Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5515 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
C.F./P.IVA rappresentata, difesa dall'Avv. Gianluca Silenzi per procura in Parte_1 P.IVA_1 atti;
APPELLANTE ed APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
c.f. in qualità di incorporante per fusione di Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
cod. fisc. (società a sua volta incorporante per fusione - con atto a
[...] P.IVA_3 rogito Notaio dott. del 14 novembre 2017 Rep. 104684, Racc. 36572 avente Persona_1 effetto dal 27/11/2017 - già , Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Renzo Ristuccia e Angelo Petrone;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_4
l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori in data
10.05.2007, Rep. 57742, Racc. 16451, di euro 2.960.000,00 concluso con Controparte_5 del , e del successivo atto di quietanza, riduzione e messa in ammortamento del
[...] CP_4
28.07.08, Rep. 60323, Racc. 18042, limitatamente alla previsione di interessi usurari, della
Si costituiva la banca convenuta eccependo la genericità ed il difetto di prova della domanda e deducendo che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto dai contratti è inferiore al tasso soglia. Alla originaria convenuta subentrava quale incorporante di (già CP_6 Controparte_3 [...]
eccependo il difetto di legittimazione passiva, proprio e della Controparte_4 originaria convenuta, in relazione alle domande attoree aventi ad oggetto rapporti estinti alla data del
22.11.2015.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto tutte le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta (in effetti solo da all'atto del proprio subentro formalizzato in concomitanza dell'udienza di precisazione CP_6 delle conclusioni) fa riferimento alla disciplina dettata dal D. L.vo 180/2015 sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, al Decreto Legge 183/15 che, per quanto interessa il presente giudizio, ha costituito la e del , per lo svolgimento dell'attivita' di ente- Controparte_4 CP_4 ponte con riguardo alla e del , al Controparte_5 Controparte_7 provvedimento Banca d'Italia cha ha fissato al 22 novembre 2015 la decorrenza degli effetti della risoluzione. a fondamento dell'eccezione sostiene che il contratto di mutuo del 10.05.2007 CP_6 si è estinto anteriormente al 22.11.2015, per effetto dell'atto di quietanza e di restrizione di ammortamento del 31.07.2008 e che pertanto il credito vantato dalla attrice è almeno in parte escluso dalle passività cedute a . Controparte_4
La costituzione dell'ente-ponte è finalizzata all'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate.
L'art. 43 del D. L.vo 180/05 prevede che la cessione ha per oggetto ”a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.” La cessione, come si evince testualmente anche dal provvedimento della Banca di
Italia, ha quindi per oggetto l'azienda bancaria nel suo complesso, esclusi soltanto i debiti subordinati su fondi propri.
Nessuna esclusione è prevista per passività originate da pretese risarcitorie o restitutorie fondate sull'esercizio dell'attività bancaria, siano o non siano state già esercitate in giudizio.
La tesi contraria, sostenuta da alcuni precedenti di merito, invocati da parte convenuta, richiama l'art. 43 comma 2 del D. L.vo che dispone “ Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente- ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti.” e la procedura di valutazione disciplinata dall'art. 25 del D. L.vo, sostenendo che sarebbe incoerente con gli obiettivi della legge consentire la successiva emersione di passività solo latenti alla data della cessione. Tale disposizione però, nella sua formulazione non appare alcun modo diretta a delimitare l'ambito della cessione, e si deve quindi ritenere che essa si limiti ad esigere una verifica da compiersi da parte dell'autorità competente al momento dell'avvio della procedura.
Nessun elemento in senso contrario si può desumere nemmeno dall'art. 47 comma 7 del D. L,vo , così formulato “Salvo quanto e' disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attivita', o passivita' non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attivita' o sulle passivita' oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.” Si tratta infatti di disposizione logicamente subordinata a quella che individua l'ambito della cessione ed infatti i creditori che non possono esercitare pretese sulle attività cedute sono quelli “i cui diritti, attivita', o passivita' non sono oggetto di cessione”.
Infine, pare evidente che la formale chiusura o ridefinizione del rapporto non estingue per sé stessa eventuali pretese risarcitorie o restitutorie, che pertanto restano suscettibili di trasferimento.
L'eccezione è dunque infondata.
Nel merito, il contratto di mutuo del 10.05.2007 prevede un tasso nominale di mora determinato dalla maggiorazione del tasso corrispettivo iniziale, pari al 5,725%, di 3 punti percentuali, pari al 8,725%, quindi, secondo parte attrice, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, indicato nel
7.965%, in base alla classificazione dell'operazione come mutuo ipotecario a tasso variabile.
L'atto di quietanza finale prevede un tasso di preammortamento del 6,35%, un tasso di ammortamento del 6%, un tasso di mora pari al tasso corrispettivo aumentato di tre punti percentuali, pari quindi al 9%, a fronte di un tasso soglia per i mutui ipotecari a tasso fisso pari all'8,985%.
Parte attrice, oltre all'usurarietà del tasso di mora nel suo valore nominale, deduce il superamento del tasso di usura conseguente all'inclusione nel TEG della penale di estinzione anticipata, pari all'1%, la violazione dell'art. 117 TUB per la difformità del TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivo e per la difformità del tasso effettivamente praticato rispetto a quello previsto nel contratto, l'usura sopravvenuta, la violazione da parte della banca del dovere di correttezza e buona fede.
Parte convenuta eccepisce l'erroneità del tasso soglia indicato da parte attrice, sostenendo che il mutuo ad avanzamento lavori non sia ricompreso nella categoria “Mutui ipotecari” ma in quella
“Altri finanziamenti” e che il tasso di mora non possa essere confrontato col tasso soglia calcolato sulla base del tasso corrispettivo, l'erroneità del TAEG ricalcolato da parte attrice, ed in generale la genericità ed infondatezza della domanda.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti: il giudice ha disatteso la richiesta di CTU proposta da parte attrice.
Come è noto la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass Sez.
3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza
n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) ha costantemente affermato che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura. Sul punto la Suprema Corte è recentemente intervenuta, riesaminando dalle fondamenta la questione e confutando sulla base dell'interpretazione letterale, sistematica, funzionale, storica il diverso orientamento di alcuni giudici di merito richiamato da parte convenuta, con la recente ordinanza Sez. 3, n. 27442 del 30/10/2018; nella medesima occasione la
Suprema Corte ha precisato che la legge prevede per ciascuna categoria di operazioni un unico tasso soglia, da applicarsi sia agli interessi moratori sia agli interessi corrispettivi e quindi che non è legittima alcuna maggiorazione del tasso soglia in considerazione della natura dell'interesse, anche in questo caso confutando un diverso orientamento della giurisprudenza di merito. Questo giudice ritiene di doversi conformare anche a quest'ultimo principio, nonostante la successiva Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 abbia ritenuto invece che si debba individuare, sulla base della rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), un separato “tasso soglia di mora” . Nell'obiettiva incertezza determinata da contrastanti e recenti precedenti di legittimità, osserva questo magistrato che la legge prevede tassi differenziati in ragione del tipo di operazione e non dello stato del rapporto e che la maggiorazione del tasso dovuta alla mora non pare agevolmente qualificabile come un costo per la concessione del credito, diversamente dalla commissione di massimo scoperto, richiamata per analogia da Cass, 26286/19, la quale dichiaratamente fa riferimento al meccanismo di verifica del tasso soglia delineato da Cass. Sez. U , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018.
Invece si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora. La sentenza n. 350/13, spesso impropriamente richiamata al riguardo, non contiene alcuna affermazione in tal senso, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato l'assurdità logica e giuridica della sommatoria, in base al semplice rilievo che gli interessi moratori non sono destinati ad essere applicati congiuntamente agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono a questi.
Ciò premesso, la contestazione rivolta al tasso nominale di mora è viziata dalla errata classificazione del finanziamento in esame in relazione alle rilevazioni del tasso medio, trattandosi pacificamente di un mutuo “a stato di avanzamento lavori. Infatti, secondo quanto previsto dalle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia – per le banche e gli intermediari ex art. 107 T.U.B. – in vigore fino al secondo trimestre 2009, “le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori", nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria “altri finanziamenti a medio-lungo termine” (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato”. Le medesime Istruzioni, in vigore dal terzo trimestre 2009, prevedono la categoria “10. Altri finanziamenti” con carattere residuale, nella quale “rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito)”. Il maggiore interesse applicato serve a compensare il rischio che assume l'intermediario per il caso che l'insolvenza intervenga prima dell'ultimazione dei lavori, e prima quindi che l'immobile ipotecato assuma un valore apprezzabile per il creditore. Per queste ragioni il tasso soglia applicabile è quello della categoria “Altri finanziamenti alle imprese”, pari nel terzo trimetre 2007 al 9,645% e la contestazione in esame si palesa infondata.
La commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso.
Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto.
Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'indice sintetico di costo (ISC) sono concetti finanziari sostanzialmente equivalenti che esprimono in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Si tratta di un indice introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla
Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca
d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla medesima”. L'ISC non CP_8 costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ciò premesso, si deve rilevare l'inconferenza del parametro normativo invocato dall'attrice a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza della erronea indicazione dell d invero l'art. Pt_2
117, sesto comma, TUB sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì Pa l' che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
Le ulteriori contestazioni sollevate da parte attrice sono formulate in termini del tutto generici. E' comunque il caso di rilevare che non si comprende perché l'applicazione di interessi superiori a quelli contrattuali, ove specificamente allegata e provata, dovrebbe condurre all'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. e non invece alla ripetizione degli interessi corrisposti in eccesso rispetto al tasso convenzionale e che sull'usura sopravvenuta è intervenuta la nota Cass. Sez. U ,
Sentenza n. 24675 del 19/10/2017, secondo cui nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi.
Non sono stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base si possa valutare il dedotto carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse;
l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempiuto. Infatti la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (Sez.
1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007); tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Sez. 3, Sentenza n. 14581 del
22/06/2007) e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 22342 del 24/10/2007).
Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, non essendo stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile
(Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18). La contestazione dunque non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del carattere tecnico delle questioni trattate, non si ravvisano i presupposti della responsabilità ex art. 96 c.p.c. invocata da parte convenuta.»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e Pt_1 chiedendo “ - In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, la nullità/illiceità del contratto di mutuo ipotecario a rogito del Notaio di Roma, rep. 57742, rac. 16451, per errata Per_2 indicazione del TAEG nel contratto e conseguente violazione dell'art. 117 Testo Unico Bancario, nonché la nullità/illiceità della clausola di determinazione del tasso di interesse del contratto di mutuo, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la nullità assoluta e/o parziale e/o la illiceità dell'atto di mutuo e dell'atto finale di erogazione e quietanza, per usurarietà originaria del tasso di mora, con ogni conseguenza di legge;
- in ogni caso, accertare la violazione da parte della dell'art. 117 Testo Unico Bancario, CP_6 comma 6, e per l'effetto dichiarare nulle/illecite/invalide le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati dall'Istituto di Credito, con conseguente riconteggio ed applicazione, relativamente agli interessi di preammortamento e di quelli di ammortamento, del tasso sostitutivo al tasso minimo dei b.o.t., così come previsto dall'art. 117 Testo Unico Bancario comma 7;
- per l'effetto, condannare la alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi CP_6 passivi, spese, polizze, per l'importo complessivo così come accertato in perizia, oltre ulteriori interessi, rivalutazioni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero alla somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, o all'esito dell'espletanda CTU;
In via istruttoria: ammettere la consulenza tecnica-contabile, già richiesta ritualmente in primo grado, in ordine alle anomalie contabili di cui al contratto di mutuo ipotecario rep. 57742, rac.
16451, sui quesiti formulati con le memorie ex art. 183 c.p.c. II termine, da intendersi qui integralmente trascritti”
Ha resistito in qualità di incorporante per fusione di Controparte_1 Controparte_2
(società a sua volta incorporante per fusione - con atto a rogito Notaio dott.
[...] [...]
del 14 novembre 2017 Rep. 104684, Racc. 36572 avente effetto dal 27/11/2017 - Persona_1
già , chiedendo il rigetto Controparte_3 Controparte_4 dell'appello per il quale ha anche sollevato profili di novità ex art. 345 CPC e di inammissibilità ex art. 342 CPC.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
Entrambe le parti hanno depositato note finali (12 pagine parte appellante principale, 11 pagine parte appellante incidentale).
Parte appellata ha depositato note di trattazione scritta eccependo la novità di alcune delle questioni introdotte dall'appellante principale con le note conclusionali.
Parte appellante principale ha depositato le proprie note di trattazione cartolare.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 22 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 4/11) – titolato “ Erronea qualificazione giuridica del “mutuo ipotecario con stato avanzamento lavori” ai fini della rilevazione del tasso usura e conseguente errata applicazione del tasso soglia usura di raffronto – Carenza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (In ottemperanza all'art. 342, n. 2, c.p.c. nel nuovo testo introdotto con la L. 134/2012, si specificano i requisiti richiesti)” – la società appellante si duole della mancata qualificazione del mutuo nell'ambito del mutuo a garanzia reale rispetto al quale individuare il tasso soglia usurario, invocando Cass. N. 22380/19 e precisando che il tasso pattuito di
8,725% è sicuramente superiore alla soglia (per tale tipologia di operazioni) del 7,965%.
Chiede, quindi, la società appellante la restituzione degli interessi pagati, come individuati nella propria CTP depositata in primo grado e per mezzo dalla espletanda CTU.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 11/16) – titolato “Carenza e/o insufficienza e/o erronea motivazione in merito alle dedotte violazioni del TUB ed all'omessa valutazione della commissione d'estinzione anticipata applicata concretamente a danno del mutuatario (In ottemperanza all'art. 342, n. 2, c.p.c. nel nuovo testo introdotto con la L. 134/2012, si specificano i requisiti richiesti)” –
l'appellante principale richiama la pagina 11 della propria CTP per evidenziare la misura della penale dell'1% per l'estinzione anticipata che sarebbe stata applicata il 28.7.08 con il rimborso anticipato di
65.000,00 euro e ne chiede l'inclusione nel conteggio del tasso perché trattasi di un costo del finanziamento, citando giurisprudenza di merito.
Devolve, poi, l'appellante le altre violazioni del TUB, richiamando ancora una volta la CTP ed evidenziando che ISC/TAEG applicati non corrispondono a quanto previsto in contratto così come non sono state conteggiate in essi le spese di assicurazione;
lamenta, quindi, il mancato esame da parte del Tribunale delle difformità.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 16/19) – titolato “Omesso svolgimento della consulenza tecnica- contabile al fine di confermare le anomalie contabili dedotte da parte attrice (In ottemperanza all'art. 342, n. 2, c.p.c. nel nuovo testo introdotto con la L. 134/2012, si specificano i requisiti richiesti)” –
l'appellante principale si duole della mancata ammissione della richiesta CTU, così come della omessa motivazione sul rigetto di tale istanza istruttoria, sulla quale insiste in questa sede.
§ 4 — Con l'appello incidentale la società appellata, come sopra costituita, formula due motivi di doglianza.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, viene devoluta la questione del difetto di legittimazione passiva, con il richiamo alla normativa applicabile in materia di ente ponte.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, viene devoluta la questione relativa al tasso soglia per gli interessi moratori, distinto e separato da quello per i corrispettivi, come insegnato da Cass. 19597/20 con evidenziazione dell'errore commesso, sul punto, dal Tribunale.
§ 5 — Ritiene la Corte che la causa può essere decisa con il noto criterio giurisprudenziale della ragione più liquida, con prioritario esame dell'appello principale ed assorbimento di quello incidentale.
Segnatamente, la questione dell'usura originaria – già esposta in primo grado dalla originaria attrice oggi appellante – viene riproposta con il presupposto che il primo giudice, sulla base della citata sentenza di legittimità – avrebbe dovuto condividere l'individuazione della classe di finanziamento effettuata dalla stessa attrice con la sua CTP di primo grado. Ora, anche a voler applicare in astratto la pronuncia n. 22380/19 – che riconosce effettivamente al giudice del merito il potere/dovere di individuare, in caso di equivocità, gli elementi per ricondurre il finanziamento ad una o ad altra categoria (principio peraltro confermato da Cass. N. 23866/24, così superandosi i dubbi che proprio in giurisprudenza si era creati riguardo detto potere) – in realtà il
Tribunale ha ben spiegato i motivi per i quali andava la fattispecie concreta ricondotta alla voce “altri finanziamenti”. In particolare, ha messo in evidenzia la “causa”, il tipo di garanzia in ragione dei rischi connessi ad una operazione che è, innanzitutto, di natura imprenditoriale. Quest'ultimo profilo, invero, non è stato affatto considerato dall'appellante che nell'invocare semplicemente quella pronuncia di legittimità, ha dato per certo che ogni qualvolta vi sia un finanziamento ipotecario a saldo lavori , questo altro non è che un mutuo con garanzia reale.
Pare ovvio che la Corte di Cassazione, invece, ha solo dettato i criteri con i quali il giudice di merito deve procedere, senza incasellare in modo drastico quel tipo di mutuo in quella tipologia di finanziamento.
Ne consegue la reiezione di questo motivo di doglianza.
Peraltro, riconducendo l'operazione nella giusta tipologia – come ha condivisibilmente fatto il
Tribunale – viene ad essere infondata la tesi che vuole il calcolo dell'estinzione anticipata nel tasso: sia perché , a calcoli eseguiti, non si supera il tasso soglia di quel tipo di operazione, sia perché non vi è alcuna prova che nel 2008, quando cioè è stato rivisto l'ammortamento ed è stata anche ridotta l'ipoteca con liberazione di alcuni immobili costruiti, sia stato versato alcunchè a tale titolo.
L'atto pubblico, infatti, versato nel fascicolo prevede espressamente l'ipotesi della penale da versare quando si fa la richiesta di estinzione anche parziale, ma nulla prova la quietanza che vi sia stato alcun pagamento in tal senso.
In ogni caso, è certo che si tratta di una voce che non costituisce affatto il costo del finanziamento:
“ In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (v. Cass. N.
7352/22; Cass. n. 23866/22).
Ancora, l'appellante non coglie in alcun modo il ragionamento del Tribunale in punto di TAEG/ISC, pur essendo articolato e condivisibilmente motivato, riproponendo sostanzialmente la medesima tesi già spesa. Ad un certo punto del gravame, peraltro, inserisce la questione delle spese di assicurazione, tema di indagine – peraltro – nuovo che neppure nella CTP era stato affrontato. Né viene spiegato il nesso eziologico ed il collegamento negoziale con detta assicurazione, di cui non si conosce la causa né tanto meno il costo. Di qui l'inammissibilità anche ex art. 342 CPC di tale questione come devoluta.
Ed allora, anche la richiesta di CTU non può trovare ingresso in questa sede, anche perché formulata con un mero richiamo alla memoria istruttoria, senza alcuna concreta articolazione nelle conclusioni finali. In ogni caso, si presenta- come del resto ha già espresso il Tribunale – come meramente esplorativa, in quanto la stessa CTP non integra una seria pista probatoria, essendo carente di estratti conto e quindi di tutti i documenti effettivamente necessari (peraltro doverosi in una azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito secondo la ripartizione dell'onere probatorio) e comunque apertamente ispirata a criteri diversi rispetto alle istruzioni della Banca d'Italia, senza fornire al riguardo (neppure nel gravame) alcuna spiegazione logico-giuridica.
Di qui la reiezione dell'appello principale, con la conseguenza che restano assorbite le due questioni devolute con l'appello incidentale.
Va, solo, aggiunto che con le note conclusionali anticipate l'appellante principale ha introdotto la questione della “nullità” del tasso di interesse con riferimento al provvedimento della Commissione
Europea del 2013 con riguardo all'”BO” e segnatamente allega: “ i) l'accertamento compiuto dalla Commissione Europea nel 2013 circa l'intesa illecita finalizzata alla alterazione dell'BO costituisce un fatto appannaggio del notorio ( i contenuti della DECISIONE sono comunque riprodotti nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (v. estratto della Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea del 30 giugno 2017, C 206/17 , sub doc. 4 ( la nullità della previsione che regola il tasso di interesse del è stata dedotta dalla sin dalla genesi del processo, onde la nullità connessa alla CP_9 Pt_1 manipolazione dell'BO non configura una domanda nuova irrituale inammissibile (i v la nullità del tasso di interesse del riconducibile alla manipolazione d ell BO , recte , alla CP_9 violazione della normativa antitrust è rilevabile d ufficio in ogni fase e grad o del procedimento persino in difetto di allegazione cfr. Cass., SS.UU., n. 41994/2021 e 262422 0/14Quindi solo per comodità di lettura della Corte saranno depositati, in uno con le note conclusi ve la decisione della
Commission Europea del 4 dicembre 2013 sub doc 3 ), nonché la sin tesi della predetta decisione pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea ( sub do c 4).
Orbene, rileva la Corte che la domanda formulata è palesemente nuova, ricordando che se è pur vero che vi sono questioni di nullità rilevabili d'ufficio, è anche necessario che non si debba svolgere alcuna attività di indagine ulteriore rispetto a quanto emergente “ex actis”, anche sulla base delle allegazioni della parte.
Leggendo, allora, l'originario atto di citazione, unitamente alla perizia di parte, non si evince in alcun modo – contrariamente a quanto oggi indica nelle note finali parte appellante principale – una doglianza riconducibile ad una prospettata nullità della clausola relativa all'interesse sotto il profilo oggi invocato che impone, comunque, di verificare se detta pattuizione sia da ricondursi alla
“manipolazione” BO oggi invocata dalla società appellante.
Ciò determina, evidentemente, un'attività , si ripete, di verifica che esce dal campo del devoluto in primo grado e viola sia il contraddittorio sia i tempi di ragionevole durata del processo.
Di qui l'inammissibilità della nuova questione ex art. 345 CPC.
Ne consegue l'ulteriore considerazione finale che la invocata CTU è inammissibile anche per questo profilo, oltre che esplorativa.
§ 6 — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri massimi (questi ultimi in ragione dell'introduzione di molteplici questioni, alcune anche nuove, così provocando un ulteriore impegno difensivo), oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità alta
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 4.466,00 Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.867,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 6.489,00
Fase decisionale, valore massimo: € 7.655,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 21.477,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 6770/20 del tribunale di Roma , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale, dichiarando assorbito l'appello incidentale;
2. Condanna la parte appellante principale alla rifusione, in favore di parte appellata/appellante in via incidentale, delle spese del grado che si liquidano in Euro 21.477,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore