Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/12/2025, n. 22088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22088 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22088/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Soddu, Pietro Stefano Soddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Circolare dello Stato Maggiore della difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;
- della Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica;
- del provvedimento, del Comando Legione Carabinieri Sardegna, SM – Ufficio Personale, n. -OMISSIS-del 28.12.2021 notificato il 30.12.2021, avente ad oggetto accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione;
- della disposizione del Comandante di Corpo del Comando Legione Carabinieri Sardegna n. -OMISSIS- di prot. 2021 del 16.2.2022 che ha disposto la sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 28.12.2021 al 22.1.2022 per la durata di giorni 26 (ventisei);
- di ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo. In particolare, ove occorra, della nota Comando Legione Carabinieri Sardegna 16.12.2021 n. -OMISSIS-.
- e per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione, o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare; e altresì per il riconoscimento dell'anzianità di servizio, gli effetti previdenziali e ogni altro diritto connesso con l'ordinario rapporto di impiego;
- e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento specifico e per equivalente di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
- previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
- previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da in data 29/04/2025:
- del decreto del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale Mi-litare, Direttore della 5^ Divisione, M¬_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-24.03.2025, notificato l’11.4.2025, il quale dispone che il Mar. Magg. -OMISSIS- “incorre nella detrazione dell’anzianità di grado di giorni 26 (ventisei), dal 27 maggio 2020 al 22 giugno 2020”;
- ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo. In particolare dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo:
- delle Circolari dello Stato Maggiore della difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M¬_D SSMD REG2021 0230767 del 14.12.2021, secondo cui i giorni di sospensione comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
- della Circolare del Ministero della Difesa M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021 dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico;
- nonché per l'accertamento del diritto all'anzianità di grado e di servizio nel periodo in cui il ricorrente è stato sospeso dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. NL ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo ritualmente notificato e depositato, il Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- - in servizio presso la sede di Iloghe (NU) – ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione lo ha sospeso dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla l. 76/2021, e le circolari ad essi presupposte.
Nel dettaglio, il ricorrente ha rappresentato che dal mese di novembre 2021 a quello di gennaio 2022 è stato assente dal servizio con le seguenti causali: licenza speciale per recupero festività soppresse dal 03/11/2021 al 26/11/2021; licenza ordinaria dal 27/11/2021 al 05/12/2021; licenza speciale per recupero festività soppresse dal 06/12/2021 al 10/12/2021; licenza ordinaria dal 13/12/2021 al 12/01/2022.
Durante questo periodo l’Amministrazione con nota n. -OMISSIS- del 16/12/2021 lo invitava a produrre entro cinque giorni documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione anti sars-cov-2, oppure l’esenzione dalla stessa, ovvero la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della nota, o, comunque, l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale; a tale missiva, il ricorrente rispondeva in data 18/12/2021, chiedendo di essere sottoposto ad accertamenti ed analisi al fine di poter escludere l’insorgenza di reazioni avverse a seguito della inoculazione del vaccino e il rinvio della vaccinazione. L’istanza veniva rigettata con nota della Legione Carabinieri Sardegna n. -OMISSIS- del 27/12/2021.
Successivamente, con lettera del Comando Legione Carabinieri Sardegna, SM – Ufficio personale, n. -OMISSIS-del 28/12/2021, l’Amministrazione accertava l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disponeva nei confronti del ricorrente la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, facendo altresì presente che la sospensione sarebbe rimasta efficace fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi.
Da ultimo, nel mese di gennaio 2022 il ricorrente contraeva il COVID dal quale successivamente guariva, di talché con nota prot. n. -OMISSIS--16 del 01/02/2022 l’Amministrazione ne disponeva la riassunzione in servizio previa revoca della sospensione e, infine, con nota prot. n. -OMISSIS- del 16/02/2022 veniva disposto che il ricorrente “è sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa” dal28 dicembre 2021 al 22 gennaio 2022, per la durata di giorni 26 (ventisei)”.
2. I motivi del gravame possono riassumersi come segue, dovendo essere precisato che la numerazione non segue quella contenuta nel ricorso, laddove vengono enucleati 19 punti che però sotto molti aspetti sono affini tra loro oppure costituiscono lo sviluppo di un’unica censura.
I. Violazione dell’art. 4 ter d.l. 1.4.2021, n. 44 conv. in l. 21.1.2022, n. 3. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irrazionalità, ed errore nei presupposti di fatto e di diritto Violazione del principio di proporzionalità e di buona amministrazione (art. 97 cost).
In primo luogo, il ricorrente ritiene che l’obbligo vaccinale non fosse a lui applicabile perché quando lo stesso è entrato in vigore egli si trovava in licenza; pertanto, quantomeno fino al 12/01/2022, l’Amministrazione non avrebbe dovuto imporgli un tale obbligo.
II. Violazione dell’art. 4 ter d.l. 1.4.2021, n. 44 (introdotto dall’art. 2 d.l. n. 172/2021 convertito il l. 21.1.2022, n. 3). Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto . Sotto altro profilo.
In secondo luogo, il ricorrente censura il fatto che egli, al fine di ottemperare all’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto inocularsi un vaccino, senza preventiva prescrizione medica, in contrasto con quanto previsto dalla normativa in materia.
III. Illegittimità costituzionale dell’estensione temporale dell’obbligo vaccinale e della
sospensione. Violazione degli artt. 7 e 24 d.lgs 2.1.2018, n. 1 e degli artt. 2, 13 e 32 cost.
In terzo luogo, il ricorrente ritiene che la previsione della durata dell’obbligo vaccinale e delle conseguenze della sua inosservanza oltre il termine biennale dello stato di emergenza (31/01/2022) sia illegittima e contraria a Costituzione, non potendo lo stato di emergenza superare i 12 mesi, termine prorogabile al massimo di altri 12 mesi, con la conseguenza che il termine ultimo dello stato di emergenza sarebbe dovuto scadere il 31/01/2022, essendo stato imposto in data 31/01/2020.
IV. Contrasto del d.l. 44/2021 e s.m.i. con la normativa euro-unitaria e con la Costituzione.
In quarto luogo, il ricorrente ritiene costituzionalmente illegittima la disciplina dell’obbligo vaccinale per contrasto con il diritto alla salute, essendo emersi in maniera evidente i gravi effetti collaterali del vaccino (di rilevante entità e non temporanei), non previsti allorché fu rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio, ma che successivamente avrebbero dovuto escludere perlomeno la loro obbligatorietà; sarebbe, inoltre, stata dimostrata la inefficacia dei vaccini nel prevenire la diffusione del virus, così come non si sarebbe tenuto in alcun conto l’esistenza di modalità di cure alternative alla somministrazione dei vaccini.
Né, da ultimo, sarebbero state rispettate le disposizioni nazionali e comunitarie, secondo le quali la somministrazione di farmaci deve essere preceduta da un consenso libero e informato.
V. Violazione degli artt. 1, 3, 21, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, c.d. “Carta di Nizza” (CDFUE), dell’art. 1 del protocollo n. 12 e dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), degli artt. 1,2,5,16,24,25,26 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (Convenzione di Oviedo) 4.4.1997 e s.m.i. ratificata con l. 28.4.2001, n. 145. Violazione del Regolamento (UE) 14.6.2021, n. 953. Violazione dei principi di precauzione e proporzionalità. Violazione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (New York 16.12.1966), dell’art. 151 TFUE, degli artt. 2,3,23,30 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, della Convenzione Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 6/22 giugno 1962, degli artt. 15 e 16 L. n. 300 del 1970, degli artt. 2 e 3 d.lgs 9.7.2003 n. 216, degli artt. 1 e 2 direttiva CE 21.11.2000 n. 78. Illegittimità dell’art. 4, 4 bis, 4 ter e 4 quinquies d.l. 1.4.2021, n. 44 conv. in l. 28.5.2021, n. 76 e s.m.i.
In quinto luogo, il ricorrente censura il contrasto tra le norme nazionali che hanno introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale e le norme europee e convenzionali richiamate per violazione dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, di precauzione e di dignità della persona umana, dovuti all’illegittima conduzione di una sperimentazione clinica in assenza dei relativi presupposti; è stata altresì censurata la violazione delle norme sul consenso libero e informato e il diritto al lavoro e a una giusta retribuzione dal momento che il soggetto non vaccinato è stato privato della possibilità di esercitare la propria attività lavorativa con perdita dello stipendio e di ogni emolumento e posto in una condizione equivalente al licenziamento.
VI. Violazione degli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 32, 36, 38, 97 e 117 Cost. Illegittimità dell’art. 4,
4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies d.l. 1.4.2021, n. 44 conv. in l. 28.5.2021, n. 76 e s.m.i. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di precauzione.
Da ultimo, il ricorrente, per l’ipotesi di mancata disapplicazione del diritto interno ai sensi del diritto europeo, chiede la sospensione del presente giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale per il giudizio di incostituzionalità, prospettando la violazione delle disposizioni richiamate per contrasto con i principi di libertà, di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e con quello della tutela della salute individuale (artt. 2, 3 e 32 Cost.), per violazione del principio della necessità del consenso libero e informato a sottoporsi a trattamenti sanitari che costituisce declinazione degli artt. 2, 3, 32 Cost. e, infine, per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza.
3. Il Ministero intimato si è costituto in giudizio con memoria di mera forma e ha depositato documentazione.
4. Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 24/03/2025 con cui l’Amministrazione ha disposto che il ricorrente “incorre nella detrazione dell’anzianità di grado di giorni 26 (ventisei), dal 27 maggio 2020 al 22 giugno 2020”.
Il ricorrente ritiene che l’atto gravato sia viziato sia per illegittimità derivata sia per vizi propri in quanto: i) nel periodo dal 27/05/2020 al 22/06/2020 egli non era ancora stato sospeso né era stato introdotto l’obbligo vaccinale; ii) la sanzione della perdita dell’anzianità non è espressamente prevista dalle circolari, le quali, al contrario, stabiliscono che l’unica conseguenza derivante dall’accertamento dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale è la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e la mancata percezione della retribuzione.
5. In data 09/05/2025 il Ministero resistente ha depositato memorie con cui ha domandato il rigetto nel merito del gravame, evidenziando, quanto alle censure formulate nei motivi aggiunti, che le giornate di sospensione conseguenti all’inadempimento all’obbligo vaccinale non possono concorrere alla maturazione della corrispondente anzianità di servizio in assenza di un’attività lavorativa effettivamente svolta e richiamando sul punto giurisprudenza favorevole alla propria tesi difensiva.
6. In data 11/06/2025, il Collegio, rilevato il non decorso dei termini a difesa con riferimento ai motivi aggiunti e vista anche l’istanza di parte ricorrente in tal senso, ha disposto il rinvio della discussione all'udienza pubblica del 26/11/2025.
7. Con memorie depositate in data 25/10/2025, l’Amministrazione, oltre a ribadire che la detrazione d’anzianità è conseguenza vincolata della sospensione dal servizio, ha poi puntualizzato che la detrazione deve iniziare dal momento in cui comincia a decorrere l’anzianità nel grado posseduta dal ricorrente e, dal momento che questo è stato promosso al grado di Maresciallo Maggiore proprio dal 27/05/2020, correttamente la detrazione di anzianità ha portato la nuova decorrenza al 22/06/2020.
8. Con memorie di replica del 04/11/2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame e ha altresì formulato un’istanza di sospensione impropria del giudizio, chiedendo al Collegio di sospenderlo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato con parere n. 563 del 12 giugno 2025.
9. Infine all’udienza pubblica del 26/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, il Collegio ritiene di non potersi dare luogo alla sospensione impropria del giudizio secondo quanto richiesto dalla parte ricorrente, non sussistendo un ragionevole dubbio circa la corretta interpretazione del diritto UE in ipotesi rilevante nel caso di specie.
In merito, va ricordato che il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
- “Premesso che l’Amministrazione non ha ritenuto necessario imporre la vaccinazione ai militari ai sensi dell’art 206 bis del Dlgs 66/10, per lo specifico impiego, assumendosi la responsabilità sugli effetti del vaccino, si chiede se la direttiva 2000/78/CE osti ad un recepimento che permetta il DL 172/21 nella parte in cui modifica il DL 44/21 aggiungendo il comma 4 ter comma 2 b. che impone al militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sua opinione personale, perché lo obbliga a sottoporsi volontariamente a tale trattamento sanitario, ancora sperimentale, a suo rischio e pericolo, come requisito addizionale per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti lavoratori civili ai quali tale trattamento vaccinale non è richiesto nonostante essi svolgano funzioni, che dal punto di vista della contagiosità e contagiabilità dell’essere umano, sono analoghe a quelle svolte dai militari”;
- “Premesso che, secondo la normativa italiana in materia di accesso al luogo di lavoro, anche in contesti affollati come trasporti pubblici, stadi e ristoranti, per i lavoratori non richiamati nello stesso d.l.n.172/21, la certificazione vaccinale o la negatività al tampone effettuata entro le 48 ore sono considerate equivalenti, si chiede se l’art. 2 comma 2 b della direttiva 2000/78/CE osta ad un provvedimento come il d.l.n. 172/21 nella parte in cui modifica il d.l. n. 44/21 aggiungendo il comma 4 ter comma 1 b. che impone al lavoratore militare una vaccinazione obbligatoria e contraria alla sue convinzioni personali, come requisito necessario per poter lavorare nello stesso ambiente di lavoro in cui sono presenti militari che nel rispetto delle loro convinzioni personali hanno ritenuto conveniente vaccinarsi anche in assenza di obbligo, ciò nonostante che il militare non vaccinato sia disponibile, e comunque già obbligato, a produrre con intervalli inferiori alle 48 ore il risultato di un tampone che certifichi la negatività al covid”.
- “Si chiede se il provvedimento di cui al d.l. n. 172/21 che integra il d.l. n. 44/21, il quale impone con l’art 4 ter comma 3 al lavoratore, sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale, di non poter in alcun modo legale provvedere al sostentamento della famiglia ed alla protezione e alle cure necessarie per il benessere delle figlie minori dovute, violi gli art. 1 e 24 della CDFUE ai sensi dell’art 24 della Carta”.
A tal proposito, il Collegio intende far proprio quanto recentemente chiarito da questo stesso Tribunale (TAR Lazio, Sez. I quater, 25 novembre 2025, n. 21086) laddove è stato osservato che “15. Come la giurisprudenza ha da tempo chiarito, i diritti fondamentali fanno bensì parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione di cui il giudice europeo assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di Roma (da ultimo, su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale belga, sentenza 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordini avvocati c. Consiglio, punto 29). Tuttavia, tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile. La Corte di giustizia ha infatti precisato che non ha tale competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione (sentenza 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland; sentenza 29 maggio 1998, C-299/95, Kremzow). Pertanto, la richiamata questione riguardante la violazione delle disposizioni della CDFUE rileva in quanto venga in considerazione l’applicazione del diritto dell’Unione, nel caso di specie individuato nelle previsioni della direttiva 2000/78/CE. 16. La predetta direttiva è implicata in quanto, secondo la prospettazione fatta propria nel ricorso che ha originato il rinvio, l’introdotto obbligo vaccinale darebbe luogo a una discriminazione diretta ovvero indiretta, circostanze che, tuttavia, non sono in alcun modo configurabili nel caso di specie. 17. La direttiva 2000/78/CE “mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro”. Secondo una giurisprudenza consolidata, tali motivi di discriminazione sono indicati dalla direttiva in modo tassativo (cfr. CGUE, sentenza 21.5.2015, SCMD, C-262/14). La differenza di trattamento tra il personale militare e quello civile si fonda sul rispettivo (diverso) status e non rientra tra i motivi di discriminazione richiamati dalla direttiva. 18. Inoltre, il motivo di discriminazione fondato sulla religione e le convenzioni personali “non comprende né le convinzioni politiche o sindacali né le convinzioni o le preferenze artistiche, sportive, estetiche o di altro tipo. La protezione di tali convinzioni personali da parte degli Stati membri non è pertanto disciplinata dalle disposizioni di detta direttiva” (CGUE, sentenza 13.10.2022, C-344/20, SCRL, 28). 19. La Corte ha altresì rilevato, nella sentenza citata, che “il diritto alla libertà di coscienza e di religione sancito dall’articolo 10, paragrafo 1, della Carta, e che costituisce parte integrante del contesto rilevante ai fini dell’interpretazione della direttiva 2000/78, corrisponde al diritto garantito all’articolo 9 della CEDU e che, in forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, esso ha lo stesso significato e la stessa portata di quest’ultimo (sentenza del 15 luglio 2021, WABE e MH Müller Handel, C804/18 e C341/19, EU:C:2021:594, punto 48)”. 20. Orbene, la Corte EDU (sentenza 8.4.2021, ŘI e a. c. Repubblica ceca) ha affermato che “un’opinione critica sulla vaccinazione come tale non costituisce una convinzione o un credo di tale cogenza, serietà, coerenza e importanza da attrarre le garanzie dell’articolo 9”. Va, pertanto, escluso che le convinzioni personali fatte valere (anche) dal ricorrente nel caso oggi sottoposto all’esame del Collegio possano costituire “convinzioni personali” ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2000/78/CE. 21. Alla fattispecie, pertanto, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 2000/78/CE, non avendo introdotto la normativa contestata alcuna discriminazione in relazione ai motivi indicati da tale direttiva. Diviene allora irrilevante la questione posta con riguardo alla ritenuta violazione della CDFUE, in quanto non venendo in considerazione l’applicazione del diritto dell’Unione la Corte non ha alcuna competenza a pronunciarsi in ordine alla normativa qui contestata”.
11. Ciò precisato e respinta, pertanto, la richiesta di sospensione, può passarsi all’esame delle singole censure formulate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
11.1 Relativamente alla prima censura secondo la quale l’obbligo vaccinale non avrebbe dovuto essere applicato al ricorrente quantomeno fino al 12/01/2022 dal momento che egli fino a quella data non era in servizio, ma in licenza, il Collegio ritiene che la stessa sia infondata.
Sul punto, va infatti osservato, in linea con il consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato, che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, nel prevedere l'imposizione dell'obbligo vaccinale (esteso, per quanto qui rileva, al comparto del personale delle Forze della difesa e sicurezza prima dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), e poi dall'art. 4-ter, comma 1, lettera b), non condiziona tale obbligo all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi, nella specie né dedotte né verificatasi, di cui al comma 2 del medesimo articolo (ossia, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2).
Invero, l’art. 4, comma 1, “ si limita [...] a sancire che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, non prevedendo affatto - come preteso dall'appellante - che l'assenza dal servizio [...] integri una ragione di esenzione dal generale obbligo vaccinale in essa contemplato” (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329). Alla stregua di tale indirizzo, si deve concludere che la sussistenza dell'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter, d.l. n. 172 del 2021 consegue alla mera appartenenza dell'interessato alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assumano rilievo esimente né le caratteristiche del servizio espletato nel concreto, né l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni all’interno della medesima categoria, né il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l'intero periodo di vigenza dell'obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (malattia, licenze o congedi).
L’art. 2, comma 3, del d.l. n. 172/2021, nel disporre che, in caso di omessa presentazione della documentazione la sospensione sia riferita al “diritto di svolgere l’attività lavorativa”, contempla invero tutte le situazioni per cui il dipendente possa esercitare il suo diritto di eseguire la prestazione lavorativa, sì che la licenza ordinaria, per sua natura temporanea, all’esito di essa determinerebbe l’immediata possibilità per il dipendente di riesercitare il proprio diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto non viene in questione una condizione tale da derogare all’applicazione dell’obbligo di cui all’art. 2 del d.l. 172/2021.
11.2 Quanto alla seconda doglianza, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, la normativa speciale di riferimento non prevede, per sottoporsi alla vaccinazione, il previo rilascio della prescrizione medica, atteso che l’obbligo vaccinale è stato sancito direttamente dalla legge senza la previsione di preventiva prescrizione medica (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. I, 12 giugno 2023, n. 868).
Inoltre, la concreta tutela della salute del soggetto vaccinando risulta rimessa ad analoghi ed equivalenti adempimenti. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 44 del 2021, espressamente applicabile al personale di cui è controversia in ragione del rinvio contenuto nel comma 2 dell’articolo 4 ter, prevede, infatti, che “ Solo in caso di accertato pericolo della salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita” . Vi è, dunque, nella legge, a tutela della salute dell’individuo, un meccanismo di presunzione di idoneità fisica alla vaccinazione, che può essere vinta in presenza di documentate condizioni cliniche ostative e di apposita attestazione medica, le quali fanno venire meno l’obbligo vaccinale; evidenziandosi, altresì, che risulta notoria, in sede di inoculazione del vaccino, la presenza di un medico vaccinatore, il quale, in esito all’esame del paziente ed alle sue dichiarazioni, ne rileva le condizioni di salute e la eventuale sussistenza di ragioni impeditive al suddetto trattamento.
Ebbene, ciò posto nel caso di specie non sono state allegate né tantomeno provate le suddette condizioni cliniche ostative che, sole, avrebbero potuto far venir meno l’obbligo vaccinale.
La censura è pertanto infondata.
11.3 Con la terza censura, il ricorrente ritiene che la previsione della durata dell’obbligo vaccinale e delle conseguenze della sua inosservanza oltre il termine biennale dello stato di emergenza (31/01/2022) sia illegittima e contraria a Costituzione, non potendo lo stato di emergenza superare i 12 mesi, termine prorogabile al massimo di altri 12 mesi, con la conseguenza che il termine ultimo dello stato di emergenza sarebbe dovuto scadere il 31/01/2022, essendo stato imposto in data 31/01/2020.
A tal proposito, il Collegio intende richiamare un recentissimo precedente della Sezione (sentenza n. 21295 del 26/11/2025) secondo cui “ Il motivo è infondato. Lo stato di emergenza per rischio sanitario non è stato deliberato sulla base di una previsione della Carta costituzionale, che notoriamente non lo prevede, nè addirittura “extra-ordinem”, bensi su una base legislativa ordinaria rappresentata dal Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018) alla cui stregua compete al Consiglio dei Ministri dichiarare e prorogare lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) e art. 24. La Corte costituzionale ha poi ritenuto che la normativa in materia di protezione civile non stabilisca un limite temporale di durata dello stato di emergenza rigido e assoluto (come quello invocato di 24 mesi) e che proroghe possano essere adottate quando permangono le condizioni di imprevedibilità e urgenza che hanno giustificato la dichiarazione iniziale. Dopo di che è solo il caso di accennare -per non scivolare in riflessioni meramente accademiche - che la gestione più incisiva della pandemia ha avuto luogo utilizzando il canale normativo ed il consolidato strumento del decreto legge a mezzo del quale l’impianto della Costituzione pur in assenza di istituiti come “stato di emergenza” e simili, ha dotato il Governo di possibilità di intervento efficaci ed immediate”.
11.4 Passando ora all’esame della quarta censura, il Collegio ritiene che la stessa sia infondata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 32 Cost. in quanto non vi era certezza che i vaccini non incidessero negativamente sullo stato di salute con effetti gravi (come reazioni avverse e decessi riportati nei rapporti AIFA/EudraVigilance) mentre era ormai noto che non impedissero di contrarre il virus, né di diffonderne il contagio.
Sul punto, è sufficiente osservare che i vaccini “anti-Covid” sono stati immessi a seguito di autorizzazione condizionata (CMA) rilasciata dall’EMA-UE ai sensi del Regolamento (CE) 507/2006 nel rispetto del considerando 4 del citato Regolamento secondo il quale il rilascio delle autorizzazioni condizionate all’immissione in commercio è “limitato ai casi in cui solo la parte clinica del fascicolo della domanda è meno completa della norma. Dati farmaceutici o preclinici incompleti andrebbero accettati solo nel caso di un prodotto destinato ad essere utilizzato in situazioni di emergenza, in risposta a minacce per la salute pubblica” e nel rispetto di “tutte le seguenti condizioni: a) il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all’articolo 1, paragrafo 28 bis, della direttiva 2001/83/CE come modificata, risulta positivo; … ; d) i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superano il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari”. Tanto secondo EMA che AIFA i vaccini sono stati considerati - all’epoca e secondo le conoscenze scientifiche del momento- “ sicuri entro i limiti di tollerabilità fisiologica” in situazione di emergenza davanti ad un grave minaccia per la salute pubblica. La sussistenza di un positivo rapporto rischio/beneficio per l’inoculando (a parte ovviamente le reazioni avverse legate a situazioni individuali, le quali infatti -ove accertate ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL 44/21- davano titolo ad esenzione) è stato dunque tra i presupposti fondamentali verificati per avviare la campagna vaccinale.
Ugualmente infondata è la censura relativa alla supposta violazione della normativa in materia di cd. consenso informato; sul punto, è sufficiente richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2023 secondo cui “16.- Ugualmente non fondate sono le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria. 16.1.– Il consenso informato, quale condizione per la liceità di qualsivoglia trattamento sanitario, trova fondamento nell’autodeterminazione, nelle scelte che riguardano la propria salute, intesa come libertà di disporre del proprio corpo, diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 219 del 2017, «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge». Più precisamente, il consenso del paziente deve essere libero e consapevole, preceduto da informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell’eventuale rifiuto al trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un’adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre-vaccinale, destinata, tra l’altro, come sopra ricordato, a valutare l’eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell’art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
11.5 Passando all’esame della quinta censura e quindi analizzando la questione della compatibilità della normativa emergenziale con i diritti sanciti dal diritto dell’Unione Europea, così come già detto con riguardo all’istanza di sospensione impropria del giudizio, si deve ribadire, in adesione a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che esso non “ sia applicabile in una materia come questa, inerente all’intervento sanitario delle autorità nazionali e, nello specifico, alle vaccinazioni obbligatorie, che non rientra propriamente ed “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione” , come prevede l’art. 51 della Carta di Nizza nel fissare i limiti della propria applicazione, ma è riservata alla discrezionalità dei singoli Stati seppure nel coordinamento, quanto alla profilassi internazionale (art. 117, comma secondo, lett. q), Cost.), con il diritto e le istituzioni dell’Unione per l’uniforme attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale» (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Riguardo, invece, alla compatibilità con il diritto della CEDU, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’imposizione di un obbligo vaccinale non comporta alcuna lesione dei principi di dignità della persona umana, di uguaglianza, di non discriminazione allorquando questa sia giustificata da impellenti esigenze di tutela della salute pubblica e individuale (si veda la sentenza 8 aprile 2021, ŘI e altri c. Repubblica Ceca): la Corte ha di recente ribadito tali principi nella sentenza 29 agosto 2024, AS e altri c. San Marino, nella quale si trattava proprio della sospensione di lavoratori che non si sono sottoposti alla vaccinazione per il Covid-19; tale misura è stata ritenuta proporzionata rispetto ai costi umani, sociali ed economici che la diffusione del contagio reca con sé.
11.6 Infine, con riguardo alla sesta e ultima censura con cui vengono avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto e disciplinato l’obbligo vaccinale, sotto il profilo di violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, eguaglianza e di precauzione, il Collegio ritiene sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione.
E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile.
Le norme in commento, pertanto, non hanno comportato alcun illegittimo sacrificio della posizione dell’interessato, essendo l’obbligo vaccinale con tutta evidenza finalizzato alla tutela di un interesse di rango primario della collettività, ragione per la quale era ammissibile l’imposizione di limiti alla posizione del privato.
La Corte costituzionale, invero, sempre con la citata sentenza n. 15 del 2023 ha chiarito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 - anziché del più mite obbligo di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone) - non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. Infatti, disattendendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione.
Il sacrificio imposto non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio.
Con riferimento poi all’asserita lesione del diritto ad una giusta retribuzione, il Collegio rileva che sempre con la sentenza n. 15/2023 citata la Corte costituzionale ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato – la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Infondata anche la censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione del principio di uguaglianza rispetto alle persone non vaccinate e agli altri lavoratori subordinati.
La scelta del legislatore di prevedere un regime differenziato, per i soggetti vaccinati e per quelli non vaccinati, non presenta alcun profilo di irragionevolezza, sia per evidenti ragioni di carattere sanitario, sia per l’esigenza di incentivare l’effettiva diffusione della somministrazione dei vaccini. Sul punto, è sufficiente evidenziare che la previsione di un obbligo rafforzato, nei confronti di particolari categorie di lavoratori e professionisti, trova la propria condivisibile giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento dei compiti essenziali (di formazione, di protezione degli individui e della collettività, di tutela dell’assetto sociale ed economico, della sicurezza, ecc.) che lo Stato affida alla cura di tali categorie.
12. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso introduttivo è infondato e da respingere.
13. Passando ora all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio osserva innanzitutto che il decreto con cui l’Amministrazione ha disposto che il ricorrente “incorre nella detrazione dell’anzianità di grado di giorni 26 (ventisei), dal 27 maggio 2020 al 22 giugno 2020” non può essere ritenuto viziato per illegittimità derivata, stante la legittimità del decreto con cui è stata disposta la sospensione dal servizio.
13.1 Ciò posto e passando all’esame della censura secondo la quale l’atto sarebbe viziato perché nel periodo dal 27/05/2020 al 22/06/2020 il ricorrente non era ancora stato sospeso né era stato introdotto l’obbligo vaccinale, il Collegio rileva che, così come osservato dall’Avvocatura in sede di memorie, la detrazione d’anzianità deve iniziare dal momento in cui comincia a decorrere l’anzianità nel grado posseduta dal ricorrente e non da quando è stato adottato l’atto di sospensione; correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha disposto la detrazione calcolandola dal 27/05/2020 (data in cui il ricorrente è stato promosso al grado di Maresciallo Maggiore), facendo così decorrere la nuova anzianità dal 22/06/2020, ovverosia 26 giorni dopo (periodo pari a quello di sospensione).
13.2 Quanto, invece, alla censura secondo la quale la sanzione della perdita dell’anzianità sarebbe stata illegittimamente disposta in quanto conseguenza non espressamente prevista dalle circolari, le quali, al contrario, stabiliscono che l’unica conseguenza derivante dall’accertamento dell’inottemperanza all’obbligo vaccinale è la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e la mancata percezione della retribuzione, il Collegio intende confermare l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione (cfr. ex multis sentenza n. 14701 del 24/07/2025) secondo cui “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare” .
13.3 Da quanto detto discende la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti, con esclusivo riferimento alla censura riguardante la detrazione d’anzianità.
14. In virtù di quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere respinto; il ricorso per motivi aggiunti, invece, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati nella sola parte in cui determinano la detrazione d’anzianità nei riguardi del ricorrente.
15. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo e accoglie i motivi aggiunti così come specificato in parte motiva, e per l’effetto annulla, per quanto d’interesse del ricorrente, il decreto del Ministero della difesa M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-24.03.2025 con il quale è stata disposta la detrazione dell’anzianità di grado per 26 giorni dal 27 maggio 2020 al 22 giugno 2020.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV NN, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
NL ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL ME | OV NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.