Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.467/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 467/2025 del R.G.A.C.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gargiulo, in virtù di procura Parte_1 in calce al ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., elettivamente domiciliato in
Castellammare di Stabia, Corso Alcide De Gasperi n. 16
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Giuseppina De Pascale, presso la quale elettivamente domicilia in
Pagani, alla Piazza B. D'Arezzo n.11
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.6.2025 difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedono decidersi la causa, con rinuncia ai termini per deposito di note conclusionali, ritenendo non necessaria l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 4.2.2025 e regolarmente notificato nei termini assegnati, proponeva opposizione avverso la intimazione n. 071 Parte_1
2025 900083730 000, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di €
257.585,58, per omesso versamento di tributi erariali. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'azione dell' , in quanto il ruolo sotteso all'atto Controparte_1
impugnato, era stato dichiarato nullo in virtù della sentenza n. 4116/2018 della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con conseguente insussistenza del ruolo stesso e, segnatamente, dell'avviso di accertamento n. avente ad CodiceFiscale_1 oggetto il mancato pagamento di IRPEF, IRAP, IVA.
Si costituiva la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, avendo ad oggetto la gravata intimazione l'omesso pagamento di tributai erariali (IVA, IRPEF, IRAP), difettando, nel caso di specie, un atto esecutivo che avrebbe potuto radicare la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione all'udienza del 10.6.2025, sulla preliminare eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla , avendo le parti rinunciato Controparte_1 ad eventuali termini per il deposito di memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata ed esaminata la questione afferente alla carenza di giurisdizione dell'adito Tribunale di Torre Annunziata, sollevata da parte opposta fin dalla costituzione in giudizio - e ribadito nel corso della prima udienza di comparizione delle parti - in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, tenuto conto della pretesa tributaria (IRPEF, IRAP, IVA) sottesa alla impugnata intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio. E' noto, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – cui aderisce lo scrivente Giudice - secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie, oggi Corti di Giustizia Tributaria, della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001,
n. 1060, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria – nel caso di specie assenti - sicché in detta cognizione vi ricade anche l'eventuale eccezione di asserito annullamento del ruolo, dedotto tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione, nel caso de quo agitur, della intimazione di pagamento. (cfr. Cass. Sez. Un.
3.5.2016 n. 106070; conf.
Cass. 31.3.2008 n. 8279). E' altresì noto come la questione concernente l'individuazione del discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, in caso
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d'impugnazione di atti di riscossione coattiva, sia stata risolta dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, nel senso che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria (ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed impeditivi in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale (come nel caso in esame) o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
mentre resta devoluta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo in quanto tale (a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici), nonché su fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi alla valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o, in caso di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, su quelli successivi all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr. Cass.
Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822). Nel caso di specie, è bene ribadirlo, si è in presenza dell'impugnazione di un atto prodromico all'esecuzione forzata, vale a dire la intimazione di pagamento n. 071 2025 900083730 000, con conseguente cognizione a decidere, unicamente del Giudice Tributario. Pertanto, in forza dei principi interpretativi testé enunciati, condivisibili e condivisi dallo scrivente ed ulteriormente ribaditi anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 28.7.2021 n.
21642; 20.7.2021 n. 20693), non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dall'odierno opponente. (cfr. Cass. Sez. Un. 18.10.2022
n. 30666; sez. un. 29.11.2022 n. 35116). Va dunque va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario, in favore della Corte di Giustizia Tributaria.
L'iniziale incertezza interpretativa nella esaminata materia, unitamente alla collaborativa condotta processuale serbata da parte ricorrente, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 ricorso ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
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a) dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente, assegnando il termine di giorni novanta per la riassunzione del giudizio;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 13.6.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
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