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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4476/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Mancini, elettivamente domiciliata in Albano Laziale, Piazza
Donizetti 8 presso il suddetto difensore
AT
TRICE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro
[...] C.F._3
Trinchi, elettivamente domiciliate in Roma, Corso Trieste n. 42 presso il suddetto difensore
CONVEN
UTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi pagina 1 di 10 integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale, accertato e dichiarato che l'immobile sito al 4° piano, int.14, del fabbricato condominiale di Via Umberto Grosso 3, loc. Ostia Lido,
Roma, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1093, part.71, sub.510, venduto da ed in data 13.2.2012 con Controparte_1 Controparte_2 atto notaio di Roma, rep.216990, racc.65750, era gravato da oneri consistenti Per_1 nella sussistenza di un vano aggiuntivo abusivo e non sanabile rispetto al progetto originario approvato, ridurre il prezzo della compravendita dell'immobile stesso da
€ 275.000,00 ad € 246.875,00 e, per l'effetto, condannare le stesse CP_1
ed alla restituzione, in favore di , della
[...] Controparte_2 Parte_1 somma di € 28.125,00, o all'altra che sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, quantificati in € 28.056,30, sborsati da per i titoli di spesa Parte_1 compiutamente elencati in esposizione, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa. Il tutto oltre agli interessi legali dalla data del pagamento eseguito da in favore di (28.7.2022) e sino a Parte_1 Parte_2 quella del rimborso”. L'attrice a sostegno della domanda proposta esponeva che: 1) in data 13/02/2012, aveva acquistato dalle convenute l'immobile sito in Roma, loc. Ostia Lido, Via
Umberto Grosso n. 3 (Comune di Roma, foglio 1093, part. 71, sub. 14), successivamente ceduto a titolo di permuta al sig. 2) iniziate a Parte_2 verificarsi all'interno dell'immobile copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura dello stabile condominiale in corrispondenza del soffitto vano “cameretta”, con ricorso ex art. 700 c.p.c., il sig. aveva richiesto l'emissione di Parte_2 un provvedimento cautelare che ordinasse al condominio l'esecuzione delle opere ritenute necessarie;
3) nel corso del giudizio, ex art. 700 c.p.c., era emerso che il vano
“cameretta” non era riportato nel progetto originario, risultando la relativa superficie adibita a terrazzo a livello, che non erano state presentate istanze di sanatoria o di condono e che l'abuso non era sanabile ai sensi della normativa vigente;
4) data l'abusività del detto vano, il sig. aveva dato corso alle pratiche per Parte_2 la sua eliminazione ed aveva depositato S.C.I.A. in data 4/01/2018, protocollata al n.
pagina 2 di 10 1298, e successiva comunicazione di fine lavori del 8/04/2019; 5) avendo l'animo di agire per la riduzione del prezzo in quanto la stessa gli aveva ceduto in permuta un immobile di superficie interna apparentemente più estesa di quella originariamente assentita, il sig. aveva attivato l'obbligatorio procedimento di Parte_2 negoziazione assistita, considerato che la pretesa creditoria inferiore a euro
50.000,00, e la stessa vi aveva aderito, specificando che avrebbe esteso l'invito anche alle sue danti causa, e , al fine di poter essere Parte_3 Controparte_2 dalle stesse garantita;
6) considerato che la negoziazione assistita non era stata conclusa nel termine di due mesi, il sig. l'aveva citata a comparire Parte_2 davanti all'intestato Tribunale affinché la stessa fosse condannata al pagamento della complessiva somma di euro 41.790,22 o altra somma ritenuta di giustizia;
7) si era costituita tempestivamente in giudizio, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di e al fine di poter essere dalle stesse Controparte_1 Controparte_2 garantita e manlevata da tutto quanto potesse essere posto in giudizio a suo carico, esprimendo sul punto condanna risarcitoria nei loro confronti;
8) con ordinanza del
11/02/2020, era stata rigettata la richiesta di chiamata in garanzia dalla stessa formulata, con la precisazione che l'eventuale accoglimento della richiesta avrebbe comportato l'ingresso in giudizio di ulteriori temi di indagine, incompatibili con le esigenze di speditezza del giudizio;
9) all'esito del giudizio, era stata condannata al pagamento della somma di euro 38.062,34, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite pari ad euro 7.254,00 per compensi ed euro 266,00 per spese;
10) come da quietanza del
28/07/2022, aveva provveduto a versare al sig. la somma di euro Parte_2
55.029,55 ed aveva provveduto altresì al pagamento della tassa di registrazione della sentenza in misura pari ad euro 1.151,75; 11) l'immobile de quo era già difforme dall'ultimo progetto approvato al momento della stipula del contratto di compravendita concluso tra le parti e che tale difformità non era stata dichiarata nel contratto e non era stata resa nota all'attrice medesima.
Si costituivano in giudizio e che, contestando Controparte_1 Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare: - in via preliminare, autorizzare le convenute, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) il signor Pt_4 nato a [...] il 1° gennaio 1936, residente in [...]di Puglia (BA), Via
[...]
Rodolfo Morandi n.7, cod. fisc. , affinchè, nella denegata CodiceFiscale_4
pagina 3 di 10 ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, tenga indenne e manlevi le signore ed di quanto dovessero essere condannate a CP_1 Controparte_2 corrispondere ad e, conseguentemente, condannare Parte_1 Pt_4 al pagamento in favore del signor di di quanto venisse
[...] Parte_1 accertato dover essere corrisposto dalle convenute ed . - CP_1 Controparte_2 sempre in via preliminare, in accoglimento della chiamata in causa del terzo, differire, di conseguenza, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- nel merito, in via principale, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dall'attore”.
e eccepivano preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_2 dell'azione di riduzione del prezzo, ex art. 1489 c.c., per difetto di legittimazione ad agire di parte attrice in quanto non più proprietaria del bene immobile medesimo, nonché, in ogni caso, la sopravvenuta prescrizione dell'azione proposta e deducevano l'infondatezza delle domande in quanto: 1) non sussisteva l'abuso edilizio denunciato poiché il vano “cameretta” era sempre stato presente nell'immobile fin dalla realizzazione dell'edificio; 2) l'attrice non aveva dato prova che la cameretta era stata realizzata abusivamente, essendosi limitata a riportare le risultanze del giudizio che l'aveva vista soccombere nei confronti del sig. senza produrre neanche Pt_2 copia della sentenza;
3) la prova dell'abuso non poteva ricavarsi dal confronto tra la consistenza attuale dell'immobile, risultante dalla planimetria allegata all'atto di compravendita, e il progetto originario dell'immobile, considerato che il progetto prodotto in giudizio si riferiva ad altro immobile e non al fabbricato al cui interno era presente l'appartamento oggetto della compravendita: 3a) non essendovi elementi che consentissero di ricondurli tra loro;
3b) non essendo le planimetrie sovrapponibili;
4) con accertamento e classamento effettuato nel 1968 dall'ufficio erariale del Comune di Roma relativo all'immobile oggetto di causa, era stata confermata l'esistenza all'interno dell'appartamento del vano “cameretta”; 5) l'attrice era pienamente consapevole dello stato e della consistenza, anche catastale, dell'immobile al momento dell'acquisto e, al tempo, non aveva ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti presso gli uffici competenti;
6) nella denegata ipotesi di accertamento di una eventuale loro responsabilità nella causazione del danno, questo sarebbe dovuto certamente essere escluso o quanto meno ridotto in conseguenza del concorso dell'attrice nella causazione dello stesso, dal momento che quest'ultima non si era attivata per impedirlo;
7) avendo acceso un mutuo presso la Banca delle pagina 4 di 10 Marche, l'eventuale responsabilità doveva essere imputata al notaio rogante l'atto di compravendita, che aveva verificato per conto dell'istituto bancario mutuante l'esistenza di eventuali abusi.
Nella comparsa di costituzione e risposta, le convenute chiedevano, inoltre, di essere autorizzate a chiamare in causa il sig. ex art. 269 c.p.c., e il Giudice, CP_3 con decreto del 4/5/2023, rigettava la richiesta formulata da parte convenuta.
Nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., l'attrice precisava che, con lettera raccomandata del 2/04/2021, aveva portato a conoscenza le convenute del fatto che il sig. aveva proposto nei suoi confronti l'azione di riduzione del Parte_2 prezzo, rappresentando che, qualora fosse risultata soccombente nel predetto giudizio, avrebbe agito nei loro confronti per ripetere le somme che sarebbe stata condannata a pagare, specificando che la predetta raccomandata aveva valore di costituzione in mora e atto interruttivo di ogni termine prescrizionale ed evidenziava che nel progetto originario del fabbricato il vano “cameretta” non era presente. L'attività istruttoria si svolgeva interamente in via documentale e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
Deve anzitutto rilevarsi che preliminarmente le convenute hanno eccepito l'inammissibilità del presente giudizio per mancanza di legittimazione attiva di
A tal riguardo si rileva che è certamente ammissibile la Parte_1 domanda risarcitoria, ex art. 1489 c.c., considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove “accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (Cass., Sez. Un., Sent. n. 2951 del 2016) ed è allo stesso modo ammissibile anche l'azione di riduzione del prezzo, in quanto l'art. 1489 c.c. legittima all'esercizio dell'azione estimatoria, alternativamente all'azione redibitoria, il compratore, senza porre alcun riferimento all'effettiva titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile acquistato al momento dell'introduzione del giudizio. Anche la seconda eccezione di inammissibilità di parte convenuta non può trovare accoglimento;
si evidenzia che nell'ipotesi di abuso edilizio, non trova applicazione la garanzia per i vizi della cosa venduta, ex art. 1490 ss. c.c., né la garanzia per mancanza di qualità, ex art. 1497 c.c., pertanto, il compratore non incorre nei brevi termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle anzidette norme, trovando, invece, applicazione la tutela di cui all'art. 1489 c.c., soggetta all'ordinario termine prescrizionale decennale;
il dies a quo decorre dalla manifestazione oggettiva del pagina 5 di 10 danno, in quanto solo da tale momento il danneggiato può avere conoscenza dell'esistenza e delle cause del danno medesimo (Cass., 15/11/2016, n. 23236). Considerato che la scoperta dei vizi si configura nel momento in cui il compratore acquisce certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio contestato e che, nel caso di specie, al fine di poter accertare la presenza di tale difformità urbanistica è stato necessario incaricare un consulente tecnico che ha potuto verificare l'abuso edilizio, non può farsi decorrere il termine prescrizione decennale a far data dal 13/02/2012; ha, infatti, per la prima volta avuto notizia Parte_1 dell'esistenza del vizio che giustifica l'introduzione del presente giudizio solo successivamente alla stipula del contratto di compravendita. Solo nel giudizio, ex art. 700 c.p.c., introdotto dall'attuale proprietario dell'immobile de quo (R.G. n. 63109/2016), è emerso per la prima volta la possibile esistenza di difformità urbanistiche e si è provveduto solo in tale occasione a procedere ad un accertamento tecnico per determinare l'esistenza e la consistenza del vizio. Deve, quindi, presumersi che solo all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c. l'attrice abbia avuto effettiva conoscenza delle predette circostanze, pertanto, non può considerarsi decorso il termine prescrizionale alla data in cui è stato introdotto il presente giudizio.
A quanto dedotto, deve aggiungersi che la comunicazione inoltrata dall'attrice con lettera raccomandata del 2/04/2021 costituisce un valido evento interruttivo del termine prescrizionale;
infatti, in tale occasione l'attrice, per mezzo del suo difensore, aveva comunicato alle convenute che “nel caso di esito vittorioso del citato giudizio per , a propria volta, Vi chiederà il rimborso Parte_2 Parte_1 di ogni somma che la stessa sarà condannata a risarcirgli, sul presupposto che la stesso non ha dato luogo ad abuso alcuno. La presente ha a tutti gli effetti valore di costituzione in mora e di atto interruttivo di ogni termine di prescrizione” (cfr. all. 28 memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.).
Nel merito, le domande formulate da parte attrice sono fondate e devono essere parzialmente accolte nei limiti di seguito esposti. Come già rilevato, la fattispecie deve essere sussunta nella disciplina di cui all'art. 1489 c.c., non trovando applicazione in materia di abusi edilizi la garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 ss. c.c.; la giurisprudenza di legittimità, infatti, prevede che “in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia stata conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della p.a. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile” (Cass., 28 febbraio 2007, n. 4786). Oltre alla risoluzione del contratto o, in alternativa, alla riduzione del prezzo,
pagina 6 di 10 l'acquirente ha anche diritto al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., considerato che per l'azione risarcitoria non è necessaria la malafede del venditore, ma è sufficiente accertare la colpa dello stesso. Nel caso di specie, le convenute si sono limitate a contestare l'esistenza dell'abuso edilizio denunciato, senza fornire alcuna prova delle circostanze dedotte, diversamente da parte attrice che ha prodotto in atti documentazione che, come già rilevato nella sentenza n. 133368/2021 emessa dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio R.G. n. 76853/2019, dimostra che il vano definito “cameretta” dell'immobile sito in Roma, loc. Ostia Lido, Via Umberto Grosso n. 3, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma, foglio 1093, part. 71, sub. 14, non era presente nel progetto originario dell'edificio; quest'ultimo appare, pertanto, difforme dalla planimetria allegata al contratto di compravendita stipulato tra le parti in data
13/02/2012 (all. 24 atto di citazione). Nel progetto originario, infatti, in corrispondenza della porzione dell'immobile contestata era presente un balcone, pertanto, l'attuale vano denominato “cameretta” rappresenta un ampliamento abusivo della superficie interna dell'immobile medesimo, come già rilevato nel corso del giudizio ex art. 700 c.p.c., introdotto dall'attuale proprietario dell'immobile, il sig.
[...]
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che, al momento del Pt_2 perfezionamento del contratto di compravendita, l'immobile fosse conforme alla planimetria allegata al contratto medesimo ma era difforme dall'ultimo progetto fino ad allora approvato dal di Roma e, pertanto, abusivo. La difformità CP_4 urbanistica può essere, quindi, rilevata ponendo a confronto il progetto originario e il progetto allegato al contratto di compravendita. Ad ulteriore conferma delle anzidette difformità urbanistiche dell'immobile rispetto ai titoli abilitativi allora vigenti, si aggiunge che, mediante SCIA di cui al Prot. n. 1298/2018 (all. 11 atto di citazione), l'attuale proprietario ha eseguito interventi di ripristino dello stato dei luoghi;
i predetti interventi non avrebbero avuto ragion d'essere, se non in presenza di un abuso edilizio. Tanto premesso, quindi, considerato che le difformità urbanistiche non erano state rilevate nel contratto di compravendita e che la planimetria allegata al contratto risultava conforme all'opera edilizia acquistata, deve ritenersi rispettato il requisito della non apparenza, necessario al fine dell'attivazione dei rimedi di cui all'art. 1489 c.c. Adoperando la normale diligenza, senza l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche, l'attrice non avrebbe, infatti, potuto rilevare le difformità dell'immobile dalla stessa acquistato rispetto ai titoli abilitativi ed alle relative planimetrie. Possono quindi, trovare applicazione i rimedi di cui all'art. 1489 c.c., considerato che gli oneri difettano del carattere dell'apparenza, intesa come facile riconoscibilità secondo la media diligenza, non risultando da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, secondo il principio dell'autoresponsabilità gravante sull'acquirente. Integrano allora l'astratta prefigurazione di cui all'art. 1489 c.c. tre requisiti, quali la pagina 7 di 10 'non apparenza' della difformità urbanistica rilevata, l'ignoranza della stessa da parte del compratore al momento del perfezionamento dell'acquisto e la mancata dichiarazione in contratto da parte del venditore delle predette difformità alle norme urbanistiche, che avrebbero senz'altro diminuito al compratore il libero godimento dell'immobile. Per le ragioni sopra esposte, deve riconoscersi che e Controparte_1 CP_2 non possono sottrarsi alla garanzia di cui all'art. 1489 c.c. La difformità
[...] urbanistica riscontrata, oggettivamente gravante sul bene immobile compravenduto era in grado di limitare in concreto il libero godimento e la commerciabilità del bene immobile medesimo, senza che la predetta circostanza fosse stata resa nota all'acquirente. Quanto alla misura della diminuzione di valore dell'immobile conseguente alla descritta difformità urbanistica, essa corrisponde alla riduzione di prezzo che, nel giudizio R.G. n. 76853/2019, con sentenza n. 13368/2021, questo Tribunale aveva condannato l'odierna attrice a corrispondere in favore dell'attuale proprietario dell'immobile de quo, sottraendo al prezzo indicato nell'atto di permuta la somma ottenuta dalla divisione della stessa per la superficie antecedente al ripristino (al fine di ottenere il prezzo al mq) e dalla moltiplicazione del predetto valore per la superficie post-opera.
La predetta somma deve, infatti, considerarsi idonea ad individuare la diminuzione di valore del bene in conseguenza della difformità urbanistica riscontrata, rilevato che
“in tema di vendita, l'azione per la riduzione del prezzo è finalizzata a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, sicché la riduzione deve corrispondere alla differenza di valore determinata dal vizio della cosa venduta rispetto al prezzo contrattuale” (Cass. 21 maggio 2009, n. 12852). Pertanto, le convenute e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannate al pagamento della somma pari ad euro 28.125,00, oltre interessi a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Merita allo stesso modo di essere parzialmente accolta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice. L'azione risarcitoria è fondata sulle norme generali di cui agli art. 1218 e 1223 c.c., sulla base del richiamo che l'art. 1479 c.c. opera di quest'ultima disposizione e considerato che lo stesso art. 1479 c.c. è a sua volta richiamato dall'art. 1480 c.c., cui rinvia lo stesso art. 1489 c.c.; pertanto, “ai fini della condanna del detto venditore al risarcimento del danno non è necessaria la sua mala fede ma è sufficiente che questi versi in colpa… Alla base di tale ragionamento vi è l'idea che sul venditore gravi una colpa propria, cioè specifica, per il ricorrere della quale è sufficiente che sia ravvisabile l'inosservanza di un precetto, la cui ratio sia quella di impedire il prodursi dell'evento dannoso in concreto verificatosi” (Cass., 9 luglio 2020, n. 14595).
pagina 8 di 10 Considerato che nel giudizio R.G. n. 76853/2019, con sentenza n. 13368/2021,
è stata condannata, a titolo di risarcimento del danno in favore Parte_1 del sig. al pagamento della complessiva somma di euro 9.937,34, Parte_2 corrispondente alle spese che il nuovo proprietario dell'immobile aveva dovuto sostenere per la realizzazione delle opere necessarie ad eliminare il vano abusivo, in applicazione dell'art. 1223 c.c., devono allo stesso modo essere condannate le convenute a risarcire la predetta somma in favore dell'odierna attrice, a titolo di danno emergente, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Infatti, “nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (Cass., 5 febbraio 2015, n. 2115). Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore richiesta risarcitoria del danno che parte attrice asserisce di aver subito per aver dovuto corrispondere in favore del sig. la somma di euro 8,025,43 a titolo di interessi legali, ex art. 1284, comma 4 Pt_2
c.c., la somma di euro 8.841,78, a titolo di refusione delle spese di lite del giudizio in cui è risultata soccombente (R.G. n. 76853/2019) e, infine, le spese di registrazione della relativa sentenza pari ad euro 1.151,75. In applicazione dell'art. 1225 c.c., in assenza di dolo delle convenute, non può imputarsi alle medesime alcuna prevedibilità di tali ulteriori danni di cui parte attrice formula richiesta risarcitoria.
“La prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. costituisce uno dei criteri di determinazione dell'ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute” (Cass., 28 novembre 2003, n. 18239). In aggiunta a quanto dedotto, deve rilevarsi che sussistevano in capo all'odierna attrice e nei confronti del sig. specifici obblighi di diligenza e buona fede Pt_2 scaturenti dalla propria posizione di venditore dell'immobile ormai di sua proprietà, conseguenti all'attivazione di un'autonoma posizione di garanzia, connessa alla disciplina dettata dagli artt. 1470 e sgg., c.c. dal codice civile a carico del venditore. Invero, nella propria autonoma veste di venditrice, sull'odierna attrice gravava in proprio l'obbligo di verificare l'inesistenza, nell'immobile da lei posto in vendita, di oneri tali da inficiare la vendita ai sensi della disciplina vigente, per cui essa non può chiedere al proprio venditore il risarcimento delle spese conseguenti all'inadempimento di tale preciso dovere. Tanto più che, una volta raggiunta dalla domanda redibitoria da parte del suo compratore, l'odierna attrice era stata anche resa edotta dell'esistenza dell'onere connesso alla mancanza della licenza edilizia, per cui avrebbe potuto evitare qualsiasi pagina 9 di 10 spesa legale ottemperando, se non spontaneamente, quanto meno stragiudizialmente
(anche in sede di negoziazione assistita) alla legittima e fondata richiesta di risarcimento da parte del suo compratore.
Avendo esso concorso in misura determinante nella realizzazione delle spese di cui chiede il risarcimento, deve escludersi che di tale danno possa essere chiesto il risarcimento a terzi.
In conclusione, in parziale accoglimento delle domande formulate da
[...] per le ragioni sopra esposte, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannate al pagamento della complessiva somma di euro 38.062,34, oltre interessi in misura legale a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione, come segue, dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Condanna (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) al pagamento della somma di euro
[...] C.F._3
38.062,34, in favore di ( , oltre Parte_1 C.F._1 interessi in misura legale a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta ogni ulteriore richiesta risarcitoria avanzata da Parte_1
( nel presente giudizio;
C.F._1
3. Condanna (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) a rimborsare a
[...] C.F._3 Parte_1
( le spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per C.F._1 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Roma, 23/12/2024
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4476/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Mancini, elettivamente domiciliata in Albano Laziale, Piazza
Donizetti 8 presso il suddetto difensore
AT
TRICE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro
[...] C.F._3
Trinchi, elettivamente domiciliate in Roma, Corso Trieste n. 42 presso il suddetto difensore
CONVEN
UTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi pagina 1 di 10 integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_1 conclusioni: “Voglia il Tribunale, accertato e dichiarato che l'immobile sito al 4° piano, int.14, del fabbricato condominiale di Via Umberto Grosso 3, loc. Ostia Lido,
Roma, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 1093, part.71, sub.510, venduto da ed in data 13.2.2012 con Controparte_1 Controparte_2 atto notaio di Roma, rep.216990, racc.65750, era gravato da oneri consistenti Per_1 nella sussistenza di un vano aggiuntivo abusivo e non sanabile rispetto al progetto originario approvato, ridurre il prezzo della compravendita dell'immobile stesso da
€ 275.000,00 ad € 246.875,00 e, per l'effetto, condannare le stesse CP_1
ed alla restituzione, in favore di , della
[...] Controparte_2 Parte_1 somma di € 28.125,00, o all'altra che sarà ritenuta di giustizia. Voglia altresì condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti da quest'ultima, quantificati in € 28.056,30, sborsati da per i titoli di spesa Parte_1 compiutamente elencati in esposizione, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa. Il tutto oltre agli interessi legali dalla data del pagamento eseguito da in favore di (28.7.2022) e sino a Parte_1 Parte_2 quella del rimborso”. L'attrice a sostegno della domanda proposta esponeva che: 1) in data 13/02/2012, aveva acquistato dalle convenute l'immobile sito in Roma, loc. Ostia Lido, Via
Umberto Grosso n. 3 (Comune di Roma, foglio 1093, part. 71, sub. 14), successivamente ceduto a titolo di permuta al sig. 2) iniziate a Parte_2 verificarsi all'interno dell'immobile copiose infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura dello stabile condominiale in corrispondenza del soffitto vano “cameretta”, con ricorso ex art. 700 c.p.c., il sig. aveva richiesto l'emissione di Parte_2 un provvedimento cautelare che ordinasse al condominio l'esecuzione delle opere ritenute necessarie;
3) nel corso del giudizio, ex art. 700 c.p.c., era emerso che il vano
“cameretta” non era riportato nel progetto originario, risultando la relativa superficie adibita a terrazzo a livello, che non erano state presentate istanze di sanatoria o di condono e che l'abuso non era sanabile ai sensi della normativa vigente;
4) data l'abusività del detto vano, il sig. aveva dato corso alle pratiche per Parte_2 la sua eliminazione ed aveva depositato S.C.I.A. in data 4/01/2018, protocollata al n.
pagina 2 di 10 1298, e successiva comunicazione di fine lavori del 8/04/2019; 5) avendo l'animo di agire per la riduzione del prezzo in quanto la stessa gli aveva ceduto in permuta un immobile di superficie interna apparentemente più estesa di quella originariamente assentita, il sig. aveva attivato l'obbligatorio procedimento di Parte_2 negoziazione assistita, considerato che la pretesa creditoria inferiore a euro
50.000,00, e la stessa vi aveva aderito, specificando che avrebbe esteso l'invito anche alle sue danti causa, e , al fine di poter essere Parte_3 Controparte_2 dalle stesse garantita;
6) considerato che la negoziazione assistita non era stata conclusa nel termine di due mesi, il sig. l'aveva citata a comparire Parte_2 davanti all'intestato Tribunale affinché la stessa fosse condannata al pagamento della complessiva somma di euro 41.790,22 o altra somma ritenuta di giustizia;
7) si era costituita tempestivamente in giudizio, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di e al fine di poter essere dalle stesse Controparte_1 Controparte_2 garantita e manlevata da tutto quanto potesse essere posto in giudizio a suo carico, esprimendo sul punto condanna risarcitoria nei loro confronti;
8) con ordinanza del
11/02/2020, era stata rigettata la richiesta di chiamata in garanzia dalla stessa formulata, con la precisazione che l'eventuale accoglimento della richiesta avrebbe comportato l'ingresso in giudizio di ulteriori temi di indagine, incompatibili con le esigenze di speditezza del giudizio;
9) all'esito del giudizio, era stata condannata al pagamento della somma di euro 38.062,34, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite pari ad euro 7.254,00 per compensi ed euro 266,00 per spese;
10) come da quietanza del
28/07/2022, aveva provveduto a versare al sig. la somma di euro Parte_2
55.029,55 ed aveva provveduto altresì al pagamento della tassa di registrazione della sentenza in misura pari ad euro 1.151,75; 11) l'immobile de quo era già difforme dall'ultimo progetto approvato al momento della stipula del contratto di compravendita concluso tra le parti e che tale difformità non era stata dichiarata nel contratto e non era stata resa nota all'attrice medesima.
Si costituivano in giudizio e che, contestando Controparte_1 Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni istanza contraria o diversa, così giudicare: - in via preliminare, autorizzare le convenute, ai sensi dell'art. 269
c.p.c., a chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) il signor Pt_4 nato a [...] il 1° gennaio 1936, residente in [...]di Puglia (BA), Via
[...]
Rodolfo Morandi n.7, cod. fisc. , affinchè, nella denegata CodiceFiscale_4
pagina 3 di 10 ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, tenga indenne e manlevi le signore ed di quanto dovessero essere condannate a CP_1 Controparte_2 corrispondere ad e, conseguentemente, condannare Parte_1 Pt_4 al pagamento in favore del signor di di quanto venisse
[...] Parte_1 accertato dover essere corrisposto dalle convenute ed . - CP_1 Controparte_2 sempre in via preliminare, in accoglimento della chiamata in causa del terzo, differire, di conseguenza, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
- nel merito, in via principale, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dall'attore”.
e eccepivano preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_2 dell'azione di riduzione del prezzo, ex art. 1489 c.c., per difetto di legittimazione ad agire di parte attrice in quanto non più proprietaria del bene immobile medesimo, nonché, in ogni caso, la sopravvenuta prescrizione dell'azione proposta e deducevano l'infondatezza delle domande in quanto: 1) non sussisteva l'abuso edilizio denunciato poiché il vano “cameretta” era sempre stato presente nell'immobile fin dalla realizzazione dell'edificio; 2) l'attrice non aveva dato prova che la cameretta era stata realizzata abusivamente, essendosi limitata a riportare le risultanze del giudizio che l'aveva vista soccombere nei confronti del sig. senza produrre neanche Pt_2 copia della sentenza;
3) la prova dell'abuso non poteva ricavarsi dal confronto tra la consistenza attuale dell'immobile, risultante dalla planimetria allegata all'atto di compravendita, e il progetto originario dell'immobile, considerato che il progetto prodotto in giudizio si riferiva ad altro immobile e non al fabbricato al cui interno era presente l'appartamento oggetto della compravendita: 3a) non essendovi elementi che consentissero di ricondurli tra loro;
3b) non essendo le planimetrie sovrapponibili;
4) con accertamento e classamento effettuato nel 1968 dall'ufficio erariale del Comune di Roma relativo all'immobile oggetto di causa, era stata confermata l'esistenza all'interno dell'appartamento del vano “cameretta”; 5) l'attrice era pienamente consapevole dello stato e della consistenza, anche catastale, dell'immobile al momento dell'acquisto e, al tempo, non aveva ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti presso gli uffici competenti;
6) nella denegata ipotesi di accertamento di una eventuale loro responsabilità nella causazione del danno, questo sarebbe dovuto certamente essere escluso o quanto meno ridotto in conseguenza del concorso dell'attrice nella causazione dello stesso, dal momento che quest'ultima non si era attivata per impedirlo;
7) avendo acceso un mutuo presso la Banca delle pagina 4 di 10 Marche, l'eventuale responsabilità doveva essere imputata al notaio rogante l'atto di compravendita, che aveva verificato per conto dell'istituto bancario mutuante l'esistenza di eventuali abusi.
Nella comparsa di costituzione e risposta, le convenute chiedevano, inoltre, di essere autorizzate a chiamare in causa il sig. ex art. 269 c.p.c., e il Giudice, CP_3 con decreto del 4/5/2023, rigettava la richiesta formulata da parte convenuta.
Nella memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., l'attrice precisava che, con lettera raccomandata del 2/04/2021, aveva portato a conoscenza le convenute del fatto che il sig. aveva proposto nei suoi confronti l'azione di riduzione del Parte_2 prezzo, rappresentando che, qualora fosse risultata soccombente nel predetto giudizio, avrebbe agito nei loro confronti per ripetere le somme che sarebbe stata condannata a pagare, specificando che la predetta raccomandata aveva valore di costituzione in mora e atto interruttivo di ogni termine prescrizionale ed evidenziava che nel progetto originario del fabbricato il vano “cameretta” non era presente. L'attività istruttoria si svolgeva interamente in via documentale e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
***
Deve anzitutto rilevarsi che preliminarmente le convenute hanno eccepito l'inammissibilità del presente giudizio per mancanza di legittimazione attiva di
A tal riguardo si rileva che è certamente ammissibile la Parte_1 domanda risarcitoria, ex art. 1489 c.c., considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove “accanto all'atto di trasferimento della proprietà, non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale” (Cass., Sez. Un., Sent. n. 2951 del 2016) ed è allo stesso modo ammissibile anche l'azione di riduzione del prezzo, in quanto l'art. 1489 c.c. legittima all'esercizio dell'azione estimatoria, alternativamente all'azione redibitoria, il compratore, senza porre alcun riferimento all'effettiva titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile acquistato al momento dell'introduzione del giudizio. Anche la seconda eccezione di inammissibilità di parte convenuta non può trovare accoglimento;
si evidenzia che nell'ipotesi di abuso edilizio, non trova applicazione la garanzia per i vizi della cosa venduta, ex art. 1490 ss. c.c., né la garanzia per mancanza di qualità, ex art. 1497 c.c., pertanto, il compratore non incorre nei brevi termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle anzidette norme, trovando, invece, applicazione la tutela di cui all'art. 1489 c.c., soggetta all'ordinario termine prescrizionale decennale;
il dies a quo decorre dalla manifestazione oggettiva del pagina 5 di 10 danno, in quanto solo da tale momento il danneggiato può avere conoscenza dell'esistenza e delle cause del danno medesimo (Cass., 15/11/2016, n. 23236). Considerato che la scoperta dei vizi si configura nel momento in cui il compratore acquisce certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio contestato e che, nel caso di specie, al fine di poter accertare la presenza di tale difformità urbanistica è stato necessario incaricare un consulente tecnico che ha potuto verificare l'abuso edilizio, non può farsi decorrere il termine prescrizione decennale a far data dal 13/02/2012; ha, infatti, per la prima volta avuto notizia Parte_1 dell'esistenza del vizio che giustifica l'introduzione del presente giudizio solo successivamente alla stipula del contratto di compravendita. Solo nel giudizio, ex art. 700 c.p.c., introdotto dall'attuale proprietario dell'immobile de quo (R.G. n. 63109/2016), è emerso per la prima volta la possibile esistenza di difformità urbanistiche e si è provveduto solo in tale occasione a procedere ad un accertamento tecnico per determinare l'esistenza e la consistenza del vizio. Deve, quindi, presumersi che solo all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c. l'attrice abbia avuto effettiva conoscenza delle predette circostanze, pertanto, non può considerarsi decorso il termine prescrizionale alla data in cui è stato introdotto il presente giudizio.
A quanto dedotto, deve aggiungersi che la comunicazione inoltrata dall'attrice con lettera raccomandata del 2/04/2021 costituisce un valido evento interruttivo del termine prescrizionale;
infatti, in tale occasione l'attrice, per mezzo del suo difensore, aveva comunicato alle convenute che “nel caso di esito vittorioso del citato giudizio per , a propria volta, Vi chiederà il rimborso Parte_2 Parte_1 di ogni somma che la stessa sarà condannata a risarcirgli, sul presupposto che la stesso non ha dato luogo ad abuso alcuno. La presente ha a tutti gli effetti valore di costituzione in mora e di atto interruttivo di ogni termine di prescrizione” (cfr. all. 28 memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c.).
Nel merito, le domande formulate da parte attrice sono fondate e devono essere parzialmente accolte nei limiti di seguito esposti. Come già rilevato, la fattispecie deve essere sussunta nella disciplina di cui all'art. 1489 c.c., non trovando applicazione in materia di abusi edilizi la garanzia per vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 ss. c.c.; la giurisprudenza di legittimità, infatti, prevede che “in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia stata conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della p.a. (adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile” (Cass., 28 febbraio 2007, n. 4786). Oltre alla risoluzione del contratto o, in alternativa, alla riduzione del prezzo,
pagina 6 di 10 l'acquirente ha anche diritto al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., considerato che per l'azione risarcitoria non è necessaria la malafede del venditore, ma è sufficiente accertare la colpa dello stesso. Nel caso di specie, le convenute si sono limitate a contestare l'esistenza dell'abuso edilizio denunciato, senza fornire alcuna prova delle circostanze dedotte, diversamente da parte attrice che ha prodotto in atti documentazione che, come già rilevato nella sentenza n. 133368/2021 emessa dall'intestato Tribunale all'esito del giudizio R.G. n. 76853/2019, dimostra che il vano definito “cameretta” dell'immobile sito in Roma, loc. Ostia Lido, Via Umberto Grosso n. 3, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Roma, foglio 1093, part. 71, sub. 14, non era presente nel progetto originario dell'edificio; quest'ultimo appare, pertanto, difforme dalla planimetria allegata al contratto di compravendita stipulato tra le parti in data
13/02/2012 (all. 24 atto di citazione). Nel progetto originario, infatti, in corrispondenza della porzione dell'immobile contestata era presente un balcone, pertanto, l'attuale vano denominato “cameretta” rappresenta un ampliamento abusivo della superficie interna dell'immobile medesimo, come già rilevato nel corso del giudizio ex art. 700 c.p.c., introdotto dall'attuale proprietario dell'immobile, il sig.
[...]
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che, al momento del Pt_2 perfezionamento del contratto di compravendita, l'immobile fosse conforme alla planimetria allegata al contratto medesimo ma era difforme dall'ultimo progetto fino ad allora approvato dal di Roma e, pertanto, abusivo. La difformità CP_4 urbanistica può essere, quindi, rilevata ponendo a confronto il progetto originario e il progetto allegato al contratto di compravendita. Ad ulteriore conferma delle anzidette difformità urbanistiche dell'immobile rispetto ai titoli abilitativi allora vigenti, si aggiunge che, mediante SCIA di cui al Prot. n. 1298/2018 (all. 11 atto di citazione), l'attuale proprietario ha eseguito interventi di ripristino dello stato dei luoghi;
i predetti interventi non avrebbero avuto ragion d'essere, se non in presenza di un abuso edilizio. Tanto premesso, quindi, considerato che le difformità urbanistiche non erano state rilevate nel contratto di compravendita e che la planimetria allegata al contratto risultava conforme all'opera edilizia acquistata, deve ritenersi rispettato il requisito della non apparenza, necessario al fine dell'attivazione dei rimedi di cui all'art. 1489 c.c. Adoperando la normale diligenza, senza l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche, l'attrice non avrebbe, infatti, potuto rilevare le difformità dell'immobile dalla stessa acquistato rispetto ai titoli abilitativi ed alle relative planimetrie. Possono quindi, trovare applicazione i rimedi di cui all'art. 1489 c.c., considerato che gli oneri difettano del carattere dell'apparenza, intesa come facile riconoscibilità secondo la media diligenza, non risultando da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, secondo il principio dell'autoresponsabilità gravante sull'acquirente. Integrano allora l'astratta prefigurazione di cui all'art. 1489 c.c. tre requisiti, quali la pagina 7 di 10 'non apparenza' della difformità urbanistica rilevata, l'ignoranza della stessa da parte del compratore al momento del perfezionamento dell'acquisto e la mancata dichiarazione in contratto da parte del venditore delle predette difformità alle norme urbanistiche, che avrebbero senz'altro diminuito al compratore il libero godimento dell'immobile. Per le ragioni sopra esposte, deve riconoscersi che e Controparte_1 CP_2 non possono sottrarsi alla garanzia di cui all'art. 1489 c.c. La difformità
[...] urbanistica riscontrata, oggettivamente gravante sul bene immobile compravenduto era in grado di limitare in concreto il libero godimento e la commerciabilità del bene immobile medesimo, senza che la predetta circostanza fosse stata resa nota all'acquirente. Quanto alla misura della diminuzione di valore dell'immobile conseguente alla descritta difformità urbanistica, essa corrisponde alla riduzione di prezzo che, nel giudizio R.G. n. 76853/2019, con sentenza n. 13368/2021, questo Tribunale aveva condannato l'odierna attrice a corrispondere in favore dell'attuale proprietario dell'immobile de quo, sottraendo al prezzo indicato nell'atto di permuta la somma ottenuta dalla divisione della stessa per la superficie antecedente al ripristino (al fine di ottenere il prezzo al mq) e dalla moltiplicazione del predetto valore per la superficie post-opera.
La predetta somma deve, infatti, considerarsi idonea ad individuare la diminuzione di valore del bene in conseguenza della difformità urbanistica riscontrata, rilevato che
“in tema di vendita, l'azione per la riduzione del prezzo è finalizzata a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, sicché la riduzione deve corrispondere alla differenza di valore determinata dal vizio della cosa venduta rispetto al prezzo contrattuale” (Cass. 21 maggio 2009, n. 12852). Pertanto, le convenute e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannate al pagamento della somma pari ad euro 28.125,00, oltre interessi a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Merita allo stesso modo di essere parzialmente accolta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice. L'azione risarcitoria è fondata sulle norme generali di cui agli art. 1218 e 1223 c.c., sulla base del richiamo che l'art. 1479 c.c. opera di quest'ultima disposizione e considerato che lo stesso art. 1479 c.c. è a sua volta richiamato dall'art. 1480 c.c., cui rinvia lo stesso art. 1489 c.c.; pertanto, “ai fini della condanna del detto venditore al risarcimento del danno non è necessaria la sua mala fede ma è sufficiente che questi versi in colpa… Alla base di tale ragionamento vi è l'idea che sul venditore gravi una colpa propria, cioè specifica, per il ricorrere della quale è sufficiente che sia ravvisabile l'inosservanza di un precetto, la cui ratio sia quella di impedire il prodursi dell'evento dannoso in concreto verificatosi” (Cass., 9 luglio 2020, n. 14595).
pagina 8 di 10 Considerato che nel giudizio R.G. n. 76853/2019, con sentenza n. 13368/2021,
è stata condannata, a titolo di risarcimento del danno in favore Parte_1 del sig. al pagamento della complessiva somma di euro 9.937,34, Parte_2 corrispondente alle spese che il nuovo proprietario dell'immobile aveva dovuto sostenere per la realizzazione delle opere necessarie ad eliminare il vano abusivo, in applicazione dell'art. 1223 c.c., devono allo stesso modo essere condannate le convenute a risarcire la predetta somma in favore dell'odierna attrice, a titolo di danno emergente, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Infatti, “nella vendita a catena, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore” (Cass., 5 febbraio 2015, n. 2115). Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore richiesta risarcitoria del danno che parte attrice asserisce di aver subito per aver dovuto corrispondere in favore del sig. la somma di euro 8,025,43 a titolo di interessi legali, ex art. 1284, comma 4 Pt_2
c.c., la somma di euro 8.841,78, a titolo di refusione delle spese di lite del giudizio in cui è risultata soccombente (R.G. n. 76853/2019) e, infine, le spese di registrazione della relativa sentenza pari ad euro 1.151,75. In applicazione dell'art. 1225 c.c., in assenza di dolo delle convenute, non può imputarsi alle medesime alcuna prevedibilità di tali ulteriori danni di cui parte attrice formula richiesta risarcitoria.
“La prevedibilità di cui all'art. 1225 c.c. costituisce uno dei criteri di determinazione dell'ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute” (Cass., 28 novembre 2003, n. 18239). In aggiunta a quanto dedotto, deve rilevarsi che sussistevano in capo all'odierna attrice e nei confronti del sig. specifici obblighi di diligenza e buona fede Pt_2 scaturenti dalla propria posizione di venditore dell'immobile ormai di sua proprietà, conseguenti all'attivazione di un'autonoma posizione di garanzia, connessa alla disciplina dettata dagli artt. 1470 e sgg., c.c. dal codice civile a carico del venditore. Invero, nella propria autonoma veste di venditrice, sull'odierna attrice gravava in proprio l'obbligo di verificare l'inesistenza, nell'immobile da lei posto in vendita, di oneri tali da inficiare la vendita ai sensi della disciplina vigente, per cui essa non può chiedere al proprio venditore il risarcimento delle spese conseguenti all'inadempimento di tale preciso dovere. Tanto più che, una volta raggiunta dalla domanda redibitoria da parte del suo compratore, l'odierna attrice era stata anche resa edotta dell'esistenza dell'onere connesso alla mancanza della licenza edilizia, per cui avrebbe potuto evitare qualsiasi pagina 9 di 10 spesa legale ottemperando, se non spontaneamente, quanto meno stragiudizialmente
(anche in sede di negoziazione assistita) alla legittima e fondata richiesta di risarcimento da parte del suo compratore.
Avendo esso concorso in misura determinante nella realizzazione delle spese di cui chiede il risarcimento, deve escludersi che di tale danno possa essere chiesto il risarcimento a terzi.
In conclusione, in parziale accoglimento delle domande formulate da
[...] per le ragioni sopra esposte, e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 devono essere condannate al pagamento della complessiva somma di euro 38.062,34, oltre interessi in misura legale a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione, come segue, dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Condanna (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) al pagamento della somma di euro
[...] C.F._3
38.062,34, in favore di ( , oltre Parte_1 C.F._1 interessi in misura legale a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2. Rigetta ogni ulteriore richiesta risarcitoria avanzata da Parte_1
( nel presente giudizio;
C.F._1
3. Condanna (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) a rimborsare a
[...] C.F._3 Parte_1
( le spese di lite che si liquidano in euro 9.142,00 per C.F._1 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Roma, 23/12/2024
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
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