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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/09/2025, n. 3512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3512 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2114/2023 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dagli avv.ti PASQUALE BAVARO e CARLO Parte_1
MERCURIO;
OPPONENTE contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/02/2023, la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2022 00060279 05 000 notificato dall in data 11.01.2023, concernente il versamento CP_1 dell'importo di € 10.587,53 a titolo di contributi dovuti per la gestione dei lavoratori dipendenti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare, anche con decreto inaudita altera parte ovvero in contraddittorio con la parte resistente, per tutte le ragioni indicate in narrativa, stante la fondatezza nel merito della spiegata opposizione e sussistendo i gravi motivi richiesti dalla normativa di riferimento, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 314 2022 00060279 05 000 del 24.12.2022, emesso dall' di CP_1
Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 41 e notificato in data 11.01.2023; - sempre in via preliminare, per le motivazioni innanzi esposte, accertare e dichiarare non dovuta la richiesta dei contributi arretrati avanzata dall con l'avviso di addebito innanzi menzionato, in virtù CP_1 dell'intervenuta decadenza nell'esercizio del relativo potere in ossequio al disposto di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; - in punto di merito, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, l'illegittimità e/o nullità dell'avviso di addebito n. 314 2022
00060279 05 000 del 24.12.2022, emesso dall di Bari – Lungomare CP_1
Nazario Sauro n. 41 e notificato in data 11.01.2023; - per l'effetto, annullare l'avviso di addebito n. 314 2022 00060279 05 000 del 24.12.2022, emesso dall' di Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 41 e notificato in CP_1 data 11.01.2023, in quanto illegittimo e/o nullo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva la parte opposta eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza dell'opponente per violazione del termine di 40 gg. ex art. 24
D.lgs. n 46/1999, e domandando nel merito il rigetto delle avverse pretese.
All'esito odierna udienza in trattazione scritta, conclusa l'istruttoria, la causa è stata decisa.
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di decadenza dal termine di
40 giorni previsto dall'art. 24 D.lgs. n 46/19999, atteso che il ricorso risulta depositato telematicamente in data 20.02.2023. Sicché, alcuna decadenza risulta intervenuta.
Nel caso in esame, la parte opponente ha rappresentato che con verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. BA00000/2022-549-01, emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari e notificato nel mese di aprile 2022, veniva contestata alla società l'illegittima sottrazione dall'imponibile contributivo degli importi riconosciuti (nel periodo
01.03.2017 – 11.10.2020) in favore del lavoratore, , a titolo di Parte_2 indennità di trasferta;
che sulla scorta di tale verbale di accertamento,
l provvedeva ad inoltrare alla società opponente dapprima CP_1 provvedimento protocollo CMBDR.24/05/2022.2802321 trasmesso a mezzo CP_1 pec a giungo 2022 - con il quale si deduceva la violazione delle disposizioni in materia di contribuzione per i dipendenti, in quanto la società avrebbe corrisposto importi retributivi senza ricomprendere tali somme nell'imponibile contributivo, con conseguente mancato assoggettamento dei detti importi a contribuzione - e, successivamente, a notificare alla medesima società l' avviso di addebito del 11.01.2023 - con il quale si richiedeva il versamento dell'importo di € 10.587,53 in riferimento a contributi dovuti per la gestione dei lavoratori dipendenti
- oggetto dell'odierna impugnativa.
Sul punto, parte opponente ha dedotto la legittimità degli importi riconosciuti in busta paga a titolo di “trasferta” in favore dei lavoratori, ed in particolare dello (assunto dal 01.03.2017 con Parte_2 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, n. 40 ore settimanali, ed indeterminato, con qualifica di Operaio II liv. CCNL di categoria), deducendo che:
1) in data 04.09.2015, la opponente ha sottoscritto con la CP_2 contratto di distacco ex art. 30 D. Lgs. n. 276/2003, con cui si impegnava a mettere a disposizione della propri dipendenti per CP_2
l'espletamento delle mansioni di competenza presso i cantieri della distaccataria, restando il trattamento economico e contributivo dei lavoratori distaccati a carico della distaccante, odierna opponente (cfr. contratto di distacco, all. 3 fascicolo opponente);
2) l'anzidetto contratto di distacco veniva sistematicamente prorogato nella sua vigenza (come da comunicazioni in atti), coprendo l'intero arco temporale del rapporto di lavoro con il Sig. (si v. Parte_2 comunicazioni di proroga contratto di distacco, all. 4);
3) in esecuzione del suddetto contratto di distacco, anche il dipendente in numerose occasioni ha prestato la propria attività Parte_3 lavorativa in trasferta (al di fuori della ordinaria sede di lavoro della opponente), presso i cantieri gestiti dalla come CP_2 riscontrabile dalle fatture emesse nei riguardi della Parte_1 dagli alberghi prenotati per il pernottamento dei dipendenti inviati in distacco (ivi incluso lo , coinvolto nell' attività di lavoro in Parte_2 trasferta);
4) in ragione di tale attività prestata al di fuori della sede di servizio, la distaccante ha riconosciuto in busta paga al dipendente importi a titolo di “trasferta”, in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Al riguardo, l ha contestato la legittimità degli importi CP_1 riconosciuti in busta paga a titolo di trasferta, in ragione dell'assenza di documentazione legittimante la trasferta (lettera di incarico, fogli di missione ecc.), nonché sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva (lavoratori , secondo i Per_1 Per_2 Parte_2 quali le due voci di trasferta riconosciute in busta paga invero compensavano sostanzialmente il lavoro straordinario e/o prestato il sabato o la domenica.
Ciò posto, ai fini della decisione del caso in esame preme evidenziare che
NT l , in sede di accertamento, non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla legittimità del contratto di distacco intervenuto tra la opponente (distaccante) e la società (distaccataria) – e CP_2 relative proroghe -, sulla base del quale appunto la metteva Parte_1
i propri lavoratori a disposizione della distaccataria per l'espletamento delle mansioni di competenza presso i cantieri di quest'ultima, restando il trattamento economico e contributivo dei lavoratori distaccati a carico della distaccante.
Dunque, oggetto della presente opposizione è unicamente la legittimità della richiesta di pagamento della somma di Euro 10.587,53 a titolo di contributi IVS, avanzata dall'istituto previdenziale in ragione dell'asserita sottrazione dall'imponibile contributivo delle somme corrisposte a titolo di trasferta in favore del lavoratore Parte_2
(durante l'intero rapporto di lavoro).
Acclarato, dunque, che la legittimità del suddetto contratto di distacco
(e relative proroghe) non è stata oggetto di rilievi da parte degli
NT PE , nel caso de quo dovrà procedersi esclusivamente ad accertare la genuinità degli importi riconosciuti in busta paga a titolo di trasferta in favore del lavoratore (oggetto del relativo Parte_2 recupero contributivo).
Com'è noto, per quanto riguarda la ripartizione degli oneri probatori in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme versate ai lavoratori a titolo di indennità di trasferta, la Suprema Corte ha ripetutamente sancito come il principio generale regolante la materia sia quello secondo cui ogni erogazione compiuta dal datore di lavoro in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro si considera quale retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa. Ne deriva che le eccezioni a tale principio hanno carattere tassativo, sicché le esenzioni da contribuzione previste dalla legge non possono essere ampliate in via analogica, né mediante interpretazione estensiva (v. Cass. 9.11.1995, n.
11682, secondo la quale: “le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori e in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel secondo comma dello stesso art. 12, non possono essere ampliati ne' in via analogica ne' tramite interpretazione estensiva”).
In virtù del medesimo principio, in tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'ente impositore deve limitarsi a provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre costituisce onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione dall'imponibile contributivo previste dalla legge (v. in termini, sentenza n. 1411/2019 della Corte di Appello di
Milano, Sez. Lavoro).
A mente del comma 5 dell'art. 51 TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi,
DPR 917/86, le indennità per trasferte extra-comunali sono esenti fino a €
46,48 al giorno e i rimborsi spese non documentabili per trasferte sono esenti fino a € 15,49 al giorno.
Con riguardo alla distinzione tra “trasfertisti” e “lavoratori in trasferta” è stato precisato “in assenza di prova – ad opera della datrice di lavoro a ciò onerata – di mutamento alcuno dei luoghi di lavoro nel corso dei singoli rapporti (…) si osserva che l'art. 7 – quinquies del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225) ha introdotto una norma, qualificata come di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27093/17, hanno affermato che detto intervento normativo “risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU”, poiché “tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche
Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito” (così
Corte Appello Milano, sentenza n. 1032/2018).
L'applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie consente di affermare che la società ricorrente ha adempiuto l'onere probatorio posto a suo carico secondo la giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che la pretesa dell' di assoggettare a contribuzione le somme CP_1 qualificate come indennità di trasferta risulta infondata.
Ebbene, nel caso in esame, l'odierna opponente ha documentalmente provato la sussistenza di un contratto di distacco dei propri dipendenti - siglato ancor prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro con lo Parte_2 oggetto di contestazione - in favore della società il quale CP_2 ha legittimato, dunque, l'espletamento dell'attività lavorativa dei dipendenti presso i cantieri della distaccataria e quindi fuori dalla ordinaria sede di lavoro della opponente. Sul punto risultano dirimenti le dichiarazioni rese dai testi escussi di parte opponente ( ex Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 colleghi dello i quali hanno confermato lo ha Parte_2 Parte_2 prestato la propria attività in trasferta, ossia al di fuori della ordinaria sede di lavoro, presso i cantieri gestiti dalla CP_2
Le suddette dichiarazioni trovano, peraltro, riscontro anche con quanto dichiarato proprio dallo stesso lavoratore, in sede di audizione ispettiva, il quale ha dichiarato: “nel corso della mia prestazione lavorativa sono stato distaccato numerose volte, anzi quasi sempre presso
i cantieri della ditta di Bari, sempre in ambito regionale e CP_2 nazionale”.
Non v'è ragione di dubitare della genuinità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni in questa sede. D'altro canto, risultano di dubbia attendibilità le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta e , i quali non risultano propriamente neutrali Per_1 Per_2 rispetto ai fatti di causa poiché gli stessi hanno agito in giudizio, nei confronti della odierna opponente, per differenze retributive (si vedano ricorsi depositati in atti dalla opponente).
Le “attività in trasferta” sono corroborate, inoltre, dalla produzione in atti delle fatture e prenotazioni effettuate dalla opponente per i pernotti dei lavoratori in trasferta, tra cui si legge anche il nome dello
, come ad esempio: le fatture nn. 523 del 31.05.2020, 547 del Parte_2
06.06.2020; 733 del 23.10.2018; richiesta/conferma di prenotazione hotel del 10.10.2017 e 11.10.2017 e relativa fattura n. 92B del 11.10.2017; richiesta/conferma di prenotazione hotel del 01.02.2019(cfr. all. 5).
A tutto quanto suddetto si aggiunga che dal raffronto degli importi riconosciuti in busta paga a titolo di trasferta, questi non risultano erogati in misura “fissa” bensì “variabile” nel tempo, in quanto commisurati alla durata delle trasferte come da relativo contatore
“giorni/ore” (cfr. buste paga in atti). Inoltre, dalle suddette buste paga si evince che ove sia stato prestato lavoro straordinario, notturno oltre le 22, nonché lavoro festivo da parte dello le relative Parte_2 spettanze risultano retribuite in busta paga (si v. ad esempio buste paga mensilità: ottobre 2018, luglio 2018, settembre 2020, giungo 2019, maggio
2019).
Pertanto, alla luce di tutto quanto suddetto, deve ritenersi che la pretesa dell di assoggettare a contribuzione le somme qualificate CP_1 come indennità di trasferta risulta infondata.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'insussistenza del credito vantato dall ed CP_1 annullato l'avviso di addebito impugnato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del credito vantato dall ed annulla l'avviso di addebito impugnato;
CP_1
-condanna la opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in € 2.697,00 oltre oneri come per legge, con distrazione.
Bari, 30.09.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)