Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 950/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 950/2019 R.G. e vertente tra
(C.F.-P.IV.A. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. FABIO Parte_2
PANASITI (C.F. CodiceFiscale_1 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv.ssa SERENELLA Controparte_1 C.F._2
MOSCATO (C.F. ed elettivamente CodiceFiscale_3 Email_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. ESTER CALABRÒ
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 962/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata il
23/10/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1608/2016 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
7.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 8.11.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Controparte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 1608/2016 R.G.) per opporsi al fermo amministrativo dell'autovettura (Audi tg. DM 144TZ) di cui ero comproprietario insieme a , lamentando: Parte_3
(A) la propria totale estraneità al debito originante il fermo, trattandosi di cartelle esattoriali esclusivamente gravanti sulla predetta comproprietaria;
Parte_3
(B) il mancato invio di previe comunicazioni;
(C) il danno ingiusto ex art. 2043 c.c. a lui conseguito.
Sulla scorta di ciò ha chiesto al Tribunale adito di voler: dichiarare la nullità, infondatezza e illegittimità del fermo amministrativo del veicolo Audi tg. DM 144TZ e altresì condannare la convenuta al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
I.1.2.- Con comparsa del 26.01.2017 si è poi costituita la convenuta opposta (all'epoca e poi divenuta, nelle more del giudizio di Controparte_2
1° grado, , nei cui confronto il giudizio, già interrotto, veniva Parte_2
riassunto – cfr. verbale del 23.11.2017, ricorso in riassunzione del 2.01.2018 e memoria di costituzione di del 13.04.2018), contestando le avverse Parte_2
prospettazioni e in particolare eccependo l'integrale infondatezza delle avverse doglianze.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 962/2019, pubblicata il 23/10/2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto l'opposizione e per l'effetto annullato l'atto gravato;
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(b) compensato integralmente tra le parti le spese processuali.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte
[...]
, la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 950/2019), ivi Parte_2 in particolare lamentando l'erroneità della decisione di annullamento, non prevedendo la normativa alcun divieto di porre il fermo su autoveicoli in comproprietà, e chiedendo, in caso di accoglimento del gravame, anche la revisione del capo sulle spese.
I.2.2.- Con comparsa del 28.02.2020 si è poi costituito anche in questo grado
[...]
contestando le avverse prospettazioni e in particolare chiedendo: CP_1
(A) in via principale, di rigettare l'altrui gravame;
(B) in via subordinata, pronunciarsi sulla sua richiesta risarcitoria già formulata in prime cure e altresì rivedere il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese.
I.2.3.- Con provvedimento del 23.-27.10.2020 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento dell'8.11.2024.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) pacificamente sussiste, con riguardo alla presente vertenza, la giurisdizione del giudice ordinario, come del resto non controverso fra le parti e chiaramente discendente dalla circostanza che nel caso di specie si tratta di un “giudizio” mediante il quale si mira a contestare il “diritto dell'ente di riscossione a procedere all'iscrizione di fermo amministrativo di un veicolo”, “a prescindere dalla natura dei singoli crediti sottesi alle cartelle di pagamento” ed esclusivamente in virtù della circostanza che “tale mezzo è di comproprietà di un terzo (il ricorrente-attore) … estraneo ai rapporti debitori su cui si fonda la pretesa di pagamento”, risultando pertanto l''“accertamento (negativo) della pretesa tributaria” in questa sede né richiesto, né in alcun modo rilevante e invero del tutto estraneo al “petitum sostanziale” dell'azione sperimentata, essendo dunque “il criterio generale della natura (tributaria o meno) del credito tutelato”, “posto effettivamente a fulcro del riparto di giurisdizione in sede di accertamento del fondamento della pretesa erariale”, “qui” tuttavia
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“non … praticabile”, trattandosi di azione diversa e distinta e dunque attratta dalla giurisdizione generale dell'A.G.O. [cfr., ex multis, Cass. civ., 27/03/2023, n. 8671 e Trib.
Varese, 25/08/2020, R.G. 1553/2020, nonché, sul generale criterio di riparto, Cass. civ. Sez. un., 22/07/2015, n. 15354];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, giova rammentare, “è definito dai motivi di impugnazione formulati … e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.
n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato;
(C) nell'ambito dell'appena rammentato potere delle parti di delimitare il perimetro del thema decidendum rientra poi, a fortiori e quale corollario di tale più ampia facoltà, altresì quello di
“imporre” “la tassonomia dell'esame” delle domande proposte mediante la c.d. graduazione di queste ultime, “ponendo in posizione di subordinazione l'una rispetto ad altra domanda propria o della controparte”, trattandosi di “ordine” che “vincola il giudice” [“il quale”,
“indipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazione di subordinazione”, deve e può procedere all'esame delle domande espressamente subordinate
“esclusivamente in caso di mancato accoglimento di quelli prioritari[e]”, essendo pacifico che “l'esame della domanda, che la parte abbia proposto in via espressamente subordinata al rigetto di altra domanda, avanzata in via principale, trova ostacolo nell'accoglimento di quest'ultima” (cfr., ex multis, Cass. civ., 21/12/2018, n. 33361 e Cass. civ., 28/07/1984, n.
4498, nonché, esprimendo principi processuali generali, Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile
2015, n. 5)]; con la conseguenza che, avendo nel caso di specie la parte appellata chiesto principaliter solo di “rigettare l'appello” e meramente “in subordine” di rimeditare la richiesta risarcitoria e, “in caso di accoglimento”, la regolazione delle spese in prime cure
[revisioni che in ogni caso avrebbero richiesto la proposizione di apposita impugnativa incidentale (qui tuttavia pacificamente né sperimentata, né invero ivi sperimentabile –
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risultando la comparsa d'appello depositata in data 28.02.2020, e dunque, a fronte di udienza de 16.03.2020, oltre il termine ex art. 343 c.p.c.)], è evidente che tali richieste siano eventualmente da scrutinarsi nella sola eventualità di ritenuta fondatezza dell'avverso gravame, rimanendo invece assorbite nell'ipotesi inversa.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, da ciò discendendo l'integrale conferma della sentenza di prime cure.
V.- Giova muovere, in specie, dai profili fattuali della vicenda sottesa, essendo a tal riguardo del tutto pacifico che:
(a) nel novembre 2015 è stato iscritto un fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 su autovettura (Audi 8P tg. DM 144 TZ) già co-intestata, fin dal 15.07.2010, a Parte_3
e a odierno appellato e già ricorrente in prime cure [cfr. i “dati
[...] Controparte_1 della intestazione” emergenti dalla visura P.R.A. del 22.06.2016, allegata sub doc. 1 al ricorso di 1° grado];
(b) il fermo in esame originava tuttavia da debitoria (cartelle di pagamento) della sola
[...]
come pacifico fra le parti ed altresì emergente per tabulas [cfr. l'estratto di ruolo Parte_3
prodotto sub doc. 2 alla comparsa di costituzione in 1° grado dell'odierna appellante];
(c) il quale co-intestatario non debitore, ha pertanto qui contestato il fermo gravante CP_1
sulla sua autovettura, di cui veniva reso edotto solo a seguito di controllo dei Carabinieri nei suoi confronti (intervenuto in Taurianova in data 21.06.2016).
V.1.- Tale contestazione, già accolta in prime cure, è da ritenersi effettivamente fondata.
V.2.- E infatti, pur nella consapevolezza che si tratta di questione ancora dibattuta (v. infra, sub V.3.), occorre osservare che militano in tal senso plurimi e dirimenti argomenti:
(A) il fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 è una “misura” avente natura non esecutiva - essendo, al contrario e almeno dal 2001 (da quando, in particolare e con il d.lgs. 193/2001, “il provvedimento venne svincolato dall'esito negativo del pignoramento per mancato reperimento del bene”), una “misura alternativa alla esecuzione” -, bensì “puramente afflittiva” e “puramente coercitiva”, essendo appunto “volta a indurre il debitore all'adempimento”;
(B) “essendo”, pertanto e pacificamente, “il fermo amministrativo una misura puramente afflittiva, volta a costringere il debitore ad adempiere”, è evidente che essa “non trova alcuna
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ragion d'essere nei confronti del terzo comproprietario”, “nei cui confronti tale misura non può avere alcuna efficacia coercitiva”;
(C) in tal caso, poi, la misura - “essendo l'utilizzo del veicolo non frazionabile e/o divisibile” e
“non essendo possibile effettuare uno scorporo per la quota del non debitore” - avrebbe per effetto quello di “precludere, anche al non debitore, il diritto di circolare” e dunque
“finirebbe per pregiudicarlo”, “pur essendo” tale soggetto del tutto “estraneo all'inadempimento”;
(D) a ciò si aggiunga che, proprio in virtù di tale estraneità, al “comproprietario” “non debitore” non spetterebbero neanche “le necessarie notificazioni del preavviso di fermo”, ex lege da compiersi, anche sulla scorta della normativa invocata dall'odierna appellante e qui ratione temporis applicabile (giusta novella dell'art. 86, comma II, del D.P.R. n. 602/1973 da parte dell'art. 52 del D.L. n. 69/2013, conv. con mod. dalla L. n. 98/2013), solo nei confronti di “debitore” e “coobbligati”;
(E) da tutto ciò evidentemente discende la conclusione, più volte ribadita e qui da riaffermarsi, che, poiché il fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 “non può essere oggettivamente applicato se tutti i proprietari non sono debitori dell'Agente della riscossione”, “deve ritenersi illegittimo il fermo amministrativo apposto su bene mobile registrato cointestato laddove la posizione debitoria non sia ascrivibile a tutti i comproprietari” [cfr. Cass. civ., 17/07/2020, n. 15349; Cass. civ., 21/02/2023, n. 5401; Cass.,
Sez. un., n. 15354/2015, cit.; Cass. civ., 27/11/2015, n. 24234; nonché, ex multis e oltre all'arresto menzionato in prime cure (Trib. Cosenza, 22/04/2018, n. 650), Trib. Nocera,
27/3/2024, R.G. 5588/2023; Trib. Varese 2020, cit.; Trib. Palmi, 22/01/2019, R.G. n.
2964/2016; Trib. Napoli, 5/10/2018, n. 124; CTP Matera, 8/04/2022, n. 135; CTP Milano,
31/03/2021, n. 1461; CTP Napoli, 15/03/2021, n. 2493; CTP Napoli, 26/01/2021, n. 741; CTP
Como, 5/10/2020, n. 90; CTP Torino, 3/10/2017, n. 1374; CTP Macerata n. 181/2007].
V.3.- Né, in senso contrario, appaiono utilmente invocabili e tali da sovvertire la pacifica decisività di quanto precede gli argomenti fatti valere dall'odierna appellante [cfr. spec. pag. 2 dell'atto di appello e pagg.
1-2 della comparsa conclusionale di questo grado, nonché già pag.
2 della comparsa di costituzione in 1° grado], nonché enunciati - in difetto di alcun pronunciamento della S. Corte sul punto - in taluni, non condivisibili, arresti di merito (e.g.
Trib. Palmi, 29/12/2016, R.G. 100193/2011 - peraltro chiaramente superata da altre, e più
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recenti, pronunce del medesimo Tribunale: v. supra, sub V.2. -, nonché la pronuncia, menzionata dall'appellante e nella quale peraltro si evidenzia che “la questione è discussa nella giurisprudenza di merito”, CGT Nuoro, 8/03/2023, n. 42) e incentrati, in particolare:
(1) sull'assenza, nell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, di un espresso divieto in ordine alla fattispecie qui in esame;
(2) sulla prospettata “non inciden[za]” di tale misura, in ogni caso, “sulla sfera giuridica del terzo”, i.e. del comproprietario non debitore, considerando che l'inopponibilità degli atti dispositivi del veicolo successivi al fermo (art. 5, comma I, D.M. 503/1998) non si estenderebbe “agli atti di disposizione della quota del comproprietario non obbligato”, la
“lesione del diritto di proprietà” “potrebbe trovare rimedio nella rivalsa verso il comproprietario inadempiente” e l'“indisponibilità materiale del veicolo” integrerebbe “non già una limitazione del … diritto”, bensì “un ostacolo” “esterno” “al suo diritto di comproprietario”.
V.4.- Quanto all'argomento compendiato supra, sub V.3., punto (1), è da osservarsi che:
(a) il fermo amministrativo è una misura, come detto, non esecutiva (essendo “alternativa” all'esecuzione e “non avendo natura … propedeutica e funzionale al pignoramento e al buon fine dell'esecuzione forzata”), né strictu sensu “cautelare” (non essendo sovrapponibile o anche solo “assimilabi[le]” al “sequestro conservativo” - da ciò evidentemente discendendo la radicale inapplicabilità, diretta o analogica, dell'“art. 2905 c.c.”), ma puramente
“afflittiva” e “coercitiva” [cfr. Cass., Sez. un., n. 15354/2015, cit.; Cass. n. 24234/2015, cit.;
Cass. n. 15349/2020; Cass. n. 5401/2023, nonché, nei termini che precedono, Trib. Palmi
2019, cit.];
(b) trattandosi, come ribadito, di misura afflittiva, essa è evidentemente soggetta a rigoroso principio di “tipicità” – i.e. di “precisa perimetrazione della fattispecie” -, potendo pertanto trovare applicazione solo e soltanto per le ipotesi rientranti nell'“espressa previsione normativa” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/07/2017, n. 16601];
(c) alla luce di tale principio, è evidente che proprio la mancata indicazione, nella norma, dell'ipotesi qui in esame [pacificamente menzionandosi, nell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973, solo
“debitore” e “coobbligati” (unici soggetti, del resto, da sollecitarsi all'adempimento e ai quali spettano le relative notifiche – v. supra, sub V.2.)], più che giustificarne l'invocabilità, ulteriormente conferma che tale misura non può applicarsi in tal caso, trattandosi di ipotesi
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estranea all'“espressa previsione normativa” e dunque non soggetta alla relativa disciplina afflittiva.
V.5.- Ciò chiarito con riguardo al dato testuale della disposizione qui in esame [non recante, come osservato, “carenze” o “vuoti normativi” tali da imporre la rimessione alla Consulta
(cfr. pagg.
2-3 dell'atto di appello, nonché pag. 1 della comparsa conclusionale dell'appellante), ma una “precisa perimetrazione della fattispecie” afflittiva comportante, ex se e del tutto fisiologicamente, l'inoperatività per le ipotesi estranee a quelle tipizzate (v. supra, sub V.4.)], pacificamente non persuasivo risulta altresì l'argomento indicato supra, sub
V.3., punto (2).
V.6.- Al di là, infatti, del carattere chiaramente né condivisibile né dirimente delle argomentazioni, innanzi compendiate, in ordine alla congetturata (“potrebbe trovare rimedio”)
“rivalsa” del terzo verso il comproprietario debitore [non potendosi evidentemente affermare la liceità di una misura afflittiva applicata a terzo estraneo e al di fuori del “perimetro” di legge sulla scorta di un'ipotetica azione poi coltivabile ex post dal predetto terzo e invero postulante, per la sua stessa attivazione e in difetto di qualsiasi rapporto di garanzia o manleva fra le parti, proprio il carattere contra ius del danno patito, peraltro non già stricu sensu causato dal debitore] e all'ipotizzata persistenza di asseriti “poteri dispositivi” in capo al terzo comproprietario non debitore [evenienza invero né prevista, né ricavabile dall'art. 5, comma I,
D.M. 503/1998 (che si limita a disporre l'inopponibilità tout court degli “atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo”, senza prevedere deroghe o eccezioni per la quota del comproprietario non debitore) e chiaramente del tutto teorica (considerando la già sottolineata indivisibilità del bene, nonché l'evidente implausibilità di una cessione pro quota di un veicolo gravato da fermo e di cui “è vietata la circolazione”: cfr. art. 5, comma II, del medesimo D.M., nonché art. 86, comma III, del D.P.R. n. 602/1973)], è del tutto evidente che la predetta misura incide, e incide in modo pervasivo e penetrante, sulla sfera giuridica del terzo, il quale, pur se non debitore di alcunché e del tutto estraneo alla vicenda (non ricevendo del resto neanche le relative notifiche – v. supra), si vede invero del tutto privato della possibilità di utilizzare il proprio bene, non potendo in alcun modo adoperarlo secondo l'uso suo proprio [trattandosi di veicolo di cui, tuttavia e come detto, è radicalmente “vietata la circolazione”, incorrendosi altrimenti in gravi sanzioni (cfr. ancora art. 5, comma II, D.M.
503/1998 e art. 86, comma III, del D.P.R. n. 602/1973, richiamante l'art. 214, comma VIII,
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d.lgs. 285/1992, c.d. C.d.S.)]; e ciò non già per un indefinito “ostacolo esterno”, ma proprio e solo per la limitazione, idonea a sostanzialmente svuotare il suo diritto dominicale, a lui derivante, pur in difetto di alcuna sua responsabilità e in mancanza di alcuna espressa previsione normativa in tal senso, dalla misura afflittiva del fermo ex art. 86 D.P.R. n.
602/1973.
V.7.- Attesa, pertanto, l'evidente non persuasività degli argomenti di segno contrario [v. supra, sub V.3.-V.6.] e la piena condivisibilità, per converso, delle ragioni poste a fondamento dell'orientamento sposato anche dal Tribunale di prime cure [v. supra, sub V.2.],
è evidente che occorra confermare le statuizioni di quest'ultimo e conseguentemente provvedere, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, a rigettare l'appello proposto.
VI.- Considerato, poi, il carattere del tutto assorbente di tale statuizione reiettiva [anche in punto di spese (avendo la parte appellante espressamente chiesto “la revisione del capo della sentenza relativa alle spese del giudizio” solo in virtù del fisiologico effetto espansivo ex art. 336 c.p.c., e dunque non già per vizi autonomi e suoi propri – ivi del resto neanche prospettati
-, ma solo “in caso di accoglimento del presente atto di appello” – cfr. pag. 3 dell'atto di gravame -, e dunque per evenienza qui non realizzatasi) e in relazione alle ulteriori questioni sollevate dalla controparte (considerando il difetto di valida e tempestiva impugnativa incidentale e il loro carattere, in ogni caso, “subordinato” alla già menzionata eventualità, qui tuttavia non verificatasi, di accoglimento dell'avverso gravame: v. supra, sub III., punto (C))],
è evidente che ciò esaurisca l'intera materia del contendere e imponga l'integrale conferma della sentenza di prime cure.
VII.- Venendo poi alle spese di lite, da regolarsi solo con riferimento al presente grado di giudizio [attesa l'appena evidenziata integrale conferma della sentenza appellata, con assorbimento di ogni questione proposta solo “in subordine” o senza esperimento di apposita impugnativa (v. supra, sub VI.)], esse seguono la soccombenza [non ricorrendo ragioni tali da consentire di discostarsi da tale generale principio (non trattandosi di questione assolutamente nuova, né risultando intervenuto un mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti solo nel corso del giudizio)] e sono liquidate come in dispositivo:
(a) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
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(b) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello, tenendo conto delle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e del valore della causa
[da individuarsi nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, considerando, al di là delle dichiarazioni ai fini del solo C.U. (dato di per sé “ininfluente”: cfr., da ultimo, Cass. civ.,
11/05/2023, n. 12770 e Cass. civ., 15/06/2022, n. 19233) e del valore del debitum (qui chiaramente non rilevante, essendo estraneo al petitum sostanziale dell'odierna azione: v. supra, sub III., punto (A)), lo specifico oggetto dell'odierno opposizione (i.e. il fermo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, di per sé privo di valore determinabile) e il pacifico principio per cui, ai sensi dell'art. 5, commi V-VI, D.M. 55/2014, “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5200,01-
26000,00” (cfr. Cass. civ., 13/01/2022, n. 968), del resto applicabile anche facendo riferimento al valore del veicolo gravato dalla misura coercitiva (cfr. pag. 1 dell'all. 1 fasc. attoreo di 1° grado)];
(c) considerando il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (vertendo su un'unica quaestio iuris –v. supra), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(d) disponendone la distrazione, infine ed ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
VII.1.- Alcuna statuizione, infine, è da assumersi con riferimento all'art. 13, co. 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002 considerando la qualità della parte impugnante [v. Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2020, n. 4315, spec. par. 7.5, ult. cpv., delle “Ragioni della decisione” (ove si evidenzia che non si debba procedere alla “detta attestazione” nei casi in cui risulti “evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso” “in modo assoluto e definitivo” dalle
“qualità soggettiva delle parti”), nonché, proprio con riferimento alla posizione di
[...]
, il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2024 di Parte_2
“Risposta a quesito relativo a regime fiscale dei procedimenti instaurati da
[...]
” (ove si è espressamente escluso che “nei procedimenti di appello Parte_1 promossi” da “possa trovare applicazione quanto disposto Parte_2
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dall'art. 13, comma 1-quarter, del d.P.R. 115 del 2002”, “non” essendovi “titolo di recupero
a carico del concessionario soccombente”)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 950/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 962/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 23/10/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 1608/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA, per le ragioni in motivazione precisate, la sentenza gravata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado, liquidate in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, e da distarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario (avv.ssa
SERENELLA MOSCATO), della parte appellata.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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