Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 26/01/2026, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7070 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9164147D54, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Davide Maggiore, Egidio Ferri, Giovanni La Fauci, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Asl Roma 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Polibio 15;
nei confronti
SM Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gd Solution S.r.l., Gedis Facility Management S.C.A.R.L., Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della Deliberazione n. 191 del 12.05.2025 dell'ASL Roma 4, recante aggiudicazione in favore del R.T.I. DUSSMANN SERVICE SRL - GE.DI.S. SCARL della gara comunitaria aperta finalizzata all'affidamento del servizio di ausiliariato occorrente per l'Area 1 (Asl Roma 4 - Asl Rieti - Asl Viterbo - Asl Roma 5 - Azienda Ospedaliera Sant'Andrea) in relazione al Lotto 1 (CIG 9164147D54);
- della nota di comunicazione della suddetta aggiudicazione;
- di tutti i verbali di seduta pubblica e riservata della procedura di gara, nelle parti nelle quali l'offerta del RT SM Service è stata ammessa, non è stata esclusa e la cui offerta è stata sottoposta a valutazione ed oggetto di attribuzione punteggio;
- della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;
- del verbale del 6.05.2025 del RUP di ritenuta congruità dell'offerta del RT SM Service;
- degli atti e comunicazioni inerenti il procedimento di verifica di congruità dell'offerta del RT SM Service S.r.l. - Ge.Di. Scarl;
- all'occorrenza, dei chiarimenti di gara e/o del Bando, del Disciplinare, del Capitolato e di ogni altro atto o documento facente parte della
lex specialis;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonché
per il conseguimento dell'aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato previa declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia dello stesso
nonché, ulteriormente
per l'annullamento del silenzio serbato dall'ASL Roma 4 sull'istanza di accesso formulata in data 13.05.2025 dalla Servizi Integrati con la quale è stato richiesto l'accesso alla documentazione amministrativa del RT SM Service - Ge.Di. Scarl, alle offerte tecnica ed economica del suddetto RT ed alle giustificazioni fornite dal medesimo RT nel subprocedimento di anomalia, oltre a tutti gli atti inerenti il suddetto procedimento
e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 22 e ss L. 241/1990 e 53 D.Lgs. 50/2016
della versione integrale e non oscurata della documentazione amministrativa del RT SM Service - Ge.Di. Scarl, delle offerte tecnica ed economica e delle giustificazioni fornite nel subprocedimento di anomalia del medesimo RT SM Service - Ge.Di. Scarl, oltre a tutti gli atti inerenti il suddetto procedimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERVIZI INTEGRATI S.R.L. il 15\7\2025:
per l’annullamento
della nota n. prot. 0035943 del 11.06.2025, con la quale l’ASL ha osteso solo parzialmente la documentazione richiesta, con esclusione delle offerte tecniche e della documentazione inerente il subprocedimento di verifica di anomalia svolto nei confronti dell’impresa
aggiudicataria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERVIZI INTEGRATI S.R.L. il 9\9\2025:
Per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari
della nota n. prot. 0035943 del 11.06.2025, con la quale l’ASL ha osteso solo parzialmente la documentazione richiesta, con esclusione delle offerte tecniche e della documentazione inerente il subprocedimento di verifica di anomalia svolto nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DUSSMANN SERVICE S.R.L. il 7\10\2025:
in parte qua, in via subordinata e nei limiti dell’interesse del RT SM Service
e di cui ai motivi del presente ricorso incidentale
- la lex specialis di gara e in particolare il bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati, il capitolato tecnico e i relativi allegati, la deliberazione n. 447 del 6.5.2022 di approvazione dei suddetti atti, laddove interpretati nel senso preteso da Servizi Integrati nel secondo atto di motivi aggiunti notificato in data 9.9.2025, nonché, in quanto possa occorrere e sempre in via subordinata, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante sulla lex specialis di gara e in particolare di quelli rubricati con i numeri 5, 17, 20 e 47;
- nonché, per quanto possa occorrere, i pareri del consulente fiscale Studio Liberati prot. n. ASLRM4-0062253-2024 e prot. n. ASLRM4-0062661-2024; i pareri dei consulenti legali Avv. Alessandra Belletti e Carlo Ponzano prot. n. ASLRM4-0016540-2025 e prot. n. ASLRM4-0017446-2025, resi nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia condotto sull’offerta del RT SM Service e depositati in giudizio dalla ASL Roma 4 in data 1.9.2025;
- ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente della procedura sempre in quanto lesivo degli interessi del RT SM Service e limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUSSMANN SERVICE S.R.L. il 27\10\2025:
in parte qua in via subordinata e nei limiti dell’interesse del RT SM Service e di cui al presente atto di motivi aggiunti di ricorso incidentale della deliberazione n. 191 del 12.5.2025 e di tutti gli atti e verbali di gara con essa approvati nella sola parte in cui l’offerta di Servizi Integrati s.r.l. è stata ammessa alla procedura, è stata valutata con l’assegnazione dei relativi punteggi e si è collocata al secondo posto in graduatoria; di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente della procedura se e in quanto lesivo degli interessi del RT SM Service e limitatamente ai motivi di cui al presente ricorso incidentale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 4 e di SM Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’ASL Roma 4, con cui è stata aggiudicata al R.T.I. SM Service Srl – GE.DI.S. Scarl la gara comunitaria aperta finalizzata all’affidamento del servizio di ausiliariato occorrente per l’Area 1 (Asl Roma 4 – Asl Rieti – Asl Viterbo – Asl Roma 5 – Azienda Ospedaliera Sant’Andrea) in relazione al Lotto 1 e gli atti presupposti.
Per quanto di interesse, in relazione al lotto 1 (CIG 9164147D54), l’importo a base di gara è pari ad € 14.632.454,40
Il RT SM Service si è collocato al primo posto con un punteggio totale di 66,74 punti di cui 33,74 quale punteggio tecnico e 30 quale punteggio economico e Servizi Integrati al secondo posto con un punteggio totale di 52,59 punti di cui 42,97 quale punteggio tecnico e 9,62 quale punteggio economico.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 76, 95 e 97 Dlgs. 50/2016 e 22 e ss. L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 22 del Disciplinare e 3.1. del Capitolato tecnico. Violazione del CCNL pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e del D.D. 25/2022. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità. II. In via subordinata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 18.1 e 18.2 del Disciplinare. Violazione degli artt. 77 e 95 D.lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione di ogni norma e principio in tema di confronto a coppia e di individualità dei giudizi. Eccesso di potere; irragionevolezza manifesta; difetto di istruttoria; perplessità.
Sostiene la ricorrente che l’aggiudicataria doveva essere esclusa in quanto l’art. 3 del Disciplinare stabilisce che ai sensi dell’art. 23, co. 6 D.lgs. 50/2016 il costo della manodopera è pari all’85% dell’importo di gara. Nel contempo l’art. 3.1. del Capitolato Tecnico richiede un monte ore annuo minimo, per l’espletamento dei servizi, pari a 274.016; quindi un monte ore complessivo minimo, in ragione della durata triennale del servizio, pari a 822.048. Sulla scorta di tali coordinate, considerata la tariffa €/h di € 17,8 (€ 14.632.454,40/822.048 ore), emerge che la quota parte del costo della manodopera computata nella tariffa sarebbe pari, in linea generale, ad € 15,13. Ma il prezzo unitario offerto dal RT SM (comprensivo quindi, oltre che del costo della manodopera, anche della quota di utile, spese generali ed oneri aziendali della sicurezza) è pari ad € 14,68, inferiore quindi anche all’importo della manodopera quotato dalla Stazione appaltante.
In via subordinata ha dedotto l’illegittimità delle operazioni di gara e delle aggiudicazioni disposte, con conseguente obbligo di riedizione della competizione, in quanto, come emerge dai tabulati allegati ai verbali di seduta riservata, riportanti i confronti a coppie tra i vari concorrenti per ciascun criterio ed i relativi punteggi, ciascun commissario ha attribuito, in relazione ad ogni criterio e ad ogni concorrente, coefficienti perfettamente identici a quelli attribuiti dagli altri commissari, in violazione all’art. 18.2. del Disciplinare che stabiliva che si sarebbe proceduto tramite confronto a coppie.
La ricorrente ha poi fatto istanza ex art. 116 c.p.a.
Si sono costituite l’ASL e la controinteressata controdeducendo nel merito.
Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la nota dell’11 giugno 2025, con la quale l’ASL ha osteso solo parzialmente la documentazione richiesta, con esclusione delle offerte tecniche e della documentazione inerente il subprocedimento di verifica di anomalia svolto nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 76, 95 e 97 Dlgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 21, 22 del Disciplinare e 3.1. ed All. 1 del Capitolato tecnico. Violazione del CCNL pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e del D.D. 25/2022. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità. II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 85 Dlgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Disciplinare. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità. III. Violazione degli artt. 53 D.lgs. 50/2016 e 35, 36 D.lgs. 36/2023 e 22 e 24, Co. 7, L. N. 241 / 1990. Eccesso di potere; irragionevolezza manifesta; difetto di istruttoria
Sostiene la ricorrente:
- che la controinteressata ha quantificato un costo della manodopera pari ad € 11.311.000,00. Tale importo, rapportato al monte ore fisso minimo predeterminato dalla lex specialis (822.048 ore nel triennio), determina un costo medio orario del lavoro pari ad € 13,76, (si consideri che il livello salariale più basso, da tabella ministeriale, presenta un costo orario pari a € 16,21);
- che nelle proprie memorie le controinteressate non affermano che il monte ore offerto rispetta i parametri minimi organizzativi orari stabiliti dall’art. 3.1. del Capitolato (oltre che dall’All. I del medesimo Capitolato) o che è identico, bensì solo che è “coerente” con detti parametri e che è stato considerato un costo fondato solo sul monte ore “contrattuale”, senza alcuna considerazione delle ore di assenza e dei costi delle sostituzioni;
- che la controinteressata doveva essere esclusa per aver quantificato il costo del lavoro sulla scorta di un monte ore teorico;
- che la SM non ha fatto alcun riferimento alla pendenza del procedimento penale RG 27882/2021 presso il Tribunale di Napoli, interessante il Procuratore Institore della SM Sig. Mauro Marchese e la Sig.ra Iemmino Eugenia, responsabile ufficio gare e appalti della società SM, per i quali il PM ha richiesto gli arresti domiciliari con imputazioni per i reati di cui agli art.li 81 cpv, 110, 319-321, 416 bis 1 c.p.;
- che l’ASL Roma 4 ha impedito l’accesso all’offerta tecnica ed alla documentazione inerente il procedimento di verifica di congruità svolto nei confronti dell’aggiudicataria, valorizzando all’uopo l’opposizione formulata dalla controinteressata, focalizzata sulla asserita tutela di segreti tecnici e commerciali e sulla mancata esplicazione dell’interesse concreto all’accesso, ma queste sono motivazioni del tutto inconferenti e pretestuose.
Con secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota n. prot. 0035943 del 11.06.2025, con la quale l’ASL ha osteso solo parzialmente la documentazione richiesta, con esclusione delle offerte tecniche e della documentazione inerente il subprocedimento di verifica di anomalia svolto nei confronti dell’impresa aggiudicataria.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 76, 95 e 97 Dlgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 21, 22 del Disciplinare e 3.1. ed All. 1 del Capitolato tecnico. Violazione del CCNL pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e del D.D. 25/2022. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità. II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 76, 95 e 97 Dlgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 16, 21, 22 del Disciplinare e 3.1. ed All. 1 del Capitolato tecnico. Violazione del CCNL pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e del D.D. 25/2022. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità. III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 76, 95 e 97 Dlgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 16, 21, 22 del Disciplinare e 3.1. ed All. 1 del Capitolato tecnico. Violazione del CCNL pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e del D.D. 25/2022. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.
Sostiene la ricorrente:
- che il monte ore garantito dal RT SM, ripartito nei tre anni, restituisce un monte ore annuo pari a 276.063 ore;
- che ha modificato l’offerta tecnica in sede di giustificazioni, aspetto completamente non esaminato dall’ASL e dai suoi consulenti;
- che la “ritrattazione” del monte ore proposto dal RT SM in sede di giustificazioni, facendolo passare per monte ore contrattuale, comporta altresì l’offerta di un monte ore lavorato inferiore al parametro minimo organizzativo previsto dall’art. 3.1. del Capitolato e relativo allegato 1, costituendo a tutti gli effetti una violazione delle caratteristiche minime delle prestazioni fissate dalla lex specialis a pena di esclusione;
- che la controinteressata andava comunque esclusa per palese incongruità della sua offerta.
Con ricorso incidentale, la controinteressata SM ha impugnato la lex specialis di gara e in particolare del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, del capitolato tecnico e dei relativi allegati, della deliberazione n. 447 del 6.5.2022 di approvazione dei suddetti atti, laddove interpretati nel senso preteso da Servizi Integrati nel secondo atto di motivi aggiunti notificato in data 9.9.2025, nonché, in quanto possa occorrere e sempre in via subordinata, dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante sulla lex specialis di gara e in particolare di quelli rubricati con i numeri 5, 17, 20 e 47, nonché i pareri resi nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia condotto sull’offerta del RT SM Service e depositati in giudizio dalla ASL Roma 4 in data 1.9.2025.
La controinteressata ha dedotto i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione del disciplinare, del capitolato tecnico e dei relativi allegati; - Violazione e falsa applicazione art. 23 D.lgs. 50/2016; - Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; - Violazione e falsa applicazione dei principi del clare loqui, del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e tutela dell’affidamento, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione; - Violazione e falsa applicazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Sostiene la controinteressata:
- che ove la stazione appaltante avesse inteso richiedere ai concorrenti un monte ore minimo effettivo avrebbe dovuto farlo inserendo nella lex specialis una prescrizione dal tenore chiaro e inequivoco in modo da consentire agli operatori economici di conformare il proprio comportamento a tale prescrizione;
- che, anche a voler ipotizzare che il tenore letterale delle disposizioni della lex specialis non sia chiaro e inequivoco, è indubbio che tra più interpretazioni possibili debba essere sempre scelta - anche in ossequio ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. applicabili, per costante orientamento giurisprudenziale, all’interpretazione delle clausole della lex specialis - quella che è coerente con le altre disposizioni della legge di gara, che è stata seguita dalla stazione appaltante nel corso della procedura (e ne esprime l’“intenzione”) e che risponde anche ai principi di conservazione degli atti di gara;
- che i pareri impugnati con i motivi aggiunti si basavano sulla errata “presunzione”, motivatamente smentita nei predetti chiarimenti, che l’offerta del RT aggiudicatario prevedesse un utilizzo del lavoro supplementare nella misura del 50% dell’intero e quindi superiore alla percentuale dichiarata e a quella ammessa per legge. Da qui l’erroneità dei predetti pareri in quanto è documentalmente comprovato che il RT aggiudicatario ha previsto e chiarito di ricorrere al lavoro supplementare nella percentuale del 21% e dunque nei limiti consentiti dalla normativa in materia.
Con motivi aggiunti la controinteressata ha impugnato la deliberazione n. 191 del 12.5.2025 e di tutti gli atti e verbali di gara con essa approvati nella sola parte in cui l’offerta di Servizi Integrati s.r.l. è stata ammessa alla procedura, è stata valutata con l’assegnazione dei relativi punteggi e si è collocata al secondo posto in graduatoria.
La controinteressata ha dedotto i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 76, 95 e 97 Dlgs. 50/2016. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 16, 18, 21, 22 del Disciplinare e 3.1. ed All. 1 del Capitolato tecnico. - Violazione e falsa applicazione del CCNL pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e del D.D. 25/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste, perplessità. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 76, 95 e 97 Dlgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 16, 18, 21, 22 del Disciplinare e 3.1. ed All. 1 del Capitolato tecnico. - Violazione e falsa applicazione del CCNL pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e del D.D. 25/2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste, perplessità. Inammissibilità delle censure di Servizi Integrati per exceptio doli e/o violazione del divieto di venire contra factum proprium.
Sostiene la controinteressata:
- che la ricorrente non ha esplicitato in nessuna parte della propria offerta tecnica né il monte ore settimanale, né il monte ore annuale, né il monte ore relativo all’intera durata triennale del servizio, né ancora il numero effettivo degli addetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto;
- che il monte ore garantito da Servizi Integrati nella propria offerta tecnica è inferiore al “parametro minimo organizzativo” previsto all’art. 3.1 e all’Allegato 1 del Capitolato tecnico in 274.016 ore annue e 822.048 ore triennali;
- che se fosse ritenuta ammissibile e fondata (e non lo è per quanto dedotto anche mediante ricorso incidentale) la tesi esposta dalla ricorrente principale nel secondo atto di motivi aggiunti per la quale il monte ore indicato nella lex specialis sarebbe un monte ore “effettivo”, allora Servizi Integrati dovrebbe essere esclusa dalla procedura in forza degli artt. 13 e 21 del disciplinare di gara già riportati nella censura che precede, nonché dell’art. 16 secondo cui “l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice”
Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. In relazione alla valutazione di anomali la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato ha precisato che: “ Va rammentato che è costante orientamento di questa Sezione quello secondo cui:
a) la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; Consiglio di Stato sez. V, 1° giugno 2021, n. 4209): detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti, evenienze tutte che non si ravvisano nel caso di specie;
b) il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione;
c) il giudice può esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, poiché, in sintesi, violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica;
d) il controllo del giudice è pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte, ma egli non può agire al posto dell'amministrazione, potendo, invece, sicuramente censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa;
e) lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
e1) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
e2) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
e3) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto;
f) scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato;
g) in definitiva, il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo;
h) dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (Consiglio di stato, Sez. V, 29 luglio 2022, n. 6696) ” (Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 2025 n. 4250).
In sostanza, l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione, con la conseguente necessità di annullamento del giudizio di verifica dell'anomalia ai fini della sua ripetizione da parte della stazione appaltante.
“ Non può essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa ” (Consiglio di Stato sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8175).
In relazione alla distinzione tra monte ore contrattuale e monte ore effettivo, il Consiglio di Stato ha rilevato che “ la Quinta Sezione di questo Consiglio si è lungamente soffermata sulla distinzione tra "monte ore contrattuale", "monte ore teorico" e "ore mediamente lavorate", precisando quanto segue: "Il monte ore contrattuale si riferisce al rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima: si tratta, in buona sostanza, dell'obbligazione principale dell'appaltatore nell'ambito del sinallagma contrattuale tra le parti, che si riverbera sui profili obbligatori del contratto. Il monte ore teorico si riferisce al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ovvero all'obbligazione principale del lavoratore nell'ambito di un rapporto d'impiego. Le ore mediamente lavorate (o monte ore effettivo) rilevano ai fini della congruità dell'offerta nella logica delle tabelle ministeriali: al costo medio annuo del personale viene applicato un divisore inferiore rispetto a quello puramente teorico, al fine di determinare un costo orario più elevato, idoneo a coprire anche la frazione di costo che l'appaltatore dovrà sostenere per sostituire il personale assente (malattia, ferie e altre evenienze): ciò in quanto l'appaltatore medesimo dovrà comunque garantire il servizio in caso di assenze del personale al fine di adempiere integralmente all'obbligazione assunta verso la stazione appaltante in base al monte ore contrattuale indicato in offerta; solo quest'ultimo, dunque, esprime il tempo reale del servizio per cui la concorrente si è impegnata contrattualmente in sede di offerta" (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2022, n. 10272).
Il monte ore contrattuale si riferisce al rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, ovvero alla quantità di prestazioni che il secondo dovrà erogare a favore della prima: si tratta, in sostanza, dell'obbligazione principale dell'appaltatore nell'ambito del sinallagma contrattuale tra le parti, che si riverbera sui profili obbligatori del contratto; il monte ore teorico si riferisce al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, ovvero all'obbligazione principale del lavoratore nell'ambito di un rapporto d'impiego; le ore mediamente lavorate (o monte ore effettivo) rilevano ai fini della congruità dell'offerta nella logica delle tabelle ministeriali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2024 n. 1509 ” (Consiglio di Stato sez. IV, 19 novembre 2024, n. 9299).
2. Posti questi principi, è anzitutto da rilevare che la ricorrente, nel ricorso originario, ha dedotto che il la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver indicato un costo della manodopera sottostimato.
Tale motivo è stato poi ulteriormente sviluppato con i motivi aggiunti a seguito dell’accesso all’offerta della controinteressata.
La verifica di congruità è stata adottata dopo un procedimento ampio e completo, che si è sostanziato anche nella richiesta di due pareri richiamati per relationem nel provvedimento; verifica che non evidenzia macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto.
In particolare, come rilevato dalla resistente e dalla controinteressata, le 276.063 ore annue e 828.189 ore complessive indicate nell’offerta tecnica della SM sono ore contrattuali e sono superiori al “parametro minimo organizzativo” previsto dalla legge di gara in 274.016 ore annue e 822.048 nel triennio che sono anch’esse ore contrattuali e il monte ore indicato nell’offerta tecnica riguarda la contrattualizzazione di tutte le 205 unità di personale (161 “organico base” + 44 “organico sostituti”).
D’altronde, ritenere le ore quali “effettive” determinerebbe che la stima del costo della manodopera effettuata dalla stazione appaltante e la base d’asta sarebbero errate e sottostimate.
Infatti, i partecipanti alla gara avevano rilevato una possibile sottostima del costo della manodopera indicato nella lex specialis come pari all’85% del valore dell’appalto, e, tale proposito, la stazione appaltante aveva precisato che “ Si conferma quanto indicato al paragrafo 3 del disciplinare, secondo cui il valore pari all’85% è stato calcolato "sulla base dell’attuale costo aziendale della manodopera". Tale valore, inserito a titolo indicativo, non si caratterizza in alcun modo quale valore vincolante ai fini della definizione della offerta e dei relativi giustificativi da parte della ditta concorrente, che saranno modulati in base alle proprie scelte operative. Si conferma pertanto la congruità del valore posto a base d'asta ai fini della formulazione dell'offerta ”.
Inoltre, non si ritiene esserci stata alcuna modifica dell’offerta della controinteressata in sede di giustificativi, posto che nell’offerta tecnica è stato indicato l’organico complessivo contrattualizzato per l’appalto di 205 unità, di cui 161 unità di base e 44 sostituti per un monte ore complessivo di 828.189 ore contrattuali, e, nei giustificativi, sono stati esplicitati i relativi costi.
In conclusione i motivi di ricorso esplicitati anche nei motivi aggiunti con i quali si censura l’offerta della controinteressata e la sua valutazione di congruità sono infondati.
3. Infondato, è poi anche il motivo, formulato in subordine nel ricorso originario, con cui si lamenta la mancanza di una valutazione singola dei commissari in relazione al punteggio relativo alle offerte tecniche per il quale l’art. 18.2. del Disciplinare stabilisce che si sarebbe proceduto tramite confronto a coppie, attraverso l’attribuzione da parte di ciascun commissario di un coefficiente preliminare, e con determinazione del coefficiente da applicare ricavato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.
In primo luogo, la censura è inammissibile per carenza di interesse, avendo la ricorrente ottenuto il punteggio più elevato rispetto a quelli ottenuti dagli altri operatori economici.
Inoltre, tale censura è generica non essendo stato indicata alcuna prova in ordine all’avvenuta dedotta valutazione collegiale e non singola.
4. Parimenti infondato è il secondo motivo dei primi motivi aggiunti con cui si rileva che la controinteressata nella “documentazione amministrativa” presentata ai fini della partecipazione alla gara “ non ha fatto alcun riferimento alla pendenza del procedimento penale RG 27882/2021 presso il Tribunale di Napoli, interessante il Procuratore Institore della SM Sig. Mauro Marchese e la Sig.ra Iemmino Eugenia, responsabile ufficio gare e appalti della società SM, per i quali il PM ha richiesto gli arresti domiciliari con imputazioni per i reati di cui agli art.li 81 cpv, 110, 319-321, 416 bis 1 c.p. ”.
Infatti, la richiesta di misure cautelari è stata portata a conoscenza degli interessati il 19 maggio 2025, e quindi in data successiva al momento in cui è stata presentata l’offerta.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
5. Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse venendo meno, in ragione del rigetto del gravame introduttivo, l’interesse del ricorrente incidentale al suo scrutinio.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da corrispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Dichiara il ricorso incidentale e i motivi aggiunti al ricorso incidentale improcedibili.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI NA TI, Presidente
LA AN, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | RI NA TI |
IL SEGRETARIO