TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 5861/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. nato a [...], Indiana (Stati Uniti d'America) il 29 dicembre Controparte_2
2010, minore legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre , precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_1 Persona_1
nata in [...] il [...];
[...]
3. nato a [...], Indiana (Stati Uniti d'America) il 26 luglio Controparte_3
2013, minore legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre , precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_1 Persona_1
nata in [...] il [...];
[...]
4. nato a [...], Illinois (Stati Uniti d'America) il 16 giugno 2019, minore Controparte_4 legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre
[...]
, precedentemente qualificato, e dalla madre , nata CP_1 Persona_1 in Kansas (USA) il 20 febbraio 1987;
Tutti elettivamente domiciliati in Jesolo, via Mameli n. 16, presso lo studio dell'Avvocato Marco
Mantovani, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 24.07.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato a [...], il 18 Persona_2 marzo 1849 (cfr. doc.01), sposato con la sig.ra (cfr. doc.02) e mai Persona_3 naturalizzatosi cittadino venezuelano (cfr. doc.04).
Il ricorrente precisava che, in data 07.06.2012, acquisiva la cittadinanza Controparte_1 statunitense per naturalizzazione volontaria (cfr. Certificato di naturalizzazione statunitense di
[...]
. Persona_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_5
21.01.2025, senza sollevare specifiche eccezioni in ordine alla naturalizzazione volontaria del ricorrente, limitandosi a chiedere genericamente: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-
09).
La Suprema Corte ha, altresì chiarito che la legge 91/1992 ha introdotto un principio fondamentale di conservazione della cittadinanza italiana anche in caso di acquisizione di cittadinanza straniera, superando il sistema precedente che prevedeva la perdita automatica in determinate circostanze.
L'articolo 11 della legge 91/1992 stabilisce il principio generale secondo cui "il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero". Questa disposizione segna una netta discontinuità rispetto al passato, introducendo il principio della conservazione automatica della cittadinanza italiana anche in caso di acquisizione di cittadinanza straniera. La ratio di tale scelta legislativa risiede nel riconoscimento della cittadinanza come status fondamentale della persona, che non può essere perduto se non per espressa volontà dell'interessato manifestata attraverso procedure specifiche e garantite.
Come evidenziato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 12894 del 2023, "ai sensi della L. n. 91 del
1992, articolo 11, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario". La giurisprudenza ha stabilito, pertanto, che la naturalizzazione volontaria straniera non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana, dovendo sussistere una specifica manifestazione di volontà diretta alla rinuncia.
Ed ancora la Cassazione civile, con ordinanza n. 9931 del 2024 ha precisato che "dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948
e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita".
La stessa ordinanza ha precisato che “non è sufficiente a configurare tale rinuncia la mera dichiarazione di possedere una cittadinanza straniera resa in atti pubblici, né rileva a tal fine l'aver stabilito all'estero la propria residenza o l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita”. Pertanto, la documentazione attestante la naturalizzazione in un paese straniero, pur dimostrando l'acquisizione volontaria della cittadinanza straniera, non integra di per sé rinuncia alla cittadinanza italiana.
Orbene il sistema introdotto dalla legge 91/1992 consente la doppia cittadinanza, superando il principio dell'unicità della cittadinanza che caratterizzava la normativa precedente. L'art.11 della Legge 91/1992 stabilisce che: “il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana”. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere espressa nelle forme previste dalla legge e non può essere desunta da comportamenti concludenti o da dichiarazioni indirette. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, sentenza n. 25318 del 2022, "la perdita della cittadinanza può avvenire solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita desumibile da una forma di accettazione implicita della cittadinanza straniera".
Questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza successiva: "Al richiedente spetta unicamente l'onere di provare la discendenza da cittadino italiano attraverso la documentazione della linea genealogica, mentre incombe sulla controparte che ne faccia eccezione la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione."(cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5518 del 1° marzo
2024; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13663 del 16 maggio 2024) ed ancora Cassazione civile, sentenza n. 14194 del 2024, "a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" ed ancora Cassazione civile, ordinanza n.
13585 del 2024, "l'onere probatorio in capo a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza si limita alla dimostrazione del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte che ne faccia eccezione provare l'eventuale fattispecie interruttiva".
La Suprema Corte ha evidenziato che tale norma deve essere interpretata in armonia con i principi costituzionali e con la natura del diritto alla cittadinanza;
lo status di cittadinanza, infatti, presenta caratteri di indisponibilità che incidono significativamente sulla disciplina processuale delle controversie di accertamento;
ciò comporta che il Giudice debba valutare d'ufficio tutti gli elementi di fatto emergenti dal processo, anche quando non specificamente eccepiti dalla parte convenuta. Tale principio trova la sua ratio nell'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui lo status civitatis, e nell'interesse pubblico sotteso all'accertamento della cittadinanza, che non può essere rimesso alla disponibilità delle parti processuali.
A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite hanno rimarcato che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Il principio di effettività si sostanzia in una constatazione dalle implicazioni specifiche: vale a dire che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08), ma con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio. Ogni Stato sceglie quindi a quale dei criteri ispirare la propria legislazione in materia, secondo quelle che sono le sue esigenze e gli obiettivi che intende perseguire, con il limite dell'esistenza di un collegamento effettivo.
L'articolo 11 della legge 91/1992 prevede, altresì, un numero limitato di casi di perdita della cittadinanza italiana, tutti caratterizzati dalla necessità di una manifestazione di volontà dell'interessato o dal verificarsi di circostanze eccezionali:
A) Rinuncia volontaria. L'articolo 11 della legge 91/1992 disciplina la rinuncia alla cittadinanza italiana, stabilendo che essa è possibile solo per chi "possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera" e "risieda o stabilisca la residenza all'estero". La rinuncia deve essere espressa e formalizzata attraverso dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione o all'Autorità Consolare italiana. La giurisprudenza ha chiarito che la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto consapevole e volontario di rinuncia, non potendosi configurare una rinuncia tacita desunta da comportamenti non concludenti. Il soggetto titolare di doppia cittadinanza non perde quella italiana per il solo fatto di aver dichiarato in uno dei due Stati di appartenenza di essere cittadino di quello Stato.
B) Perdita per accettazione di impiego pubblico o carica pubblica presso uno Stato estero.
L'articolo 12 della legge 91/1992 prevede la perdita della cittadinanza per chi, "avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero o da un ente pubblico estero, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera all'intimazione di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio, rivolta dal Governo italiano". Tale disposizione richiede un procedimento amministrativo specifico, con intimazione formale da parte del Governo italiano e successiva inottemperanza dell'interessato. La perdita non opera automaticamente, ma consegue al mancato rispetto dell'intimazione governativa. C) Perdita per condanna penale. L'articolo 12 della legge 91/1992 disciplina anche la perdita della cittadinanza per condanna definitiva per delitti contro la personalità dello Stato, quando la pena inflitta sia superiore a cinque anni di reclusione, ovvero per delitti contro la personalità internazionale dello Stato. Questa ipotesi, di carattere eccezionale, riflette l'esigenza di tutelare l'ordinamento statale nei confronti di comportamenti che manifestino una rottura del vincolo di fedeltà e solidarietà che caratterizza il rapporto di cittadinanza.
In conclusione, sotto la vigenza della legge 91 del 1992, l'unica modalità prevista dalla legge che può determinare l'interruzione della discendenza iure sanguinis è la rinuncia espressa e formale alla cittadinanza italiana, effettuata attraverso dichiarazione resa presso l'ufficio consolare competente da parte di soggetto residente all'estero, perfezionata attraverso un procedimento amministrativo di accertamento concluso con provvedimento espresso della pubblica amministrazione. Tutti gli altri comportamenti, pur potendo apparire indicativi di adesione a cittadinanza straniera, non hanno più rilevanza per determinare la perdita della cittadinanza italiana e la conseguente interruzione della trasmissione ai discendenti. Di conseguenza, deve concludersi che il ricorrente, pur essendosi naturalizzato volontariamente cittadino statunitense nel 2012, ha conservato lo status civitatis, non sussistendo agli atti una specifica manifestazione di volontà diretta alla rinuncia.
Nel caso di specie, alla luce dei principi in precedenza enunciati, la domanda va quindi accolta.
Dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata” (atteso che il Decreto-Legge 28 marzo 2025 n. 36, contenente disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, non trova applicazione per le domande proposte entro il 27 marzo
2025 “Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del presente decreto”), dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis.”
Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. Grande
Naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. Grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'articolo 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (cfr. Corte di
Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022 cit.).
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta.
La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: • accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 5861/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2. nato a [...], Indiana (Stati Uniti d'America) il 29 dicembre Controparte_2
2010, minore legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre , precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_1 Persona_1
nata in [...] il [...];
[...]
3. nato a [...], Indiana (Stati Uniti d'America) il 26 luglio Controparte_3
2013, minore legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre , precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_1 Persona_1
nata in [...] il [...];
[...]
4. nato a [...], Illinois (Stati Uniti d'America) il 16 giugno 2019, minore Controparte_4 legalmente rappresentato, nell'esercizio della responsabilità genitoriale, dal padre
[...]
, precedentemente qualificato, e dalla madre , nata CP_1 Persona_1 in Kansas (USA) il 20 febbraio 1987;
Tutti elettivamente domiciliati in Jesolo, via Mameli n. 16, presso lo studio dell'Avvocato Marco
Mantovani, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 24.07.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_5 sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato a [...], il 18 Persona_2 marzo 1849 (cfr. doc.01), sposato con la sig.ra (cfr. doc.02) e mai Persona_3 naturalizzatosi cittadino venezuelano (cfr. doc.04).
Il ricorrente precisava che, in data 07.06.2012, acquisiva la cittadinanza Controparte_1 statunitense per naturalizzazione volontaria (cfr. Certificato di naturalizzazione statunitense di
[...]
. Persona_4
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_5
21.01.2025, senza sollevare specifiche eccezioni in ordine alla naturalizzazione volontaria del ricorrente, limitandosi a chiedere genericamente: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-
09).
La Suprema Corte ha, altresì chiarito che la legge 91/1992 ha introdotto un principio fondamentale di conservazione della cittadinanza italiana anche in caso di acquisizione di cittadinanza straniera, superando il sistema precedente che prevedeva la perdita automatica in determinate circostanze.
L'articolo 11 della legge 91/1992 stabilisce il principio generale secondo cui "il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero". Questa disposizione segna una netta discontinuità rispetto al passato, introducendo il principio della conservazione automatica della cittadinanza italiana anche in caso di acquisizione di cittadinanza straniera. La ratio di tale scelta legislativa risiede nel riconoscimento della cittadinanza come status fondamentale della persona, che non può essere perduto se non per espressa volontà dell'interessato manifestata attraverso procedure specifiche e garantite.
Come evidenziato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 12894 del 2023, "ai sensi della L. n. 91 del
1992, articolo 11, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario". La giurisprudenza ha stabilito, pertanto, che la naturalizzazione volontaria straniera non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana, dovendo sussistere una specifica manifestazione di volontà diretta alla rinuncia.
Ed ancora la Cassazione civile, con ordinanza n. 9931 del 2024 ha precisato che "dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948
e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita".
La stessa ordinanza ha precisato che “non è sufficiente a configurare tale rinuncia la mera dichiarazione di possedere una cittadinanza straniera resa in atti pubblici, né rileva a tal fine l'aver stabilito all'estero la propria residenza o l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita”. Pertanto, la documentazione attestante la naturalizzazione in un paese straniero, pur dimostrando l'acquisizione volontaria della cittadinanza straniera, non integra di per sé rinuncia alla cittadinanza italiana.
Orbene il sistema introdotto dalla legge 91/1992 consente la doppia cittadinanza, superando il principio dell'unicità della cittadinanza che caratterizzava la normativa precedente. L'art.11 della Legge 91/1992 stabilisce che: “il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana”. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere espressa nelle forme previste dalla legge e non può essere desunta da comportamenti concludenti o da dichiarazioni indirette. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, sentenza n. 25318 del 2022, "la perdita della cittadinanza può avvenire solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita desumibile da una forma di accettazione implicita della cittadinanza straniera".
Questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza successiva: "Al richiedente spetta unicamente l'onere di provare la discendenza da cittadino italiano attraverso la documentazione della linea genealogica, mentre incombe sulla controparte che ne faccia eccezione la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione."(cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5518 del 1° marzo
2024; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13663 del 16 maggio 2024) ed ancora Cassazione civile, sentenza n. 14194 del 2024, "a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" ed ancora Cassazione civile, ordinanza n.
13585 del 2024, "l'onere probatorio in capo a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza si limita alla dimostrazione del fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte che ne faccia eccezione provare l'eventuale fattispecie interruttiva".
La Suprema Corte ha evidenziato che tale norma deve essere interpretata in armonia con i principi costituzionali e con la natura del diritto alla cittadinanza;
lo status di cittadinanza, infatti, presenta caratteri di indisponibilità che incidono significativamente sulla disciplina processuale delle controversie di accertamento;
ciò comporta che il Giudice debba valutare d'ufficio tutti gli elementi di fatto emergenti dal processo, anche quando non specificamente eccepiti dalla parte convenuta. Tale principio trova la sua ratio nell'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui lo status civitatis, e nell'interesse pubblico sotteso all'accertamento della cittadinanza, che non può essere rimesso alla disponibilità delle parti processuali.
A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite hanno rimarcato che la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Il principio di effettività si sostanzia in una constatazione dalle implicazioni specifiche: vale a dire che spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. n. 9377/2011; CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08), ma con il limite rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta, poiché il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio. Ogni Stato sceglie quindi a quale dei criteri ispirare la propria legislazione in materia, secondo quelle che sono le sue esigenze e gli obiettivi che intende perseguire, con il limite dell'esistenza di un collegamento effettivo.
L'articolo 11 della legge 91/1992 prevede, altresì, un numero limitato di casi di perdita della cittadinanza italiana, tutti caratterizzati dalla necessità di una manifestazione di volontà dell'interessato o dal verificarsi di circostanze eccezionali:
A) Rinuncia volontaria. L'articolo 11 della legge 91/1992 disciplina la rinuncia alla cittadinanza italiana, stabilendo che essa è possibile solo per chi "possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera" e "risieda o stabilisca la residenza all'estero". La rinuncia deve essere espressa e formalizzata attraverso dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione o all'Autorità Consolare italiana. La giurisprudenza ha chiarito che la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto consapevole e volontario di rinuncia, non potendosi configurare una rinuncia tacita desunta da comportamenti non concludenti. Il soggetto titolare di doppia cittadinanza non perde quella italiana per il solo fatto di aver dichiarato in uno dei due Stati di appartenenza di essere cittadino di quello Stato.
B) Perdita per accettazione di impiego pubblico o carica pubblica presso uno Stato estero.
L'articolo 12 della legge 91/1992 prevede la perdita della cittadinanza per chi, "avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da uno Stato estero o da un ente pubblico estero, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera all'intimazione di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio, rivolta dal Governo italiano". Tale disposizione richiede un procedimento amministrativo specifico, con intimazione formale da parte del Governo italiano e successiva inottemperanza dell'interessato. La perdita non opera automaticamente, ma consegue al mancato rispetto dell'intimazione governativa. C) Perdita per condanna penale. L'articolo 12 della legge 91/1992 disciplina anche la perdita della cittadinanza per condanna definitiva per delitti contro la personalità dello Stato, quando la pena inflitta sia superiore a cinque anni di reclusione, ovvero per delitti contro la personalità internazionale dello Stato. Questa ipotesi, di carattere eccezionale, riflette l'esigenza di tutelare l'ordinamento statale nei confronti di comportamenti che manifestino una rottura del vincolo di fedeltà e solidarietà che caratterizza il rapporto di cittadinanza.
In conclusione, sotto la vigenza della legge 91 del 1992, l'unica modalità prevista dalla legge che può determinare l'interruzione della discendenza iure sanguinis è la rinuncia espressa e formale alla cittadinanza italiana, effettuata attraverso dichiarazione resa presso l'ufficio consolare competente da parte di soggetto residente all'estero, perfezionata attraverso un procedimento amministrativo di accertamento concluso con provvedimento espresso della pubblica amministrazione. Tutti gli altri comportamenti, pur potendo apparire indicativi di adesione a cittadinanza straniera, non hanno più rilevanza per determinare la perdita della cittadinanza italiana e la conseguente interruzione della trasmissione ai discendenti. Di conseguenza, deve concludersi che il ricorrente, pur essendosi naturalizzato volontariamente cittadino statunitense nel 2012, ha conservato lo status civitatis, non sussistendo agli atti una specifica manifestazione di volontà diretta alla rinuncia.
Nel caso di specie, alla luce dei principi in precedenza enunciati, la domanda va quindi accolta.
Dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata” (atteso che il Decreto-Legge 28 marzo 2025 n. 36, contenente disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, non trova applicazione per le domande proposte entro il 27 marzo
2025 “Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del presente decreto”), dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis.”
Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. Grande
Naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. Grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'articolo 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (cfr. Corte di
Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022 cit.).
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta.
La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: • accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 28.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino