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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/11/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Procedimento n. 761/2023
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta dell'8 ottobre 2025, lette le note di trattazione scritta fatte pervenire dal solo appellante, il Giudice ha emesso la seguente sentenza a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 761/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI AR (C.F. fax 068551733 P.E.C. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 medesimo con studio in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 14
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto : appello avverso la sentenza n. 1024/22 emessa in data 21.07.2022 dal Giudice di Pace di
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 L'appellante impugnava la sentenza in epigrafe con la quale era respinta l'opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. 2131/21 emessa dalla inerente i Controparte_1 verbali di accertamento di 12 violazioni inerenti il superamento dei limiti di velocità ( nn.
V/11623V/2021 del 09.03.2021, V/11484V/2021 del 09.03.2021, V/12517V/2021 del
10.03.2021, V/14536V/2021 del 11.03.2021, V/13388V/2021 del 12.03.2021,
V/13667V/2021 del 13.03.2021, V/13853V/2021 del 13.03.2021, V/13766V/2021 del
13.03.2021 ) elevati dalla polizia municipale di . CP_1
La difesa dell'appellante nell'atto di impugnazione si richiamava, ampiamente argomentando, ai diversi motivi di opposizione: nullità della ordinanza ingiunzione giacchè priva di data di emissione;
la nullità della ordinanza ingiunzione giacchè priva di data di sottoscrizione;
la tardività della emissione del provvedimento impugnato
(Cassazione n. 982 del 19.01.2006); la omessa indicazione nel verbale se l'accertamento della velocità fosse stato effettuato mediante dispositivo temporaneo o permanente;
il difetto di omologazione del sistema utilizzato per la rilevazione della velocità; la omessa presegnalazione del sistema utilizzato per la rilevazione della velocità; la illegittimità della applicazione del limite di velocità di 30 km/h sul tratto di strada in questione;
la illegittimità del Decreto Prefettizio n. 67900 del 27/11/2020.
Non si costituiva in appello la . CP_1
Rimessa la causa in discussione, fissata nelle forme della trattazione scritta per le ragioni rappresentate dal difensore, di impedimento alla trattazione in presenza, il difensore nelle note del 7 ottobre 2025 rappresentava che nelle more del presente giudizio la Corte di
Cassazione si è finalmente pronunciata sul tema del difetto di omologazione del sistema elettronico utilizzato per la rilevazione della pretesa infrazione oggetto della presente impugnazione, affermando, con l'ordinanza n. 10505 del 18.04.2024 la totale difformità del procedimento di omologazione richiesto dal comma 6 dell'art. 142 c.d.s rispetto a quello di approvazione adottato per il sistema di rilevazione della velocità utilizzato nel caso che ci occupa. Dalla pronuncia di cui sopra è scaturita la ormai inconfutabile certezza del fatto che lo strumento “Velocar Red&Speed”, non dotato di omologazione, non avrebbe dovuto essere installato e che, comunque, i dati da esso rilevati non avrebbero potuto essere pagina 2 di 7 utilizzati a fini sanzionatori. L'illegittimità della utilizzazione di detta strumentazione è stata ulteriormente sancita dalla Sentenza n. 10365-25 del 14-03-25 con la quale la
Suprema Corte ha confermato la legittimità del sequestro preventivo al quale il Tribunale di
Cosenza aveva sottoposto diversi apparecchi similari al “Velocar Red&Speed”, motivando il provvedimento con conclusioni identiche a quelle alle quali era pervenuta il Sommo
Consesso con l'ordinanza n. 10505 del 18.04.2024.
Ebbene, le conclusioni di cui sopra debbono trovare accoglimento alla luce delle osservazioni che seguono.
Il motivo di appello della mancanza di omologazione deve essere accolto alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione fissata dalla pronuncia n. 10505/2024, alla stregua della quale è a ritenersi che l'approvazione non sia equiparabile all'omologazione e che solo l'omologazione, assicurando la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Si legge nella richiamata pronuncia: …è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento… non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario
(prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente,
l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del pagina 3 di 7 c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività
e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il
Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , nel mentre l'approvazione Controparte_2 consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale pagina 4 di 7 legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n.
3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo pagina 5 di 7 di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far ritenere legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox.
Alla luce di questa pronuncia va ritenuto illegittimo il rilevamento operato nel caso di specie a mezzo strumentazione solo approvata, superando il diverso orientamento interpretativo fin qui seguito. In ogni caso il carattere interpretativo della questione ed il mutamento di orientamento va valutato ai fini delle spese.
Conseguentemente, s'impone con l'accoglimento dell'appello, ed annullamento dei verbali, la compensazione delle spese nella misura della metà con condanna dell'appellata alla rifusione di metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza, accogliendo l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 2131/21 emessa dalla inerente i verbali di accertamento nn. V/11623V/2021 Controparte_1 del 09.03.2021, V/11484V/2021 del 09.03.2021, V/12517V/2021 del 10.03.2021,
V/14536V/2021 del 11.03.2021, V/13388V/2021 del 12.03.2021, V/13667V/2021 del
13.03.2021, V/13853V/2021 del 13.03.2021, V/13766V/2021 del 13.03.2021, elevati dalla polizia municipale di , e condannando l'appellata alla refusione di metà delle spese CP_1 processuali di primo e secondo grado ( con distrazione in favore del procuratore ) liquidate le prime complessivamente per l'intero in euro 300 per compensi, oltre euro 125 per esborsi, ed accessori di legge;
le seconde complessivamente per l'intero in euro 600,00 per compensi, oltre euro 174 per esborsi ed accessori di legge;
compensate le spese nella misura della metà.
pagina 6 di 7 Pescara, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 7 di 7
All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta dell'8 ottobre 2025, lette le note di trattazione scritta fatte pervenire dal solo appellante, il Giudice ha emesso la seguente sentenza a verbale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 761/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SI AR (C.F. fax 068551733 P.E.C. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 medesimo con studio in Roma, Via Vincenzo Bellini n. 14
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto : appello avverso la sentenza n. 1024/22 emessa in data 21.07.2022 dal Giudice di Pace di
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 L'appellante impugnava la sentenza in epigrafe con la quale era respinta l'opposizione avverso l' ordinanza ingiunzione n. 2131/21 emessa dalla inerente i Controparte_1 verbali di accertamento di 12 violazioni inerenti il superamento dei limiti di velocità ( nn.
V/11623V/2021 del 09.03.2021, V/11484V/2021 del 09.03.2021, V/12517V/2021 del
10.03.2021, V/14536V/2021 del 11.03.2021, V/13388V/2021 del 12.03.2021,
V/13667V/2021 del 13.03.2021, V/13853V/2021 del 13.03.2021, V/13766V/2021 del
13.03.2021 ) elevati dalla polizia municipale di . CP_1
La difesa dell'appellante nell'atto di impugnazione si richiamava, ampiamente argomentando, ai diversi motivi di opposizione: nullità della ordinanza ingiunzione giacchè priva di data di emissione;
la nullità della ordinanza ingiunzione giacchè priva di data di sottoscrizione;
la tardività della emissione del provvedimento impugnato
(Cassazione n. 982 del 19.01.2006); la omessa indicazione nel verbale se l'accertamento della velocità fosse stato effettuato mediante dispositivo temporaneo o permanente;
il difetto di omologazione del sistema utilizzato per la rilevazione della velocità; la omessa presegnalazione del sistema utilizzato per la rilevazione della velocità; la illegittimità della applicazione del limite di velocità di 30 km/h sul tratto di strada in questione;
la illegittimità del Decreto Prefettizio n. 67900 del 27/11/2020.
Non si costituiva in appello la . CP_1
Rimessa la causa in discussione, fissata nelle forme della trattazione scritta per le ragioni rappresentate dal difensore, di impedimento alla trattazione in presenza, il difensore nelle note del 7 ottobre 2025 rappresentava che nelle more del presente giudizio la Corte di
Cassazione si è finalmente pronunciata sul tema del difetto di omologazione del sistema elettronico utilizzato per la rilevazione della pretesa infrazione oggetto della presente impugnazione, affermando, con l'ordinanza n. 10505 del 18.04.2024 la totale difformità del procedimento di omologazione richiesto dal comma 6 dell'art. 142 c.d.s rispetto a quello di approvazione adottato per il sistema di rilevazione della velocità utilizzato nel caso che ci occupa. Dalla pronuncia di cui sopra è scaturita la ormai inconfutabile certezza del fatto che lo strumento “Velocar Red&Speed”, non dotato di omologazione, non avrebbe dovuto essere installato e che, comunque, i dati da esso rilevati non avrebbero potuto essere pagina 2 di 7 utilizzati a fini sanzionatori. L'illegittimità della utilizzazione di detta strumentazione è stata ulteriormente sancita dalla Sentenza n. 10365-25 del 14-03-25 con la quale la
Suprema Corte ha confermato la legittimità del sequestro preventivo al quale il Tribunale di
Cosenza aveva sottoposto diversi apparecchi similari al “Velocar Red&Speed”, motivando il provvedimento con conclusioni identiche a quelle alle quali era pervenuta il Sommo
Consesso con l'ordinanza n. 10505 del 18.04.2024.
Ebbene, le conclusioni di cui sopra debbono trovare accoglimento alla luce delle osservazioni che seguono.
Il motivo di appello della mancanza di omologazione deve essere accolto alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione fissata dalla pronuncia n. 10505/2024, alla stregua della quale è a ritenersi che l'approvazione non sia equiparabile all'omologazione e che solo l'omologazione, assicurando la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Si legge nella richiamata pronuncia: …è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento… non era omologato, la questione diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso). Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario
(prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente,
l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del pagina 3 di 7 c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività
e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il
Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , nel mentre l'approvazione Controparte_2 consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale pagina 4 di 7 legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n.
3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo pagina 5 di 7 di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far ritenere legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox.
Alla luce di questa pronuncia va ritenuto illegittimo il rilevamento operato nel caso di specie a mezzo strumentazione solo approvata, superando il diverso orientamento interpretativo fin qui seguito. In ogni caso il carattere interpretativo della questione ed il mutamento di orientamento va valutato ai fini delle spese.
Conseguentemente, s'impone con l'accoglimento dell'appello, ed annullamento dei verbali, la compensazione delle spese nella misura della metà con condanna dell'appellata alla rifusione di metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza, accogliendo l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 2131/21 emessa dalla inerente i verbali di accertamento nn. V/11623V/2021 Controparte_1 del 09.03.2021, V/11484V/2021 del 09.03.2021, V/12517V/2021 del 10.03.2021,
V/14536V/2021 del 11.03.2021, V/13388V/2021 del 12.03.2021, V/13667V/2021 del
13.03.2021, V/13853V/2021 del 13.03.2021, V/13766V/2021 del 13.03.2021, elevati dalla polizia municipale di , e condannando l'appellata alla refusione di metà delle spese CP_1 processuali di primo e secondo grado ( con distrazione in favore del procuratore ) liquidate le prime complessivamente per l'intero in euro 300 per compensi, oltre euro 125 per esborsi, ed accessori di legge;
le seconde complessivamente per l'intero in euro 600,00 per compensi, oltre euro 174 per esborsi ed accessori di legge;
compensate le spese nella misura della metà.
pagina 6 di 7 Pescara, 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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