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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/09/2025, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 4353/2022
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTIRE FABIO attrice contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), assistiti e difesi dall'Avv. ZUPPELLI LUCA C.F._3
convenuti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate e verbale d'udienza dell'11/9/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 13/04/2022 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere proprietaria dell'immobile sito in Brescia, via Vicenza, n. 33, censito al Foglio
10, particella 4159, sub 3-4, ubicato all'interno di un complesso di villette a schiera sfalsate in diagonale;
ii) che il suddetto immobile aderisce parzialmente all'abitazione dei convenuti sita in Brescia, via Vicenza, n. 35, censita al Foglio 10, part. 4159, sub 5-6; iii) che, in particolare, l'immobile attoreo gode di servitù di posa di tubature e scarico di acque meteoriche esercitata mediante una tubazione che si sviluppa lungo il giardino retrostante l'abitazione dei convenuti “a distanza di un metro circa dal corpo di fabbrica” fino all'allaccio alla rete fognaria comunale (doc. 4 e 15); iv) in occasione di alcuni interventi fatti eseguire nel 2019 dai convenuti sul loro fondo tale tubazione è stata tuttavia interrotta/ostruita così impedendo il normale deflusso delle acque bianche e rendendo impossibile l'esercizio della servitù; v) nello specifico, in occasione di fenomeni piovosi il giardino dell'attrice si allaga con nocumento per la proprietà di quest'ultima, tanto che la sig.ra è stata suo malgrado costretta ad Pt_1
installare, a sue spese, una cisterna finalizzata a raccogliere l'acqua piovana al fine di impedire ristagni sulla sua proprietà, soluzione da ritenersi in ogni caso provvisoria e non satisfattiva;
vi) essendo risultati vani i tentativi di addivenire a un componimento bonario della vertenza, l'attrice ha radicato il procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 12681/2020 R.G. conclusosi con perizia a firma del Geom.
[...]
datata 2/12/2021 che ha accertato l'esistenza della servitù, l'interruzione Per_1
della tubatura e quantificato un costo di ripristino di € 4.237,78 (cfr. CTU).
In conclusione, l'attrice sig.ra ha chiesto condannarsi i convenuti, previo Pt_1
accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio di tubazioni a vantaggio del fondo attoreo, alla rimessione in pristino stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno quantificato in € 5.100,00 o nella diversa somma di giustizia e al ristoro delle spese legali e tecniche sostenute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/9/2022 si sono costituiti i convenuti riportandosi al contenuto della perizia di parte a firma del Geom. Per_2
depositata nel fascicolo di accertamento tecnico preventivo e rendendosi
[...]
disponibili ad addivenire ad una soluzione condivisa.
Naufragato il tentativo di conciliazione sono stati concessi alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 30/6/2025, acquisito il fascicolo della procedura di A.T.P., è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * pag. 2/6 La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate.
Parte attrice ha chiesto accertarsi l'esistenza di una servitù di passaggio di tubazioni per il deflusso delle acque meteoriche a vantaggio del proprio fondo e a carico del fondo dei convenuti, nonché la loro condanna alla rimessione in pristino e al ristoro dei danni medio tempore subiti (equitativamente quantificati in € 150,00/die).
Costituitisi in giudizio i convenuti sig.ri non hanno specificatamente contestato CP_1
la fondatezza delle domande attoree, limitandosi a riportarsi al contenuto della perizia di parte a firma del Geom. (allegata alla comparsa). Per_2
Ebbene, la relazione tecnica redatta all'esito della procedura di istruzione preventiva ha appurato in contraddittorio tra le parti quanto segue: “La tubazione della fognatura delle acque bianche che raccoglie le acque pluviali della copertura è stata costruita ancora nel 1958 e raccoglie le acque portandole sul lato sud del fabbricato […].
Queste tubazioni, passano su proprietà privata, ma godono di diritto di passaggio degli impianti tecnologici. Tale tubazione è stata ripristinata nella zona di proprietà
con una tubazione di plastica, ma al momento è stata chiusa la possibilità di CP_1
passaggio delle acque di scarico dalle proprietà a monte. Tale blocco ha causato
[…] allagamenti nel giardino della sig.ra (cfr. CTU pag. 5). Pt_2
In altre parole, il CTU ha accertato la presenza di tubazioni destinate al deflusso delle acque meteoriche, nonché l'interruzione delle stesse in corrispondenza del fondo dei sig.ri di guisa da impedire lo scarico delle acque provenienti dai fondi a monte. CP_1
Ora, l'esistenza della servitù, oltre a non essere stata contestata, risulta anche dalla presenza di opere apparenti destinate durevolmente all'esercizio della stessa.
Come affermato dalla giurisprudenza infatti: “la tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente […], costituisce senz'altro un'opera oggettivamente visibile […], anche solo in parte, dal proprietario dello stesso, che, di fatto, inequivocabilmente (come, appunto, è il caso di una tubazione che trasporta acqua), rivela, per struttura e consistenza, l'onere che grava sull'appartamento servente a vantaggio dell'altro” (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 14292/2017). pag. 3/6 Ciò consente di ritenere fondata la domanda di accertamento della servitù ai sensi dell'art. 1061 c.c..
Parimenti incontestata è la circostanza secondo cui l'esercizio della servitù è stato impedito dagli interventi realizzati dai convenuti nel 2019.
Come rilevato dal CTU, a seguito di tali interventi è stata “chiusa la possibilità di passaggio delle acque di scarico della proprietà a monte” (pag. 5), situazione per emendare la quale risulta necessario “ripristinare il tratto di tubazione a monte della proprietà , con nuova tubazione atta alla fognatura di acque bianche, e CP_1
creazione di pozzetti di ispezione sul confine di proprietà” (pag. 6).
A non dissimili conclusioni è pervenuto anche il tecnico dei sig.ri il quale, oltre CP_1
a non avere presentato alcuna osservazione alla CTU, ha espressamente riconosciuto la necessità di procedere a “ripristinare lo scarico a favore della proprietà Pt_1
(cfr. allegato alla comparsa).
In accoglimento della domanda attorea i convenuti devono quindi essere condannati alla rimessione in pristino dei luoghi al fine di consentire l'esercizio della servitù.
Parte attrice ha chiesto, infine, il ristoro del danno medio tempore patito “in ragione dell'interruzione dell'esercizio della servitù” e degli allagamenti subiti a causa del mancato regolare deflusso delle acque meteoriche.
Tale domanda è rimasta tuttavia priva di riscontri probatori.
Come rilevato dal CTU “non è possibile quantificare il danno in quanto l'acqua non ha lasciato danni evidenti a strutture, se non l'allagamento del giardino e nel periodo di grande pioggia il terreno risulta molto umido e difficile da gestire dal punto di vista del manto erboso e delle piante presenti, se non quantificando il costo di acquisto che ha dovuto sostenere la sig.ra nell'acquisto e nella posa Pt_2
della cisterna per contenere l'acqua pluviale” (pag. 5-6).
Cionondimeno in corso di causa l'attrice non ha documentato tale esborso, né ha formulato istanze istruttorie in ordine ai dedotti allagamenti (i.e. quando e con quale intensità essi si sono verificati, quali sono state le relative conseguenze ecc.), non potendosi ritenere che la mera non contestazione valga anche a fondare la domanda pag. 4/6 risarcitoria in difetto di specifica allegazione e prova del pregiudizio in concreto subito che non può neppure ritenersi in re ipsa.
Merita invece accoglimento la domanda di rifusione delle spese, processuali e tecniche, sostenute per il procedimento di istruzione preventiva e per la presente fase di merito stante la prevalente soccombenza dei convenuti.
I sig.ri vanno quindi condannati in via solidale a rifondere alla sig.ra € CP_1 Pt_1
527,00 a titolo di compenso corrisposto al CTU (cfr. doc. 12 e ordinanza 28/4/2021);
€ 854,88 a titolo di anticipazioni;
€ 5.337,00 a titolo di spese legali (di cui € 1.528,00 quanto alla fase di ATP ed € 3.809,00 quanto alla presente fase in applicazione dei vigenti parametri minimi ex D.M. n. 55/2014 – valore indeterminabile – complessità bassa stante le difese svolte dei convenuti).
Nulla va riconosciuto per la fase di mediazione non essendo state prodotte le fatture attestanti gli esborsi effettivamente sostenuti (cfr. Cass. Civ. n. 5389/2024).
Essendosi la parte convenuta costituita nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva radicato anche ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accerta e dichiara l'esistenza della servitù di passaggio di tubazioni per lo scarico di acque meteoriche a vantaggio del fondo dominante di proprietà attorea e a carico del fondo servente delle parti convenute;
per l'effetto, condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi al fine di consentire l'esercizio della servitù eseguendo le opere così come individuate in sede di perizia all'esito del procedimento di ATP n. 12681/2020 R.G. entro e non giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice;
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite della fase di ATP n. 12681/2020 e della presente fase di merito che liquida in pag. 5/6 complessivi € 6.191,88 (di cui € 5.337,00 a titolo di compensi ed € 854,88 per anticipazioni), oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese tecniche in favore di parte attrice che liquida in € 527,00.
Si comunichi.
Brescia, lì 11/09/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 4353/2022
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARTIRE FABIO attrice contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), assistiti e difesi dall'Avv. ZUPPELLI LUCA C.F._3
convenuti
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte depositate e verbale d'udienza dell'11/9/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 13/04/2022 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere proprietaria dell'immobile sito in Brescia, via Vicenza, n. 33, censito al Foglio
10, particella 4159, sub 3-4, ubicato all'interno di un complesso di villette a schiera sfalsate in diagonale;
ii) che il suddetto immobile aderisce parzialmente all'abitazione dei convenuti sita in Brescia, via Vicenza, n. 35, censita al Foglio 10, part. 4159, sub 5-6; iii) che, in particolare, l'immobile attoreo gode di servitù di posa di tubature e scarico di acque meteoriche esercitata mediante una tubazione che si sviluppa lungo il giardino retrostante l'abitazione dei convenuti “a distanza di un metro circa dal corpo di fabbrica” fino all'allaccio alla rete fognaria comunale (doc. 4 e 15); iv) in occasione di alcuni interventi fatti eseguire nel 2019 dai convenuti sul loro fondo tale tubazione è stata tuttavia interrotta/ostruita così impedendo il normale deflusso delle acque bianche e rendendo impossibile l'esercizio della servitù; v) nello specifico, in occasione di fenomeni piovosi il giardino dell'attrice si allaga con nocumento per la proprietà di quest'ultima, tanto che la sig.ra è stata suo malgrado costretta ad Pt_1
installare, a sue spese, una cisterna finalizzata a raccogliere l'acqua piovana al fine di impedire ristagni sulla sua proprietà, soluzione da ritenersi in ogni caso provvisoria e non satisfattiva;
vi) essendo risultati vani i tentativi di addivenire a un componimento bonario della vertenza, l'attrice ha radicato il procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 12681/2020 R.G. conclusosi con perizia a firma del Geom.
[...]
datata 2/12/2021 che ha accertato l'esistenza della servitù, l'interruzione Per_1
della tubatura e quantificato un costo di ripristino di € 4.237,78 (cfr. CTU).
In conclusione, l'attrice sig.ra ha chiesto condannarsi i convenuti, previo Pt_1
accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio di tubazioni a vantaggio del fondo attoreo, alla rimessione in pristino stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno quantificato in € 5.100,00 o nella diversa somma di giustizia e al ristoro delle spese legali e tecniche sostenute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14/9/2022 si sono costituiti i convenuti riportandosi al contenuto della perizia di parte a firma del Geom. Per_2
depositata nel fascicolo di accertamento tecnico preventivo e rendendosi
[...]
disponibili ad addivenire ad una soluzione condivisa.
Naufragato il tentativo di conciliazione sono stati concessi alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 30/6/2025, acquisito il fascicolo della procedura di A.T.P., è stata fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * pag. 2/6 La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate.
Parte attrice ha chiesto accertarsi l'esistenza di una servitù di passaggio di tubazioni per il deflusso delle acque meteoriche a vantaggio del proprio fondo e a carico del fondo dei convenuti, nonché la loro condanna alla rimessione in pristino e al ristoro dei danni medio tempore subiti (equitativamente quantificati in € 150,00/die).
Costituitisi in giudizio i convenuti sig.ri non hanno specificatamente contestato CP_1
la fondatezza delle domande attoree, limitandosi a riportarsi al contenuto della perizia di parte a firma del Geom. (allegata alla comparsa). Per_2
Ebbene, la relazione tecnica redatta all'esito della procedura di istruzione preventiva ha appurato in contraddittorio tra le parti quanto segue: “La tubazione della fognatura delle acque bianche che raccoglie le acque pluviali della copertura è stata costruita ancora nel 1958 e raccoglie le acque portandole sul lato sud del fabbricato […].
Queste tubazioni, passano su proprietà privata, ma godono di diritto di passaggio degli impianti tecnologici. Tale tubazione è stata ripristinata nella zona di proprietà
con una tubazione di plastica, ma al momento è stata chiusa la possibilità di CP_1
passaggio delle acque di scarico dalle proprietà a monte. Tale blocco ha causato
[…] allagamenti nel giardino della sig.ra (cfr. CTU pag. 5). Pt_2
In altre parole, il CTU ha accertato la presenza di tubazioni destinate al deflusso delle acque meteoriche, nonché l'interruzione delle stesse in corrispondenza del fondo dei sig.ri di guisa da impedire lo scarico delle acque provenienti dai fondi a monte. CP_1
Ora, l'esistenza della servitù, oltre a non essere stata contestata, risulta anche dalla presenza di opere apparenti destinate durevolmente all'esercizio della stessa.
Come affermato dalla giurisprudenza infatti: “la tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente […], costituisce senz'altro un'opera oggettivamente visibile […], anche solo in parte, dal proprietario dello stesso, che, di fatto, inequivocabilmente (come, appunto, è il caso di una tubazione che trasporta acqua), rivela, per struttura e consistenza, l'onere che grava sull'appartamento servente a vantaggio dell'altro” (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 14292/2017). pag. 3/6 Ciò consente di ritenere fondata la domanda di accertamento della servitù ai sensi dell'art. 1061 c.c..
Parimenti incontestata è la circostanza secondo cui l'esercizio della servitù è stato impedito dagli interventi realizzati dai convenuti nel 2019.
Come rilevato dal CTU, a seguito di tali interventi è stata “chiusa la possibilità di passaggio delle acque di scarico della proprietà a monte” (pag. 5), situazione per emendare la quale risulta necessario “ripristinare il tratto di tubazione a monte della proprietà , con nuova tubazione atta alla fognatura di acque bianche, e CP_1
creazione di pozzetti di ispezione sul confine di proprietà” (pag. 6).
A non dissimili conclusioni è pervenuto anche il tecnico dei sig.ri il quale, oltre CP_1
a non avere presentato alcuna osservazione alla CTU, ha espressamente riconosciuto la necessità di procedere a “ripristinare lo scarico a favore della proprietà Pt_1
(cfr. allegato alla comparsa).
In accoglimento della domanda attorea i convenuti devono quindi essere condannati alla rimessione in pristino dei luoghi al fine di consentire l'esercizio della servitù.
Parte attrice ha chiesto, infine, il ristoro del danno medio tempore patito “in ragione dell'interruzione dell'esercizio della servitù” e degli allagamenti subiti a causa del mancato regolare deflusso delle acque meteoriche.
Tale domanda è rimasta tuttavia priva di riscontri probatori.
Come rilevato dal CTU “non è possibile quantificare il danno in quanto l'acqua non ha lasciato danni evidenti a strutture, se non l'allagamento del giardino e nel periodo di grande pioggia il terreno risulta molto umido e difficile da gestire dal punto di vista del manto erboso e delle piante presenti, se non quantificando il costo di acquisto che ha dovuto sostenere la sig.ra nell'acquisto e nella posa Pt_2
della cisterna per contenere l'acqua pluviale” (pag. 5-6).
Cionondimeno in corso di causa l'attrice non ha documentato tale esborso, né ha formulato istanze istruttorie in ordine ai dedotti allagamenti (i.e. quando e con quale intensità essi si sono verificati, quali sono state le relative conseguenze ecc.), non potendosi ritenere che la mera non contestazione valga anche a fondare la domanda pag. 4/6 risarcitoria in difetto di specifica allegazione e prova del pregiudizio in concreto subito che non può neppure ritenersi in re ipsa.
Merita invece accoglimento la domanda di rifusione delle spese, processuali e tecniche, sostenute per il procedimento di istruzione preventiva e per la presente fase di merito stante la prevalente soccombenza dei convenuti.
I sig.ri vanno quindi condannati in via solidale a rifondere alla sig.ra € CP_1 Pt_1
527,00 a titolo di compenso corrisposto al CTU (cfr. doc. 12 e ordinanza 28/4/2021);
€ 854,88 a titolo di anticipazioni;
€ 5.337,00 a titolo di spese legali (di cui € 1.528,00 quanto alla fase di ATP ed € 3.809,00 quanto alla presente fase in applicazione dei vigenti parametri minimi ex D.M. n. 55/2014 – valore indeterminabile – complessità bassa stante le difese svolte dei convenuti).
Nulla va riconosciuto per la fase di mediazione non essendo state prodotte le fatture attestanti gli esborsi effettivamente sostenuti (cfr. Cass. Civ. n. 5389/2024).
Essendosi la parte convenuta costituita nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva radicato anche ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accerta e dichiara l'esistenza della servitù di passaggio di tubazioni per lo scarico di acque meteoriche a vantaggio del fondo dominante di proprietà attorea e a carico del fondo servente delle parti convenute;
per l'effetto, condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi al fine di consentire l'esercizio della servitù eseguendo le opere così come individuate in sede di perizia all'esito del procedimento di ATP n. 12681/2020 R.G. entro e non giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attrice;
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite della fase di ATP n. 12681/2020 e della presente fase di merito che liquida in pag. 5/6 complessivi € 6.191,88 (di cui € 5.337,00 a titolo di compensi ed € 854,88 per anticipazioni), oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese tecniche in favore di parte attrice che liquida in € 527,00.
Si comunichi.
Brescia, lì 11/09/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 6/6