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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1055/20 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 01/06/2022
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRAJOLI Parte_1
Cause di impugnazione elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 25/B 25121 BRESCIA Pt_2 dei testamenti e di presso il difensore avv. FERRAJOLI LUIGI riduzione per lesione di
APPELLANTE legittima c o n t r o
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. CP_3 Controparte_2
pagina 1 di 39 elettivamente domiciliati in VIA PONTE FURIO 16 26013 CREMA presso il difensore avv. Controparte_2
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona- pubblicata in data
14.10.2020 con il n. 430/20.
CONCLUSIONI
Di Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere per tutti i motivi dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 430/2020 pubblicata in data 14.10.2020 dal Tribunale Ordinario di
Cremona, Presidente Dott. Adriano De Lellis, R.G. n. 3134/2014, notificata dagli odierni appellati a mezzo pec in data 12.11.2020, così pronunciarsi:
In via pregiudiziale:
rigettare l'eccezione di inammissibilità avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. perché destituita di fondamento;
In via preliminare:
rigettare l'eccezione di inammissibilità avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. perché destituita di fondamento;
In via principale:
a. accertare e dichiarare la qualità, rivestita dall'odierna appellante, di erede universale della de cuius in forza del testamento olografo ERsona_1
pubblicato il giorno 6 settembre 2013 a ministero notaio (Rep. n. ERsona_2 pagina 2 di 39 14.487 - n. 6.625);
b. accertare e dichiarare altresì il valore dell'asse ereditario composto dalla massa di tutti i beni che appartenevano a al momento della sua ERsona_1
morte, nonché dai beni di cui, in vita, la de cuius ha disposto con atti di liberalità, detratti gli eventuali debiti, nella somma di euro 8.574.445,52;
c. accertare e dichiarare ancora il valore della quota disponibile e della quota di legittima spettanti, ai sensi della vigente normativa in materia, a ciascuno dei chiamati in virtù della successione in morte di come di ERsona_1
seguito descritto:
- 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di legittima di Controparte_1
sua spettanza, in qualità di figlio della de cuius, pari ad euro 1.905.432,34;
- ed 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di CP_2 Controparte_3
ER legittima di loro spettanza, in rappresentazione alla madre , pari ad euro
1.905.432,34;
- 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di legittima di sua Parte_1
spettanza, in qualità di figlia della de cuius, ed un diritto ad un ulteriore terzo,
quale erede universale, pari ad euro 4.763.580,85;
d. accertare e dichiarare infine che il valore complessivo delle disposizioni mortis causa e degli atti di liberalità effettuati in vita da in ERsona_1
favore di pari ad euro 3.290.634,00, e di Controparte_1 [...]
ed pari ad euro 2.191.939,42, è superiore al CP_2 Controparte_3
valore della quota di legittima loro spettante, pari, rispettivamente, ad euro pagina 3 di 39 1.905.432,34, in qualità di legittimari in virtù della successione in morte di
ERsona_1
e. per l'effetto, dichiarare che non sussiste alcuna lesione della quota di legittima spettante, ai sensi delle disposizioni in materia dettate dal Codice
Civile, agli appellati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nella loro qualità di legittimari della de cuius e che, in conseguenza,
[...]
nulla a questi ultimi è dovuto a qualsiasi titolo dall'appellante in ragione della successione apertasi in morte di ERsona_1
f. conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte dagli appellati in primo grado nei confronti della convenuta, come accolte nella sentenza di primo grado, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto.
g. spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il valore complessivo delle disposizioni mortis causa e degli atti di liberalità effettuati in vita dalla de cuius in favore degli appellati dovesse risultare ERsona_1
inferiore al valore della quota di legittima a questi spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Civile, imputare alla quota di legittima spettante agli appellati tutti gli atti di liberalità effettuati dalla de cuius a beneficio dei medesimi, nonché le spese sostenute dall'appellante in occasione della successione come documentate in atti, rideterminando con tale criterio l'eventuale minor somma che dovesse risultare ancora spettante agli appellati, pagina 4 di 39 a titolo di residuo, contenendola nella misura minimale strettamente dovuta, in rapporto a quanto rigorosamente provato.
Spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via riconvenzionale:
a. accertare e dichiarare la qualità, rivestita dall'odierna appellante, di erede universale della de cuius in forza del testamento olografo ERsona_1
pubblicato il giorno 6 settembre 2013 a ministero notaio (Rep. n. ERsona_2
14.487 - n. 6.625);
b. accertare e dichiarare altresì il valore dell'asse ereditario composto dalla massa di tutti i beni che appartenevano a al momento della sua ERsona_1
morte, nonché dai beni di cui, in vita, la de cuius ha disposto con atti di liberalità, detratti gli eventuali debiti, nella somma di euro 9.094.567,59;
c. accertare e dichiarare ancora il valore della quota disponibile e della quota di legittima spettanti, ai sensi della vigente normativa in materia, a ciascuno dei chiamati in virtù della successione in morte di come di ERsona_1
seguito descritto:
- 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di legittima di Controparte_1
sua spettanza, in qualità di figlio della de cuius, pari ad euro 1.905.432,34;
- ed 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di CP_2 Controparte_3
ER legittima di loro spettanza, in rappresentazione alla madre , pari ad euro
1.905.432,34; pagina 5 di 39 - 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di legittima di sua Parte_1
spettanza, in qualità di figlia della de cuius, ed un diritto ad un ulteriore terzo,
quale erede universale, pari ad euro 4.763.580,85;
d. accertare e dichiarare che le disposizioni di ultima volontà redatte dalla signora con testamento olografo pubblicato mediante atto a ERsona_1
ministero notaio (Rep. n. 14.487 - n. 6.625) in combinato con gli ERsona_2
atti di liberalità effettuati in vita dalla de cuius in favore degli appellati comportano la lesione dei diritti ereditari vantati dalla signora Parte_1
per tutti i motivi meglio espressi in atti, lesione che si quantifica nella
[...]
complessiva misura di euro 1.679.739,28 (euro 1.389.781,46 + euro
289.957,82), oltre, pro quota, all'ammontare delle spese funerarie, nonché, con riferimento a alla quota della metà dell'ammontare Controparte_1
delle spese per l'adeguamento catastale del cortile e della casa sita in CR,
Piazza Moro 17, e, con riferimento a ed Controparte_2 Controparte_3
all'ammontare delle spese per la richiesta di certificato di destinazione urbanistica dei terreni siti in AN, LA AN, Capralba;
e. accertare e dichiarare che la lesione deve essere imputata all'indebita acquisizione, da parte di di beni appartenuti alla de Controparte_1
cuius o caduti nella successione di quest'ultima per il valore corrispondente ad euro 1.385.201,66 e, da parte di e Controparte_3 Controparte_2
direttamente o in rappresentazione alla madre di beni Controparte_4
appartenuti alla de cuius caduti nella successione di quest'ultima per il valore pagina 6 di 39 corrispondente ad euro 286.507,08, oltre al mancato pagamento, pro quota,
dell'ammontare delle spese funerarie, nonché, con riferimento a
[...]
alla quota della metà dell'ammontare delle spese per CP_1
l'adeguamento catastale del cortile e della casa sito in CR, Piazza Moro 17,
e, con riferimento a ed all'ammontare Controparte_2 Controparte_3
delle spese per la richiesta di certificato di destinazione urbanistica dei terreni siti in AN, LA AN, Capralba;
f. per l'effetto, condannare:
- alla corresponsione in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma capitale di euro 1.385.201,66, a titolo di lesione dei diritti successori vantati dall'appellante, come sopra analiticamente esaminati,
oltre ad un terzo delle spese funerarie sostenute da in Parte_1
rapporto alla successione, per euro 2.518,00 nonché della somma di euro
2.061,80, pari ad un mezzo delle spese sostenute sempre dalla medesima per l'adeguamento delle schede catastali del cortile sito in CR, piazza Moro in ossequio alle disposizioni testamentarie della signora (doc. 38 ER_1
fascicolo di primo grado), per un totale così di euro 1.389.781,46, oltre interessi al tasso legale sulla sorte capitale rivalutata in base agli indici Istat
decorrenti dalla data di apertura della successione al saldo;
- ed in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_3
corresponsione in favore di della complessiva somma Parte_1
capitale di euro 286.507,08, a titolo di lesione dei diritti successori vantati pagina 7 di 39 dalla appellante, come analiticamente esaminati, oltre alla quota di un terzo delle spese funerarie sostenute dalla sola pari ad euro Parte_1
2.518,00, nonché della somma di euro 932,74, a titolo di spese sostenute sempre dalla medesima per la richiesta di certificazione urbanistica dei terreni siti in AN, LA AN e Capralba relitti dalla de cuius in favore di ed (doc. 39 fascicolo di primo grado), per un CP_2 Controparte_3
ammontare complessivo di euro 289.957,82, oltre interessi al tasso legale sulla sorte capitale rivalutata in base agli indici Istat decorrenti dalla data di apertura della successione al saldo;
g. spese e comensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede che la presente causa venga rimessa in istruttoria, con conseguente ammissione di una rinnovazione della CTU, previa sostituzione del perito nominato per il primo grado, Geom. onde ottenere una più ERsona_4
corretta, completa e obiettiva ricostruzione dell'asse relitto oggetto di giudizio.
Si insiste, infine, nella ammissibilità della ulteriore documentazione prodotta,
comunque esaminabile anche in vista di una rinnovazione di CTU.
e Controparte_5 CP_2 Controparte_3
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art.342
c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni indicate Parte_1 pagina 8 di 39 nel presente atto.
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. l'impugnazione proposta dalla sig.ra in quanto non Parte_1
ha ragionevole probabilità di essere accolta.
NEL MERITO: rigettarsi l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza N.430/2020 emessa dal Tribunale di Cremona in composizione collegiale in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare in toto le statuizioni contenute nella suddetta sentenza di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, si insiste nel rigetto delle domande riconvenzionali svolte da parte avversaria in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. Si insiste affinché la Corte
d'Appello, accertata l'esistenza della lesione della quota di legittima nei confronti di ed – in rappresentazione della loro Controparte_2 CP_3
madre premorta, – e confermi Controparte_4 Controparte_1
l'illegittimità e/o l'inefficacia delle disposizioni contenute nel testamento datato 29/12/2010, redatto dalla sig.ra con conseguente ERsona_1
attribuzione agli appellati di una quota pari ad un terzo del valore complessivo dell'eredità così come quantificata sulla base delle risultanze in atti, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare a seguito della causa e in forza delle stime di cui all'espletata C.T.U.
pagina 9 di 39 E con contestuale ordine alla sig.ra di corrispondere agli Parte_1
attori la quota di patrimonio da ella indebitamente trattenuta, pari all'entità
della lesione della quota di legittima, accertata in corso di causa, quota da erogare o tramite l'assegnazione di beni mobili e/o immobili - comprensivi dei frutti se trattasi di beni fruttiferi – e/o di denaro liquido o titoli bancari maggiorata degli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione di nuove istanze istruttorie, ed in particolare alla rinnovazione di CTU, nonché alla nuova le nipoti e CP_2 Controparte_3
produzione documentale di parte appellante in quanto tardiva, per le motivazioni meglio esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 16.8.2013 decedeva in CR Luigia Dossena, vedova di ERsona_5
[...]
Chiamati all'eredità erano i figli e le nipoti Pt_1 Controparte_1
e in rappresentazione della figlia premorta Ida. CP_2 Controparte_3
La successione era regolata da testamento olografo di questo tenore “Io
dispongo quanto segue: lasio a mia Figlia il Fabricato ERsona_1 Pt_1
di nia proprietà, prospicente , compresi gli arredi e tutto quanto ERsona_6
pagina 10 di 39 inesso contenuto, eslusa la parte adibita a studio medico attualmente in uso a
Figlio lasio questo locale a mio figlio al quale lascio pure CP_1 CP_1
il fabricato prospiciete la piazza Moro atualmente in suo uso, esclusi: 1 il
locale a piano terra con camino ed ingresso con porta subito a destra
entrando dal cancello in ferro battuto di piaza Moro attualmente adibito a uso
studio.
ERs Lascio questo locale a figlia 2 il locale chiamato lavanderia ed il Pt_1
piccolo bagno con finestra sul portichetto che sono da considerarsi di
proprietà e di uso comune dei 2 fabricati: quello, ciè prospicente la Via
Ginnasio e quello prospicente la piazza Moro. Sono da considerarsi di
proprietà e di uso comune dei 2 fabricati anche il cortile e l'ingresso coperto
di frote ai cancelli di ingresso di piazza Moro. Il fabricato prospiente la via
Ginnasio ha il diritto di passaggio e di n civico atraverso l'ingresso con
cancelli in frro battuto di piazza Moro ed il cortile. Il cortile sarà usato come
parcheggio con l'attuale disposizione. 3 posti macchina di fronte al muro di
Co divisione con l'attuale proprietà , un posto machina sotto il portico di
ingresso di fronte all'ingresso del locale con camino riservati al fabricato
prospicente la Via Ginnasio. Il posto machina difronte alle vetrate di ingresso
del fabricato di via Ginnasio, il posto machina sotto il portichetto, 1 posto
machina sotto il portico di ingresso di fronte all'ingresso della abitazione del
fabricato di piazza Moro sono a disposizione del fabricato prospiciente la
piazza Moro. Lascio il fabricato di mia proprietà denominato la mostra di pagina 11 di 39 PI d'DA con relativo terreno addiacente a mia figlia A lei lascio Pt_1
pure l'attività indeficata con P.I.V.a 00174370197.
Lascio i terreni foglio 5 mappali 111-112-146 ubicati nella località di
Scannabue e limitrofi a mia nipote alla quale lascio anche la Controparte_2
somma di euro 20.000,00 ventimila e quanto mi è pervenuto in eredità dai
miei fratelli di AN. Come immobili lascio il terreno foglio 5 mappale
225 di mia proprietà ubicato nella località di Scannabue e l'emitrofi a mia
nipote alla quale lascio anche la somma di euro Controparte_3
20.000,00. erede di ogni altro bene mia figlia CR 29 CP_7 Pt_1
diembre 2010. ” ERsona_1
e convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3
deducendo che le disposizioni testamentarie erano lesive Parte_1
della loro quota di legittima, pari al 2/9 per ogni figlio (poiché la rappresentazione opera per stirpe, alle nipoti spettava congiuntamente la quota della madre), chiedendo che, previa ricostruzione della massa ereditaria con le donazioni effettuate in vita in favore di e di nonché la resa Pt_1 CP_1
del conto dell'attività di amministrazione del patrimonio della de cuius svolta dalla convenuta in virtù di procura speciale conferitale da ERsona_1
venisse disposta la reintegra mediante assegnazione della proprietà di parte degli immobili ereditari e di denaro.
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di Parte_1
pagina 12 di 39 riduzione proposta dai coeredi.
Deduceva che dovevano computarsi ai fini della massa ereditaria le donazioni indirette, che aveva elargito nel corso degli anni ai figli ed alle ERsona_1
nipoti; concludeva che in seguito ai dovuti conteggi, essendo erede universale della madre, vantava crediti verso il fratello e le nipoti, proponeva pertanto domanda riconvenzionale di loro condanna al pagamento delle somme necessarie al ristoro di tutto quanto le era dovuto, oltre alla condanna al pagamento delle spese funerarie della de cuius, che aveva sostenuto integralmente.
La causa veniva istruita con assunzione di interpello formale di
[...]
prova testimoniale e C.T.U. estimativa del patrimonio relitto. Parte_1
Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 430/20, accertava che le disposizioni testamentarie di erano lesive della quota di riserva di ERsona_1 [...]
e di e in rappresentazione della CP_1 CP_2 Controparte_3
ER madre;
accoglieva la domanda di riduzione proposta dai legittimari, che nominava eredi della de cuius unitamente a Parte_1
Provvedeva alla riduzione delle disposizioni testamentarie ed alla reintegra:
-nei confronti di dedotto il suo debito verso la massa di € CP_1
106.121,30, condannando al pagamento dell'importo di € 95.658,10 Pt_1
maggiorato da interessi legali dalla domanda al saldo;
-nei confronti di e mediante attribuzione della CP_2 Controparte_3 pagina 13 di 39 proprietà di beni immobili in Comune di PI D'DA identificati come
“attività commerciale Flayr” e “Bazar” ; di altro immobile in Comune di
CR, costituito da un locale su Piazza Aldo Moro, posto auto e portico, che erano stati attributi per testamento alla zia, che veniva condannata anche al versamento di € 281.925,23, oltre interessi;
- rigettava la domanda riconvenzionale proposta da che Parte_1
non vantava alcun credito verso i coeredi;
- condannava la convenuta soccombente al pagamento delle spese processuali e di C.T.U.
Queste le argomentazioni adottate dal Tribunale.
Il testamento di conteneva legati in conto di legittima verso il ERsona_1
figlio e le nipoti, oltre all'istituzione della figlia er “ogni altro bene”. Pt_1
Soltanto la cointestazione dei depositi finanziari compiuta nel 2010 da ER_1
in favore dei figli presso Banco Popolare di CR
[...] Pt_1 CP_1
di € 559.010,38 sul conto deposito titoli e per € 3.326,73 quale saldo di conto corrente, nonché presso Intesa San Paolo di € 17.349 unitamente al controvalore del deposito titoli costituivano donazioni indirette, che andavano computate nella ricostruzione dell'asse ereditario.
Nessuna delle altre operazioni, invece, presentava i requisiti necessari per integrare donazione.
pagina 14 di 39 Quanto alla rinuncia di ad ottenere la quota di legittima ERsona_1
spettantele sulla successione del marito, ERsona_5
deceduto il 17 maggio 2007: nel testamento relitto il de cuius aveva nominato la moglie usufruttaria dell'intero patrimonio immobiliare ed erede di quello mobiliare, aveva confermato l'intestazione del negozio di mobili alla figlia
ER
, attribuito alla figlia la proprietà dell'immobile ex linificio in Pt_1
CR, via Carlo Urbino ed al figlio dei fabbricati e terreni in CP_1
LA AN ( fraz. Scannabue), TR CR e VA CR.
Il Tribunale osservava che la rinuncia era contenuta nel verbale di pubblicazione del testamento, nel quale tutti gli eredi avevano dichiarato di “
fare piena ed incondizionata adesione ed acquiescenza alla volontà espressa dal testatore … rinunciando quindi ad ogni contraria eccezione in merito,
anche per lesione di legittima, e ne riconoscono la piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge. Le signore e Controparte_2 Controparte_3
accettano ed eseguono il testamento per rappresentazione la quota spettante alla loro defunta madre deceduta in data 30 aprile 2007”. Controparte_4
Appariva probabile che la rinuncia fosse stata inserita per evitare impugnative da parte della sorelle la cui madre era stata pretermessa dalle CP_3
disposizioni testamentarie, poiché il negozio di mobili in PI D'DA era di proprietà della moglie.
Dirimente era però la circostanza che non aveva allegato né provato Pt_1
pagina 15 di 39 che le disposizioni testamentarie del padre avessero leso la quota di riserva spettante alla madre, nè aveva determinato quale fosse il valore dell'usufrutto generale in rapporto al patrimonio ereditario.
Il Tribunale esaminava, una per una, le operazioni che secondo Pt_1
costituivano donazioni della madre verso il figlio che si riportano. CP_1
1) mancata riscossione di canoni di affitto sull'immobile di via Ginnasio in
CR, adibito a studio medico.
Era pacifico che la madre ( usufruttuaria) ed il figlio ( nudo proprietario) non avevano concluso alcun contratto di locazione.
Doveva ritenersi che il godimento dell'immobile era avvenuto in base ad un comodato verbale, che, anche se concesso su immobile di valore o per periodo prolungato, non costituisce donazione in assenza dell'animus donandi in capo alla concedente, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario.
2) pagamento di € 59.121,30 effettuato il 30.11.2009 a titolo di condono edilizio per opere di urbanizzazione della cascina in Scannabue.
La spesa doveva essere sopportata dall'usufruttuario e non dalla madre usufruttuaria, secondo il disposto dell'art. 1109 c.c.; tuttavia non era stato provato lo spirito di liberalità in capo alla de cuius, l'importo costituiva quindi debito di nei confronti della massa. CP_1
3) esborsi di € 45.000 sostenuti dalla madre per opere di manutenzione della pagina 16 di 39 cascina Scannabue.
I testi (impresario incaricato delle opere) e (nuora Testimone_1 Tes_2
de cuius) avevano dichiarato che gli interventi avevano riguardato anche la messa in sicurezza del tetto, il rifacimento dell' impianto elettrico e di quello del riscaldamento, necessari per ottenere l'abitabilità dell'immobile.
Si trattava quindi di opere che, seppur non contenute nell'elenco (non tassativo) delle riparazioni straordinarie contenuto nell'art. 1005 c.c., avendo avuto ad oggetto la sostituzione o il ripristino di parti essenziali, costituivano opere di manutenzione straordinaria, come tali a carico del proprietario.
Anche in questo caso, mancando la prova dello spirito di liberalità, il pagamento non poteva essere qualificato donazione indiretta, ma debito di verso la massa. CP_1
4) indennizzo per il mancato godimento dell'usufrutto sulla villa di
Scannabue.
In un “promemoria” datato 13 agosto 2012 aveva dichiarato di ERsona_1
“aver dato 47 mila euro a per la sistemazione della sua villa a CP_1
Scannabue, mi dispiace che non mi sono mai state consegnate le chiavi in ingresso così che non ho potuto mai andare”.
Il teste aveva riferito che i locali, prima dei lavori di ristrutturazione, Tes_1
erano in stato di abbandono e privi del certificato di abitabilità; che i lavori al primo piano erano stati eseguiti dopo la morte della madre. pagina 17 di 39 A giudizio del Tribunale, nessun rilievo probatorio andava attribuito al
“promemoria” sottoscritto dalla madre, in quanto, date le precarie condizioni della villa, non poteva presumersi che anteriormente all'apertura della successione avesse goduto dell'immobile escludendo l'usufruttuaria. CP_1
5) del mancato incasso dei canoni di locazione dei fabbricati e terreni in
Scannabue.
Dalle deposizioni degli affittuari e ERsona_8 ERsona_9
emergeva che avevano versato gli importi a mani della de cuius che non aveva eseguito alcuna donazione in favore del figlio.
6) nell'aver concesso a i beni mobili contenuti negli immobili relitti CP_1
dal padre.
Il C.T.U. aveva appurato che non avevano alcun valore.
Infine, il Tribunale esaminava le operazioni che secondo costituivano Pt_1
donazione indiretta della madre verso la figlia premorta, da imputarsi alla quota di riserva di e CP_3 Controparte_2
, tramite scrittura privata del 18.1.1989, aveva ceduto ERsona_1
l'azienda esercente vendita di mobili con sede nel complesso in PI
ER D'DA alla figlia , che l'aveva acquistata in qualità di socia accomandataria della società “Mobili Luisa s.a.s. di Sangiovanni Ida”, della quale socia accomandante era la madre stessa.
pagina 18 di 39 Il mancato versamento del corrispettivo per i beni mobili contenuti nel magazzino, così come l'omesso versamento dei canoni di affitto degli immobili non erano stati provati.
In ogni caso, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle evidenziando che le poste in esame (qualora esistenti), in Controparte_8
assenza di prova dell'animus donandi in capo alla de cuius, erano al più
crediti dell'eredità, esigibili dal 2000, anno in cui aveva Controparte_4
sciolto la società.
I Tribunale passava alla ricostruzione dell'asse ereditario di ERsona_10
facendo propri i risultati della C.T.U., valutato complessivamente in €
7.431.112,40., nelle poste del relictum – debiti + donatum, come di seguito ripartiti.
CP_9
Immobili ( valore complessivo € 6.457.768,60) costituiti:
da cespiti immobiliari in CR, Via Aldo Moro e via Ginnasio, attributi per testamento a (del valore di € 1.204.750) e a (€ 1.233.379,50); Pt_1 CP_1
nonché dagli immobili ad uso commerciale/ abitativo in PI D'DA, Strada
Paullese n. 3, attribuiti per testamento a el valore di € 3.812.626,50; Pt_1
terreni in LA AN attribuiti per testamento ad e CP_3 [...]
del valore di € 141.768,01; CP_2
pagina 19 di 39 quota indivisa di terreni e fabbricati in AN, ereditati dal fratello ER_11
attribuiti per testamento a del valore di € 65.244,64;
[...] Controparte_2
Mobili (valore complessivo € 554.606,09), attribuiti per testamento a Pt_1
costituiti da:
poste attive dell'impresa individuale di secondo la situazione ERsona_1
patrimoniale al 16.8.2013 prodotta dalla convenuta stessa pari ad € 140.155;00
saldi attivi di conto corrente e depositi presso istituti bancari € 376.329,79
valore dei beni mobili contenuti nell'abitazione della de cuius € 37.721,30
debiti: € 6.154,00 per spese funerarie;
passività dell'impresa individuale come dedotte dalla situazione patrimoniale al 16.8.2013 € 13.661.
Il donatum era pari ad € 216.199,41 sia ad he a Pt_1 CP_1
Calcolata la quota di riserva spettante a ciascun legittimario in € 1.651.358
(pari ai 2/9 dell'asse ereditario), il Tribunale verificava quindi che CP_1
aveva ricevuto per testamento beni per € 1.233.379; dovendo però imputare alla sua quota anche la donazione di denaro ricevuta in vita dalla madre di €
216.199,41 la lesione ammontava ad € 201.779,40, che, dedotti i debiti verso la massa a suo carico (€ 106.121,30) comportava che dovesse prelevare beni relitti per € 95.658,10.
e che avevano ricevuto beni per il valore di € CP_2 Controparte_3
285.768,76, avevano subito una lesione della quota di riserva per €
pagina 20 di 39 1.365.589,60.
Infine il Tribunale operava la riduzione sulle disposizioni testamentarie in favore di assegnando beni in natura, secondo il principio di Pt_1
proporzionalità previsto dall'art. 558 c.c., considerando che il patrimonio relitto era composto per la maggior quota (87%) da immobili.
aveva ricevuto in prevalenza beni immobili, di conseguenza CP_1
integrava la sua quota mediante condanna della sorella l pagamento di Pt_1
€ 95.658,10, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La quota di riserva delle sorelle doveva invece essere composta per la CP_3
maggiore parte di beni immobili.
Il Tribunale riduceva le disposizioni testamentarie in favore di Pt_1
assegnando in proprietà alle coeredi le porzioni in lato ovest del complesso immobiliare in PI D'DA, nonché quota delle parti comuni;
nonchè
l'immobile sito in CR, Piazza Aldo Moro;
detti immobili avevano un valore complessivo € 1.023.663,60; residuava l'importo di € 281.925,73, che veniva soddisfatto mediante condanna di alla corresponsione della Pt_1
somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituivano e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 21 di 39 All'udienza del 21.6.2022 la causa veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha qualificato donazioni le operazioni di contenuto patrimoniale compiute da in favore dei figlio e delle nipoti ERsona_1
anteriormente all'apertura della successione, e, conseguentemente, non le ha considerate rilevanti ai fini della riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c.
Chiede che la Corte rivaluti tutti i negozi esprimendosi in senso opposto quello del primo giudice.
Il motivo è infondato.
E' opportuno premettere che l'art. 809 c.c., allorchè estende la disciplina delle donazioni in tema di rilevanza ai fini dell'integrazione della quota dovuta ai legittimari alle “ liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.” si riferisce alla donazione indiretta.
E' possibile rinvenire questa figura in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario;
è richiesta però la verifica che in capo a chi ha compiuto l'atto emerga l'intenzione di donare, mediante un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. 21.5.2020 pagina 22 di 39 n. 9379).
Sulla base del suddetto orientamento, questa Corte esamina le doglianze dell'appellante in merito ad ogni singola operazione, secondo l'ordine espositivo seguito dal Tribunale.
1) Rinuncia di ad ottenere la quota di legittima sull'eredità del ERsona_1
marito.
L'appellante riporta il testamento di : “.. di tutta ERsona_5
la mia sostanza nomino usufruttuaria mia moglie alla quale ERsona_1
lascio pure in proprietà eventuali risparmi e la sostanza mobile in genere.
ER Confermo a favore di mia figlia l'intestazione del negozio di Mobili.
Lascio a mia figlia l'intero stabile ex linificio in CR, via Carlo Pt_1
Urbino. Lascio a mio figlio l'intera mia proprietà (fabbricati e CP_1
terreni) in LA AN (fraz. Scannabue) TR CR e VA
CR. Dispenso i nominati miei figli dall'obbligo di collazione e
conguagli tenendo presente quanto ricevuto e quanto riceveranno dalla
madre. Raccomando buon accordo ed aiuto reciproco: sarà il miglior modo di
ricordarmi”
deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la rinuncia Pt_1
della madre alla quota di legittima ( pari ad un quarto del patrimonio ex art. 542 comma 2 c.c.), concretava donazione in quanto: aveva comportato l'accrescimento delle quote dei figli;
la lesione esisteva poiché il valore pagina 23 di 39 dell'usufrutto era stato quantificato dal proprio C.T.P. nel 25% della quota di legittima;
mai la de cuius aveva agito per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie.
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può costituire una donazione indiretta ma, oltre ad avere come conseguenza diretta l'arricchimento degli eredi testamentari, è
necessario che detta rinuncia sia sorretta da spirito di liberalità verso di loro
(V. cass. 23036/23).
L'appellante non ha formulato alcuna critica che riesca a scalfire le argomentazioni adottate dal Tribunale per concludere che la rinuncia compiuta da non era sorretta da animus donandi nei confronti del figlio ERsona_1
quanto da altre motivazioni, che il primo giudice ha individuato CP_1
nell'intenzione di evitare l'impugnativa del testamento da parte delle nipoti, la
ER cui madre era stata sostanzialmente pretermessa dalle disposizioni del padre.
Vi è poi la circostanza che la rinuncia all'impugnazione delle disposizioni testamentarie, espressa nel verbale di pubblicazione del testamento, è stata corale, nonché coeva alla dichiarazione degli eredi di “fare piena ed incondizionata adesione ed acquiescenza alla volontà espressa”.
Letta in rapporto alla raccomandazione espressa dal testatore rivolta agli eredi di avere un buon accordo tra loro la rinuncia è suggestiva della volontà della pagina 24 di 39 moglie non di privilegiare i figli, consentendo loro di giovarsi del conseguente accrescimento delle rispettive quote, ma di rispettare le determinazioni che il coniuge aveva assunto per la destinazione del suo patrimonio, scelta che non è
venuta meno nel periodo in cui è sopravvissuta al marito.
Donazioni nei confronti di CP_1
2) Mancata riscossione dei canoni di affitto dello studio medico di Via
Ginnasio in CR.
L'appellante contesta che il godimento dell'immobile da parte del fratello, non bilanciato dalla corresponsione di alcuna somma da parte sua verso la madre usufruttuaria, possa essere inquadrato nel comodato, poiché l'utilità
conseguita dal possessore non è stata temporanea, ma definitiva.
A tal fine evidenzia che, normalmente, alla scadenza del comodato il bene rientra nel patrimonio del comodante, mentre nel caso in esame è CP_1
divenuto proprietario del bene in forza delle disposizioni testamentarie della madre;
ne consegue, a suo dire, che la de cuius aveva rinunciato illimitatamente alla disponibilità dello studio medico per favorire il figlio,
pertanto la mancata richiesta di canoni doveva essere considerata donazione indiretta.
Il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso ad uno degli eredi deve essere necessariamente inquadrato quale comodato in quanto l'uso personale,
gratuito e temporaneo della cosa, dato l'obbligo di restituzione a carico del pagina 25 di 39 comodatario.
La sola attribuzione del godimento gratuito del bene, in assenza di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, non può di per sé essere indice dell'animus donandi ( V. Cass.
27252/17).
La circostanza che la comodante fosse l'usufruttuaria dell'immobile ed il comodatario il nudo proprietario non muta la causa che ha sorretto il godimento gratuito del cespite.
Alla morte della comodante, si è consolidato l' usufrutto in capo al nudo proprietario, che ha quindi proseguito il godimento dell'immobile in forza dell'espansione del diritto reale del quale era già titolare.
3) pagamento di € 59.121,30 versate il 30.11.2009 per ottenere il condono edilizio della villa di Scannabue.
La critica alla motivazione del Tribunale si accentra nel non aver rilevato che il pagamento di questo importo è avvenuto per puro spirito di liberalità verso il figlio, poiché la de cuius non era onerata da alcun obbligo di sostenere le spese in esame, né ha mai richiesto al nudo proprietario la restituzione.
4) pagamento di € 47.000 per spese di ristrutturazione sulla villa di Scannabue
L'appellante sostiene che il Tribunale ha errato laddove ha richiamato l'art.
pagina 26 di 39 proprietario, al fine di escludere che il pagamento dei lavori di ristrutturazione sostenute abbia costituito donazione in favore del figlio, atteso che la norma richiamata non prevede la possibilità per l'usufruttuario che vi abbia provveduto di ottenere un rimborso.
Osserva la Corte che il pagamento delle somme dovute per il condono edilizio,
al fine di garantire l'abitabilità della villa di Scannabue, nonché di quelle destinate alle opere di manutenzione straordinaria è stato effettuato dall'usufruttuaria, nonostante fossero oneri a carico del nudo proprietario in base al criterio di ripartizione previsto dal combinato disposto degli artt. 1004
e 1005 c.c.
L'adempimento del debito altrui comporta il diritto alla ripetizione da parte del debitore originario.
Non è stato allegato che abbia eseguito il pagamento con ERsona_1
l'intento di beneficiare il figlio, né che abbia espresso la volontà di rimettere il debito maturato in relazione al pagamento delle spese in esame, con spirito di liberalità.
I crediti sono quindi transitati ai suoi eredi, sotto forma di debito di CP_1
verso la massa.
5) mancato godimento dell'usufrutto sulla villa di Scannabue.
lamenta che il primo giudice non ha adeguatamente Parte_1
valorizzato il fatto che il diritto di godimento della villa di Scannabue pagina 27 di 39 spettante all'usufruttuaria era stato impedito dall'atteggiamento ostruzionistico del figlio, che era stato provato sia dal “promemoria” datato 13.8.2012, nel quale lamentava che nonostante avesse pagato di tasca propria le opere di ristrutturazione, non le erano mai state date le chiavi dell'immobile, nonché
dalla lettera di diffida alla consegna delle stesse, datata 21.5.2013.
Il Tribunale aveva però rilevato che la villa di Scannabue, prima dei lavori di ristrutturazione, terminati dopo la morte di non era ERsona_1
concretamente utilizzabile, con la conseguenza che la condotta del nudo proprietario non aveva rilievo in danno dell'usufruttuaria.
In assenza di critica avverso la ratio decidendi, sul punto in questione il motivo è privo del requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c.
6) mancato incasso dei canoni di locazione dei beni immobili in Scannabue.
L'appellante deduce che: nei contratti di locazione era previsto che il corrispettivo doveva essere versato per una parte tramite assegno e per altra in contanti;
nel “promemoria” la madre aveva lamentato di non aver ricevuto i canoni da versare in contanti, pari ad € 18.000 annui;
gli affittuari Parte_1
e non avevano specificato, nelle loro dichiarazioni testimoniali, di ER_9
aver consegnato a mani di le somme di denaro o gli assegni. ERsona_1
Conclude che non era provata la ricezione dei canoni di affitto da parte della de cuius, chiedendo che detti importi siano ricompresi nell'asse ereditario.
L'assunto non è condivisibile, poiché i testi e affittuari Parte_1 Tes_2 pagina 28 di 39 degli immobili, hanno dichiarato di aver pagato l'intero canone a ER_1
non può quindi scindersi la valenza probatoria della deposizione nel
[...]
senso inteso dall'appellante, che non può giovarsi del contenuto del documento autografo della madre, di segno contrario.
Manca comunque la prova che l'importo di € 18.000 annui sia stato ricevuto dal figlio, al quale non può essere imputato alcun debito verso l'eredità a tale titolo.
7) valore dei mobili d'epoca contenuti nella villa di Scannabue.
Sul punto, l'appellante ribadisce che la villa era arredata con mobili d'epoca,
dal valore di 52.500 attribuito loro dal C.T.P. , mentre il Tribunale, nel negare loro alcun valore, ha seguito le conclusioni del C.T.U. che aveva tralasciato la stima di questo cespite.
La critica all'operato del C.T.U. è priva di fondamento.
Nella relazione, il C.T.U. ha spiegato che l'arredo rinvenuto in loco era
“completamente variato ed il vecchio mobilio ed oggettistica, come riconosciuto anche dal tecnico di parte convenuta (attuale appellante) si trova ammassato in alcuni locali annessi alla residenza;
altro, come dichiarato dal sig. è stato smaltito alla discarica visto lo stato Controparte_1
precario. Al fine di una valutazione il sottoscritto si è affidato ad un falegname restauratore ed a un conoscitore di mobili ed oggettistica antica. Visionata la documentazione fotografica entrambi concordano che detti beni alla data del pagina 29 di 39 decesso della sig.ra risultano privi di alcun valore” ER_1
Non vi sono ragioni per ritenere che detti beni avessero un valore, come ritenuto dal C.T.P.
Passando all'esame delle donazioni asseritamente effettuate dalla madre in
ER favore di , opposte dall'appellante alle sue eredi e CP_2 CP_3
la Corte rileva che si tratta dell' omesso versamento del corrispettivo
[...]
per i beni mobili costituenti il magazzino dell'impresa individuale in PI
D'DA e della mancata corresponsione dei canoni di affitto dei locali.
Il Tribunale ha ritenuto che manchi la prova del credito e che, attesa la risalenza ultradecennale della posta, sarebbe in ogni caso prescritto.
Nessuna critica ha avanzato l'appellante al rigetto fondato sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
il motivo è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in assenza del requisito della completezza e specificità.
Con il secondo motivo impugna la sentenza allegando Parte_1
che il Tribunale ha errato nel recepire i valori dei beni immobili e dell'azienda di vendita di mobili assegnati dal C.T.U.
Sugli immobili, allega che quelli assegnati a in CR, Piazza Aldo CP_1
Moro hanno il valore di € 1.298.527 ( superiore a quello di € 1.233.379,50
della C.T.U.) dovendosi considerare la posizione centrale, luminosità e dimensione dei locali;
di converso, il valore degli immobili in Via Ginnasio
lasciati a lei dalla madre, non era di € 1.204.750 come rilevato dal C.T.U., ma pagina 30 di 39 di € 935.111, in ragione dell'ubicazione non centrale, della bassa qualità,
scarsa luminosità, eccessiva dimensione dei locali, elementi tutti penalizzanti.
Analoghe doglianze sono proposte in merito alla stima operata dal C.T.U. sul valore del complesso immobiliare dei terreni in LA AN che la de cuius ha assegnato alle nipoti e nonché della CP_3 Controparte_2
quota indivisa di terreni e fabbricati in AN (ereditata dal fratello
) assegnati alla nipote ERsona_11 CP_2
Chiede che tutti i valori siano aumentati in rapporto ai coefficienti utilizzati dal proprio C.T.P.
Rileva inoltre che il C.T.U. ha erroneamente considerato tra gli immobili il compendio in PI D'DA (che comprende uno spazio espositivo di quattro piani, costituito da tre negozi, un magazzino, un'abitazione e locali accessori)
valutandolo in € 3.812.626,50 secondo il valore di mercato, omettendo però di di considerarli beni strumentali allo svolgimento dell'attività commerciale esercitata in forma di ditta individuale prima dalla madre ed ora da lei proseguita.
Con una seconda doglianza, chiede che venga eseguita la stima corretta del valore dell'impresa individuale, con la valutazione dei cespiti immobiliari e mobiliari, mediante uno dei metodi di valutazione utilizzati, stigmatizzando il metodo patrimoniale scelto dal C.T.U., essendo più consono il metodo reddituale o al più il metodo patrimoniale-reddituale (misto).
pagina 31 di 39 Allega che, sulla base della valutazione del proprio C.T.P. deve essere in primo luogo considerato un valore di mercato dell'immobile commerciale in
PI D'DA inferiore a quello determinato dal C.T.U. in ragione della vetustà del complesso (€ 2.328.540) detratto il valore di ammortamento (€
383.379,79 come da iscrizione in bilancio), applicando sulla plusvalenza (€
1.945.160,21) ed un ulteriore defalco fiscale del 44 , 93% per un totale di €
873.960,48.
Sostiene che l'azienda relitta dalla de cuius ha un valore di € 1.454.579,52.
Contesta anche il valore dei beni mobili contenuti nell'abitazione, che , a suo dire sono stati stimati nella somma di € 37.721,30 dal C.T.U. mentre il valore corretto è di € 13.472,78.
Con il terzo motivo sostiene che il Tribunale ha errato nella ricostruzione del relictum:
- per non aver considerato nei debiti dei coeredi per la quota dei 2/3 loro spettanti le spese funerarie di € 6.154 che aveva sostenuto la sola appellante
- per non aver ricompreso nella valutazione dell'azienda le passività ( di €
2.342) e la cauzioni dei clienti ( per € 5.165).
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente poiché
mirano ad una diversa ricostruzione del valore della massa ereditaria.
La prima delle questioni attiene alla stima degli immobili compiuta dal C.T.U.
pagina 32 di 39 rispetto ai compendi assegnati agli eredi dalla testatrice.
Esaminate le doglianze la Corte rileva che sono state ripresentate le medesime questioni sui criteri della stima dei vari cespiti, oggetto della discussione tra il
C.T.U. ed i C.T.P. durante le operazioni peritali e nelle osservazioni alla bozza, alle quali il C.T.U. ha risposto in modo esaustivo sia nel corso dell'udienza istruttoria del 18 luglio 2019, in contradditorio con i C.T.P.,
nonché nell'integrazione dell'elaborato peritale depositata il 27 settembre
2019.
ER la stima di tutti gli immobili il C.T.U. ha utilizzato i parametri riportati nel sito dell'Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato immobiliare – 2
semestre del 2013, adattandoli ai vari elementi dai quali erano composti i cespiti.
Ne consegue che le critiche rivolte alla valutazione operata dal C.T.U., che, se accolte, porterebbero ad una stima dei beni immobili maggiormente favorevole ai diritti ereditari della sola appellante, non possono essere accolte poiché sono prive di un oggettivo riscontro, sotto il profilo tecnico, della loro solidità.
E' invece fondata la critica avverso la metodologia di valutazione degli immobili ad uso commerciale in PI d'DA e, di riflesso, dell'azienda esercitata tramite impresa individuale, acquistati jure successionis da Pt_1
Il C.T.U. ha considerato il valore degli immobili sia nel compendio pagina 33 di 39 immobiliare che nella stima dell'impresa individuale esercitata da ER_1
ove sono inseriti come beni strumentali, con una duplicazione della
[...]
loro incidenza sul relictum.
Il Tribunale ha ritenuto consona la valutazione dell'impresa individuale compiuta dal C.T.U, comprensiva del valore di mercato dell'immobile, dando rilievo all'interpretazione letterale delle disposizioni testamentarie, arrivando alla conclusione che la de cuius aveva voluto lasciare alla figlia il Pt_1
fabbricato in PI d'DA e l'attività imprenditoriale come se fossero due entità distinte.
Tuttavia nella ricostruzione del relictum i beni mobili, nei quali è stata annoverata l'impresa individuale, riporta soltanto alcune delle poste attive
(crediti verso erario, depositi cauzionali, saldo corrente e credito IVA), così
attribuendo alla stessa un valore di soli € 140.555.
A parere della Corte il valore del complesso immobiliare non può che essere inserito nell'ambito dell'impresa individuale ereditata dall'appellante, poiché
sono beni strumentali all'azienda che ha sede nel compendio.
Tra i vari metodi di valutazione dell'azienda (patrimoniale, reddituale o misto), il metodo misto patrimoniale – reddituale che viene proposto dall'appellante, contempera la necessità dell'azienda di generare un flusso di reddito adeguato alla remunerazione del capitale con la considerazione del valore funzionale del complesso organizzato di beni che costituisce l'azienda pagina 34 di 39 stessa.
Negli elementi che compongono l'azienda ( determinati a pag. 14 della
C.T.U.) devono essere inseriti gli immobili, secondo la stima a loro attribuita dal C.T.U. in base al valore di mercato (che non va abbattuto, attesa l'attendibilità del criterio di riferimento utilizzato) di € 3.812.626,50.
Da tale valore va sottratto l'ammortamento di € 383.379, sull'importo che risulta, pari ad € 3.429.246,71, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non va applicato il defalco per plusvalenza fiscale.
Queste poste, in conformità a quanto ritenuto dal Tribunale, si devono calcolare nel momento in cui il compendio immobiliare viene venduto,
trattandosi del guadagno che si realizza dalla vendita di un immobile a un prezzo superiore rispetto al costo d'acquisto.
Vanno invece detratti il valore del patrimonio netto a bilancio ( di €
506.900,40, sommato l'utile di esercizio di € 13.221,67).
Il valore dell'azienda relitta è pari ad € 3.949.368,78, mentre le ulteriori poste relative alle cauzioni dei clienti per € 5.165 e le fatture da ricevere per € 2.342
rimangono inserite nei debiti dell'eredità.
La richiesta di rivalutazione della stima dei beni mobili contenuti nell'abitazione di in misura inferiore a quella stimata dal ERsona_1
C.T.U. non può essere accolta poiché il valore di € 37.721,30 è stato calcolato forfettariamente nel 10% del valore di stima dell'immobile, con criterio pagina 35 di 39 metodologico frutto di un accordo con i C.T.P.
Il rilievo proposto dall'appellante in relazione al pagamento delle spese funerarie è fondato.
Il C.T.U. ha rinvenuto due fatture ( emesse da Agenzia Onoranze Duno e da
Serina Marmi) per il complessivo importo di € 6.154; interpellati, gli eredi hanno concordemente dichiarato che sono state saldate dalla sola Pt_1
I coeredi sono quindi debitori, nella misura di 1/3, pari a € 2.051,33 verso l'appellante che ha pagato un debito ereditario;
il recupero del credito va compiuto mediante imputazione alle rispettive quote.
-.-
A fronte del parziale accoglimento dei motivi di appello, è necessario operare un nuovo calcolo ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c.
Relictum:
Immobili: Ricompresi i fabbricati in CR (del valore di € 2.438.129,50), i terreni in LA AN ( del valore di € 141.768,01) la quota indivisa dei terreni e fabbricati in AN provenienti dall'eredità di (del ERsona_11
valore di € 65.244,64), complessivamente i cespiti immobiliari ammontano ad
€ 2.645.142,15
Mobili:
Impresa individuale esercitata da del valore di € 3.949.368,78 ERsona_1
pagina 36 di 39 Saldo conti correnti e beni mobili contenuti nell'abitazione della de cuius:
valore di € 554.606,09
Valore complessivo del relictum: € 7.149.117,02
Debiti: € 13.661
Donatum: € 432.398,82 ( la pari somma di € 216.199,41 in favore di CP_1
e di . Pt_1
L'asse ereditario ammonta ad € 7.567.854,84 (7.149.117,02-
13.661+432.398,82).
La quota di riserva dovuta a ciascun figlio è pari ai 2/9 quindi ad €
1.681.745,52.
ha ricevuto beni per € 1.233.379,50 e deve imputare alla propria CP_1
quota € 216.199, 41, per un totale di € 1.449.578,90.
Vi è stata lesione di legittima per € 232.166,62 (€ 1.681.745,52- €
1.449.578,90)
E' debitore della massa per € 106.121,30, deve prelevare beni per il valore di €
126.045,32.
e hanno ricevuto beni per € 285.768,76. CP_3 Controparte_2
Vi è stata lesione di legittima per € 1.395.976,24.
Il calcolo della quota di legittima spettante agli appellati comporta non soltanto la conferma che le disposizioni testamentarie erano lesive del loro pagina 37 di 39 diritto a ricevere i 2/9 della massa ereditaria, ma che la lesione era superiore a quanto accertato dal Tribunale, anche sottraendo dalle somme dovute all'appellante per il credito di € 2.051,33 per la quota delle spese funerarie a loro carico.
In assenza di appello incidentale, nessuna modifica viene apportata alla pronuncia del Tribunale che ha operato la riduzione secondo il principio della proporzionalità, mediante l'assegnazione di somme a e di immobili e CP_1
denaro alle sorelle CP_3
-.-
Il parziale accoglimento del secondo motivo di gravame, grava sulla Corte il compito di regolamentare le spese di entrambi i gradi, secondo l'esito complessivo del giudizio.
La domanda di riduzione proposta dai legittimari lesi è stata accolta, parte soccombente è l'erede testamentaria attuale appellante, che va condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi.
ER le spese del primo grado, non è necessaria una nuova liquidazione rispetto a quella operata nella sentenza del Tribunale.
Le spese del presente grado sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore dichiarato, valori tabellari medi).
P.Q.M.
pagina 38 di 39 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 430/20 del Tribunale di Parte_1
Cremona, che parzialmente accoglie, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, modifica i seguenti capi del dispositivo:
capo 2) accerta che la lesione della quota di legittima spettante a CP_1
ammonta a € 232.166,62;
[...]
capo 3) accerta che la lesione della quota di legittima spettante a CP_2
e ammonta a € 1.395.976,24;
[...] Controparte_3
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, che liquida in € 24.064 ( di cui € 7.418 per la fase di studio, € 4.313 per la fase introduttiva, € 12.333 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del
15% sui compensi, Iva e CPA.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
La Consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
pagina 39 di 39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1005 c.c., che attribuisce l'obbligo delle riparazioni straordinarie a carico del
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1055/20 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 01/06/2022
d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRAJOLI Parte_1
Cause di impugnazione elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 25/B 25121 BRESCIA Pt_2 dei testamenti e di presso il difensore avv. FERRAJOLI LUIGI riduzione per lesione di
APPELLANTE legittima c o n t r o
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. CP_3 Controparte_2
pagina 1 di 39 elettivamente domiciliati in VIA PONTE FURIO 16 26013 CREMA presso il difensore avv. Controparte_2
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona- pubblicata in data
14.10.2020 con il n. 430/20.
CONCLUSIONI
Di Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere per tutti i motivi dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 430/2020 pubblicata in data 14.10.2020 dal Tribunale Ordinario di
Cremona, Presidente Dott. Adriano De Lellis, R.G. n. 3134/2014, notificata dagli odierni appellati a mezzo pec in data 12.11.2020, così pronunciarsi:
In via pregiudiziale:
rigettare l'eccezione di inammissibilità avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. perché destituita di fondamento;
In via preliminare:
rigettare l'eccezione di inammissibilità avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. perché destituita di fondamento;
In via principale:
a. accertare e dichiarare la qualità, rivestita dall'odierna appellante, di erede universale della de cuius in forza del testamento olografo ERsona_1
pubblicato il giorno 6 settembre 2013 a ministero notaio (Rep. n. ERsona_2 pagina 2 di 39 14.487 - n. 6.625);
b. accertare e dichiarare altresì il valore dell'asse ereditario composto dalla massa di tutti i beni che appartenevano a al momento della sua ERsona_1
morte, nonché dai beni di cui, in vita, la de cuius ha disposto con atti di liberalità, detratti gli eventuali debiti, nella somma di euro 8.574.445,52;
c. accertare e dichiarare ancora il valore della quota disponibile e della quota di legittima spettanti, ai sensi della vigente normativa in materia, a ciascuno dei chiamati in virtù della successione in morte di come di ERsona_1
seguito descritto:
- 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di legittima di Controparte_1
sua spettanza, in qualità di figlio della de cuius, pari ad euro 1.905.432,34;
- ed 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di CP_2 Controparte_3
ER legittima di loro spettanza, in rappresentazione alla madre , pari ad euro
1.905.432,34;
- 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di legittima di sua Parte_1
spettanza, in qualità di figlia della de cuius, ed un diritto ad un ulteriore terzo,
quale erede universale, pari ad euro 4.763.580,85;
d. accertare e dichiarare infine che il valore complessivo delle disposizioni mortis causa e degli atti di liberalità effettuati in vita da in ERsona_1
favore di pari ad euro 3.290.634,00, e di Controparte_1 [...]
ed pari ad euro 2.191.939,42, è superiore al CP_2 Controparte_3
valore della quota di legittima loro spettante, pari, rispettivamente, ad euro pagina 3 di 39 1.905.432,34, in qualità di legittimari in virtù della successione in morte di
ERsona_1
e. per l'effetto, dichiarare che non sussiste alcuna lesione della quota di legittima spettante, ai sensi delle disposizioni in materia dettate dal Codice
Civile, agli appellati e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
nella loro qualità di legittimari della de cuius e che, in conseguenza,
[...]
nulla a questi ultimi è dovuto a qualsiasi titolo dall'appellante in ragione della successione apertasi in morte di ERsona_1
f. conseguentemente, rigettare tutte le domande proposte dagli appellati in primo grado nei confronti della convenuta, come accolte nella sentenza di primo grado, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto.
g. spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il valore complessivo delle disposizioni mortis causa e degli atti di liberalità effettuati in vita dalla de cuius in favore degli appellati dovesse risultare ERsona_1
inferiore al valore della quota di legittima a questi spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice Civile, imputare alla quota di legittima spettante agli appellati tutti gli atti di liberalità effettuati dalla de cuius a beneficio dei medesimi, nonché le spese sostenute dall'appellante in occasione della successione come documentate in atti, rideterminando con tale criterio l'eventuale minor somma che dovesse risultare ancora spettante agli appellati, pagina 4 di 39 a titolo di residuo, contenendola nella misura minimale strettamente dovuta, in rapporto a quanto rigorosamente provato.
Spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via riconvenzionale:
a. accertare e dichiarare la qualità, rivestita dall'odierna appellante, di erede universale della de cuius in forza del testamento olografo ERsona_1
pubblicato il giorno 6 settembre 2013 a ministero notaio (Rep. n. ERsona_2
14.487 - n. 6.625);
b. accertare e dichiarare altresì il valore dell'asse ereditario composto dalla massa di tutti i beni che appartenevano a al momento della sua ERsona_1
morte, nonché dai beni di cui, in vita, la de cuius ha disposto con atti di liberalità, detratti gli eventuali debiti, nella somma di euro 9.094.567,59;
c. accertare e dichiarare ancora il valore della quota disponibile e della quota di legittima spettanti, ai sensi della vigente normativa in materia, a ciascuno dei chiamati in virtù della successione in morte di come di ERsona_1
seguito descritto:
- 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di legittima di Controparte_1
sua spettanza, in qualità di figlio della de cuius, pari ad euro 1.905.432,34;
- ed 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di CP_2 Controparte_3
ER legittima di loro spettanza, in rappresentazione alla madre , pari ad euro
1.905.432,34; pagina 5 di 39 - 2/9 dell'asse ereditario, quale quota di legittima di sua Parte_1
spettanza, in qualità di figlia della de cuius, ed un diritto ad un ulteriore terzo,
quale erede universale, pari ad euro 4.763.580,85;
d. accertare e dichiarare che le disposizioni di ultima volontà redatte dalla signora con testamento olografo pubblicato mediante atto a ERsona_1
ministero notaio (Rep. n. 14.487 - n. 6.625) in combinato con gli ERsona_2
atti di liberalità effettuati in vita dalla de cuius in favore degli appellati comportano la lesione dei diritti ereditari vantati dalla signora Parte_1
per tutti i motivi meglio espressi in atti, lesione che si quantifica nella
[...]
complessiva misura di euro 1.679.739,28 (euro 1.389.781,46 + euro
289.957,82), oltre, pro quota, all'ammontare delle spese funerarie, nonché, con riferimento a alla quota della metà dell'ammontare Controparte_1
delle spese per l'adeguamento catastale del cortile e della casa sita in CR,
Piazza Moro 17, e, con riferimento a ed Controparte_2 Controparte_3
all'ammontare delle spese per la richiesta di certificato di destinazione urbanistica dei terreni siti in AN, LA AN, Capralba;
e. accertare e dichiarare che la lesione deve essere imputata all'indebita acquisizione, da parte di di beni appartenuti alla de Controparte_1
cuius o caduti nella successione di quest'ultima per il valore corrispondente ad euro 1.385.201,66 e, da parte di e Controparte_3 Controparte_2
direttamente o in rappresentazione alla madre di beni Controparte_4
appartenuti alla de cuius caduti nella successione di quest'ultima per il valore pagina 6 di 39 corrispondente ad euro 286.507,08, oltre al mancato pagamento, pro quota,
dell'ammontare delle spese funerarie, nonché, con riferimento a
[...]
alla quota della metà dell'ammontare delle spese per CP_1
l'adeguamento catastale del cortile e della casa sito in CR, Piazza Moro 17,
e, con riferimento a ed all'ammontare Controparte_2 Controparte_3
delle spese per la richiesta di certificato di destinazione urbanistica dei terreni siti in AN, LA AN, Capralba;
f. per l'effetto, condannare:
- alla corresponsione in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma capitale di euro 1.385.201,66, a titolo di lesione dei diritti successori vantati dall'appellante, come sopra analiticamente esaminati,
oltre ad un terzo delle spese funerarie sostenute da in Parte_1
rapporto alla successione, per euro 2.518,00 nonché della somma di euro
2.061,80, pari ad un mezzo delle spese sostenute sempre dalla medesima per l'adeguamento delle schede catastali del cortile sito in CR, piazza Moro in ossequio alle disposizioni testamentarie della signora (doc. 38 ER_1
fascicolo di primo grado), per un totale così di euro 1.389.781,46, oltre interessi al tasso legale sulla sorte capitale rivalutata in base agli indici Istat
decorrenti dalla data di apertura della successione al saldo;
- ed in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_3
corresponsione in favore di della complessiva somma Parte_1
capitale di euro 286.507,08, a titolo di lesione dei diritti successori vantati pagina 7 di 39 dalla appellante, come analiticamente esaminati, oltre alla quota di un terzo delle spese funerarie sostenute dalla sola pari ad euro Parte_1
2.518,00, nonché della somma di euro 932,74, a titolo di spese sostenute sempre dalla medesima per la richiesta di certificazione urbanistica dei terreni siti in AN, LA AN e Capralba relitti dalla de cuius in favore di ed (doc. 39 fascicolo di primo grado), per un CP_2 Controparte_3
ammontare complessivo di euro 289.957,82, oltre interessi al tasso legale sulla sorte capitale rivalutata in base agli indici Istat decorrenti dalla data di apertura della successione al saldo;
g. spese e comensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Si chiede che la presente causa venga rimessa in istruttoria, con conseguente ammissione di una rinnovazione della CTU, previa sostituzione del perito nominato per il primo grado, Geom. onde ottenere una più ERsona_4
corretta, completa e obiettiva ricostruzione dell'asse relitto oggetto di giudizio.
Si insiste, infine, nella ammissibilità della ulteriore documentazione prodotta,
comunque esaminabile anche in vista di una rinnovazione di CTU.
e Controparte_5 CP_2 Controparte_3
IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art.342
c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni indicate Parte_1 pagina 8 di 39 nel presente atto.
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. l'impugnazione proposta dalla sig.ra in quanto non Parte_1
ha ragionevole probabilità di essere accolta.
NEL MERITO: rigettarsi l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza N.430/2020 emessa dal Tribunale di Cremona in composizione collegiale in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare in toto le statuizioni contenute nella suddetta sentenza di primo grado.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, si insiste nel rigetto delle domande riconvenzionali svolte da parte avversaria in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. Si insiste affinché la Corte
d'Appello, accertata l'esistenza della lesione della quota di legittima nei confronti di ed – in rappresentazione della loro Controparte_2 CP_3
madre premorta, – e confermi Controparte_4 Controparte_1
l'illegittimità e/o l'inefficacia delle disposizioni contenute nel testamento datato 29/12/2010, redatto dalla sig.ra con conseguente ERsona_1
attribuzione agli appellati di una quota pari ad un terzo del valore complessivo dell'eredità così come quantificata sulla base delle risultanze in atti, o in quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare a seguito della causa e in forza delle stime di cui all'espletata C.T.U.
pagina 9 di 39 E con contestuale ordine alla sig.ra di corrispondere agli Parte_1
attori la quota di patrimonio da ella indebitamente trattenuta, pari all'entità
della lesione della quota di legittima, accertata in corso di causa, quota da erogare o tramite l'assegnazione di beni mobili e/o immobili - comprensivi dei frutti se trattasi di beni fruttiferi – e/o di denaro liquido o titoli bancari maggiorata degli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione di nuove istanze istruttorie, ed in particolare alla rinnovazione di CTU, nonché alla nuova le nipoti e CP_2 Controparte_3
produzione documentale di parte appellante in quanto tardiva, per le motivazioni meglio esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 16.8.2013 decedeva in CR Luigia Dossena, vedova di ERsona_5
[...]
Chiamati all'eredità erano i figli e le nipoti Pt_1 Controparte_1
e in rappresentazione della figlia premorta Ida. CP_2 Controparte_3
La successione era regolata da testamento olografo di questo tenore “Io
dispongo quanto segue: lasio a mia Figlia il Fabricato ERsona_1 Pt_1
di nia proprietà, prospicente , compresi gli arredi e tutto quanto ERsona_6
pagina 10 di 39 inesso contenuto, eslusa la parte adibita a studio medico attualmente in uso a
Figlio lasio questo locale a mio figlio al quale lascio pure CP_1 CP_1
il fabricato prospiciete la piazza Moro atualmente in suo uso, esclusi: 1 il
locale a piano terra con camino ed ingresso con porta subito a destra
entrando dal cancello in ferro battuto di piaza Moro attualmente adibito a uso
studio.
ERs Lascio questo locale a figlia 2 il locale chiamato lavanderia ed il Pt_1
piccolo bagno con finestra sul portichetto che sono da considerarsi di
proprietà e di uso comune dei 2 fabricati: quello, ciè prospicente la Via
Ginnasio e quello prospicente la piazza Moro. Sono da considerarsi di
proprietà e di uso comune dei 2 fabricati anche il cortile e l'ingresso coperto
di frote ai cancelli di ingresso di piazza Moro. Il fabricato prospiente la via
Ginnasio ha il diritto di passaggio e di n civico atraverso l'ingresso con
cancelli in frro battuto di piazza Moro ed il cortile. Il cortile sarà usato come
parcheggio con l'attuale disposizione. 3 posti macchina di fronte al muro di
Co divisione con l'attuale proprietà , un posto machina sotto il portico di
ingresso di fronte all'ingresso del locale con camino riservati al fabricato
prospicente la Via Ginnasio. Il posto machina difronte alle vetrate di ingresso
del fabricato di via Ginnasio, il posto machina sotto il portichetto, 1 posto
machina sotto il portico di ingresso di fronte all'ingresso della abitazione del
fabricato di piazza Moro sono a disposizione del fabricato prospiciente la
piazza Moro. Lascio il fabricato di mia proprietà denominato la mostra di pagina 11 di 39 PI d'DA con relativo terreno addiacente a mia figlia A lei lascio Pt_1
pure l'attività indeficata con P.I.V.a 00174370197.
Lascio i terreni foglio 5 mappali 111-112-146 ubicati nella località di
Scannabue e limitrofi a mia nipote alla quale lascio anche la Controparte_2
somma di euro 20.000,00 ventimila e quanto mi è pervenuto in eredità dai
miei fratelli di AN. Come immobili lascio il terreno foglio 5 mappale
225 di mia proprietà ubicato nella località di Scannabue e l'emitrofi a mia
nipote alla quale lascio anche la somma di euro Controparte_3
20.000,00. erede di ogni altro bene mia figlia CR 29 CP_7 Pt_1
diembre 2010. ” ERsona_1
e convenivano in giudizio Controparte_1 CP_2 Controparte_3
deducendo che le disposizioni testamentarie erano lesive Parte_1
della loro quota di legittima, pari al 2/9 per ogni figlio (poiché la rappresentazione opera per stirpe, alle nipoti spettava congiuntamente la quota della madre), chiedendo che, previa ricostruzione della massa ereditaria con le donazioni effettuate in vita in favore di e di nonché la resa Pt_1 CP_1
del conto dell'attività di amministrazione del patrimonio della de cuius svolta dalla convenuta in virtù di procura speciale conferitale da ERsona_1
venisse disposta la reintegra mediante assegnazione della proprietà di parte degli immobili ereditari e di denaro.
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di Parte_1
pagina 12 di 39 riduzione proposta dai coeredi.
Deduceva che dovevano computarsi ai fini della massa ereditaria le donazioni indirette, che aveva elargito nel corso degli anni ai figli ed alle ERsona_1
nipoti; concludeva che in seguito ai dovuti conteggi, essendo erede universale della madre, vantava crediti verso il fratello e le nipoti, proponeva pertanto domanda riconvenzionale di loro condanna al pagamento delle somme necessarie al ristoro di tutto quanto le era dovuto, oltre alla condanna al pagamento delle spese funerarie della de cuius, che aveva sostenuto integralmente.
La causa veniva istruita con assunzione di interpello formale di
[...]
prova testimoniale e C.T.U. estimativa del patrimonio relitto. Parte_1
Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 430/20, accertava che le disposizioni testamentarie di erano lesive della quota di riserva di ERsona_1 [...]
e di e in rappresentazione della CP_1 CP_2 Controparte_3
ER madre;
accoglieva la domanda di riduzione proposta dai legittimari, che nominava eredi della de cuius unitamente a Parte_1
Provvedeva alla riduzione delle disposizioni testamentarie ed alla reintegra:
-nei confronti di dedotto il suo debito verso la massa di € CP_1
106.121,30, condannando al pagamento dell'importo di € 95.658,10 Pt_1
maggiorato da interessi legali dalla domanda al saldo;
-nei confronti di e mediante attribuzione della CP_2 Controparte_3 pagina 13 di 39 proprietà di beni immobili in Comune di PI D'DA identificati come
“attività commerciale Flayr” e “Bazar” ; di altro immobile in Comune di
CR, costituito da un locale su Piazza Aldo Moro, posto auto e portico, che erano stati attributi per testamento alla zia, che veniva condannata anche al versamento di € 281.925,23, oltre interessi;
- rigettava la domanda riconvenzionale proposta da che Parte_1
non vantava alcun credito verso i coeredi;
- condannava la convenuta soccombente al pagamento delle spese processuali e di C.T.U.
Queste le argomentazioni adottate dal Tribunale.
Il testamento di conteneva legati in conto di legittima verso il ERsona_1
figlio e le nipoti, oltre all'istituzione della figlia er “ogni altro bene”. Pt_1
Soltanto la cointestazione dei depositi finanziari compiuta nel 2010 da ER_1
in favore dei figli presso Banco Popolare di CR
[...] Pt_1 CP_1
di € 559.010,38 sul conto deposito titoli e per € 3.326,73 quale saldo di conto corrente, nonché presso Intesa San Paolo di € 17.349 unitamente al controvalore del deposito titoli costituivano donazioni indirette, che andavano computate nella ricostruzione dell'asse ereditario.
Nessuna delle altre operazioni, invece, presentava i requisiti necessari per integrare donazione.
pagina 14 di 39 Quanto alla rinuncia di ad ottenere la quota di legittima ERsona_1
spettantele sulla successione del marito, ERsona_5
deceduto il 17 maggio 2007: nel testamento relitto il de cuius aveva nominato la moglie usufruttaria dell'intero patrimonio immobiliare ed erede di quello mobiliare, aveva confermato l'intestazione del negozio di mobili alla figlia
ER
, attribuito alla figlia la proprietà dell'immobile ex linificio in Pt_1
CR, via Carlo Urbino ed al figlio dei fabbricati e terreni in CP_1
LA AN ( fraz. Scannabue), TR CR e VA CR.
Il Tribunale osservava che la rinuncia era contenuta nel verbale di pubblicazione del testamento, nel quale tutti gli eredi avevano dichiarato di “
fare piena ed incondizionata adesione ed acquiescenza alla volontà espressa dal testatore … rinunciando quindi ad ogni contraria eccezione in merito,
anche per lesione di legittima, e ne riconoscono la piena validità ed efficacia ad ogni effetto di legge. Le signore e Controparte_2 Controparte_3
accettano ed eseguono il testamento per rappresentazione la quota spettante alla loro defunta madre deceduta in data 30 aprile 2007”. Controparte_4
Appariva probabile che la rinuncia fosse stata inserita per evitare impugnative da parte della sorelle la cui madre era stata pretermessa dalle CP_3
disposizioni testamentarie, poiché il negozio di mobili in PI D'DA era di proprietà della moglie.
Dirimente era però la circostanza che non aveva allegato né provato Pt_1
pagina 15 di 39 che le disposizioni testamentarie del padre avessero leso la quota di riserva spettante alla madre, nè aveva determinato quale fosse il valore dell'usufrutto generale in rapporto al patrimonio ereditario.
Il Tribunale esaminava, una per una, le operazioni che secondo Pt_1
costituivano donazioni della madre verso il figlio che si riportano. CP_1
1) mancata riscossione di canoni di affitto sull'immobile di via Ginnasio in
CR, adibito a studio medico.
Era pacifico che la madre ( usufruttuaria) ed il figlio ( nudo proprietario) non avevano concluso alcun contratto di locazione.
Doveva ritenersi che il godimento dell'immobile era avvenuto in base ad un comodato verbale, che, anche se concesso su immobile di valore o per periodo prolungato, non costituisce donazione in assenza dell'animus donandi in capo alla concedente, desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario.
2) pagamento di € 59.121,30 effettuato il 30.11.2009 a titolo di condono edilizio per opere di urbanizzazione della cascina in Scannabue.
La spesa doveva essere sopportata dall'usufruttuario e non dalla madre usufruttuaria, secondo il disposto dell'art. 1109 c.c.; tuttavia non era stato provato lo spirito di liberalità in capo alla de cuius, l'importo costituiva quindi debito di nei confronti della massa. CP_1
3) esborsi di € 45.000 sostenuti dalla madre per opere di manutenzione della pagina 16 di 39 cascina Scannabue.
I testi (impresario incaricato delle opere) e (nuora Testimone_1 Tes_2
de cuius) avevano dichiarato che gli interventi avevano riguardato anche la messa in sicurezza del tetto, il rifacimento dell' impianto elettrico e di quello del riscaldamento, necessari per ottenere l'abitabilità dell'immobile.
Si trattava quindi di opere che, seppur non contenute nell'elenco (non tassativo) delle riparazioni straordinarie contenuto nell'art. 1005 c.c., avendo avuto ad oggetto la sostituzione o il ripristino di parti essenziali, costituivano opere di manutenzione straordinaria, come tali a carico del proprietario.
Anche in questo caso, mancando la prova dello spirito di liberalità, il pagamento non poteva essere qualificato donazione indiretta, ma debito di verso la massa. CP_1
4) indennizzo per il mancato godimento dell'usufrutto sulla villa di
Scannabue.
In un “promemoria” datato 13 agosto 2012 aveva dichiarato di ERsona_1
“aver dato 47 mila euro a per la sistemazione della sua villa a CP_1
Scannabue, mi dispiace che non mi sono mai state consegnate le chiavi in ingresso così che non ho potuto mai andare”.
Il teste aveva riferito che i locali, prima dei lavori di ristrutturazione, Tes_1
erano in stato di abbandono e privi del certificato di abitabilità; che i lavori al primo piano erano stati eseguiti dopo la morte della madre. pagina 17 di 39 A giudizio del Tribunale, nessun rilievo probatorio andava attribuito al
“promemoria” sottoscritto dalla madre, in quanto, date le precarie condizioni della villa, non poteva presumersi che anteriormente all'apertura della successione avesse goduto dell'immobile escludendo l'usufruttuaria. CP_1
5) del mancato incasso dei canoni di locazione dei fabbricati e terreni in
Scannabue.
Dalle deposizioni degli affittuari e ERsona_8 ERsona_9
emergeva che avevano versato gli importi a mani della de cuius che non aveva eseguito alcuna donazione in favore del figlio.
6) nell'aver concesso a i beni mobili contenuti negli immobili relitti CP_1
dal padre.
Il C.T.U. aveva appurato che non avevano alcun valore.
Infine, il Tribunale esaminava le operazioni che secondo costituivano Pt_1
donazione indiretta della madre verso la figlia premorta, da imputarsi alla quota di riserva di e CP_3 Controparte_2
, tramite scrittura privata del 18.1.1989, aveva ceduto ERsona_1
l'azienda esercente vendita di mobili con sede nel complesso in PI
ER D'DA alla figlia , che l'aveva acquistata in qualità di socia accomandataria della società “Mobili Luisa s.a.s. di Sangiovanni Ida”, della quale socia accomandante era la madre stessa.
pagina 18 di 39 Il mancato versamento del corrispettivo per i beni mobili contenuti nel magazzino, così come l'omesso versamento dei canoni di affitto degli immobili non erano stati provati.
In ogni caso, il Tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle evidenziando che le poste in esame (qualora esistenti), in Controparte_8
assenza di prova dell'animus donandi in capo alla de cuius, erano al più
crediti dell'eredità, esigibili dal 2000, anno in cui aveva Controparte_4
sciolto la società.
I Tribunale passava alla ricostruzione dell'asse ereditario di ERsona_10
facendo propri i risultati della C.T.U., valutato complessivamente in €
7.431.112,40., nelle poste del relictum – debiti + donatum, come di seguito ripartiti.
CP_9
Immobili ( valore complessivo € 6.457.768,60) costituiti:
da cespiti immobiliari in CR, Via Aldo Moro e via Ginnasio, attributi per testamento a (del valore di € 1.204.750) e a (€ 1.233.379,50); Pt_1 CP_1
nonché dagli immobili ad uso commerciale/ abitativo in PI D'DA, Strada
Paullese n. 3, attribuiti per testamento a el valore di € 3.812.626,50; Pt_1
terreni in LA AN attribuiti per testamento ad e CP_3 [...]
del valore di € 141.768,01; CP_2
pagina 19 di 39 quota indivisa di terreni e fabbricati in AN, ereditati dal fratello ER_11
attribuiti per testamento a del valore di € 65.244,64;
[...] Controparte_2
Mobili (valore complessivo € 554.606,09), attribuiti per testamento a Pt_1
costituiti da:
poste attive dell'impresa individuale di secondo la situazione ERsona_1
patrimoniale al 16.8.2013 prodotta dalla convenuta stessa pari ad € 140.155;00
saldi attivi di conto corrente e depositi presso istituti bancari € 376.329,79
valore dei beni mobili contenuti nell'abitazione della de cuius € 37.721,30
debiti: € 6.154,00 per spese funerarie;
passività dell'impresa individuale come dedotte dalla situazione patrimoniale al 16.8.2013 € 13.661.
Il donatum era pari ad € 216.199,41 sia ad he a Pt_1 CP_1
Calcolata la quota di riserva spettante a ciascun legittimario in € 1.651.358
(pari ai 2/9 dell'asse ereditario), il Tribunale verificava quindi che CP_1
aveva ricevuto per testamento beni per € 1.233.379; dovendo però imputare alla sua quota anche la donazione di denaro ricevuta in vita dalla madre di €
216.199,41 la lesione ammontava ad € 201.779,40, che, dedotti i debiti verso la massa a suo carico (€ 106.121,30) comportava che dovesse prelevare beni relitti per € 95.658,10.
e che avevano ricevuto beni per il valore di € CP_2 Controparte_3
285.768,76, avevano subito una lesione della quota di riserva per €
pagina 20 di 39 1.365.589,60.
Infine il Tribunale operava la riduzione sulle disposizioni testamentarie in favore di assegnando beni in natura, secondo il principio di Pt_1
proporzionalità previsto dall'art. 558 c.c., considerando che il patrimonio relitto era composto per la maggior quota (87%) da immobili.
aveva ricevuto in prevalenza beni immobili, di conseguenza CP_1
integrava la sua quota mediante condanna della sorella l pagamento di Pt_1
€ 95.658,10, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La quota di riserva delle sorelle doveva invece essere composta per la CP_3
maggiore parte di beni immobili.
Il Tribunale riduceva le disposizioni testamentarie in favore di Pt_1
assegnando in proprietà alle coeredi le porzioni in lato ovest del complesso immobiliare in PI D'DA, nonché quota delle parti comuni;
nonchè
l'immobile sito in CR, Piazza Aldo Moro;
detti immobili avevano un valore complessivo € 1.023.663,60; residuava l'importo di € 281.925,73, che veniva soddisfatto mediante condanna di alla corresponsione della Pt_1
somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Si costituivano e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello.
pagina 21 di 39 All'udienza del 21.6.2022 la causa veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha qualificato donazioni le operazioni di contenuto patrimoniale compiute da in favore dei figlio e delle nipoti ERsona_1
anteriormente all'apertura della successione, e, conseguentemente, non le ha considerate rilevanti ai fini della riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c.
Chiede che la Corte rivaluti tutti i negozi esprimendosi in senso opposto quello del primo giudice.
Il motivo è infondato.
E' opportuno premettere che l'art. 809 c.c., allorchè estende la disciplina delle donazioni in tema di rilevanza ai fini dell'integrazione della quota dovuta ai legittimari alle “ liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c.” si riferisce alla donazione indiretta.
E' possibile rinvenire questa figura in ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario;
è richiesta però la verifica che in capo a chi ha compiuto l'atto emerga l'intenzione di donare, mediante un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. 21.5.2020 pagina 22 di 39 n. 9379).
Sulla base del suddetto orientamento, questa Corte esamina le doglianze dell'appellante in merito ad ogni singola operazione, secondo l'ordine espositivo seguito dal Tribunale.
1) Rinuncia di ad ottenere la quota di legittima sull'eredità del ERsona_1
marito.
L'appellante riporta il testamento di : “.. di tutta ERsona_5
la mia sostanza nomino usufruttuaria mia moglie alla quale ERsona_1
lascio pure in proprietà eventuali risparmi e la sostanza mobile in genere.
ER Confermo a favore di mia figlia l'intestazione del negozio di Mobili.
Lascio a mia figlia l'intero stabile ex linificio in CR, via Carlo Pt_1
Urbino. Lascio a mio figlio l'intera mia proprietà (fabbricati e CP_1
terreni) in LA AN (fraz. Scannabue) TR CR e VA
CR. Dispenso i nominati miei figli dall'obbligo di collazione e
conguagli tenendo presente quanto ricevuto e quanto riceveranno dalla
madre. Raccomando buon accordo ed aiuto reciproco: sarà il miglior modo di
ricordarmi”
deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la rinuncia Pt_1
della madre alla quota di legittima ( pari ad un quarto del patrimonio ex art. 542 comma 2 c.c.), concretava donazione in quanto: aveva comportato l'accrescimento delle quote dei figli;
la lesione esisteva poiché il valore pagina 23 di 39 dell'usufrutto era stato quantificato dal proprio C.T.P. nel 25% della quota di legittima;
mai la de cuius aveva agito per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie.
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può costituire una donazione indiretta ma, oltre ad avere come conseguenza diretta l'arricchimento degli eredi testamentari, è
necessario che detta rinuncia sia sorretta da spirito di liberalità verso di loro
(V. cass. 23036/23).
L'appellante non ha formulato alcuna critica che riesca a scalfire le argomentazioni adottate dal Tribunale per concludere che la rinuncia compiuta da non era sorretta da animus donandi nei confronti del figlio ERsona_1
quanto da altre motivazioni, che il primo giudice ha individuato CP_1
nell'intenzione di evitare l'impugnativa del testamento da parte delle nipoti, la
ER cui madre era stata sostanzialmente pretermessa dalle disposizioni del padre.
Vi è poi la circostanza che la rinuncia all'impugnazione delle disposizioni testamentarie, espressa nel verbale di pubblicazione del testamento, è stata corale, nonché coeva alla dichiarazione degli eredi di “fare piena ed incondizionata adesione ed acquiescenza alla volontà espressa”.
Letta in rapporto alla raccomandazione espressa dal testatore rivolta agli eredi di avere un buon accordo tra loro la rinuncia è suggestiva della volontà della pagina 24 di 39 moglie non di privilegiare i figli, consentendo loro di giovarsi del conseguente accrescimento delle rispettive quote, ma di rispettare le determinazioni che il coniuge aveva assunto per la destinazione del suo patrimonio, scelta che non è
venuta meno nel periodo in cui è sopravvissuta al marito.
Donazioni nei confronti di CP_1
2) Mancata riscossione dei canoni di affitto dello studio medico di Via
Ginnasio in CR.
L'appellante contesta che il godimento dell'immobile da parte del fratello, non bilanciato dalla corresponsione di alcuna somma da parte sua verso la madre usufruttuaria, possa essere inquadrato nel comodato, poiché l'utilità
conseguita dal possessore non è stata temporanea, ma definitiva.
A tal fine evidenzia che, normalmente, alla scadenza del comodato il bene rientra nel patrimonio del comodante, mentre nel caso in esame è CP_1
divenuto proprietario del bene in forza delle disposizioni testamentarie della madre;
ne consegue, a suo dire, che la de cuius aveva rinunciato illimitatamente alla disponibilità dello studio medico per favorire il figlio,
pertanto la mancata richiesta di canoni doveva essere considerata donazione indiretta.
Il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso ad uno degli eredi deve essere necessariamente inquadrato quale comodato in quanto l'uso personale,
gratuito e temporaneo della cosa, dato l'obbligo di restituzione a carico del pagina 25 di 39 comodatario.
La sola attribuzione del godimento gratuito del bene, in assenza di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, non può di per sé essere indice dell'animus donandi ( V. Cass.
27252/17).
La circostanza che la comodante fosse l'usufruttuaria dell'immobile ed il comodatario il nudo proprietario non muta la causa che ha sorretto il godimento gratuito del cespite.
Alla morte della comodante, si è consolidato l' usufrutto in capo al nudo proprietario, che ha quindi proseguito il godimento dell'immobile in forza dell'espansione del diritto reale del quale era già titolare.
3) pagamento di € 59.121,30 versate il 30.11.2009 per ottenere il condono edilizio della villa di Scannabue.
La critica alla motivazione del Tribunale si accentra nel non aver rilevato che il pagamento di questo importo è avvenuto per puro spirito di liberalità verso il figlio, poiché la de cuius non era onerata da alcun obbligo di sostenere le spese in esame, né ha mai richiesto al nudo proprietario la restituzione.
4) pagamento di € 47.000 per spese di ristrutturazione sulla villa di Scannabue
L'appellante sostiene che il Tribunale ha errato laddove ha richiamato l'art.
pagina 26 di 39 proprietario, al fine di escludere che il pagamento dei lavori di ristrutturazione sostenute abbia costituito donazione in favore del figlio, atteso che la norma richiamata non prevede la possibilità per l'usufruttuario che vi abbia provveduto di ottenere un rimborso.
Osserva la Corte che il pagamento delle somme dovute per il condono edilizio,
al fine di garantire l'abitabilità della villa di Scannabue, nonché di quelle destinate alle opere di manutenzione straordinaria è stato effettuato dall'usufruttuaria, nonostante fossero oneri a carico del nudo proprietario in base al criterio di ripartizione previsto dal combinato disposto degli artt. 1004
e 1005 c.c.
L'adempimento del debito altrui comporta il diritto alla ripetizione da parte del debitore originario.
Non è stato allegato che abbia eseguito il pagamento con ERsona_1
l'intento di beneficiare il figlio, né che abbia espresso la volontà di rimettere il debito maturato in relazione al pagamento delle spese in esame, con spirito di liberalità.
I crediti sono quindi transitati ai suoi eredi, sotto forma di debito di CP_1
verso la massa.
5) mancato godimento dell'usufrutto sulla villa di Scannabue.
lamenta che il primo giudice non ha adeguatamente Parte_1
valorizzato il fatto che il diritto di godimento della villa di Scannabue pagina 27 di 39 spettante all'usufruttuaria era stato impedito dall'atteggiamento ostruzionistico del figlio, che era stato provato sia dal “promemoria” datato 13.8.2012, nel quale lamentava che nonostante avesse pagato di tasca propria le opere di ristrutturazione, non le erano mai state date le chiavi dell'immobile, nonché
dalla lettera di diffida alla consegna delle stesse, datata 21.5.2013.
Il Tribunale aveva però rilevato che la villa di Scannabue, prima dei lavori di ristrutturazione, terminati dopo la morte di non era ERsona_1
concretamente utilizzabile, con la conseguenza che la condotta del nudo proprietario non aveva rilievo in danno dell'usufruttuaria.
In assenza di critica avverso la ratio decidendi, sul punto in questione il motivo è privo del requisito della specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c.
6) mancato incasso dei canoni di locazione dei beni immobili in Scannabue.
L'appellante deduce che: nei contratti di locazione era previsto che il corrispettivo doveva essere versato per una parte tramite assegno e per altra in contanti;
nel “promemoria” la madre aveva lamentato di non aver ricevuto i canoni da versare in contanti, pari ad € 18.000 annui;
gli affittuari Parte_1
e non avevano specificato, nelle loro dichiarazioni testimoniali, di ER_9
aver consegnato a mani di le somme di denaro o gli assegni. ERsona_1
Conclude che non era provata la ricezione dei canoni di affitto da parte della de cuius, chiedendo che detti importi siano ricompresi nell'asse ereditario.
L'assunto non è condivisibile, poiché i testi e affittuari Parte_1 Tes_2 pagina 28 di 39 degli immobili, hanno dichiarato di aver pagato l'intero canone a ER_1
non può quindi scindersi la valenza probatoria della deposizione nel
[...]
senso inteso dall'appellante, che non può giovarsi del contenuto del documento autografo della madre, di segno contrario.
Manca comunque la prova che l'importo di € 18.000 annui sia stato ricevuto dal figlio, al quale non può essere imputato alcun debito verso l'eredità a tale titolo.
7) valore dei mobili d'epoca contenuti nella villa di Scannabue.
Sul punto, l'appellante ribadisce che la villa era arredata con mobili d'epoca,
dal valore di 52.500 attribuito loro dal C.T.P. , mentre il Tribunale, nel negare loro alcun valore, ha seguito le conclusioni del C.T.U. che aveva tralasciato la stima di questo cespite.
La critica all'operato del C.T.U. è priva di fondamento.
Nella relazione, il C.T.U. ha spiegato che l'arredo rinvenuto in loco era
“completamente variato ed il vecchio mobilio ed oggettistica, come riconosciuto anche dal tecnico di parte convenuta (attuale appellante) si trova ammassato in alcuni locali annessi alla residenza;
altro, come dichiarato dal sig. è stato smaltito alla discarica visto lo stato Controparte_1
precario. Al fine di una valutazione il sottoscritto si è affidato ad un falegname restauratore ed a un conoscitore di mobili ed oggettistica antica. Visionata la documentazione fotografica entrambi concordano che detti beni alla data del pagina 29 di 39 decesso della sig.ra risultano privi di alcun valore” ER_1
Non vi sono ragioni per ritenere che detti beni avessero un valore, come ritenuto dal C.T.P.
Passando all'esame delle donazioni asseritamente effettuate dalla madre in
ER favore di , opposte dall'appellante alle sue eredi e CP_2 CP_3
la Corte rileva che si tratta dell' omesso versamento del corrispettivo
[...]
per i beni mobili costituenti il magazzino dell'impresa individuale in PI
D'DA e della mancata corresponsione dei canoni di affitto dei locali.
Il Tribunale ha ritenuto che manchi la prova del credito e che, attesa la risalenza ultradecennale della posta, sarebbe in ogni caso prescritto.
Nessuna critica ha avanzato l'appellante al rigetto fondato sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
il motivo è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in assenza del requisito della completezza e specificità.
Con il secondo motivo impugna la sentenza allegando Parte_1
che il Tribunale ha errato nel recepire i valori dei beni immobili e dell'azienda di vendita di mobili assegnati dal C.T.U.
Sugli immobili, allega che quelli assegnati a in CR, Piazza Aldo CP_1
Moro hanno il valore di € 1.298.527 ( superiore a quello di € 1.233.379,50
della C.T.U.) dovendosi considerare la posizione centrale, luminosità e dimensione dei locali;
di converso, il valore degli immobili in Via Ginnasio
lasciati a lei dalla madre, non era di € 1.204.750 come rilevato dal C.T.U., ma pagina 30 di 39 di € 935.111, in ragione dell'ubicazione non centrale, della bassa qualità,
scarsa luminosità, eccessiva dimensione dei locali, elementi tutti penalizzanti.
Analoghe doglianze sono proposte in merito alla stima operata dal C.T.U. sul valore del complesso immobiliare dei terreni in LA AN che la de cuius ha assegnato alle nipoti e nonché della CP_3 Controparte_2
quota indivisa di terreni e fabbricati in AN (ereditata dal fratello
) assegnati alla nipote ERsona_11 CP_2
Chiede che tutti i valori siano aumentati in rapporto ai coefficienti utilizzati dal proprio C.T.P.
Rileva inoltre che il C.T.U. ha erroneamente considerato tra gli immobili il compendio in PI D'DA (che comprende uno spazio espositivo di quattro piani, costituito da tre negozi, un magazzino, un'abitazione e locali accessori)
valutandolo in € 3.812.626,50 secondo il valore di mercato, omettendo però di di considerarli beni strumentali allo svolgimento dell'attività commerciale esercitata in forma di ditta individuale prima dalla madre ed ora da lei proseguita.
Con una seconda doglianza, chiede che venga eseguita la stima corretta del valore dell'impresa individuale, con la valutazione dei cespiti immobiliari e mobiliari, mediante uno dei metodi di valutazione utilizzati, stigmatizzando il metodo patrimoniale scelto dal C.T.U., essendo più consono il metodo reddituale o al più il metodo patrimoniale-reddituale (misto).
pagina 31 di 39 Allega che, sulla base della valutazione del proprio C.T.P. deve essere in primo luogo considerato un valore di mercato dell'immobile commerciale in
PI D'DA inferiore a quello determinato dal C.T.U. in ragione della vetustà del complesso (€ 2.328.540) detratto il valore di ammortamento (€
383.379,79 come da iscrizione in bilancio), applicando sulla plusvalenza (€
1.945.160,21) ed un ulteriore defalco fiscale del 44 , 93% per un totale di €
873.960,48.
Sostiene che l'azienda relitta dalla de cuius ha un valore di € 1.454.579,52.
Contesta anche il valore dei beni mobili contenuti nell'abitazione, che , a suo dire sono stati stimati nella somma di € 37.721,30 dal C.T.U. mentre il valore corretto è di € 13.472,78.
Con il terzo motivo sostiene che il Tribunale ha errato nella ricostruzione del relictum:
- per non aver considerato nei debiti dei coeredi per la quota dei 2/3 loro spettanti le spese funerarie di € 6.154 che aveva sostenuto la sola appellante
- per non aver ricompreso nella valutazione dell'azienda le passività ( di €
2.342) e la cauzioni dei clienti ( per € 5.165).
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente poiché
mirano ad una diversa ricostruzione del valore della massa ereditaria.
La prima delle questioni attiene alla stima degli immobili compiuta dal C.T.U.
pagina 32 di 39 rispetto ai compendi assegnati agli eredi dalla testatrice.
Esaminate le doglianze la Corte rileva che sono state ripresentate le medesime questioni sui criteri della stima dei vari cespiti, oggetto della discussione tra il
C.T.U. ed i C.T.P. durante le operazioni peritali e nelle osservazioni alla bozza, alle quali il C.T.U. ha risposto in modo esaustivo sia nel corso dell'udienza istruttoria del 18 luglio 2019, in contradditorio con i C.T.P.,
nonché nell'integrazione dell'elaborato peritale depositata il 27 settembre
2019.
ER la stima di tutti gli immobili il C.T.U. ha utilizzato i parametri riportati nel sito dell'Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato immobiliare – 2
semestre del 2013, adattandoli ai vari elementi dai quali erano composti i cespiti.
Ne consegue che le critiche rivolte alla valutazione operata dal C.T.U., che, se accolte, porterebbero ad una stima dei beni immobili maggiormente favorevole ai diritti ereditari della sola appellante, non possono essere accolte poiché sono prive di un oggettivo riscontro, sotto il profilo tecnico, della loro solidità.
E' invece fondata la critica avverso la metodologia di valutazione degli immobili ad uso commerciale in PI d'DA e, di riflesso, dell'azienda esercitata tramite impresa individuale, acquistati jure successionis da Pt_1
Il C.T.U. ha considerato il valore degli immobili sia nel compendio pagina 33 di 39 immobiliare che nella stima dell'impresa individuale esercitata da ER_1
ove sono inseriti come beni strumentali, con una duplicazione della
[...]
loro incidenza sul relictum.
Il Tribunale ha ritenuto consona la valutazione dell'impresa individuale compiuta dal C.T.U, comprensiva del valore di mercato dell'immobile, dando rilievo all'interpretazione letterale delle disposizioni testamentarie, arrivando alla conclusione che la de cuius aveva voluto lasciare alla figlia il Pt_1
fabbricato in PI d'DA e l'attività imprenditoriale come se fossero due entità distinte.
Tuttavia nella ricostruzione del relictum i beni mobili, nei quali è stata annoverata l'impresa individuale, riporta soltanto alcune delle poste attive
(crediti verso erario, depositi cauzionali, saldo corrente e credito IVA), così
attribuendo alla stessa un valore di soli € 140.555.
A parere della Corte il valore del complesso immobiliare non può che essere inserito nell'ambito dell'impresa individuale ereditata dall'appellante, poiché
sono beni strumentali all'azienda che ha sede nel compendio.
Tra i vari metodi di valutazione dell'azienda (patrimoniale, reddituale o misto), il metodo misto patrimoniale – reddituale che viene proposto dall'appellante, contempera la necessità dell'azienda di generare un flusso di reddito adeguato alla remunerazione del capitale con la considerazione del valore funzionale del complesso organizzato di beni che costituisce l'azienda pagina 34 di 39 stessa.
Negli elementi che compongono l'azienda ( determinati a pag. 14 della
C.T.U.) devono essere inseriti gli immobili, secondo la stima a loro attribuita dal C.T.U. in base al valore di mercato (che non va abbattuto, attesa l'attendibilità del criterio di riferimento utilizzato) di € 3.812.626,50.
Da tale valore va sottratto l'ammortamento di € 383.379, sull'importo che risulta, pari ad € 3.429.246,71, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non va applicato il defalco per plusvalenza fiscale.
Queste poste, in conformità a quanto ritenuto dal Tribunale, si devono calcolare nel momento in cui il compendio immobiliare viene venduto,
trattandosi del guadagno che si realizza dalla vendita di un immobile a un prezzo superiore rispetto al costo d'acquisto.
Vanno invece detratti il valore del patrimonio netto a bilancio ( di €
506.900,40, sommato l'utile di esercizio di € 13.221,67).
Il valore dell'azienda relitta è pari ad € 3.949.368,78, mentre le ulteriori poste relative alle cauzioni dei clienti per € 5.165 e le fatture da ricevere per € 2.342
rimangono inserite nei debiti dell'eredità.
La richiesta di rivalutazione della stima dei beni mobili contenuti nell'abitazione di in misura inferiore a quella stimata dal ERsona_1
C.T.U. non può essere accolta poiché il valore di € 37.721,30 è stato calcolato forfettariamente nel 10% del valore di stima dell'immobile, con criterio pagina 35 di 39 metodologico frutto di un accordo con i C.T.P.
Il rilievo proposto dall'appellante in relazione al pagamento delle spese funerarie è fondato.
Il C.T.U. ha rinvenuto due fatture ( emesse da Agenzia Onoranze Duno e da
Serina Marmi) per il complessivo importo di € 6.154; interpellati, gli eredi hanno concordemente dichiarato che sono state saldate dalla sola Pt_1
I coeredi sono quindi debitori, nella misura di 1/3, pari a € 2.051,33 verso l'appellante che ha pagato un debito ereditario;
il recupero del credito va compiuto mediante imputazione alle rispettive quote.
-.-
A fronte del parziale accoglimento dei motivi di appello, è necessario operare un nuovo calcolo ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c.
Relictum:
Immobili: Ricompresi i fabbricati in CR (del valore di € 2.438.129,50), i terreni in LA AN ( del valore di € 141.768,01) la quota indivisa dei terreni e fabbricati in AN provenienti dall'eredità di (del ERsona_11
valore di € 65.244,64), complessivamente i cespiti immobiliari ammontano ad
€ 2.645.142,15
Mobili:
Impresa individuale esercitata da del valore di € 3.949.368,78 ERsona_1
pagina 36 di 39 Saldo conti correnti e beni mobili contenuti nell'abitazione della de cuius:
valore di € 554.606,09
Valore complessivo del relictum: € 7.149.117,02
Debiti: € 13.661
Donatum: € 432.398,82 ( la pari somma di € 216.199,41 in favore di CP_1
e di . Pt_1
L'asse ereditario ammonta ad € 7.567.854,84 (7.149.117,02-
13.661+432.398,82).
La quota di riserva dovuta a ciascun figlio è pari ai 2/9 quindi ad €
1.681.745,52.
ha ricevuto beni per € 1.233.379,50 e deve imputare alla propria CP_1
quota € 216.199, 41, per un totale di € 1.449.578,90.
Vi è stata lesione di legittima per € 232.166,62 (€ 1.681.745,52- €
1.449.578,90)
E' debitore della massa per € 106.121,30, deve prelevare beni per il valore di €
126.045,32.
e hanno ricevuto beni per € 285.768,76. CP_3 Controparte_2
Vi è stata lesione di legittima per € 1.395.976,24.
Il calcolo della quota di legittima spettante agli appellati comporta non soltanto la conferma che le disposizioni testamentarie erano lesive del loro pagina 37 di 39 diritto a ricevere i 2/9 della massa ereditaria, ma che la lesione era superiore a quanto accertato dal Tribunale, anche sottraendo dalle somme dovute all'appellante per il credito di € 2.051,33 per la quota delle spese funerarie a loro carico.
In assenza di appello incidentale, nessuna modifica viene apportata alla pronuncia del Tribunale che ha operato la riduzione secondo il principio della proporzionalità, mediante l'assegnazione di somme a e di immobili e CP_1
denaro alle sorelle CP_3
-.-
Il parziale accoglimento del secondo motivo di gravame, grava sulla Corte il compito di regolamentare le spese di entrambi i gradi, secondo l'esito complessivo del giudizio.
La domanda di riduzione proposta dai legittimari lesi è stata accolta, parte soccombente è l'erede testamentaria attuale appellante, che va condannata al rimborso delle spese di entrambi i gradi.
ER le spese del primo grado, non è necessaria una nuova liquidazione rispetto a quella operata nella sentenza del Tribunale.
Le spese del presente grado sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore dichiarato, valori tabellari medi).
P.Q.M.
pagina 38 di 39 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 430/20 del Tribunale di Parte_1
Cremona, che parzialmente accoglie, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, modifica i seguenti capi del dispositivo:
capo 2) accerta che la lesione della quota di legittima spettante a CP_1
ammonta a € 232.166,62;
[...]
capo 3) accerta che la lesione della quota di legittima spettante a CP_2
e ammonta a € 1.395.976,24;
[...] Controparte_3
condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, che liquida in € 24.064 ( di cui € 7.418 per la fase di studio, € 4.313 per la fase introduttiva, € 12.333 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del
15% sui compensi, Iva e CPA.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
La Consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
pagina 39 di 39 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1005 c.c., che attribuisce l'obbligo delle riparazioni straordinarie a carico del