine a quello dei docenti di ruolo, dal momento che non risulta dimostrato che tale limitazione risulta, invece, deputabile ad altre motivazioni (anche personali della docente).
In altri termini, il tetto del 50% per il part time dei docenti di ruolo risulta porsi su un piano distinto rispetto alle esigenze di restrizione oraria della docenza a tempo determinato e, dunque, non può, ad avviso della scrivente, proprio per la diversità soggettiva della provenienza dell'impulso alla limitazione oraria (il docente nei casi stabiliti e la scuola, se non provato diversamente, nel caso di incarichi di supplenza), ex se, condurre all'esclusione di un bonus per il solo fatto che la docente a tempo determinato risulta aver avuto un incarico di supplenza per meno ore, ma nell'arco dell'intero anno e, pertanto, a copertura di un'esigenza didattica di tipo annuale della p.a..
Del resto, che il parametro (orizzontale) dell'orario settimanale non intacchi il beneficio in questione è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico.
8 14. Del resto, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal costituitosi in data 1.7.2024 con riferimento agli anni scolastici CP_1
2017/2018 e 2018/2019. La Corte di cassazione sul punto ha rilevato che: L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
La ricorrente ha allegato il doc. 7, ovvero la lettera di diffida stragiudiziale indirizzata al CP_1
e trasmessa via posta a mezzo di racc. a/r in data 7 luglio 2022. Tale atto può essere legittimamente considerato interruttivo della prescrizione per cui considerando il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale quello del 7 luglio 2022 (questo da considerarsi il termine più remoto tra le situazioni prospettabili) o la data di nomina delle supplenze, salvo diverso termine per la effettiva fruizione del bonus con la registrazione nel portale adibito da , il diritto della ricorrente per CP_1 tale annualità non può considerarsi consumato, essendo intervenuto l'atto interruttivo della prescrizione precedentemente allo spirare del termine quinquennale.
15. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto, presso cui la ricorrente risulta attualmente in servizio in CP_1 forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione al 30.6.2025 (cfr. contratto di lavoro prodotto in atti in vista dell'odierna udienza).
16. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio
9 dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
17. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
18. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza, anche in seguito alla pronuncia di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia (nonché della non particolare complessità documentale che non rende autonomamente liquidabile la fase di trattazione) e della natura documentale della stessa (che impone di calibrare le spese sui parametri minimi, pur tenuto conto dell'aumento richiesto per la redazione mediante collegamento ipertestuale). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 3.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della
L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1339,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 15.10.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
10 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 933/2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 15.10.2024 ore 9:32, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Simona Fabbrini;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
L'Avv. Fabbrini si riporta ai propri atti, contestando, in particolare, l'eccezione di prescrizione alla luce della diffida in atti ed insiste con riferimento a tutti gli anni scolastici, alla luce della proiezione delle supplenze nell'ambito della didattica annuale così come interpretata anche dalla giurisprudenza della Cassazione.
Il giudice, autorizzata la procuratrice a disconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.47
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 15.10.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 933/ 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Parte_1
Walter Miceli, Fabio Ganci, Simona Fabbrini;
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
2 Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, Controparte_1 la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 3.500,00 (ossia €
500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del
, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e Controparte_1 dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il al risarcimento dei danni in maniera Controparte_1 specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 3.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre
C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M.
37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Resistente: accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso ex adverso proposto, si chiede l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la novità e complessità della questione giuridica trattata.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha adito il Tribunale di Prato al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024 (per un totale di €. 3.500,00). Sostiene, richiamando i recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
Deduce, altresì, di non essere incorsa in decadenza dalla fruizione del beneficio per il biennio anteriore al deposito del ricorso, essendo preclusa ai docenti precari la registrazione al portale web, necessaria ai fini della fruizione della carta elettronica.
2. Il si è costituito in giudizio attraverso il proprio funzionario, eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione del diritto con riferimento agli anni scolastico 2017/2018 e 2018/2019, anche sulla base dell'art. 2948 co. 4 c.c.. Contesta, nel merito, la fondatezza della domanda attrice, rilevando la spettanza del beneficio economico di cui alla Legge n. 107 del 2015 esclusivamente ai docenti di ruolo, stante la sua funzione di formazione continua. Sostiene che l'assenza di una rendicontazione delle spese di formazione che deriverebbe dall'accoglimento delle ragioni della ricorrente concretizzerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei docenti a tempo indeterminato. Sostiene, inoltre, l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario, nonché la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del
, adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non di ruolo. Infine, CP_1 prende posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, e chiede, in via subordinata, di valutare, in ragioni della novità della questione giuridica, la compensazione delle spese del giudizio.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati recentemente anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
4 5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e
5 concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1)
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui CP_1 al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della docente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dalla ricorrente, per gli AA.SS. dal 2017/2018 al 2022/2023, attengono all'espletamento di servizi annuali o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo per le annualità 2017/2018 e 2018/2019 ovvero 31 agosto dell'anno seguente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023) con orario di lavoro completo, ad eccezione dell'A.S. 2017/2018.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di
6 fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta alla ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
12. Resta invece da chiarire, se anche per l'A.S. 2023/2024 si possa concludere in tal senso. In effetti, i contratti di lavoro prodotti dalla ricorrente identificano la supplenza svolta presso l'istituto scolastico A. Gramsci – J. M. Keynes, per un arco temporale caratterizzato da continuità e fino al 10 giugno dell'anno scolastico (ovvero il termine delle lezioni) e, successivamente, nelle date del 14 e 15 giugno. In particolare, la supplenza si snoda attraverso più segmenti orizzontali: dal 20.9.2023 al
10.6.2023 in forza di due contratti di lavoro con la previsione di un monte orario settimanale di rispettivamente 10 e 8 ore;
il 14.6.2024 in forza di un contratto di 10 ore e, infine, il 15.6.2024 in virtù di un contratto di 8 ore, presso la medesima scuola.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato
“dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza della docente nell'A.S.
2023/2024, occorre osservare che la ricorrente ha svolto la funzione didattica per l'intera durata delle lezioni scolastiche, garantendo, quindi, una continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile
7 a quello dei colleghi a tempo indeterminato. Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Con riguardo all'A.S. 2017/2018, la circostanza che il monte orario sia inferiore al 50% dell'orario previsto per l'incarico presso la scuola secondaria di secondo grado non incide sulla spettanza del beneficio. Seppure sul punto non si registri nelle magistrature superiori un orientamento definitivo, non convince il ragionamento, sviluppato in parte della giurisprudenza di merito, per cui il diritto di una docente ad un bonus concepito in termini di didattica annuale debba regredire a fronte non di una scelta dell'insegnante (come avviene comunemente per la docenza di ruolo, ovvero su richiesta dello stesso lavoratore), ma di un'esigenza esterna connessa alle esigenze di copertura dell'amministrazione.
È, difatti, chiaro che la limitazione della durata minima della prestazione lavorativa per i docenti di ruolo è funzionale al raggiungimento di una copertura e di una qualità intrinseca del servizio prestato dalla docente;
servizio, quale quello di insegnamento, che vede limitazioni (e necessarie autorizzazioni) per la prestazione di altri lavori (che non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e non devono essere incompatibili con le attività dell'istituto della stessa p.a.).
Nel caso di specie, la limitazione oraria è dovuta ad un'esigenza di copertura parziale della pubblica amministrazione, che pertanto non può andare a detrimento della docente, chiamata ad un incarico in tutto e per tutto affine a quello dei docenti di ruolo, dal momento che non risulta dimostrato che tale limitazione risulta, invece, deputabile ad altre motivazioni (anche personali della docente).
In altri termini, il tetto del 50% per il part time dei docenti di ruolo risulta porsi su un piano distinto rispetto alle esigenze di restrizione oraria della docenza a tempo determinato e, dunque, non può, ad avviso della scrivente, proprio per la diversità soggettiva della provenienza dell'impulso alla limitazione oraria (il docente nei casi stabiliti e la scuola, se non provato diversamente, nel caso di incarichi di supplenza), ex se, condurre all'esclusione di un bonus per il solo fatto che la docente a tempo determinato risulta aver avuto un incarico di supplenza per meno ore, ma nell'arco dell'intero anno e, pertanto, a copertura di un'esigenza didattica di tipo annuale della p.a..
Del resto, che il parametro (orizzontale) dell'orario settimanale non intacchi il beneficio in questione è dimostrato dall'ulteriore circostanza che, per i lavoratori a tempo parziale, il legislatore non abbia previsto un adeguamento quantitativo in termini di riduzione del bonus proporzionale all'impegno scolastico.
8 14. Del resto, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dal costituitosi in data 1.7.2024 con riferimento agli anni scolastici CP_1
2017/2018 e 2018/2019. La Corte di cassazione sul punto ha rilevato che: L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
La ricorrente ha allegato il doc. 7, ovvero la lettera di diffida stragiudiziale indirizzata al CP_1
e trasmessa via posta a mezzo di racc. a/r in data 7 luglio 2022. Tale atto può essere legittimamente considerato interruttivo della prescrizione per cui considerando il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale quello del 7 luglio 2022 (questo da considerarsi il termine più remoto tra le situazioni prospettabili) o la data di nomina delle supplenze, salvo diverso termine per la effettiva fruizione del bonus con la registrazione nel portale adibito da , il diritto della ricorrente per CP_1 tale annualità non può considerarsi consumato, essendo intervenuto l'atto interruttivo della prescrizione precedentemente allo spirare del termine quinquennale.
15. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto, presso cui la ricorrente risulta attualmente in servizio in CP_1 forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione al 30.6.2025 (cfr. contratto di lavoro prodotto in atti in vista dell'odierna udienza).
16. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento, con accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio
9 dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
17. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
18. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza, anche in seguito alla pronuncia di legittimità, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia (nonché della non particolare complessità documentale che non rende autonomamente liquidabile la fase di trattazione) e della natura documentale della stessa (che impone di calibrare le spese sui parametri minimi, pur tenuto conto dell'aumento richiesto per la redazione mediante collegamento ipertestuale). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di cui alla domanda (per €. 3.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della
L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, CP_1 da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 1339,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 15.10.2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
10 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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