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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 396/2020
promossa da
in qualità di ultimo l.r.p.t. di e in qualità di erede Parte_1 CP_1 accettante con beneficio di inventario di rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Monica Masotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia
Iaccheri in Zola Predosa (BO), via dei Theodoli n. 18;
-Appellante-
contro
e , difesi in proprio ed elettivamente CP_2 Controparte_3 domiciliati presso i loro studi rispettivamente in Budrio (BO), via Dugliolo n. 38 e in
Bologna, via Grimaldi n. 6;
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Biavati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bologna, piazza Galileo n. 5;
rappresentata e difesa Andrea Ivan Bullo ed elettivamente Controparte_4 domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Genova n. 14;
-Appellati-
n qualità di curatore fallimentare di Controparte_5 CP_1
-Appellata contumace- In punto a: appello avverso la sentenza n.85/2020 del Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2023.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 85/2020, emessa nella causa promossa da Pt_1
– che ha agito in qualità di legale rappresentante della società nonché
[...] CP_1 in qualità di erede, accettante con beneficio di inventario, del padre – nei Persona_1 confronti degli avvocati e , del Consiglio Controparte_3 CP_2 dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, notificata a titolo di litis denuntiatio al curatore fallimentare della e con la chiamata in causa di ha CP_1 Controparte_4 dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'attrice relativamente alle domande proposte in qualità di legale rappresentante della fallita nonché CP_1
l'infondatezza di quelle proposte iure hereditatis. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentandone l'erroneità Parte_1 laddove viene esclusa la sua legittimazione attiva quale legale rappresentante della
(primo motivo) e, nel merito, deducendo i gravissimi inadempimenti dei CP_1 due avvocati e gli ingenti danni subiti, chiedendo, quindi, l'accoglimento delle domande risarcitorie, risolutorie e restitutorie, ingiustamente rigettate, ove non del tutto ignorate, dal Tribunale (motivi dal secondo all'ottavo).
Ha chiesto, inoltre, l'accertamento della responsabilità – anch'essa negata dal primo giudice – del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (nono motivo) e l'ammissione delle prove richieste in primo grado (decimo motivo).
e , il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Controparte_3 CP_2 [...] si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. CP_4
Non si è costituito, invece, il curatore fallimentare di CP_1
***
Il primo motivo di appello ha ad oggetto la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva di per le domande proposte in qualità di legale rappresentante di CP_6
società dichiarata fallita con sentenza n. 38/2013 del Tribunale di Forlì. CP_1
Il Giudice di primo grado, in proposito, ha anzitutto richiamato l'art. 43 l.f., in forza del quale il fallito non può stare in giudizio, né come attore né come convenuto, nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, potendo agire, in suo luogo, solo il curatore;
ha, inoltre, escluso la ricorrenza dell'ipotesi di eccezionale conservazione in capo al fallito della legittimazione processuale nel caso di inerzia degli pag. 2/14 organi fallimentari, sul presupposto che il concetto di inerzia debba essere inteso come un vero e proprio disinteresse alla prosecuzione della controversia, mentre non rileva la consapevole decisione – come avvenuta nel caso di specie – di non proseguire la lite.
L'appellante contesta tale decisione, sia perché l'eventuale accoglimento delle pretese azionate in giudizio da – invece rigettate a causa della condotta imperita CP_1 degli avvocati e – avrebbe consentito l'accumulo di un patrimonio tale CP_2 CP_3 da definire il fallimento, sia perché l'inerzia del curatore – la quale non è sintomo di una scelta o di una univoca manifestazione di volontà – non potrebbe, comunque, escludere la legittimazione del fallito, il quale vanta un interesse alla ricostruzione dell'assetto societario.
Al riguardo, questa Corte ritiene di assorbente rilievo la circostanza – comprovata in atti
(cfr. visura di depositata da parte appellante in data 14.6.2023) – CP_1 dell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, in data 7.11.2019
e, dunque, in un momento antecedente sia alla sentenza di primo grado (pubblicata il
3.2.2020) che alla notifica dell'atto di citazione in appello, avvenuta il 25.2.2020, della società in rappresentanza della quale, in questa sede, intende CP_1 Parte_1 agire in giudizio.
È evidente, infatti, che essa non possa azionare diritti in nome e per conto di una società che non esiste più nell'ordinamento giuridico.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 12 marzo 2013, n. 6070 hanno chiarito che “ove l'estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo non sia stata dichiarata o sia intervenuta in un momento in cui non sarebbe più stato possibile far constatare l'evento,
l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”. L'impugnazione successiva al verificarsi della cancellazione deve quindi essere proposta oppure indirizzata alla giusta parte, ossia ai soci, e di conseguenza, (cfr. Cass. civ., n. 14859/2022, in materia di società di persone, ma applicabile anche alle società di capitali) “l'appello proposto dalla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, poiché la cancellazione comporta l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci”. Pertanto, l'appello proposto da in qualità di ultimo legale rappresentante Parte_1 della estinta società volto a ottenere il ristoro dei danni eventualmente CP_1 subiti da quest'ultima, è inammissibile.
Peraltro, non era neppure socia della Parte_1 CP_1
pag. 3/14 L'appellante, tuttavia, ha agito anche in qualità di erede (accettante con beneficio di inventario) del padre chiedendo il risarcimento iure hereditatis dei danni Persona_1 da lui personalmente patiti per le vicende di cui è causa. Poiché, dunque, sotto tale profilo, sussiste la legittimazione attiva di – né ciò è oggetto di gravame – si Parte_1 esaminano gli ulteriori motivi di appello, previa doverosa sintetica esposizione dei fatti che sottendono all'odierna controversia. Quest'ultima scaturisce dall'asserita responsabilità professionale degli avv.ti e CP_2
in relazione alla lite, stragiudiziale, giudiziale e arbitrale, che ha visto CP_3 contrapposti, da un lato, (padre dell'attrice e la società a egli Persona_1 Parte_1 riferibile ( di cui, poi, è divenuta amministratore unico e, CP_1 Parte_1 dall'altro lato, la società (già e il suo legale CP_7 Controparte_8 rappresentante pro tempore, CP_9
Secondo la prospettazione offerta dall'appellante:
- In data 3.3.2009, e stipulavano tre contratti Controparte_10 CP_1 preliminari tra loro funzionalmente collegati, con i quali la prima prometteva di vendere alla seconda, al prezzo di € 9.826.800,00, la piena ed esclusiva proprietà di 64 delle 102 unità immobiliari facenti parte della RTA (Residenza Turistico
Alberghiera) “Il Poggio dei Pini”, sita in Marina Romea, e di cederle l'intera partecipazione rappresentante il capitale sociale della società Controparte_11
costituita allo scopo dell'esercizio dell'azienda alberghiera e titolare della
[...] relativa licenza amministrativa;
la seconda, al contempo, prometteva di vendere alla prima un terreno edificabile sito in Cesenatico e un appartamento nel comune di Bellaria, per un totale di € 3.940.000,00.
- I tre preliminari contenevano una clausola compromissoria del seguente tenore:
“Qualora tra le parti insorgano contestazioni o divergenze, in ordine la validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse si impegnano, sin
d'ora, ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione mediante la precisazione delle reciproche pretese in apposito atto scritto, che costituirà valida prova di documento conciliativo ancorché non sortisca i suoi peculiari effetti. Tale documento costituirà elemento essenziale ai fini della procedibilità arbitrale. Soltanto qualora risultasse impossibile addivenire ad una composizione contrattuale della controversia, le parti avranno diritto di deferire ad un Collegio Arbitrale la composizione della lite in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo con funzione di Presidente verrà nominato di comune accordo dagli arbitri già designati…”.
- In data 10.3.2009, la stipulava con Controparte_11 CP_12
, in persona del legale rappresentante un
[...] Persona_1
pag. 4/14 contratto d'affitto di azienda, con cui la conduttrice otteneva la gestione del complesso “Il Poggio dei Pini” fino al 31.7.2009.
- La compravendita di sole 64 unità immobiliari della RTA, tuttavia, rappresentava un'ipotesi di lottizzazione abusiva per frazionamento, vietata e penalmente punita, e la gestione unitaria della complessiva struttura “Il Poggio dei Pini”, benché imposta dalla legge, risultava impossibile a causa del frazionamento delle singole proprietà.
- nel novembre 2009, provvedeva alla costituzione in Controparte_10 mora di in relazione alla scadenza di una rata del mutuo che questa CP_1 era obbligata ad accollarsi secondo l'accordo preliminare;
per quest'ultima, tuttavia, raggiunta da protesti per oltre € 700.000,00, diveniva impossibile l'accollo del mutuo.
- Ne scaturiva un processo civile avanti al Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena – promosso da e da in proprio, difesi dagli CP_1 Persona_1 avvocati e al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati CP_3 CP_2 dalle “condotte illecite” di e dal suo legale rappresentante. CP_7
- Il Tribunale adito statuiva (sent. n. 273/2010) che “l'eccezione preliminare di merito di sussistenza di clausola compromissoria validamente e tempestivamente proposta nei tempi e forme proprie delle eccezioni di merito da parte convenuta risulta fondata ed avendo la stessa ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo alla giurisdizione statale in ordine alle domande attoree ne consegue il rigetto”.
- La decisione veniva impugnata da e da (cui CP_1 Persona_1 succedeva, nelle more del processo, in qualità di erede oltre che di Parte_1 legale rappresentante di avanti alla Corte d'Appello di Bologna, CP_1 che dichiarava l'impugnazione inammissibile (sent. n. 854/2015), in quanto
“Appellando la sentenza n. 273/2010 emessa dal Tribunale di Forlì, gli appellanti hanno “consumato” il proprio diritto di impugnazione chiedendo che l'adita Corte d'Appello statuisca l'esistenza della giurisdizione negata dal Tribunale di Forlì e rimetta le parti avanti a quel Tribunale ex art. 353 c.p.c. …
Peraltro, ove il Giudice di primo grado abbia dichiarato improponibile la domanda senza entrare nel merito e senza esaminare gli altri punti della controversia, il giudice d'appello che ritenga, invece, di superare la questione pregiudiziale, è tenuto a statuire nel merito, non ricorrendo nessuno dei casi di rimessione al primo Giudice…Gli appellanti erano, quindi, tenuti a proporre nel presente giudizio delle conclusioni di merito. L'inammissibilità non sarebbe, peraltro, esclusa neppure nel caso in cui la stipulata clausola compromissoria contemplasse un arbitrato rituale: in tal caso la decisione del primo Giudice, declinatoria della competenza a favore degli arbitri, sarebbe, infatti, impugnabile solo con il regolamento di competenza”.
pag. 5/14 - Ne scaturiva, altresì, una procedura arbitrale promossa da contro CP_7
conclusasi a sfavore della seconda, con lodo dichiarato esecutivo CP_1 dal Tribunale di Vicenza e la cui istanza di sospensione dell'efficacia è stata respinta dalla Corte d'Appello di Venezia.
Pertanto, secondo l'appellante, gli avvocati e non avrebbero adottato gli CP_2 CP_3 atti opportuni a tutela dei loro assistiti nella vertenza contro e il suo CP_7 legale rappresentante. In particolare, i due legali omisero di:
- Proporre denuncia al PM per la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, così che non si celebrò un processo penale in cui e la società Persona_1 potessero costituirsi parte civile;
- Avanzare un'istanza alla P.A. affinché adottasse gli opportuni provvedimenti sanzionatori;
- Fare un esposto alla giunta regionale per determinare la ricongiunzione della
RTA;
- Dichiarare la loro incompetenza in materia e non accettare l'incarico;
- Sia nella procedura arbitrale che in quella giudiziale, di far valere le necessarie eccezioni (elencate nei paragrafi da alfa a xi: lottizzazione abusiva, violazione di un giudicato esterno del g.a., esistenza di provvedimenti della p.a. che impedivano il frazionamento del bene, violazione di norme imperative, nullità frode alla legge, contrarietà all'ordine pubblico…);
- Nel grado di appello del giudizio ordinario, formulare le conclusioni nel merito, limitandosi, invece, a chiedere la rimessione della causa al primo giudice al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- Allegare e articolare prove sul danno psicofisico degli attori.
In breve, gli avvocati avrebbero errato strategia difensiva, trascurando l'esposizione di argomenti che, ove fossero stati indicati, avrebbero consentito di vincere la causa, ottenere il risarcimento del danno e la restituzione delle caparre e così evitare il fallimento di CP_1
Dunque, la sentenza qui impugnata sarebbe errata laddove, pur avendo riconosciuto l'imperizia dei convenuti, ha negato la sussistenza del nesso di causa, omettendo di esaminare la vicenda in un'ottica controfattuale e di applicare il principio della preponderanza dell'evidenza: se i due legali avessero fatto valere in giudizio le opportune doglianze (paragrafi da alfa a xi dell'atto di appello), avrebbe CP_7 pagato quanto dovuto a così che questa non sarebbe fallita e CP_1 Persona_1 non sarebbe caduto in rovina. lamenta, di conseguenza, la mancata liquidazione di tutti i danni allegati, Parte_1 richiesti indistintamente in qualità di legale rappresentante di e di erede di CP_1
e così individuati: Persona_1
- A titolo di danno patrimoniale (secondo motivo di appello), la restituzione delle caparre versate in esecuzione dei preliminari (€ 550.000,00), la consegna di pag. 6/14 assegni da parte di (€ 580.000,00), le spese e i costi dell'arbitrato Persona_1
(€ 800.000,00) e, quindi, un danno complessivo pari al passivo fallimentare della società, per circa € 7.500.000,00 o, in subordine, € 2.130.000,00, oltre alle spese legali della fase arbitrale e delle fasi processuali di prime e seconde cure.
- Il danno non patrimoniale (sesto motivo di appello) conseguente alla distruzione della vita degli amministratori, quantificato in € 500.000,00.
Infine, l'appellante contesta l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento degli avvocati, chiedendo altresì la restituzione degli importi corrisposti per l'espletamento del mandato, per un totale di € 104.500,00, riconducibili a pagamenti in contanti, in assegni e cambiali per € 75.100, oltre che a una cessione del credito di € 29.400,000 e alla concessione di un immobile in comodato d'uso gratuito per il valore di € 20.000,00. I motivi di appello così riassunti (dal secondo all'ottavo) – che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione – sono fondati limitatamente alla domanda di risoluzione, secondo quanto di seguito si osserva.
Preliminarmente, è superflua la disamina della (pedissequa) riproposizione (in particolare, nel quarto motivo di appello) delle censure mosse all'operato degli avvocati e , avendo il Tribunale già accertato la loro negligenza nell'espletamento CP_2 CP_3 dell'incarico professionale.
Il Tribunale ha, infatti, affermato che, pacifico l'esito negativo dei giudizi di primo e secondo grado promossi da e “la sentenza del Tribunale di CP_1 Persona_1
Forlì – sezione distaccata di Cesena – del 4/11/2010 doveva essere impugnata con specifico riferimento all'accoglimento dell'exceptio compromissi anche nei confronti dell'attore in proprio. Sul punto deve infatti evidenziarsi come tale Persona_1 decisione fosse censurabile – e quindi verosimilmente riformabile - nella parte in cui ha ritenuto devoluta alla giurisdizione degli arbitri anche la domanda di risarcimento dei danni morali formulata da un soggetto che non era e non è mai stato parte del contratto in cui è stata inserita la clausola compromissoria, cioè in proprio e Persona_1 personalmente... A fronte del dichiarato difetto di giurisdizione, i legali e CP_2 che difendevano la parte soccombente erano tenuti a proporre impugnazione CP_3 della decisione di primo grado o con appello in Corte o con regolamento di giurisdizione innanzi alla Suprema Corte, che nel caso di specie non è stato proposto. A prescindere dall'appropriatezza o meno del mezzo di impugnazione prescelto, è indubbio che proponendo appello i difensori dovevano formulare le conclusioni di cui chiedevano l'accoglimento anche nel merito della causa e non solo in punto di giurisdizione, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al
Giudice di primo grado, ex art. 353 c.p.c. L'avere erroneamente domandato la rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c. ha quindi indubitabilmente determinato la pronuncia di inammissibilità dell'appello che, con buona probabilità,
pag. 7/14 avrebbe potuto essere accolto in punto al contestato difetto di giurisdizione e avrebbe consentito quindi un esame nel merito della domanda di . Persona_1
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Forlì n. 273/2010 aveva errato nel rigettare le domande attoree sul presupposto che la loro cognizione fosse stata convenzionalmente rimessa in arbitri, in quanto non era parte dei contratti contenenti la Persona_1 clausola compromissoria, sicché aveva diritto a vedere le proprie pretese risarcitorie esaminate nel merito avanti al giudice ordinario: dunque, i due legali colpevolmente omisero, da un lato, di proporre regolamento di giurisdizione (rectius, di competenza) e, dall'altro, nell'avanzare appello, di chiedere l'esame nel merito delle domande. Le argomentazioni dell'appellante nulla aggiungono a quanto già statuito: in disparte le ipotetiche inadempienze dei legali nei confronti di e i relativi danni, la cui CP_1 verifica è in questa sede inammissibile per le ragioni già esposte, quanto alla posizione di gli ulteriori profili di negligenza rispetto a quelli evidenziati dal primo Persona_1 giudice avrebbero la medesima conseguenza della insoddisfazione della pretesa del cliente di ottenere l'esame nel merito da parte della giurisdizione statale – non da un collegio arbitrale – delle domande risarcitorie: sul punto, è già stato accertato che una diversa condotta dei difensori avrebbe portato a un risultato più favorevole per il loro assistito (c.d. interesse strumentale, non coincidente con l'interesse finale, dato dalla vittoria della causa).
Peraltro, dalla lettura delle conclusioni formulate da nella procedura CP_1 arbitrale e riportate nel lodo (doc. 7 fasc. e ), emerge che i due CP_2 CP_3 professionisti sollevarono le eccezioni di nullità per violazione di norme imperative qui invocate dall'appellante. Tuttavia, le stesse non furono accolte. Quanto poi all'imperizia ravvisabile nella mancata presentazione di denunce al PM, risulta che gli avvocati abbiano, in realtà, provveduto in tal senso, sia per i reati di truffa e circonvenzione d'incapace (doc. 8 fasc. e ) sia per il reato di CP_2 CP_3 lottizzazione abusiva (doc. 5 fasc. e ). CP_2 CP_3
Infine, sono del tutto generiche e inconferenti le allegazioni relative all'omesso inoltro di istanze alla pubblica amministrazione o alla giunta regionale, non essendo chiaro il contenuto che dette istanze avrebbero dovuto avere e quali esiti favorevoli avrebbero portato a essendo rivolte a soggetti preposti alla cura di interessi pubblici. Persona_1
Ciò posto, gli avv.ti e , nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto che la CP_2 CP_3 sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 854/2015 avrebbe, in realtà, errato nel dichiarare l'inammissibilità del gravame, facendo erronea applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. civ. n. 5037/1987, la cui opportuna lettura indurrebbe, invece,
a ritenere corretta la scelta dei legali di chiedere la rimessione della causa al primo giudice: allora, “l'unica soluzione era proprio l'art. 353 c.p.c. e, quindi, nessun errore nella proposizione dell'appello si poteva intravedere”. Tant'è che l'avv. Zauli aveva in seguito, impugnato detta sentenza avanti alla Corte di Cassazione (che, tuttavia, ha dichiarato improcedibile il ricorso).
pag. 8/14 Trattasi, tuttavia, di argomenti privi di pregio.
L'inadempimento all'obbligazione professionale degli odierni appellati va ravvisato nell'aver impugnato la sentenza del Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena, che aveva accolto eccezione di compromesso avversaria, omettendo di formulare le conclusioni nel merito e così impedendo alla Corte adita di esaminare le domande proposte da Persona_1
Il principio secondo cui “La clausola compromissoria per arbitrato libero comportando un mandato agli arbitri per l'espletamento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non per l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, determina
l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione, sicché
l'ostacolo alla cognizione giudiziaria rappresentato da tale rinuncia non dà luogo a difetto ne' di giurisdizione, né di competenza. Ne consegue che se il giudice di primo grado sul presupposto di una valida clausola di arbitrato irrituale abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il giudice d'appello che ritenga inesistente od invalida detta clausola e perciò superata la questione pregiudiziale, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 Cod. Proc. Civ. di rimessione al primo giudice, dovendo intendersi la sentenza di primo grado in realtà come decisione sull'ammissibilità della domanda”, citato dalla Corte d'Appello n. 854/2015 e ribadito anche da Cass. civ. n. 10396/1994 non è affatto – come vagamente sostengono gli appellati – un'eccezione alla regola, esprimendo, al contrario, il concetto generale per cui l'eccezione di arbitrato irrituale, non introducendo una questione di giurisdizione o competenza, non rientra nei casi di cui all'art. 353 c.p.c. Cfr sul punto anche cass. 21233/2011 che ha ritenuto “infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la rimessione della causa al primo giudice (nella specie, nell'ipotesi di negata applicabilità da parte del giudice dell'impugnazione di clausola compromissoria, ritenuta viceversa vigente in primo grado), atteso che il principio del doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente garantito, mentre l'obbligo del giudice di appello di valutare il merito della controversia nel contraddittorio delle parti
e nel rispetto del loro diritto di difesa esclude l'astratta configurabilità di una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.”
Né gli avvocati hanno dimostrato, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza de qua, di aver trascritto le conclusioni di merito nell'atto introduttivo del gravame, e non hanno nemmeno indicato quali sarebbero state e se le stesse avrebbero consentito a di vedere le proprie domande esaminate nel merito. Essi, infatti, non Persona_1 hanno riprodotto in questa sede gli scritti difensivi relativi al giudizio da essi patrocinato
(cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 4835/2023).
Infine, i legali nemmeno impugnarono la sentenza con regolamento di competenza.
Va, quindi, confermata la statuizione nel senso della loro condotta colpevole.
pag. 9/14 Ciò posto, le conseguenze lamentate dell'accertato inadempimento sono, per un verso, il risarcimento del danno e, per altro verso, la risoluzione del contratto d'opera professionale con le conseguenti restituzioni.
La domanda di risoluzione, su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi, è fondata, in presenza del grave inadempimento di cui sopra. La gravità è data dall'aver sottratto in radice le domande di che evidentemente non aveva pattuito alcuna Persona_1 clausola compromissoria, alla cognizione del giudice ordinario, in particolare omettendo di avanzare gli opportuni mezzi di impugnazione.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto.
Tuttavia, non merita di essere accolta né la domanda di risarcimento del danno – secondo quanto già affermato dalla sentenza di primo grado – né quella restitutoria.
Sotto il primo profilo, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il giudice ha sì operato un giudizio controfattuale, accertando se, ove gli avvocati avessero tenuto la necessaria diligenza, la domanda di sarebbe stata non solo esaminata, ma Persona_1 anche accolta e dando, giustamente, risposta negativa a tale quesito.
Infatti, le conclusioni formulate dai due avvocati nella vertenza da essi incardinata – così riportate nell'atto di appello di questo giudizio – erano le seguenti: “- Accertare la sussistenza delle condotte illecite poste in essere da nell'interesse di CP_9
finalizzate all'inadempimento dei tre contratti preliminari di Controparte_8 reciproca compravendita alla base della vicenda qui in oggetto;
- Dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. di e Controparte_8 CP_9
- Condannare i convenuti all'adempimento dell'obbligo di contrarre assunto
[...] con i tre contratti preliminari di compravendita stipulati in data 03.03.09, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da e da - CP_1 Persona_1
Accertata e dichiarata la responsabilità di e CP_9 Controparte_8 condannare gli stessi alla restituzione di tutte le somme versate da parte attrice a titolo di caparra confirmatoria, nonché al pagamento delle penali da pari importo;
-
Dichiarare che parte attrice ha diritto a ritenere la somma di euro 100.000,00 versata da quale caparra;
- Condannare i convenuti al risarcimento Controparte_8 dei danni patrimoniali e morali”.
Risulta poi, dalla lettura della sentenza di primo grado n. 85/2020 e di quelle del
Tribunale di Forlì – sezione distaccata Cesena n. 273/2010 e della Corte d'Appello di
Bologna, n. 854/2015, che il pregiudizio lamentato, di matrice extracontrattuale, consisteva in un “danno da reato in conseguenza delle condotte illecite addebitate alla controparte contrattuale e al suo l.r.p.t.” o, ancora, nei “danni Controparte_8 morali subiti in conseguenza delle condotte costituenti reato” (sent. n. 854/2015 Corte App. Bologna) e che “le condotte suppostamente poste in essere da CP_9 legale rappresentante di integrerebbero gli estremi dei reati Controparte_8 previsti e puniti dagli artt. 640 (truffa) e 643 (circonvenzione d'incapace)”.
pag. 10/14 Il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado con la relativa documentazione preclude a questa Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 4835/2023) di conoscere gli atti predisposti dai due difensori nei giudizi contro e e, quindi, CP_7 CP_9 di apprenderne il contenuto per intero, in relazione ai danni che lamentava Persona_1
e che, ove le sue domande fossero state esaminate nel merito, avrebbero potuto, ipoteticamente, essere risarciti.
Né fornisce, in questa sede, indicazioni più precise, limitandosi ad allegare Parte_1 un danno extrapatrimoniale di € 500.000,00, senza indicarne la genesi e i criteri di quantificazione.
Bene ha fatto, dunque, il giudice, a negarne l'esistenza, escludendo la configurabilità sia del reato di cui all'art. 643 c.p. – in mancanza di qualsiasi elemento, anche indiziario, di uno stato di incapacità di – sia di quello di cui all'art. 640 c.p., tuttalpiù Persona_1 perpetrato nei confronti della società quale controparte contrattuale. CP_1
Del tutto carente, peraltro, è l'impianto difensivo sul punto dei danni morali asseritamente subiti, ossia la descrizione delle conseguenze negative determinatesi sul piano della sofferenza psichica.
L'appellante denuncia che i due legali, nelle cause civili di primo e secondo grado, non avrebbero circostanziato le allegazioni relative al danno-conseguenza, rappresentato dal turbamento psicofisico degli attori provocato dalle condotte penalmente rilevanti realizzate dalle controparti, né formulato le prove utili a dimostrarlo, ma non chiarisce quali avrebbero dovuto essere le deduzioni e le istanze istruttorie necessarie, né come e perché le stesse avrebbero presumibilmente portato all'accoglimento della domanda spiegata.
Altrettanto generica è l'allegazione del danno patrimoniale asseritamente subito da nulla si rinviene negli atti difensivi, se non un vago riferimento ad assegni Persona_1 versati non si sa quando, a chi, e a quale titolo.
Per il resto, i pregiudizi patrimoniali ipoteticamente subiti sono riconducibili unicamente alla società (il passivo fallimentare, le spese e i costi CP_1 dell'arbitrato – in cui non era coinvolto –, le caparre confirmatorie – Persona_1 peraltro, già oggetto di condanna alla restituzione alla società: cfr. doc. 7 fasc. e CP_2
) o, comunque, non provati nella loro esistenza e nel loro ammontare: del tutto CP_3 indefinito è il riferimento alla somma di € 2.130.000,00, che, secondo l'appellante, avrebbe costituito l'utile derivante dalla vittoria della causa.
Evidentemente – lo si ribadisce – non possono essere richieste da quale Parte_1 erede del padre, danni riferibili a un soggetto diverso da quest'ultimo, quale è la società.
In definitiva, correttamente la sentenza impugnata ha chiarito che non vi erano i presupposti affinché potesse ottenere un risarcimento del danno, morale o Persona_1 patrimoniale e che, quindi, pure a fronte di una corretta conduzione della causa, “non vi
è quindi alcuna certezza ma neppure probabilità che le domande di avrebbero Per_1 potuto provare accoglimento”.
pag. 11/14 In tale ottica, anche le spese legali delle fasi processuali di prime e seconde cure sarebbero state poste a carico di in applicazione del criterio della Persona_1 soccombenza e, dunque, non costituiscono un danno risarcibile.
Peraltro, non è nemmeno noto se siano state effettivamente pagate e da chi, essendo stati e condannati in solido. Persona_1 CP_1
Le domande dell'appellante non possono trovare riconoscimento nemmeno in termini di perdita di chance.
Infatti, “La chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una «legge di connessione». Per converso se una tale connessione è possibile (e nel caso di specie era certamente possibile, in astratto, formulare, in senso o nell'altro, un giudizio prognostico sulle aspettative di successo del mandato difensivo sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, sebbene in termini di mera probabilità) non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira)” (Cass. civ., n. 21045/2024). Poiché, dunque, nel caso di specie, l'assenza di elementi probatori che giustifichino una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera induce ad escludere con certezza l'affermazione della responsabilità dei legali, in quanto, anche qualora essi avessero tenuto la condotta dovuta, il loro assistito non avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (c.d. interesse finale), difettando cioè la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta colpevole dei professionisti ed il risultato derivatone, non si versa in quella situazione di incertezza eventistica che costituisce il presupposto del risarcimento del danno da perdita di chance.
È del pari infondata la domanda di restituzione dei compensi, non essendovi prova, a fronte della contestazione avversaria (cfr. comparsa di costituzione e risposta dei convenuti in primo grado), dell'effettivo pagamento da parte di in persona Persona_1 di importi a tale titolo. L'appellante si è limitata a riportare un elenco di somme versate all'avv. e a istituti di credito non meglio specificati non solo da e CP_2 Persona_1
ma anche da altre società, sicché non è nemmeno certa la riferibilità alle CP_1 vicende di cui è causa.
Indimostrata anche la concessione di un'immobile in comodato d'uso gratuito – immobile nemmeno approssimativamente individuato e che, se detenuto a titolo gratuito, non può porsi in rapporto di corrispettività rispetto all'incarico professionale –
e la cessione del credito “vantato dalla nei confronti della SRL Parte_2
Opera” – società non coinvolte nei fatti di causa, per quel che è noto –. Resta da esaminare il nono motivo di appello, con cui deduce l'erroneità Parte_1 della sentenza nel punto in cui ha escluso la responsabilità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che, ove avesse posto in essere un controllo effettivo sulla pag. 12/14 competenza e sull'aggiornamento professionale dei propri iscritti ( e ), CP_2 CP_3 nonché sull'adeguatezza della loro copertura assicurativa, avrebbe evitato l'esito infausto per la società e CP_1 Persona_1
L'appellante, senza nulla aggiungere alle difese spiegate in primo grado e già superate dal Tribunale, non ne scalfisce in alcun modo la motivazione, che questa Corte condivide.
Infatti, ferma l'assenza di un qualsivoglia danno risarcibile in capo a a Persona_1 fronte della genericità delle allegazioni, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha dimostrato di aver espletato i compiti a esso conferiti dalla legge (docc. da 3 a 8), che non si spingono affatto sino a una verifica nel merito sulla competenza dei propri iscritti, né sull'adeguatezza delle polizze dagli stessi sottoscritte dal punto di vista del massimale assicurato rispetto al valore delle cause di volta in volta assunte.
Peraltro, l'appellante non deduce quali provvedimenti avrebbe dovuto prendere il Consiglio dell'Ordine nei confronti dei due avvocati, essendo le più gravi sanzioni disciplinari della cancellazione dall'albo e della radiazione – uniche ipotesi in cui Per_1
e non avrebbero potuto conferire il mandato ad litem – previste e
[...] CP_1 comminate in gravi casi predeterminati e specifici, all'esito di un procedimento ad hoc. Quanto all'asserita omessa vigilanza sull'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, si osserva che l'obbligo per gli esercenti la libera professione forense di stipulare polizze per la responsabilità civile è stato introdotto con la legge n. 247/2012, dunque, dopo il conferimento del mandato, e che solo il D.M. Giustizia del 22 settembre 2016 ha dato attuazione alla legge, anche individuando le condizioni minime delle polizze obbligatorie (tra cui i massimali).
Comunque, l'eventuale omissione del Consiglio dell'Ordine rispetto a un dovere di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria non si pone in rapporto di causalità rispetto al danno lamentato da l'esito Persona_1 del processo non sarebbe stato diverso ove i due legali fossero stati coperti da un'assicurazione, e l'eventuale inottemperanza non ha quale conseguenza automatica la cancellazione o la radiazione dall'albo, ma è illecito disciplinare al cui accertamento cui si giunge, ancora una volta, solo al termine di apposito procedimento, ove ne ricorrano le condizioni (art. 21 legge professionale forense;
art. 12 l. 247/2012).
Tutte le considerazioni sin qui esposte consentono di ritenere assorbita ogni altra domanda ed eccezione e superflue le istanze istruttorie, comunque inammissibili
(esplorativa la CTU e totalmente generica la prova per testi, i cui capitoli non sono nemmeno formulati).
In una valutazione complessiva dell'esito della lite ed in considerazione della parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra e gli avvocati e Parte_1 CP_2
. CP_3
pag. 13/14 L'integrale rigetto delle domande proposte avverso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, invece, giustifica la condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1 di quest'ultimo, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
La parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese legali del presente grado anche a favore di , la cui chiamata in causa si è resa necessaria a CP_4 seguito delle tesi attoree, rivelatisi infondate.
Deve respingersi, invece, la domanda delle parti appellate ex art. 96 c.p.c., di cui difettano i presupposti soggettivi e oggettivi (Cass. Civ. n. 21798/2015 “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in qualità Parte_1 ultimo rappresentante pro tempore di e in qualità di erede di CP_1 Persona_1 avverso la sentenza n. 85/2020 del Tribunale di Forlì, così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da in qualità di Parte_1 ultimo rappresentante pro tempore di CP_1
- In parziale accoglimento dell'appello, dichiara la risoluzione del contratto d'opera professionale tra e gli avvocati e Persona_1 CP_2
; Controparte_3
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e gli Parte_1 avvocati e;
CP_2 CP_3
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'Ordine degli Avvocati di
Bologne e di delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_4 che liquida, rispettivamente, in euro 17.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA per la prima e in euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, per la seconda;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bologna il 5/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 396/2020
promossa da
in qualità di ultimo l.r.p.t. di e in qualità di erede Parte_1 CP_1 accettante con beneficio di inventario di rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Monica Masotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia
Iaccheri in Zola Predosa (BO), via dei Theodoli n. 18;
-Appellante-
contro
e , difesi in proprio ed elettivamente CP_2 Controparte_3 domiciliati presso i loro studi rispettivamente in Budrio (BO), via Dugliolo n. 38 e in
Bologna, via Grimaldi n. 6;
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Biavati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Bologna, piazza Galileo n. 5;
rappresentata e difesa Andrea Ivan Bullo ed elettivamente Controparte_4 domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Genova n. 14;
-Appellati-
n qualità di curatore fallimentare di Controparte_5 CP_1
-Appellata contumace- In punto a: appello avverso la sentenza n.85/2020 del Tribunale di Forlì.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta per l'udienza del 5.12.2023.
Motivi della decisione
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 85/2020, emessa nella causa promossa da Pt_1
– che ha agito in qualità di legale rappresentante della società nonché
[...] CP_1 in qualità di erede, accettante con beneficio di inventario, del padre – nei Persona_1 confronti degli avvocati e , del Consiglio Controparte_3 CP_2 dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, notificata a titolo di litis denuntiatio al curatore fallimentare della e con la chiamata in causa di ha CP_1 Controparte_4 dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'attrice relativamente alle domande proposte in qualità di legale rappresentante della fallita nonché CP_1
l'infondatezza di quelle proposte iure hereditatis. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentandone l'erroneità Parte_1 laddove viene esclusa la sua legittimazione attiva quale legale rappresentante della
(primo motivo) e, nel merito, deducendo i gravissimi inadempimenti dei CP_1 due avvocati e gli ingenti danni subiti, chiedendo, quindi, l'accoglimento delle domande risarcitorie, risolutorie e restitutorie, ingiustamente rigettate, ove non del tutto ignorate, dal Tribunale (motivi dal secondo all'ottavo).
Ha chiesto, inoltre, l'accertamento della responsabilità – anch'essa negata dal primo giudice – del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (nono motivo) e l'ammissione delle prove richieste in primo grado (decimo motivo).
e , il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Controparte_3 CP_2 [...] si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame. CP_4
Non si è costituito, invece, il curatore fallimentare di CP_1
***
Il primo motivo di appello ha ad oggetto la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva di per le domande proposte in qualità di legale rappresentante di CP_6
società dichiarata fallita con sentenza n. 38/2013 del Tribunale di Forlì. CP_1
Il Giudice di primo grado, in proposito, ha anzitutto richiamato l'art. 43 l.f., in forza del quale il fallito non può stare in giudizio, né come attore né come convenuto, nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, potendo agire, in suo luogo, solo il curatore;
ha, inoltre, escluso la ricorrenza dell'ipotesi di eccezionale conservazione in capo al fallito della legittimazione processuale nel caso di inerzia degli pag. 2/14 organi fallimentari, sul presupposto che il concetto di inerzia debba essere inteso come un vero e proprio disinteresse alla prosecuzione della controversia, mentre non rileva la consapevole decisione – come avvenuta nel caso di specie – di non proseguire la lite.
L'appellante contesta tale decisione, sia perché l'eventuale accoglimento delle pretese azionate in giudizio da – invece rigettate a causa della condotta imperita CP_1 degli avvocati e – avrebbe consentito l'accumulo di un patrimonio tale CP_2 CP_3 da definire il fallimento, sia perché l'inerzia del curatore – la quale non è sintomo di una scelta o di una univoca manifestazione di volontà – non potrebbe, comunque, escludere la legittimazione del fallito, il quale vanta un interesse alla ricostruzione dell'assetto societario.
Al riguardo, questa Corte ritiene di assorbente rilievo la circostanza – comprovata in atti
(cfr. visura di depositata da parte appellante in data 14.6.2023) – CP_1 dell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, in data 7.11.2019
e, dunque, in un momento antecedente sia alla sentenza di primo grado (pubblicata il
3.2.2020) che alla notifica dell'atto di citazione in appello, avvenuta il 25.2.2020, della società in rappresentanza della quale, in questa sede, intende CP_1 Parte_1 agire in giudizio.
È evidente, infatti, che essa non possa azionare diritti in nome e per conto di una società che non esiste più nell'ordinamento giuridico.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 12 marzo 2013, n. 6070 hanno chiarito che “ove l'estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo non sia stata dichiarata o sia intervenuta in un momento in cui non sarebbe più stato possibile far constatare l'evento,
l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”. L'impugnazione successiva al verificarsi della cancellazione deve quindi essere proposta oppure indirizzata alla giusta parte, ossia ai soci, e di conseguenza, (cfr. Cass. civ., n. 14859/2022, in materia di società di persone, ma applicabile anche alle società di capitali) “l'appello proposto dalla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, poiché la cancellazione comporta l'immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all'ente si trasferisce ai soci”. Pertanto, l'appello proposto da in qualità di ultimo legale rappresentante Parte_1 della estinta società volto a ottenere il ristoro dei danni eventualmente CP_1 subiti da quest'ultima, è inammissibile.
Peraltro, non era neppure socia della Parte_1 CP_1
pag. 3/14 L'appellante, tuttavia, ha agito anche in qualità di erede (accettante con beneficio di inventario) del padre chiedendo il risarcimento iure hereditatis dei danni Persona_1 da lui personalmente patiti per le vicende di cui è causa. Poiché, dunque, sotto tale profilo, sussiste la legittimazione attiva di – né ciò è oggetto di gravame – si Parte_1 esaminano gli ulteriori motivi di appello, previa doverosa sintetica esposizione dei fatti che sottendono all'odierna controversia. Quest'ultima scaturisce dall'asserita responsabilità professionale degli avv.ti e CP_2
in relazione alla lite, stragiudiziale, giudiziale e arbitrale, che ha visto CP_3 contrapposti, da un lato, (padre dell'attrice e la società a egli Persona_1 Parte_1 riferibile ( di cui, poi, è divenuta amministratore unico e, CP_1 Parte_1 dall'altro lato, la società (già e il suo legale CP_7 Controparte_8 rappresentante pro tempore, CP_9
Secondo la prospettazione offerta dall'appellante:
- In data 3.3.2009, e stipulavano tre contratti Controparte_10 CP_1 preliminari tra loro funzionalmente collegati, con i quali la prima prometteva di vendere alla seconda, al prezzo di € 9.826.800,00, la piena ed esclusiva proprietà di 64 delle 102 unità immobiliari facenti parte della RTA (Residenza Turistico
Alberghiera) “Il Poggio dei Pini”, sita in Marina Romea, e di cederle l'intera partecipazione rappresentante il capitale sociale della società Controparte_11
costituita allo scopo dell'esercizio dell'azienda alberghiera e titolare della
[...] relativa licenza amministrativa;
la seconda, al contempo, prometteva di vendere alla prima un terreno edificabile sito in Cesenatico e un appartamento nel comune di Bellaria, per un totale di € 3.940.000,00.
- I tre preliminari contenevano una clausola compromissoria del seguente tenore:
“Qualora tra le parti insorgano contestazioni o divergenze, in ordine la validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse si impegnano, sin
d'ora, ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione mediante la precisazione delle reciproche pretese in apposito atto scritto, che costituirà valida prova di documento conciliativo ancorché non sortisca i suoi peculiari effetti. Tale documento costituirà elemento essenziale ai fini della procedibilità arbitrale. Soltanto qualora risultasse impossibile addivenire ad una composizione contrattuale della controversia, le parti avranno diritto di deferire ad un Collegio Arbitrale la composizione della lite in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo con funzione di Presidente verrà nominato di comune accordo dagli arbitri già designati…”.
- In data 10.3.2009, la stipulava con Controparte_11 CP_12
, in persona del legale rappresentante un
[...] Persona_1
pag. 4/14 contratto d'affitto di azienda, con cui la conduttrice otteneva la gestione del complesso “Il Poggio dei Pini” fino al 31.7.2009.
- La compravendita di sole 64 unità immobiliari della RTA, tuttavia, rappresentava un'ipotesi di lottizzazione abusiva per frazionamento, vietata e penalmente punita, e la gestione unitaria della complessiva struttura “Il Poggio dei Pini”, benché imposta dalla legge, risultava impossibile a causa del frazionamento delle singole proprietà.
- nel novembre 2009, provvedeva alla costituzione in Controparte_10 mora di in relazione alla scadenza di una rata del mutuo che questa CP_1 era obbligata ad accollarsi secondo l'accordo preliminare;
per quest'ultima, tuttavia, raggiunta da protesti per oltre € 700.000,00, diveniva impossibile l'accollo del mutuo.
- Ne scaturiva un processo civile avanti al Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena – promosso da e da in proprio, difesi dagli CP_1 Persona_1 avvocati e al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati CP_3 CP_2 dalle “condotte illecite” di e dal suo legale rappresentante. CP_7
- Il Tribunale adito statuiva (sent. n. 273/2010) che “l'eccezione preliminare di merito di sussistenza di clausola compromissoria validamente e tempestivamente proposta nei tempi e forme proprie delle eccezioni di merito da parte convenuta risulta fondata ed avendo la stessa ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo alla giurisdizione statale in ordine alle domande attoree ne consegue il rigetto”.
- La decisione veniva impugnata da e da (cui CP_1 Persona_1 succedeva, nelle more del processo, in qualità di erede oltre che di Parte_1 legale rappresentante di avanti alla Corte d'Appello di Bologna, CP_1 che dichiarava l'impugnazione inammissibile (sent. n. 854/2015), in quanto
“Appellando la sentenza n. 273/2010 emessa dal Tribunale di Forlì, gli appellanti hanno “consumato” il proprio diritto di impugnazione chiedendo che l'adita Corte d'Appello statuisca l'esistenza della giurisdizione negata dal Tribunale di Forlì e rimetta le parti avanti a quel Tribunale ex art. 353 c.p.c. …
Peraltro, ove il Giudice di primo grado abbia dichiarato improponibile la domanda senza entrare nel merito e senza esaminare gli altri punti della controversia, il giudice d'appello che ritenga, invece, di superare la questione pregiudiziale, è tenuto a statuire nel merito, non ricorrendo nessuno dei casi di rimessione al primo Giudice…Gli appellanti erano, quindi, tenuti a proporre nel presente giudizio delle conclusioni di merito. L'inammissibilità non sarebbe, peraltro, esclusa neppure nel caso in cui la stipulata clausola compromissoria contemplasse un arbitrato rituale: in tal caso la decisione del primo Giudice, declinatoria della competenza a favore degli arbitri, sarebbe, infatti, impugnabile solo con il regolamento di competenza”.
pag. 5/14 - Ne scaturiva, altresì, una procedura arbitrale promossa da contro CP_7
conclusasi a sfavore della seconda, con lodo dichiarato esecutivo CP_1 dal Tribunale di Vicenza e la cui istanza di sospensione dell'efficacia è stata respinta dalla Corte d'Appello di Venezia.
Pertanto, secondo l'appellante, gli avvocati e non avrebbero adottato gli CP_2 CP_3 atti opportuni a tutela dei loro assistiti nella vertenza contro e il suo CP_7 legale rappresentante. In particolare, i due legali omisero di:
- Proporre denuncia al PM per la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, così che non si celebrò un processo penale in cui e la società Persona_1 potessero costituirsi parte civile;
- Avanzare un'istanza alla P.A. affinché adottasse gli opportuni provvedimenti sanzionatori;
- Fare un esposto alla giunta regionale per determinare la ricongiunzione della
RTA;
- Dichiarare la loro incompetenza in materia e non accettare l'incarico;
- Sia nella procedura arbitrale che in quella giudiziale, di far valere le necessarie eccezioni (elencate nei paragrafi da alfa a xi: lottizzazione abusiva, violazione di un giudicato esterno del g.a., esistenza di provvedimenti della p.a. che impedivano il frazionamento del bene, violazione di norme imperative, nullità frode alla legge, contrarietà all'ordine pubblico…);
- Nel grado di appello del giudizio ordinario, formulare le conclusioni nel merito, limitandosi, invece, a chiedere la rimessione della causa al primo giudice al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- Allegare e articolare prove sul danno psicofisico degli attori.
In breve, gli avvocati avrebbero errato strategia difensiva, trascurando l'esposizione di argomenti che, ove fossero stati indicati, avrebbero consentito di vincere la causa, ottenere il risarcimento del danno e la restituzione delle caparre e così evitare il fallimento di CP_1
Dunque, la sentenza qui impugnata sarebbe errata laddove, pur avendo riconosciuto l'imperizia dei convenuti, ha negato la sussistenza del nesso di causa, omettendo di esaminare la vicenda in un'ottica controfattuale e di applicare il principio della preponderanza dell'evidenza: se i due legali avessero fatto valere in giudizio le opportune doglianze (paragrafi da alfa a xi dell'atto di appello), avrebbe CP_7 pagato quanto dovuto a così che questa non sarebbe fallita e CP_1 Persona_1 non sarebbe caduto in rovina. lamenta, di conseguenza, la mancata liquidazione di tutti i danni allegati, Parte_1 richiesti indistintamente in qualità di legale rappresentante di e di erede di CP_1
e così individuati: Persona_1
- A titolo di danno patrimoniale (secondo motivo di appello), la restituzione delle caparre versate in esecuzione dei preliminari (€ 550.000,00), la consegna di pag. 6/14 assegni da parte di (€ 580.000,00), le spese e i costi dell'arbitrato Persona_1
(€ 800.000,00) e, quindi, un danno complessivo pari al passivo fallimentare della società, per circa € 7.500.000,00 o, in subordine, € 2.130.000,00, oltre alle spese legali della fase arbitrale e delle fasi processuali di prime e seconde cure.
- Il danno non patrimoniale (sesto motivo di appello) conseguente alla distruzione della vita degli amministratori, quantificato in € 500.000,00.
Infine, l'appellante contesta l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento degli avvocati, chiedendo altresì la restituzione degli importi corrisposti per l'espletamento del mandato, per un totale di € 104.500,00, riconducibili a pagamenti in contanti, in assegni e cambiali per € 75.100, oltre che a una cessione del credito di € 29.400,000 e alla concessione di un immobile in comodato d'uso gratuito per il valore di € 20.000,00. I motivi di appello così riassunti (dal secondo all'ottavo) – che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione – sono fondati limitatamente alla domanda di risoluzione, secondo quanto di seguito si osserva.
Preliminarmente, è superflua la disamina della (pedissequa) riproposizione (in particolare, nel quarto motivo di appello) delle censure mosse all'operato degli avvocati e , avendo il Tribunale già accertato la loro negligenza nell'espletamento CP_2 CP_3 dell'incarico professionale.
Il Tribunale ha, infatti, affermato che, pacifico l'esito negativo dei giudizi di primo e secondo grado promossi da e “la sentenza del Tribunale di CP_1 Persona_1
Forlì – sezione distaccata di Cesena – del 4/11/2010 doveva essere impugnata con specifico riferimento all'accoglimento dell'exceptio compromissi anche nei confronti dell'attore in proprio. Sul punto deve infatti evidenziarsi come tale Persona_1 decisione fosse censurabile – e quindi verosimilmente riformabile - nella parte in cui ha ritenuto devoluta alla giurisdizione degli arbitri anche la domanda di risarcimento dei danni morali formulata da un soggetto che non era e non è mai stato parte del contratto in cui è stata inserita la clausola compromissoria, cioè in proprio e Persona_1 personalmente... A fronte del dichiarato difetto di giurisdizione, i legali e CP_2 che difendevano la parte soccombente erano tenuti a proporre impugnazione CP_3 della decisione di primo grado o con appello in Corte o con regolamento di giurisdizione innanzi alla Suprema Corte, che nel caso di specie non è stato proposto. A prescindere dall'appropriatezza o meno del mezzo di impugnazione prescelto, è indubbio che proponendo appello i difensori dovevano formulare le conclusioni di cui chiedevano l'accoglimento anche nel merito della causa e non solo in punto di giurisdizione, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di rimessione della causa al
Giudice di primo grado, ex art. 353 c.p.c. L'avere erroneamente domandato la rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c. ha quindi indubitabilmente determinato la pronuncia di inammissibilità dell'appello che, con buona probabilità,
pag. 7/14 avrebbe potuto essere accolto in punto al contestato difetto di giurisdizione e avrebbe consentito quindi un esame nel merito della domanda di . Persona_1
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Forlì n. 273/2010 aveva errato nel rigettare le domande attoree sul presupposto che la loro cognizione fosse stata convenzionalmente rimessa in arbitri, in quanto non era parte dei contratti contenenti la Persona_1 clausola compromissoria, sicché aveva diritto a vedere le proprie pretese risarcitorie esaminate nel merito avanti al giudice ordinario: dunque, i due legali colpevolmente omisero, da un lato, di proporre regolamento di giurisdizione (rectius, di competenza) e, dall'altro, nell'avanzare appello, di chiedere l'esame nel merito delle domande. Le argomentazioni dell'appellante nulla aggiungono a quanto già statuito: in disparte le ipotetiche inadempienze dei legali nei confronti di e i relativi danni, la cui CP_1 verifica è in questa sede inammissibile per le ragioni già esposte, quanto alla posizione di gli ulteriori profili di negligenza rispetto a quelli evidenziati dal primo Persona_1 giudice avrebbero la medesima conseguenza della insoddisfazione della pretesa del cliente di ottenere l'esame nel merito da parte della giurisdizione statale – non da un collegio arbitrale – delle domande risarcitorie: sul punto, è già stato accertato che una diversa condotta dei difensori avrebbe portato a un risultato più favorevole per il loro assistito (c.d. interesse strumentale, non coincidente con l'interesse finale, dato dalla vittoria della causa).
Peraltro, dalla lettura delle conclusioni formulate da nella procedura CP_1 arbitrale e riportate nel lodo (doc. 7 fasc. e ), emerge che i due CP_2 CP_3 professionisti sollevarono le eccezioni di nullità per violazione di norme imperative qui invocate dall'appellante. Tuttavia, le stesse non furono accolte. Quanto poi all'imperizia ravvisabile nella mancata presentazione di denunce al PM, risulta che gli avvocati abbiano, in realtà, provveduto in tal senso, sia per i reati di truffa e circonvenzione d'incapace (doc. 8 fasc. e ) sia per il reato di CP_2 CP_3 lottizzazione abusiva (doc. 5 fasc. e ). CP_2 CP_3
Infine, sono del tutto generiche e inconferenti le allegazioni relative all'omesso inoltro di istanze alla pubblica amministrazione o alla giunta regionale, non essendo chiaro il contenuto che dette istanze avrebbero dovuto avere e quali esiti favorevoli avrebbero portato a essendo rivolte a soggetti preposti alla cura di interessi pubblici. Persona_1
Ciò posto, gli avv.ti e , nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto che la CP_2 CP_3 sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 854/2015 avrebbe, in realtà, errato nel dichiarare l'inammissibilità del gravame, facendo erronea applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. civ. n. 5037/1987, la cui opportuna lettura indurrebbe, invece,
a ritenere corretta la scelta dei legali di chiedere la rimessione della causa al primo giudice: allora, “l'unica soluzione era proprio l'art. 353 c.p.c. e, quindi, nessun errore nella proposizione dell'appello si poteva intravedere”. Tant'è che l'avv. Zauli aveva in seguito, impugnato detta sentenza avanti alla Corte di Cassazione (che, tuttavia, ha dichiarato improcedibile il ricorso).
pag. 8/14 Trattasi, tuttavia, di argomenti privi di pregio.
L'inadempimento all'obbligazione professionale degli odierni appellati va ravvisato nell'aver impugnato la sentenza del Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena, che aveva accolto eccezione di compromesso avversaria, omettendo di formulare le conclusioni nel merito e così impedendo alla Corte adita di esaminare le domande proposte da Persona_1
Il principio secondo cui “La clausola compromissoria per arbitrato libero comportando un mandato agli arbitri per l'espletamento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non per l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, determina
l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione, sicché
l'ostacolo alla cognizione giudiziaria rappresentato da tale rinuncia non dà luogo a difetto ne' di giurisdizione, né di competenza. Ne consegue che se il giudice di primo grado sul presupposto di una valida clausola di arbitrato irrituale abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il giudice d'appello che ritenga inesistente od invalida detta clausola e perciò superata la questione pregiudiziale, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 Cod. Proc. Civ. di rimessione al primo giudice, dovendo intendersi la sentenza di primo grado in realtà come decisione sull'ammissibilità della domanda”, citato dalla Corte d'Appello n. 854/2015 e ribadito anche da Cass. civ. n. 10396/1994 non è affatto – come vagamente sostengono gli appellati – un'eccezione alla regola, esprimendo, al contrario, il concetto generale per cui l'eccezione di arbitrato irrituale, non introducendo una questione di giurisdizione o competenza, non rientra nei casi di cui all'art. 353 c.p.c. Cfr sul punto anche cass. 21233/2011 che ha ritenuto “infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la rimessione della causa al primo giudice (nella specie, nell'ipotesi di negata applicabilità da parte del giudice dell'impugnazione di clausola compromissoria, ritenuta viceversa vigente in primo grado), atteso che il principio del doppio grado di giurisdizione non è costituzionalmente garantito, mentre l'obbligo del giudice di appello di valutare il merito della controversia nel contraddittorio delle parti
e nel rispetto del loro diritto di difesa esclude l'astratta configurabilità di una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.”
Né gli avvocati hanno dimostrato, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza de qua, di aver trascritto le conclusioni di merito nell'atto introduttivo del gravame, e non hanno nemmeno indicato quali sarebbero state e se le stesse avrebbero consentito a di vedere le proprie domande esaminate nel merito. Essi, infatti, non Persona_1 hanno riprodotto in questa sede gli scritti difensivi relativi al giudizio da essi patrocinato
(cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 4835/2023).
Infine, i legali nemmeno impugnarono la sentenza con regolamento di competenza.
Va, quindi, confermata la statuizione nel senso della loro condotta colpevole.
pag. 9/14 Ciò posto, le conseguenze lamentate dell'accertato inadempimento sono, per un verso, il risarcimento del danno e, per altro verso, la risoluzione del contratto d'opera professionale con le conseguenti restituzioni.
La domanda di risoluzione, su cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi, è fondata, in presenza del grave inadempimento di cui sopra. La gravità è data dall'aver sottratto in radice le domande di che evidentemente non aveva pattuito alcuna Persona_1 clausola compromissoria, alla cognizione del giudice ordinario, in particolare omettendo di avanzare gli opportuni mezzi di impugnazione.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto.
Tuttavia, non merita di essere accolta né la domanda di risarcimento del danno – secondo quanto già affermato dalla sentenza di primo grado – né quella restitutoria.
Sotto il primo profilo, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il giudice ha sì operato un giudizio controfattuale, accertando se, ove gli avvocati avessero tenuto la necessaria diligenza, la domanda di sarebbe stata non solo esaminata, ma Persona_1 anche accolta e dando, giustamente, risposta negativa a tale quesito.
Infatti, le conclusioni formulate dai due avvocati nella vertenza da essi incardinata – così riportate nell'atto di appello di questo giudizio – erano le seguenti: “- Accertare la sussistenza delle condotte illecite poste in essere da nell'interesse di CP_9
finalizzate all'inadempimento dei tre contratti preliminari di Controparte_8 reciproca compravendita alla base della vicenda qui in oggetto;
- Dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. di e Controparte_8 CP_9
- Condannare i convenuti all'adempimento dell'obbligo di contrarre assunto
[...] con i tre contratti preliminari di compravendita stipulati in data 03.03.09, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da e da - CP_1 Persona_1
Accertata e dichiarata la responsabilità di e CP_9 Controparte_8 condannare gli stessi alla restituzione di tutte le somme versate da parte attrice a titolo di caparra confirmatoria, nonché al pagamento delle penali da pari importo;
-
Dichiarare che parte attrice ha diritto a ritenere la somma di euro 100.000,00 versata da quale caparra;
- Condannare i convenuti al risarcimento Controparte_8 dei danni patrimoniali e morali”.
Risulta poi, dalla lettura della sentenza di primo grado n. 85/2020 e di quelle del
Tribunale di Forlì – sezione distaccata Cesena n. 273/2010 e della Corte d'Appello di
Bologna, n. 854/2015, che il pregiudizio lamentato, di matrice extracontrattuale, consisteva in un “danno da reato in conseguenza delle condotte illecite addebitate alla controparte contrattuale e al suo l.r.p.t.” o, ancora, nei “danni Controparte_8 morali subiti in conseguenza delle condotte costituenti reato” (sent. n. 854/2015 Corte App. Bologna) e che “le condotte suppostamente poste in essere da CP_9 legale rappresentante di integrerebbero gli estremi dei reati Controparte_8 previsti e puniti dagli artt. 640 (truffa) e 643 (circonvenzione d'incapace)”.
pag. 10/14 Il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado con la relativa documentazione preclude a questa Corte (cfr. Cass. civ. Sez. Un., n. 4835/2023) di conoscere gli atti predisposti dai due difensori nei giudizi contro e e, quindi, CP_7 CP_9 di apprenderne il contenuto per intero, in relazione ai danni che lamentava Persona_1
e che, ove le sue domande fossero state esaminate nel merito, avrebbero potuto, ipoteticamente, essere risarciti.
Né fornisce, in questa sede, indicazioni più precise, limitandosi ad allegare Parte_1 un danno extrapatrimoniale di € 500.000,00, senza indicarne la genesi e i criteri di quantificazione.
Bene ha fatto, dunque, il giudice, a negarne l'esistenza, escludendo la configurabilità sia del reato di cui all'art. 643 c.p. – in mancanza di qualsiasi elemento, anche indiziario, di uno stato di incapacità di – sia di quello di cui all'art. 640 c.p., tuttalpiù Persona_1 perpetrato nei confronti della società quale controparte contrattuale. CP_1
Del tutto carente, peraltro, è l'impianto difensivo sul punto dei danni morali asseritamente subiti, ossia la descrizione delle conseguenze negative determinatesi sul piano della sofferenza psichica.
L'appellante denuncia che i due legali, nelle cause civili di primo e secondo grado, non avrebbero circostanziato le allegazioni relative al danno-conseguenza, rappresentato dal turbamento psicofisico degli attori provocato dalle condotte penalmente rilevanti realizzate dalle controparti, né formulato le prove utili a dimostrarlo, ma non chiarisce quali avrebbero dovuto essere le deduzioni e le istanze istruttorie necessarie, né come e perché le stesse avrebbero presumibilmente portato all'accoglimento della domanda spiegata.
Altrettanto generica è l'allegazione del danno patrimoniale asseritamente subito da nulla si rinviene negli atti difensivi, se non un vago riferimento ad assegni Persona_1 versati non si sa quando, a chi, e a quale titolo.
Per il resto, i pregiudizi patrimoniali ipoteticamente subiti sono riconducibili unicamente alla società (il passivo fallimentare, le spese e i costi CP_1 dell'arbitrato – in cui non era coinvolto –, le caparre confirmatorie – Persona_1 peraltro, già oggetto di condanna alla restituzione alla società: cfr. doc. 7 fasc. e CP_2
) o, comunque, non provati nella loro esistenza e nel loro ammontare: del tutto CP_3 indefinito è il riferimento alla somma di € 2.130.000,00, che, secondo l'appellante, avrebbe costituito l'utile derivante dalla vittoria della causa.
Evidentemente – lo si ribadisce – non possono essere richieste da quale Parte_1 erede del padre, danni riferibili a un soggetto diverso da quest'ultimo, quale è la società.
In definitiva, correttamente la sentenza impugnata ha chiarito che non vi erano i presupposti affinché potesse ottenere un risarcimento del danno, morale o Persona_1 patrimoniale e che, quindi, pure a fronte di una corretta conduzione della causa, “non vi
è quindi alcuna certezza ma neppure probabilità che le domande di avrebbero Per_1 potuto provare accoglimento”.
pag. 11/14 In tale ottica, anche le spese legali delle fasi processuali di prime e seconde cure sarebbero state poste a carico di in applicazione del criterio della Persona_1 soccombenza e, dunque, non costituiscono un danno risarcibile.
Peraltro, non è nemmeno noto se siano state effettivamente pagate e da chi, essendo stati e condannati in solido. Persona_1 CP_1
Le domande dell'appellante non possono trovare riconoscimento nemmeno in termini di perdita di chance.
Infatti, “La chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una «legge di connessione». Per converso se una tale connessione è possibile (e nel caso di specie era certamente possibile, in astratto, formulare, in senso o nell'altro, un giudizio prognostico sulle aspettative di successo del mandato difensivo sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, sebbene in termini di mera probabilità) non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse avuto di mira)” (Cass. civ., n. 21045/2024). Poiché, dunque, nel caso di specie, l'assenza di elementi probatori che giustifichino una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera induce ad escludere con certezza l'affermazione della responsabilità dei legali, in quanto, anche qualora essi avessero tenuto la condotta dovuta, il loro assistito non avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (c.d. interesse finale), difettando cioè la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta colpevole dei professionisti ed il risultato derivatone, non si versa in quella situazione di incertezza eventistica che costituisce il presupposto del risarcimento del danno da perdita di chance.
È del pari infondata la domanda di restituzione dei compensi, non essendovi prova, a fronte della contestazione avversaria (cfr. comparsa di costituzione e risposta dei convenuti in primo grado), dell'effettivo pagamento da parte di in persona Persona_1 di importi a tale titolo. L'appellante si è limitata a riportare un elenco di somme versate all'avv. e a istituti di credito non meglio specificati non solo da e CP_2 Persona_1
ma anche da altre società, sicché non è nemmeno certa la riferibilità alle CP_1 vicende di cui è causa.
Indimostrata anche la concessione di un'immobile in comodato d'uso gratuito – immobile nemmeno approssimativamente individuato e che, se detenuto a titolo gratuito, non può porsi in rapporto di corrispettività rispetto all'incarico professionale –
e la cessione del credito “vantato dalla nei confronti della SRL Parte_2
Opera” – società non coinvolte nei fatti di causa, per quel che è noto –. Resta da esaminare il nono motivo di appello, con cui deduce l'erroneità Parte_1 della sentenza nel punto in cui ha escluso la responsabilità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che, ove avesse posto in essere un controllo effettivo sulla pag. 12/14 competenza e sull'aggiornamento professionale dei propri iscritti ( e ), CP_2 CP_3 nonché sull'adeguatezza della loro copertura assicurativa, avrebbe evitato l'esito infausto per la società e CP_1 Persona_1
L'appellante, senza nulla aggiungere alle difese spiegate in primo grado e già superate dal Tribunale, non ne scalfisce in alcun modo la motivazione, che questa Corte condivide.
Infatti, ferma l'assenza di un qualsivoglia danno risarcibile in capo a a Persona_1 fronte della genericità delle allegazioni, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha dimostrato di aver espletato i compiti a esso conferiti dalla legge (docc. da 3 a 8), che non si spingono affatto sino a una verifica nel merito sulla competenza dei propri iscritti, né sull'adeguatezza delle polizze dagli stessi sottoscritte dal punto di vista del massimale assicurato rispetto al valore delle cause di volta in volta assunte.
Peraltro, l'appellante non deduce quali provvedimenti avrebbe dovuto prendere il Consiglio dell'Ordine nei confronti dei due avvocati, essendo le più gravi sanzioni disciplinari della cancellazione dall'albo e della radiazione – uniche ipotesi in cui Per_1
e non avrebbero potuto conferire il mandato ad litem – previste e
[...] CP_1 comminate in gravi casi predeterminati e specifici, all'esito di un procedimento ad hoc. Quanto all'asserita omessa vigilanza sull'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, si osserva che l'obbligo per gli esercenti la libera professione forense di stipulare polizze per la responsabilità civile è stato introdotto con la legge n. 247/2012, dunque, dopo il conferimento del mandato, e che solo il D.M. Giustizia del 22 settembre 2016 ha dato attuazione alla legge, anche individuando le condizioni minime delle polizze obbligatorie (tra cui i massimali).
Comunque, l'eventuale omissione del Consiglio dell'Ordine rispetto a un dovere di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria non si pone in rapporto di causalità rispetto al danno lamentato da l'esito Persona_1 del processo non sarebbe stato diverso ove i due legali fossero stati coperti da un'assicurazione, e l'eventuale inottemperanza non ha quale conseguenza automatica la cancellazione o la radiazione dall'albo, ma è illecito disciplinare al cui accertamento cui si giunge, ancora una volta, solo al termine di apposito procedimento, ove ne ricorrano le condizioni (art. 21 legge professionale forense;
art. 12 l. 247/2012).
Tutte le considerazioni sin qui esposte consentono di ritenere assorbita ogni altra domanda ed eccezione e superflue le istanze istruttorie, comunque inammissibili
(esplorativa la CTU e totalmente generica la prova per testi, i cui capitoli non sono nemmeno formulati).
In una valutazione complessiva dell'esito della lite ed in considerazione della parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra e gli avvocati e Parte_1 CP_2
. CP_3
pag. 13/14 L'integrale rigetto delle domande proposte avverso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, invece, giustifica la condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1 di quest'ultimo, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
La parte appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese legali del presente grado anche a favore di , la cui chiamata in causa si è resa necessaria a CP_4 seguito delle tesi attoree, rivelatisi infondate.
Deve respingersi, invece, la domanda delle parti appellate ex art. 96 c.p.c., di cui difettano i presupposti soggettivi e oggettivi (Cass. Civ. n. 21798/2015 “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in qualità Parte_1 ultimo rappresentante pro tempore di e in qualità di erede di CP_1 Persona_1 avverso la sentenza n. 85/2020 del Tribunale di Forlì, così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita
- Dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da in qualità di Parte_1 ultimo rappresentante pro tempore di CP_1
- In parziale accoglimento dell'appello, dichiara la risoluzione del contratto d'opera professionale tra e gli avvocati e Persona_1 CP_2
; Controparte_3
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra e gli Parte_1 avvocati e;
CP_2 CP_3
- Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'Ordine degli Avvocati di
Bologne e di delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_4 che liquida, rispettivamente, in euro 17.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA per la prima e in euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, per la seconda;
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Bologna il 5/11/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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