Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA IO - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
società Banca Popolare del Materano S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Montebello n. 109 (studio avv. Felici), presso l'avv. Tommaso Germano che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 441, studio avv. Rocco Brindisi, presso l'avv. Vincenzo Santochirico che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19/2001, decisa il 24 gennaio 2001 e pubblicata il 9 febbraio 2001, resa dal Tribunale di Matera nel procedimento n. 2118/99 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Massimo Felici per delega dell'avv. Tommaso Germano per la ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9 maggio 2003, GI IO conveniva in giudizio dinanzi Pretore di Matera in funzione di Giudice del Lavoro la datrice di lavoro società Banca Popolare di Matera S.p.A. di seguito anche "la Banca") al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di Dirigente per avere svolto le relative mansioni fin dal settembre 1992.
Con sentenza n. 344/98 in data 26 novembre 1998 il Giudice adito accoglieva la domanda.
Interponeva appello la società Banca Popolare di Matera S.p.A. e in esito il gravame veniva rigettato con sentenza n. 19/2001, emessa in data 24 gennaio - 9 febbraio 2001 dal Tribunale di Matera. La decisione veniva così motivata.
Il Collegio di merito valorizzava la deposizione di un teste che aveva rivestito il ruolo di direttore generale della Banca. Detto teste aveva riferito di essersi avvalso, in mancanza di un vice direttore generale, della fattiva collaborazione prestata dal GI il quale aveva così svolto compiti del massimo rilievo in modo da ampliare e rendere più redditizia l'attività dell'Azienda di credito. Il Collegio ravvisava quindi, nell'attività in concreto svolta dal GI, i caratteri dell'autonomia e della discrezionalità operativa.
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione la Banca con atto notificato in data 26 giugno 2001, sulla base di due motivi.
GI IO resiste con controricorso notificato in data 21 luglio 2001. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c., 2103 c.c., 2 e 79 del CCNL e allegati. Si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il vizio di motivazione. Si richiamano, con riferimento alle declaratorie contrattuali, le figure professionali del funzionario e del dirigente e si osserva che la denunciata sentenza si è in sostanza limitata a richiamare la deposizione del teste Aulenti, senza tener conto della regolamentazione pattizia della materia e senza considerare altre deposizioni testimoniali atte a suffragare una differente soluzione. La censura è fondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "nella determinazione della categoria o qualifica da attribuirsi al lavoratore, il giudice del merito deve seguire un procedimento logico che si articola in tre fasi: la prima rivolta all'accertamento dell'attività lavorativa in concreto svolta;
la seconda diretta all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile alla specie;
la terza consistente nella determinazione della qualifica concretamente applicabile alle mansioni svolte, mettendo in rapporto il risultato della prima indagine con i testi normativi contrattuali individuati nella seconda (ex plurimis Cass. Sez. lav., 3 aprile 1982, n. 2049, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2001, n. 2859, Cass., sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7453.)
A tale insegnamento non si è uniformato il Collegio di merito poiché nella sentenza denunciata si legge solamente una descrizione dei compiti svolti dal GI e non risultano le ragioni per cui questi dovrebbero eccedere le mansioni proprie della qualifica di funzionario e rientrare in quelle del dirigente.
Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame del materiale probatorio, che dovrà svolgersi secondo il procedimento argomentativo sopra richiamato, ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo. Rimane assorbito il secondo motivo col quale si ripropongono in parte le censure già esaminate e ancora vengono criticate le modalità di conteggio delle differenze salariali conseguenti al mutamento di qualifica come individuato.
Appare opportuno demandare al giudice del rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004