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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 25662/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25662/2022 R.G.
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...] ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], residenti in [...], C.F._2
rapp.ti e difesi dagli avvocati Antonio Nardone (c.f. ) e Vincenzo Pansini C.F._3
(c.f. ), come da procura in atti, C.F._4
attori
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f. ), come in P.IVA_2
atti. convenuta
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della convenuta, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, quali comproprietari dell'appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in Napoli, Via Chiatamone n. 6, interno 11/C, composto da tre vani, cucinino, wc e terrazzino a livello, riportato al NCEU del Comune di Napoli, al foglio 3, particella 265, subalterno 107 esponevano che in data 11 ottobre 2020 il predetto cespite era stato inondato da una copiosa quantità di acqua piovana e fango, proveniente dalla AS della Polizia
NO IX, sita in Napoli, Monte di Dio. Dette acque meteoriche provenivano dalla grande condotta pluviale collocata all'interno del costone tufaceo del Monte Echia, ove è ubicata la predetta caserma, ed essendo la stessa ostruita per la presenza di vegetazione, detriti, materiale di risulta e altro, le acque meteoriche in questione erano traboccate giù direttamente dalla parete in tufo, e attraverso il terrazzino annesso all'immobile di proprietà degli attori avevano invaso quest'ultimo dopo avere divelto l'infisso esterno, provocandone l'allagamento per 15/20 cm. di altezza in tutti gli ambienti, come risultava anche dalla documentazione fotografica e dai video prodotti in atti. Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco che ispezionavano l'appartamento degli attori, redigendo relativo rapporto di intervento. Rappresentavano altresì gli attori che il Comune di
Napoli, con note prot. n. PG/20202/702114 del 23 ottobre 2020 e n. PG/2020/707317 del 27 ottobre
2020, aveva comunicato che la struttura dove era allocata la AS NO IX non era più di sua proprietà, ma che era stata trasferita all' con contratto di permuta del 20 Controparte_1
novembre 2015, repertorio n. 85567. Gli attori evidenziavano che a seguito di dette infiltrazioni il loro appartamento aveva subito ingenti danni (impianto elettrico, parquet, pavimenti in mosaico, mobilio, pareti, suppellettili varie e capi di abbigliamento) per il ripristino dei quali era stata quantificata, sulla scorta di relazione di parte, la somma di € 72.704,00, oltre IVA, per le opere di ristrutturazione, recupero e manutenzione, esclusi costi per la direzione dei lavori e per gli altri oneri necessari, ed in € 28.520,00 per il mobilio, somma che non ricomprendeva la stima relativa agli oggetti del tipo abiti, calzature, fotografie e varie suppellettili che erano stati smaltiti come rifiuti. Rappresentavano, infine, che la loro famiglia durante il periodo necessario all'esecuzione degli interventi di ristrutturazione si era dovuta trasferire presso un'apposita struttura ricettiva a pagamento.
Gli attori, quindi, avendo urgenza di eliminare le cause dei fenomeni sopra descritti, per evitare che in occasione di piogge ulteriori i fatti potessero nuovamente verificarsi e per procedere agli interventi di ristrutturazione dell'appartamento e di ripristino degli arredi e delle suppellettili, proponevano ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. per accertamento tecnico preventivo anche a fini conciliativi ed all'esito dello stesso, svoltosi in contraddittorio con la convenuta CP_1
venivano individuate le cause dell'allagamento nel comportamento tenuto dall'
[...] [...]
, quale proprietaria del complesso edilizio denominato AS “NO IX” posto in CP_1
2 Napoli alla via Monte di Dio, con accesso dal civico n. 31, di mancata manutenzione, quantificando l'importo complessivo per il ristoro dei danni subiti in € 74.788,85, di cui € 54.788,85 per la ristrutturazione dell'appartamento ed € 20.000,00 per la riparazione/restauro dei mobili, a cui andava sommata la spesa sostenuta dai ricorrenti per l'alloggio sostitutivo.
La consulenza preventiva d'ufficio in particolare accertava che “ le cause dei danni subiti dall'alloggio di proprietà dei ricorrenti non possono che essere ricondotte al copioso allagamento, avvenuto la sera dell'11 ottobre 2020, causato dall'acqua caduta, in abbondante e straordinaria quantità, dal costone tufaceo confinante, sulla cui sommità è allocata la AS della Polizia di
Stato “NO IX” ed in particolare l'area dove insistono le strutture che ospitano il nucleo cinofilo” e ciò in conformità a quanto verificato dai Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'evento e cioè che le griglie di raccolta si presentavano “........ostruite da vegetazione, detriti, materiale di risulta e quant'altro - (cit. rel. int. VV.F.)i quali prescrivevano che “Occorre pertanto provvedere alla effettuazione di celere verifica dell'ordinario funzionamento ed eventuale conseguente disostruzione di tutti gli imbocchi e condotti pluviali ivi allocati nascenti nel comprensorio di pertinenza P.S., transitanti lungo ed all'interno dell'alta muratura di contenimento terrazzata fino alla loro immissione nell'imbocco della pluviale servente il sottoposto stabile civv. 6
- 6G concludendosi poi nel collettore fognario interrato sito nel sottosuolo, onde evitare l'eventuale possibile futuro ripetersi del fenomeno”.
E' necessario evidenziare che la convenuta fin dalla fase cautelare eccepiva la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, ribadendo la sua posizione anche nel presente giudizio di merito, sostenendo che era risultato documentalmente provato che le particelle oggetto della questione erano la n.308 e la n. 379 del foglio 199 di cui: - la particella n. 379 risultava essere ancora di proprietà del Comune di Napoli, come da visura catastale allegata, mentre la particella n.
308 risultava essere classificata come “ente urbano” e la sua corrispondenza al Catasto fabbricati risultava errata giacché individuava immobili non riconducibili alla zona ove si erano verificati gli eventi. In particolare, la convenuta rilevava che il pozzetto oggetto di intasamento CP_1
riguardava la particella n. 308 del foglio n. 199 e non la particella n. 379, e che la porzione interessata dall'evento meteorologico non rientrava nel perimetro evidenziato in giallo oggetto di trasferimento al Demanio dello Stato, come desumibile dall'allegato N riportato nell'atto di permuta. La convenuta rappresentava in ogni caso che le attività inerenti la gestione anche economica e gli interventi connessi con la manutenzione dell'immobile erano demandate all'amministrazione usuaria per effetto della normativa e delle circolari intervenute in materia.
Infine rilevava che si era trattato di un evento meteorologico straordinario che escludeva la propria responsabilità.
3 Nel corso del giudizio venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., e, all'esito del deposito delle relative memorie, il Giudice adito, in presenza di ATP, riteneva la causa sufficientemente istruita e quindi matura per la decisione allo stato degli atti.
Precisate le rispettive conclusioni;
concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa viene all'esame dell'adito Giudice per la decisione.
E' indiscutibile e non è contestato che gli eventi a base della richiesta risarcitoria che ci occupa furono originati in occasione di abbondanti piogge dalla tracimazione di una grandissima quantità di acqua proveniente dalla AS “NO IX” e dalle aree ad essa annesse che “stante il malfunzionamento della rete di raccolta delle acque pluvie, in cui sono convogliate anche quelle di scarico provenienti dal canile dell'unità cinofila, non fu recepita dalle griglie a ciò deputate e con una forza dirompente si riversò sul sottostante alloggio, scardinando la porta della cucina che dà sul terrazzino dell'appartamento inondandolo completamente, ragione per cui la responsabilità è da attribuirsi alla , proprietaria del complesso edilizio denominato AS Controparte_1
“NO IX” posto in Napoli alla via Monte di Dio, con accesso dal civico n. 31”, come espressamente accertato del CTU incaricato per la fase dell'ATP, . Persona_1
Del resto agli atti vi è documentazione fotografica e video del momento dell'evento, che conferma l'accaduto, oltre all'intervento dei Vigili del Fuoco nell'immediatezza dei fatti.
La convenuta pur confermando che il complesso edilizio denominato Controparte_1
AS “NO IX” di cui si discute, è stato trasferito allo Stato in virtù di atto di permuta del
20.11.2015, rep. N. 85567, intervenuto con il Comune di Napoli ed allegato agli atti della relazione per ATP a seguito di deposito da parte del CTP della detta Agenzia nel corso del procedimento cautelare, ha insistito nella propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando che il pozzetto di raccolta delle acque pluviali non è situato nelle aree di sua proprietà, bensì sulla p.lla
308 che individua immobili non riconducibili alla zona ove si sono verificati gli eventi. Pertanto, il pozzetto oggetto di intasamento che aveva provocato lo sversamento di acqua piovana verso l'appartamento dei Signori risulterebbe essere stato erroneamente identificato in sede di Parte_1
accertamento tecnico preventivo nella particella n. 379 del foglio 1999, particella che in ogni caso non rientrerebbe tra le aree trasferite allo Stato con l'atto di permuta intervenuto con il Comune di
Napoli nel 2015, sebbene indicata all'art. 4 dello stesso tra quelle oggetto del trasferimento, e ciò in quanto la porzione interessata dall'evento (e cioè le particelle 308 e 379) non era ricompresa nel perimetro evidenziato in giallo oggetto di trasferimento al , di cui all'allegato Controparte_2
“N” del suindicato atto di permuta facente parte dell'accordo sottoscritto tra l' Controparte_1
e il Comune di Napoli. In ogni caso la convenuta escludeva la propria legittimazione CP_1
passiva anche per l'ipotesi in cui il bene rientrasse nel patrimonio del demanio statale, non potendo
4 essere chiamata a rispondere dei danni in questione ai sensi dell'art 2051 c.c., in quanto: a) priva di qualunque titolarità su tale bene;
b) priva di un rapporto di fatto con lo stesso. Al riguardo la convenuta in sede di comparsa conclusionale richiamava la sentenza n. 727/2025 resa dalla CP_1
Corte di cassazione che, pur pronunciandosi su diversa questione (ovvero in tema di assoggettabilità dell' quale soggetto passivo per le imposte ICI e IMU), aveva chiarito che Controparte_1
detta non è titolare di proprietà o di altri diritti reali di godimento né è concessionaria sugli CP_1
immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile e indisponibile) dello Stato:
“l'Agenzia del Demanio non è soggetto passivo di imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile ed indisponibile) dello Stato, dei quali essa è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per cui, non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiario di concessione amministrativa, sui predetti immobili, il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
(così come nell'art. 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l'ICI). Ciò non esclude, tuttavia, che l' sia titolare di un autonomo patrimonio ai sensi dell'art. 1 del d.m. 29 luglio Controparte_1
2005 e, quindi, possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili». Insisteva quindi per escludere l'esistenza di qualsiasi rapporto di fatto con il bene in questione, per essere lo stesso in uso ad altra Amministrazione statale ovvero al Ministero dell'Interno, risultando l'immobile, come è noto, adibito a AS di Polizia “NO IX”, dovendo , pertanto, essere attribuiti a detto Ministero gli interventi connessi alla manutenzione dell'immobile.
Preliminarmente sul punto va osservato, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Corte di cassazione- Sezione 1Civile-Ordinanza 22 marzo 2018 n. 7152) che, con riguardo ai beni pubblici, le norme del codice civile non impiegano il vocabolo "proprietà'", ma il verbo
"appartenere", ovvero espressioni ancor più generiche, la cui valenza tecnica di gran lunga più sfumata rimarca la distinzione tra il diritto di proprietà nell'accezione accolta dalla norma di cui all'art.832 c.c. e la proprietà pubblica. E' evidente che anche il codice civile con riferimento al regime dei beni demaniali e di quelli patrimoniali indisponibili pone l'accento sul carattere pubblico dei beni in questione non tanto in dipendenza della loro titolarità, quanto per la loro naturale vocazione alla realizzazione del pubblico interesse.
Con riferimento alla titolarità dei beni in questione nella precisata accezione di cui sopra è noto che con il D. lgs.vo n. 300/1999 sono state istituite le Agenzie fiscali per la gestione delle funzioni che in precedenza erano svolte dai Dipartimenti del Ministero delle finanze e che alle Agenzie stesse sono trasferiti i rapporti giuridici inerenti all'esercizio delle funzioni, poteri e competenze, restando
5 di competenza del Ministero solo funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulle Agenzie fiscali, secondo quanto previsto dal D. lgs.vo n. 300/1999, art. 56.
La legittimazione passiva della convenuta si radica quindi in ragione non Controparte_1
della proprietà o meglio appartenenza dei beni a quest'ultima, ma dei poteri gestori ad essa attribuiti in relazione ai beni appartenenti allo Stato in precedenza devoluti al Ministero delle Finanze: si tratta infatti di beni che appartengono allo Stato, il quale non puo' che operare attraverso i suoi organi che, lungi dal vantare la proprietà dei detti beni, li amministrano per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
In tale senso si è espressa anche la Corte costituzionale, sentenza n. 427/2004, laddove appunto con riferimento ai "beni demaniali o patrimoniali dello Stato" asserisce che gli stessi "restano a tutti gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato e per esso dell'Agenzia del demanio, quale soggetto individuato dall'ordinamento giuridico per la loro gestione.
Nell'ambito di siffatto concetto di gestione ed amministrazione va quindi affermata la piena legittimazione passiva della convenuta nel presente giudizio di risarcimento danni CP_1
connesso alla mancata manutenzione dei beni appartenenti allo Stato, rientrando tali compiti nelle funzioni assegnate alla convenuta e tanto indipendentemente dalla destinazione del bene a CP_1
favore di un altro Ministero, restando tali assegnazioni nel novero dei rapporti interni con i singoli
Enti da disciplinare con apposite convenzioni regolamentari, rispetto alle quali i terzi danneggiati restano estranei.
A tale ultimo riguardo va altresì precisato che al di là della collocazione degli impianti di raccolta delle acque piovane nell'una o nell'altra particella, quello che è emerso a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato, confermato anche dai rilievi dei Vigili del Fuoco, è che la tracimazione all'origine dell'allagamento dell'immobile degli attori si ricollega alla mancata manutenzione degli impianti medesimi posti a servizio dell'immobile appartenente allo Stato e precisamente dell'intero complesso edilizio denominato AS NO IX , nella sua articolata estensione edificata comprensiva di tutte le pertinenze.
Il CTU in merito a ciò fa presente che effettivamente “la mappa catastale di zona (catasto terreni) riporta una fabbricato identificato con la particella n. 308 che in realtà non esiste, infatti detta particella (collegata al catasto urbano con gli identificativi sez. SFE, foglio 3, particella 350) si riferisce ad un vasto fabbricato posto in Vico Pallonetto a Santa UC (ex Vico Storto Pallonetto a
Santa UC), di proprietà di terzi estranei” e tanto perchè la mappa in questione non è conforme allo stato dei luoghi, né deve aggiungersi probatoria. In ogni caso il CTU ribadisce che il pozzetto dalla cui ostruzione è derivato l'allagamento si colloca all'interno della consistenza della particella
6 n. 379 che è senza dubbio alcuno di proprietà dell' (rectius appartiene allo Controparte_1
Stato e per esso è gestito ed amministrato dall' nei termini di cui innanzi). Controparte_1
Era pertanto dovere della convenuta nell'ambito dei compiti e poteri di gestione ed CP_1 amministrazione ad essa assegnati per legge, manutenere l'immobile appartenente allo Stato in condizioni tali da non arrecare danni a terzi.
E' evidente quindi che la sentenza n. 727/2025 della Cassazione, richiamata dalla convenuta nelle proprie difese finali, non è pertinente alla fattispecie in esame, essendo riferita a CP_1
rapporti tributari che presuppongono- questi si- necessariamente la titolarità del bene e non a rapporti e compiti gestori attribuiti per legge alla convenuta nei termini innanzi precisati e CP_1
chiariti.
E' necessario infine esaminare anche la questione ulteriormente eccepita dalla convenuta in merito all'eccezionalità dell'evento, all'origine dell'allagamento.
Invero anche il CTU nella propria relazione fa riferimento più volte al fatto che nell'occasione l'acqua piovana sia caduta in abbondante e straordinaria quantità, conformemente a quanto dichiarato al riguardo anche dai vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti che parlano di “potenza delle ingenti quantità di acqua” piovana.
Al riguardo si precisa che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità; infatti in base al principio di regolarità causale l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento mentre l'eccezionalità si identifica come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sè sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. ( in tal senso Corte di Cassazione- S.U. sentenza n. 5422/2021)
Nella fattispecie in esame è evidente che, seppure le precipitazioni piovose furono abbondanti e notevoli, ai limiti dell'eccezionalità, la tracimazione verificatasi fu causata invece dalla ostruzione dei pozzetti dovuti alla presenza di fogliame e pietrisco conseguenti alla loro mancata pulizia e manutenzione da parte di chi ne aveva la gestione istituzionale.
L'evento verificatosi era evidentemente prevedibile e tanto tenuto conto del fatto che sulla base della comune esperienza era indispensabile che i pozzetti venissero manutenuti e puliti regolarmente e periodicamente al fine di consentire la regolare raccolta e smaltimento delle acque meteoriche: se tale ordinaria manutenzione fosse stata eseguita, ci saremmo potuti trovare di fronte ad una tracimazione verificabile, ma sicuramente non nelle forme violente ed invasive del caso e comunque tale da essere smaltita senza causare i danni di cui si discute.
7 D'altra parte la convenuta, sulla quale pure gravava l'onere di una puntuale prova che escludesse la propria responsabilità in ragione della dedotta eccezionalità dell'evento, nulla ha provato e pertanto, alla luce degli esiti della relazione tecnica svolta va dichiarata la responsabilità della stessa per violazione dei doveri di custodia di cui all'art. 2051 c.c..
I danni subiti dall'appartamento degli attori sono stati documentati con le foto ed i video in atti e sono stati rilevati dal CTU nella fase cautelare.
Il Ctu ha quantificato gli stessi in €. 74.788,85 complessivi, di cui €. 54.788,85 per la ristrutturazione dell'appartamento ed € 20.000,00 per la riparazione/restauro dei mobili come da computo metrico in atti, somme riferite alle seguenti voci di spesa analiticamente indicate: svuotamento dell'alloggio da tutti gli arredi amovibili e smontaggio di quelli fissi con imballaggio e trasporto a deposito;
rimozione di battiscopa e del pavimento in legno;
svellimento pavimento bagni;
demolizione del massetto sottostante il pavimento;
spicconatura di intonaci ammalorati e/o rigonfi;
demolizione e ricostruzione della controsoffittatura in cucina;
tiro in alto e calo in basso di materiali, scarriolatura, trasporto a rifiuto e smaltimento;
realizzazione di intonaco deumidificante, di intonaco civile con stuccatura;
realizzazione del nuovo massetto di sottofondo finito con autolivellante;
fornitura e posa in opera di pavimento in legno e del battiscopa;
fornitura e posa in opera di pavimenti in ceramica;
raschiature delle vecchie pitture, stuccature e rasature, tinteggiature;
riparazione di tutti gli infissi interni e quello esterno danneggiato;
rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della cucina;
sostituzione delle parti di impianto elettrico compromesse dalle infiltrazioni;
restauro dei mobili danneggiati ove possibile e rifacimento di quelli non riparabili.
Tali interventi non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell convenuta ed CP_1
appaiono congrui rispetto all'evento in esame. Per quel che concerne invece la voce di danno determinata a corpo dal CTU e relativa agli arredi ed alle suppellettili la quantificazione, in assenza di fatture e documenti di acquisto, ad eccezione del preventivo per le opere di falegnameria, la stessa è risultata eccessiva. In particolare si osserva che il preventivo delle opere di falegnameria allegato alla relazione del CTU prevede interventi di realizzazione ex novo di cucina, libreria, armadi e porte, rifacimento integrale di detti arredi non richiesto neppure dal consulente degli attori che fa riferimento ad interventi di riparazione. Per quel che concerne invece i danni ai tappeti non vi
è agli atti un documento di acquisto o certificazione della loro tipologia, mancando persino la ricevuta della tintoria che ha eseguito i lavaggi come dedotti dagli attori. Con riferimento poi ai divani ed alla base del letto, il Ctu non ha dato contezza della tipologia dei danni rilevati, ma nel preventivo degli attori si precisa che si tratta di divani acquistati nel 2006 e quindi con una vetustà di 14 anni circa, così come presumibilmente vetusta è la stessa base del letto. Non vi sono inoltre
8 né ricevute, né preventivi di intervento per il restauro dei mobili che si assumono danneggiati, né il
CTU sul punto ha fornito delucidazioni adeguate. Pertanto, al riguardo, si ritiene necessario liquidare tale complessiva voce di danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in €. 8.000,00.
A tali somme non può essere aggiunta neppure quella per spese di affitto che gli attori assumono avere sostenuto per il periodo in cui sono rimasti fuori casa per gli interventi di riparazione, in quanto non documentate. Al riguardo non può essere accolta la richiesta di liquidazione avanzata dagli attori in via equitativa e subordinata in quanto gli stessi ben potevano procurarsi le fatture relative ai costi che assumono di aver sostenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e delle attività effettivamente svolte, ivi compresa l'assistenza e rappresentanza nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni Controparte_1
all'immobile di proprietà degli attori e per l'effetto la condanna a titolo di risarcimento al pagamento in favore degli stessi nella complessiva somma di €. 62.788,85, determinata all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-condanna la predetta Agenzia al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio che liquida in €. 545,00 per spese ed €. 7052,00 per compensi per la presente fase ed €. 286,00 per spese, ed €. 1914,00 per compensi, oltre spese generali sui compensi di entrambe le fasi, IVA e Cpa se dovute e documentate;
-pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU nella misura liquidata con decreto reso nella fase cautelare.
Si comunichi.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario, dott. Maria Esposito, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25662/2022 R.G.
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...] ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], residenti in [...], C.F._2
rapp.ti e difesi dagli avvocati Antonio Nardone (c.f. ) e Vincenzo Pansini C.F._3
(c.f. ), come da procura in atti, C.F._4
attori
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f. ), come in P.IVA_2
atti. convenuta
CONCLUSIONI: come in atti e come da note cd. di trattazione “scritta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della convenuta, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, quali comproprietari dell'appartamento posto al secondo piano del fabbricato sito in Napoli, Via Chiatamone n. 6, interno 11/C, composto da tre vani, cucinino, wc e terrazzino a livello, riportato al NCEU del Comune di Napoli, al foglio 3, particella 265, subalterno 107 esponevano che in data 11 ottobre 2020 il predetto cespite era stato inondato da una copiosa quantità di acqua piovana e fango, proveniente dalla AS della Polizia
NO IX, sita in Napoli, Monte di Dio. Dette acque meteoriche provenivano dalla grande condotta pluviale collocata all'interno del costone tufaceo del Monte Echia, ove è ubicata la predetta caserma, ed essendo la stessa ostruita per la presenza di vegetazione, detriti, materiale di risulta e altro, le acque meteoriche in questione erano traboccate giù direttamente dalla parete in tufo, e attraverso il terrazzino annesso all'immobile di proprietà degli attori avevano invaso quest'ultimo dopo avere divelto l'infisso esterno, provocandone l'allagamento per 15/20 cm. di altezza in tutti gli ambienti, come risultava anche dalla documentazione fotografica e dai video prodotti in atti. Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco che ispezionavano l'appartamento degli attori, redigendo relativo rapporto di intervento. Rappresentavano altresì gli attori che il Comune di
Napoli, con note prot. n. PG/20202/702114 del 23 ottobre 2020 e n. PG/2020/707317 del 27 ottobre
2020, aveva comunicato che la struttura dove era allocata la AS NO IX non era più di sua proprietà, ma che era stata trasferita all' con contratto di permuta del 20 Controparte_1
novembre 2015, repertorio n. 85567. Gli attori evidenziavano che a seguito di dette infiltrazioni il loro appartamento aveva subito ingenti danni (impianto elettrico, parquet, pavimenti in mosaico, mobilio, pareti, suppellettili varie e capi di abbigliamento) per il ripristino dei quali era stata quantificata, sulla scorta di relazione di parte, la somma di € 72.704,00, oltre IVA, per le opere di ristrutturazione, recupero e manutenzione, esclusi costi per la direzione dei lavori e per gli altri oneri necessari, ed in € 28.520,00 per il mobilio, somma che non ricomprendeva la stima relativa agli oggetti del tipo abiti, calzature, fotografie e varie suppellettili che erano stati smaltiti come rifiuti. Rappresentavano, infine, che la loro famiglia durante il periodo necessario all'esecuzione degli interventi di ristrutturazione si era dovuta trasferire presso un'apposita struttura ricettiva a pagamento.
Gli attori, quindi, avendo urgenza di eliminare le cause dei fenomeni sopra descritti, per evitare che in occasione di piogge ulteriori i fatti potessero nuovamente verificarsi e per procedere agli interventi di ristrutturazione dell'appartamento e di ripristino degli arredi e delle suppellettili, proponevano ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. per accertamento tecnico preventivo anche a fini conciliativi ed all'esito dello stesso, svoltosi in contraddittorio con la convenuta CP_1
venivano individuate le cause dell'allagamento nel comportamento tenuto dall'
[...] [...]
, quale proprietaria del complesso edilizio denominato AS “NO IX” posto in CP_1
2 Napoli alla via Monte di Dio, con accesso dal civico n. 31, di mancata manutenzione, quantificando l'importo complessivo per il ristoro dei danni subiti in € 74.788,85, di cui € 54.788,85 per la ristrutturazione dell'appartamento ed € 20.000,00 per la riparazione/restauro dei mobili, a cui andava sommata la spesa sostenuta dai ricorrenti per l'alloggio sostitutivo.
La consulenza preventiva d'ufficio in particolare accertava che “ le cause dei danni subiti dall'alloggio di proprietà dei ricorrenti non possono che essere ricondotte al copioso allagamento, avvenuto la sera dell'11 ottobre 2020, causato dall'acqua caduta, in abbondante e straordinaria quantità, dal costone tufaceo confinante, sulla cui sommità è allocata la AS della Polizia di
Stato “NO IX” ed in particolare l'area dove insistono le strutture che ospitano il nucleo cinofilo” e ciò in conformità a quanto verificato dai Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dell'evento e cioè che le griglie di raccolta si presentavano “........ostruite da vegetazione, detriti, materiale di risulta e quant'altro - (cit. rel. int. VV.F.)i quali prescrivevano che “Occorre pertanto provvedere alla effettuazione di celere verifica dell'ordinario funzionamento ed eventuale conseguente disostruzione di tutti gli imbocchi e condotti pluviali ivi allocati nascenti nel comprensorio di pertinenza P.S., transitanti lungo ed all'interno dell'alta muratura di contenimento terrazzata fino alla loro immissione nell'imbocco della pluviale servente il sottoposto stabile civv. 6
- 6G concludendosi poi nel collettore fognario interrato sito nel sottosuolo, onde evitare l'eventuale possibile futuro ripetersi del fenomeno”.
E' necessario evidenziare che la convenuta fin dalla fase cautelare eccepiva la Controparte_1
propria carenza di legittimazione passiva, ribadendo la sua posizione anche nel presente giudizio di merito, sostenendo che era risultato documentalmente provato che le particelle oggetto della questione erano la n.308 e la n. 379 del foglio 199 di cui: - la particella n. 379 risultava essere ancora di proprietà del Comune di Napoli, come da visura catastale allegata, mentre la particella n.
308 risultava essere classificata come “ente urbano” e la sua corrispondenza al Catasto fabbricati risultava errata giacché individuava immobili non riconducibili alla zona ove si erano verificati gli eventi. In particolare, la convenuta rilevava che il pozzetto oggetto di intasamento CP_1
riguardava la particella n. 308 del foglio n. 199 e non la particella n. 379, e che la porzione interessata dall'evento meteorologico non rientrava nel perimetro evidenziato in giallo oggetto di trasferimento al Demanio dello Stato, come desumibile dall'allegato N riportato nell'atto di permuta. La convenuta rappresentava in ogni caso che le attività inerenti la gestione anche economica e gli interventi connessi con la manutenzione dell'immobile erano demandate all'amministrazione usuaria per effetto della normativa e delle circolari intervenute in materia.
Infine rilevava che si era trattato di un evento meteorologico straordinario che escludeva la propria responsabilità.
3 Nel corso del giudizio venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., e, all'esito del deposito delle relative memorie, il Giudice adito, in presenza di ATP, riteneva la causa sufficientemente istruita e quindi matura per la decisione allo stato degli atti.
Precisate le rispettive conclusioni;
concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa viene all'esame dell'adito Giudice per la decisione.
E' indiscutibile e non è contestato che gli eventi a base della richiesta risarcitoria che ci occupa furono originati in occasione di abbondanti piogge dalla tracimazione di una grandissima quantità di acqua proveniente dalla AS “NO IX” e dalle aree ad essa annesse che “stante il malfunzionamento della rete di raccolta delle acque pluvie, in cui sono convogliate anche quelle di scarico provenienti dal canile dell'unità cinofila, non fu recepita dalle griglie a ciò deputate e con una forza dirompente si riversò sul sottostante alloggio, scardinando la porta della cucina che dà sul terrazzino dell'appartamento inondandolo completamente, ragione per cui la responsabilità è da attribuirsi alla , proprietaria del complesso edilizio denominato AS Controparte_1
“NO IX” posto in Napoli alla via Monte di Dio, con accesso dal civico n. 31”, come espressamente accertato del CTU incaricato per la fase dell'ATP, . Persona_1
Del resto agli atti vi è documentazione fotografica e video del momento dell'evento, che conferma l'accaduto, oltre all'intervento dei Vigili del Fuoco nell'immediatezza dei fatti.
La convenuta pur confermando che il complesso edilizio denominato Controparte_1
AS “NO IX” di cui si discute, è stato trasferito allo Stato in virtù di atto di permuta del
20.11.2015, rep. N. 85567, intervenuto con il Comune di Napoli ed allegato agli atti della relazione per ATP a seguito di deposito da parte del CTP della detta Agenzia nel corso del procedimento cautelare, ha insistito nella propria eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando che il pozzetto di raccolta delle acque pluviali non è situato nelle aree di sua proprietà, bensì sulla p.lla
308 che individua immobili non riconducibili alla zona ove si sono verificati gli eventi. Pertanto, il pozzetto oggetto di intasamento che aveva provocato lo sversamento di acqua piovana verso l'appartamento dei Signori risulterebbe essere stato erroneamente identificato in sede di Parte_1
accertamento tecnico preventivo nella particella n. 379 del foglio 1999, particella che in ogni caso non rientrerebbe tra le aree trasferite allo Stato con l'atto di permuta intervenuto con il Comune di
Napoli nel 2015, sebbene indicata all'art. 4 dello stesso tra quelle oggetto del trasferimento, e ciò in quanto la porzione interessata dall'evento (e cioè le particelle 308 e 379) non era ricompresa nel perimetro evidenziato in giallo oggetto di trasferimento al , di cui all'allegato Controparte_2
“N” del suindicato atto di permuta facente parte dell'accordo sottoscritto tra l' Controparte_1
e il Comune di Napoli. In ogni caso la convenuta escludeva la propria legittimazione CP_1
passiva anche per l'ipotesi in cui il bene rientrasse nel patrimonio del demanio statale, non potendo
4 essere chiamata a rispondere dei danni in questione ai sensi dell'art 2051 c.c., in quanto: a) priva di qualunque titolarità su tale bene;
b) priva di un rapporto di fatto con lo stesso. Al riguardo la convenuta in sede di comparsa conclusionale richiamava la sentenza n. 727/2025 resa dalla CP_1
Corte di cassazione che, pur pronunciandosi su diversa questione (ovvero in tema di assoggettabilità dell' quale soggetto passivo per le imposte ICI e IMU), aveva chiarito che Controparte_1
detta non è titolare di proprietà o di altri diritti reali di godimento né è concessionaria sugli CP_1
immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile e indisponibile) dello Stato:
“l'Agenzia del Demanio non è soggetto passivo di imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio (disponibile ed indisponibile) dello Stato, dei quali essa è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per cui, non essendo titolare della proprietà o di altri diritti reali di godimento, né beneficiario di concessione amministrativa, sui predetti immobili, il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
(così come nell'art. 3 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, per l'ICI). Ciò non esclude, tuttavia, che l' sia titolare di un autonomo patrimonio ai sensi dell'art. 1 del d.m. 29 luglio Controparte_1
2005 e, quindi, possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili». Insisteva quindi per escludere l'esistenza di qualsiasi rapporto di fatto con il bene in questione, per essere lo stesso in uso ad altra Amministrazione statale ovvero al Ministero dell'Interno, risultando l'immobile, come è noto, adibito a AS di Polizia “NO IX”, dovendo , pertanto, essere attribuiti a detto Ministero gli interventi connessi alla manutenzione dell'immobile.
Preliminarmente sul punto va osservato, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Corte di cassazione- Sezione 1Civile-Ordinanza 22 marzo 2018 n. 7152) che, con riguardo ai beni pubblici, le norme del codice civile non impiegano il vocabolo "proprietà'", ma il verbo
"appartenere", ovvero espressioni ancor più generiche, la cui valenza tecnica di gran lunga più sfumata rimarca la distinzione tra il diritto di proprietà nell'accezione accolta dalla norma di cui all'art.832 c.c. e la proprietà pubblica. E' evidente che anche il codice civile con riferimento al regime dei beni demaniali e di quelli patrimoniali indisponibili pone l'accento sul carattere pubblico dei beni in questione non tanto in dipendenza della loro titolarità, quanto per la loro naturale vocazione alla realizzazione del pubblico interesse.
Con riferimento alla titolarità dei beni in questione nella precisata accezione di cui sopra è noto che con il D. lgs.vo n. 300/1999 sono state istituite le Agenzie fiscali per la gestione delle funzioni che in precedenza erano svolte dai Dipartimenti del Ministero delle finanze e che alle Agenzie stesse sono trasferiti i rapporti giuridici inerenti all'esercizio delle funzioni, poteri e competenze, restando
5 di competenza del Ministero solo funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulle Agenzie fiscali, secondo quanto previsto dal D. lgs.vo n. 300/1999, art. 56.
La legittimazione passiva della convenuta si radica quindi in ragione non Controparte_1
della proprietà o meglio appartenenza dei beni a quest'ultima, ma dei poteri gestori ad essa attribuiti in relazione ai beni appartenenti allo Stato in precedenza devoluti al Ministero delle Finanze: si tratta infatti di beni che appartengono allo Stato, il quale non puo' che operare attraverso i suoi organi che, lungi dal vantare la proprietà dei detti beni, li amministrano per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
In tale senso si è espressa anche la Corte costituzionale, sentenza n. 427/2004, laddove appunto con riferimento ai "beni demaniali o patrimoniali dello Stato" asserisce che gli stessi "restano a tutti gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato e per esso dell'Agenzia del demanio, quale soggetto individuato dall'ordinamento giuridico per la loro gestione.
Nell'ambito di siffatto concetto di gestione ed amministrazione va quindi affermata la piena legittimazione passiva della convenuta nel presente giudizio di risarcimento danni CP_1
connesso alla mancata manutenzione dei beni appartenenti allo Stato, rientrando tali compiti nelle funzioni assegnate alla convenuta e tanto indipendentemente dalla destinazione del bene a CP_1
favore di un altro Ministero, restando tali assegnazioni nel novero dei rapporti interni con i singoli
Enti da disciplinare con apposite convenzioni regolamentari, rispetto alle quali i terzi danneggiati restano estranei.
A tale ultimo riguardo va altresì precisato che al di là della collocazione degli impianti di raccolta delle acque piovane nell'una o nell'altra particella, quello che è emerso a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato, confermato anche dai rilievi dei Vigili del Fuoco, è che la tracimazione all'origine dell'allagamento dell'immobile degli attori si ricollega alla mancata manutenzione degli impianti medesimi posti a servizio dell'immobile appartenente allo Stato e precisamente dell'intero complesso edilizio denominato AS NO IX , nella sua articolata estensione edificata comprensiva di tutte le pertinenze.
Il CTU in merito a ciò fa presente che effettivamente “la mappa catastale di zona (catasto terreni) riporta una fabbricato identificato con la particella n. 308 che in realtà non esiste, infatti detta particella (collegata al catasto urbano con gli identificativi sez. SFE, foglio 3, particella 350) si riferisce ad un vasto fabbricato posto in Vico Pallonetto a Santa UC (ex Vico Storto Pallonetto a
Santa UC), di proprietà di terzi estranei” e tanto perchè la mappa in questione non è conforme allo stato dei luoghi, né deve aggiungersi probatoria. In ogni caso il CTU ribadisce che il pozzetto dalla cui ostruzione è derivato l'allagamento si colloca all'interno della consistenza della particella
6 n. 379 che è senza dubbio alcuno di proprietà dell' (rectius appartiene allo Controparte_1
Stato e per esso è gestito ed amministrato dall' nei termini di cui innanzi). Controparte_1
Era pertanto dovere della convenuta nell'ambito dei compiti e poteri di gestione ed CP_1 amministrazione ad essa assegnati per legge, manutenere l'immobile appartenente allo Stato in condizioni tali da non arrecare danni a terzi.
E' evidente quindi che la sentenza n. 727/2025 della Cassazione, richiamata dalla convenuta nelle proprie difese finali, non è pertinente alla fattispecie in esame, essendo riferita a CP_1
rapporti tributari che presuppongono- questi si- necessariamente la titolarità del bene e non a rapporti e compiti gestori attribuiti per legge alla convenuta nei termini innanzi precisati e CP_1
chiariti.
E' necessario infine esaminare anche la questione ulteriormente eccepita dalla convenuta in merito all'eccezionalità dell'evento, all'origine dell'allagamento.
Invero anche il CTU nella propria relazione fa riferimento più volte al fatto che nell'occasione l'acqua piovana sia caduta in abbondante e straordinaria quantità, conformemente a quanto dichiarato al riguardo anche dai vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza dei fatti che parlano di “potenza delle ingenti quantità di acqua” piovana.
Al riguardo si precisa che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità; infatti in base al principio di regolarità causale l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento mentre l'eccezionalità si identifica come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sè sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. ( in tal senso Corte di Cassazione- S.U. sentenza n. 5422/2021)
Nella fattispecie in esame è evidente che, seppure le precipitazioni piovose furono abbondanti e notevoli, ai limiti dell'eccezionalità, la tracimazione verificatasi fu causata invece dalla ostruzione dei pozzetti dovuti alla presenza di fogliame e pietrisco conseguenti alla loro mancata pulizia e manutenzione da parte di chi ne aveva la gestione istituzionale.
L'evento verificatosi era evidentemente prevedibile e tanto tenuto conto del fatto che sulla base della comune esperienza era indispensabile che i pozzetti venissero manutenuti e puliti regolarmente e periodicamente al fine di consentire la regolare raccolta e smaltimento delle acque meteoriche: se tale ordinaria manutenzione fosse stata eseguita, ci saremmo potuti trovare di fronte ad una tracimazione verificabile, ma sicuramente non nelle forme violente ed invasive del caso e comunque tale da essere smaltita senza causare i danni di cui si discute.
7 D'altra parte la convenuta, sulla quale pure gravava l'onere di una puntuale prova che escludesse la propria responsabilità in ragione della dedotta eccezionalità dell'evento, nulla ha provato e pertanto, alla luce degli esiti della relazione tecnica svolta va dichiarata la responsabilità della stessa per violazione dei doveri di custodia di cui all'art. 2051 c.c..
I danni subiti dall'appartamento degli attori sono stati documentati con le foto ed i video in atti e sono stati rilevati dal CTU nella fase cautelare.
Il Ctu ha quantificato gli stessi in €. 74.788,85 complessivi, di cui €. 54.788,85 per la ristrutturazione dell'appartamento ed € 20.000,00 per la riparazione/restauro dei mobili come da computo metrico in atti, somme riferite alle seguenti voci di spesa analiticamente indicate: svuotamento dell'alloggio da tutti gli arredi amovibili e smontaggio di quelli fissi con imballaggio e trasporto a deposito;
rimozione di battiscopa e del pavimento in legno;
svellimento pavimento bagni;
demolizione del massetto sottostante il pavimento;
spicconatura di intonaci ammalorati e/o rigonfi;
demolizione e ricostruzione della controsoffittatura in cucina;
tiro in alto e calo in basso di materiali, scarriolatura, trasporto a rifiuto e smaltimento;
realizzazione di intonaco deumidificante, di intonaco civile con stuccatura;
realizzazione del nuovo massetto di sottofondo finito con autolivellante;
fornitura e posa in opera di pavimento in legno e del battiscopa;
fornitura e posa in opera di pavimenti in ceramica;
raschiature delle vecchie pitture, stuccature e rasature, tinteggiature;
riparazione di tutti gli infissi interni e quello esterno danneggiato;
rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della cucina;
sostituzione delle parti di impianto elettrico compromesse dalle infiltrazioni;
restauro dei mobili danneggiati ove possibile e rifacimento di quelli non riparabili.
Tali interventi non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte dell convenuta ed CP_1
appaiono congrui rispetto all'evento in esame. Per quel che concerne invece la voce di danno determinata a corpo dal CTU e relativa agli arredi ed alle suppellettili la quantificazione, in assenza di fatture e documenti di acquisto, ad eccezione del preventivo per le opere di falegnameria, la stessa è risultata eccessiva. In particolare si osserva che il preventivo delle opere di falegnameria allegato alla relazione del CTU prevede interventi di realizzazione ex novo di cucina, libreria, armadi e porte, rifacimento integrale di detti arredi non richiesto neppure dal consulente degli attori che fa riferimento ad interventi di riparazione. Per quel che concerne invece i danni ai tappeti non vi
è agli atti un documento di acquisto o certificazione della loro tipologia, mancando persino la ricevuta della tintoria che ha eseguito i lavaggi come dedotti dagli attori. Con riferimento poi ai divani ed alla base del letto, il Ctu non ha dato contezza della tipologia dei danni rilevati, ma nel preventivo degli attori si precisa che si tratta di divani acquistati nel 2006 e quindi con una vetustà di 14 anni circa, così come presumibilmente vetusta è la stessa base del letto. Non vi sono inoltre
8 né ricevute, né preventivi di intervento per il restauro dei mobili che si assumono danneggiati, né il
CTU sul punto ha fornito delucidazioni adeguate. Pertanto, al riguardo, si ritiene necessario liquidare tale complessiva voce di danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in €. 8.000,00.
A tali somme non può essere aggiunta neppure quella per spese di affitto che gli attori assumono avere sostenuto per il periodo in cui sono rimasti fuori casa per gli interventi di riparazione, in quanto non documentate. Al riguardo non può essere accolta la richiesta di liquidazione avanzata dagli attori in via equitativa e subordinata in quanto gli stessi ben potevano procurarsi le fatture relative ai costi che assumono di aver sostenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e delle attività effettivamente svolte, ivi compresa l'assistenza e rappresentanza nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dei danni Controparte_1
all'immobile di proprietà degli attori e per l'effetto la condanna a titolo di risarcimento al pagamento in favore degli stessi nella complessiva somma di €. 62.788,85, determinata all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-condanna la predetta Agenzia al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio che liquida in €. 545,00 per spese ed €. 7052,00 per compensi per la presente fase ed €. 286,00 per spese, ed €. 1914,00 per compensi, oltre spese generali sui compensi di entrambe le fasi, IVA e Cpa se dovute e documentate;
-pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU nella misura liquidata con decreto reso nella fase cautelare.
Si comunichi.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice onorario dott. Maria Esposito
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