Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Spantaconi, con domicilio digitale come da PEC avv.davidespantaconi@pec.ordineavvocatinovara.it;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Salerno – Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso dal dirigente dell’Area IV della Prefettura di Salerno (prot. n. -OMISSIS-) recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di Salerno;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026, come specificato nel verbale, relatore il dott. IE RU;
FATTO
1. Con il presente ricorso, notificato il -OMISSIS- e in pari data depositato, il deducente, giunto sul territorio nazionale in forza di un “ nulla osta per lavoro subordinato ”, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, col quale la Prefettura di Salerno ha rigettato la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per “ attesa occupazione ”, avanzata in ragione della sopravvenuta indisponibilità del promittente datore di lavoro a formalizzare l’assunzione.
1.2. L’Ufficio prefettizio, a sostegno dell’emarginata determinazione, ha evidenziato che “l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto (…) non contemplando invece la diversa possibilità di rilasciare ab initio il permesso per attesa occupazione nel diverso caso in cui il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo sia asseritamente ascrivibile a cause imputabili al datore di lavoro”.
2. L’esponente ha contestato la legittimità del gravato atto articolando un unico motivo di ricorso, così compendiabile:
2.1. “VIOLAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 22, D. LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA”, considerato che l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in ragione del suo regolare ingresso sul territorio nazionale, avvenuto in forza del prescritto nulla osta, stante altresì la non imputabilità in capo al lavoratore della condotta della promittente parte datoriale, resasi indisponibile a sottoscrivere il relativo contratto.
3. Costituitosi in resistenza, l’intimato Ministero dell’Interno ha dedotto l’infondatezza del gravame.
4. All’esito dell’udienza camerale del -OMISSIS-, sentite le parti come da verbale, è stata accolta la domanda cautelare considerata la sussistenza del periculum in mora e che, quanto al fumus boni iuris, “in subiecta materia si sono registrate oscillazioni giurisprudenziali (…) per cui la risoluzione della questione giuridica sottesa alla presente vicenda richiede un adeguato approfondimento tipico della di cognizione piena del giudizio”.
5. All’esito dell’udienza pubblica del -OMISSIS-, sentite le parti come da verbale, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
7. Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con un nulla osta reso ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (d’ora in poi T.U.I.), richiesto dalla ditta “ -OMISSIS- ”, che non ha poi proceduto all’instaurazione del rapporto lavorativo.
8. Orbene, ai sensi del citato art. 22, comma 6 del T.U.I, entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero devono sottoscrivere il contratto di soggiorno di cui al precedente articolo 5 bis.
Al riguardo, deve essere evidenziato che l’art. 22, comma 11, del T.U.I. - nel prevedere che “il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo (…) e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno” – consente di permanere sul territorio nazionale solo nell’ipotesi di “ perdita ” del posto di lavoro, presupponendo, dunque, l’esistenza di un precedente rapporto correttamente instauratosi.
9. Ciò posto, pur prendendo atto delle oscillazione giurisprudenziali registrare con riferimento alla specifiche ipotesi oggetto dell’odierno ricorso (cfr. Consiglio di Stato, 1° agosto 2025, ordinanza n. 2867; Consiglio di Stato, 11 aprile 2025, n. 3158), il Collegio ritiene di dover condividere il più recente orientamento giurisprudenziale a mente del quale “l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (…) Pertanto, dal momento che fin dal giorno dopo il rilascio del nulla osta sarebbe stato già possibile avviare il rapporto di lavoro (e, in tale ipotesi, pacificamente in caso di successiva interruzione dello stesso si sarebbe potuto, o dovuto, far luogo a rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), finisce per essere del tutto irrilevante la questione – su cui pure insiste l’odierna appellante – del carattere giustificato o meno dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento” (Consiglio di Stato, Sez. III, -OMISSIS-, n. 7186, in termini T.A.R. Campania, Salerno Sez. III. 10 dicembre 2025, n. 2087).
9.1. D’altronde, la necessità “di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione” con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 12 febbraio 2026, n. 704).
9.2. Ancora, in termini, la giurisprudenza di merito ha precisato che “come evidenziato dal Consiglio di Stato (sez. III) con sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 7892, “accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere imperativo delle disposizioni normative sui flussi d’ingresso, si stravolgerebbe l’iter amministrativo che il legislatore ha disciplinato, contemperando le esigenze di speditezza per la conclusione della procedura a mezzo dell’ausilio telematico (spedizione del Kit), con quelle della sicurezza, mediante il tempestivo controllo e l’identificazione dei cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale” (…) pur a voler considerare la buona fede del ricorrente, la normativa de qua è funzionale a impedire ingressi fraudolenti nel territorio dello Stato, per cui è pacifico che il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa istaurazione di un rapporto di lavoro regolare, al fine di assicurare la continuità lavorativa di un soggetto già beneficiario di un titolo autorizzatorio, e non contempla invece la diversa possibilità di rilasciare ab initio il permesso per attesa occupazione nel diverso caso in cui il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo sia ascrivibile a cause imputabili al datore di lavoro ” (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 18 febbraio 2026, n. 3100);
10. Ebbene, nel caso di specie l’esponente, a seguito dell’ingresso sul territorio italiano, non ha sottoscritto alcun contratto di lavoro, a causa dell’indisponibilità del promittente datore, e tale circostanza non è stata oggetto di contestazione. Ragion per cui, deve ritenersi legittimo il provvedimento gravato.
11. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
12. La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
13. Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Salerno (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Manda alla segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all’oscuramento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE RU, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.