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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/09/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2029/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2029/2021,
PROMOSSA DA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante p.t., (C.F.: ) rappresentata e difesa dall' avv. Gabriele Garzia ed P.IVA_1
Cont elettivamente domiciliata presso la Struttura Burocratica Legale dell' di con sede in CP_2
alla Via Napoli, 8 CP_2 parte opponente
CONTRO
(già Controparte_3 CP_4
) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Pandiscia, presso il cui studio in Roma, P.IVA_2 al Largo Amilcare Ponchielli, n. 6, è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata dalla Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2021, notificato il 12.04.2021, con cui l'intestato
[...]
Tribunale, su ricorso della dichiaratasi Controparte_5 creditrice della somma di € 21.974,88 a titolo di spese sostenute per l'acquisto di gruppo elettrogeno e ulteriori beni mobili, come da fatture n. 76 del 16.09.2008, n. 77 del 06.10.2008 e n.
199/D del 31.05.2008, in forza del contratto di appalto del 23.12.2006 per la gestione della RSA
Pag. 1 a 5 sita in Ostuni, alla Contrada Trappeto del Monte, ha ingiunto alla Parte_2 il pagamento della somma di € 21.974,88, oltre interessi di mora, nonché delle spese del
[...] procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 540,00, per compensi, oltre accessori di legge.
1.1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 20.05.2021, la ha chiesto la revoca del d.i. opposto, in Parte_2 via preliminare, per incompetenza funzionale del giudice adito e, nel merito, previo rigetto dell'eventuale altrui istanza di concessione della provvisoria esecutività, il rigetto della domanda di pagamento azionata in via monitoria per infondatezza, prescrizione e mancanza di prova. In via subordinata, ha sollevato, poi, in caso di accoglimento dell'altrui domanda di pagamento, eccezione riconvenzionale di compensazione almeno parziale, vinte in ogni caso le spese di lite.
Preliminarmente, ha dedotto la competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese, rilevando l'erroneità della proposizione del ricorso monitorio innanzi a questo Tribunale, stante la competenza della sezione specializzata del Tribunale per le imprese di Bari, ai sensi e per gli effetti del D.L. 27 giugno 2003, n.168 come sostituito dall'art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.
Nel merito, ha contestato la debenza degli importi richiesti dall'opposta, deducendo che:
- quest'ultima non ha adempiuto tempestivamente all'obbligo contrattuale (art. 5) di presentare la documentazione contabile giustificativa delle spese sostenuta al fine di ottenersi il rimborso, atteso che tale documentazione è stata prodotta solo a distanza di
10anni dall'acquisto;
- l'opposta non ha prodotto l'allegato contrattuale H contenente l'indicazione delle specifiche opere di completamento e dotazione di beni mobili per la RSA convenute come addizioni;
- la fattura n. 199/D del 31.05.2008 riguarda anche l'acquisto di beni minimali avulsi da quelli concordati e rientranti nell'esclusiva sfera di organizzazione del gestore del servizio;
- il credito si è prescritto per prescrizione quinquennale, dovendosi applicare lo stesso termine previsto per la prescrizione dei canonici di concessione demaniale, o comunque per prescrizione decennale;
- che, in ogni caso, il credito azionato dall'opposta va compensato, a norma dell'art. 5 del Cont contratto di appalto, con il controcredito vantato dalla a titolo di canone di concessione dell'immobile dove è ubicata la RSA pari a un importo di € 205.915,90, a tal fine spiegando espressa eccezione riconvenzionale di compensazione.
Pag. 2 a 5 2. Con comparsa del 15.11.2021, si è costituita in giudizio la società
[...]
(già che, in via preliminare, ha chiesto Controparte_3 Controparte_4 concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e rigettare l'altrui eccezione di competenza in quanto infondata e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'altrui opposizione, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, l'opposta ha contestato le deduzioni afferenti alla prescrizione del credito, alla carenza di prova della domanda di pagamento e all'eccezione riconvenzionale di compensazione, deducendo di aver già provveduto alla compensazione del maggior credito azionato con il Cont controcredito vantato dalla a titolo di canoni di concessione per la gestione della RSA.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza del 03.08.2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648
c.p.c., rilevando che, per un verso, la fattura n. 199/D del 31.5.2008, posta a sostegno del ricorso monitorio unitamente a quelle n. 76/2008 e 77/2008, riguarda anche l'acquisto di beni (giaccone, stivali, ecc.) non compresi tra gli “arredi e altre opere di completamento” indicati nell'art. 5, co. 3 Cont del contratto intercorso tra le parti, che l'appaltatore avrebbe potuto addebitare all' e che, per altro verso, il credito riveniente dalla stessa fattura del 31.5.2008 appare prescritto, posto che la messa in mora, inviata dall'apposta tramite pec del 28.8.2018, è intervenuta dopo dieci anni. E ha concesso, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con successiva ordinanza resa all'udienza del 12.05.2023, il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1 Negli scritti finali le parti hanno ribadito le proprie conclusioni: in particolare, parte opponente ha insistito per il rigetto della domanda di pagamento spiegata in via monitoria, mentre parte opposta ha chiesto la conferma del d.i. opposto reiterando le richieste istruttorie già vagliate e rigettate dal Tribunale in corso di causa.
***
4. Prima di affrontare le questioni afferenti al merito, è necessario trattare l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese di Bari Cont sollevata dall opponente.
Pag. 3 a 5 Tale eccezione è infondata atteso che, nel caso di specie, viene in rilievo semplicemente un diritto di obbligazione la cui competenza è assegnata, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., al Tribunale ordinario territorialmente competente, in ragione del domicilio del debitore (ASL Brindisi), a decidere sulla domanda di pagamento ex artt. 18 e ss c.p.c.
5. Ciò detto, l'opposizione spiegata dall' è fondata e va accolta per i seguenti Pt_3 motivi.
5.1 Anzitutto, con riferimento al credito fondato sulla fattura n. 199/D del 31.05.2008, deve dirsi intervenuta la prescrizione estintiva decennale, ex art. 2946 c.c., già alla data del Cont 28.08.2018 in cui l'opposta ha inoltrato all' la pec di diffida e messa in mora.
La fondatezza di tale eccezione avente carattere assorbente rende superflua, peraltro, ogni valutazione in ordine alle ulteriori contestazioni.
5.2 Con riferimento al credito fondato sulle fatture n. 76 del 16.09.2008 e n. 77 del
06.10.2008, non vi è, poi, alcuna prova che l'acquisto del gruppo elettrogeno rientrasse tra i beni di cui all'allegato H, idonei a fondare il diritto al rimborso preteso dall'opposta.
Invero, il contratto di appalto prodotto dall'opposta in via monitoria non risulta corredato dell'allegato H contenente l'“elenco opere di complemento ed arredi per adeguamento RSA”, pur essendo nominato nell'indice contrattuale di cui a pag. 46. Né tale allegato è stato prodotto in seno al giudizio di opposizione.
5.3 Alla stregua di tali considerazioni, deve, quindi, accogliersi l'opposizione promossa dalla con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
6. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000, in considerazione del valore della causa (€ 21.974,88), con riduzione del 50% dei compensi spettanti per la fase istruttoria atteso il mancato svolgimento delle udienze di assunzione dei mezzi istruttori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito;
2. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_3
333/2021;
Pag. 4 a 5
3. condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore della
[...]
che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso Parte_2 forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 23.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2029/2021,
PROMOSSA DA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante p.t., (C.F.: ) rappresentata e difesa dall' avv. Gabriele Garzia ed P.IVA_1
Cont elettivamente domiciliata presso la Struttura Burocratica Legale dell' di con sede in CP_2
alla Via Napoli, 8 CP_2 parte opponente
CONTRO
(già Controparte_3 CP_4
) in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Pandiscia, presso il cui studio in Roma, P.IVA_2 al Largo Amilcare Ponchielli, n. 6, è elettivamente domiciliata parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal verbale dell'udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata dalla Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 333/2021, notificato il 12.04.2021, con cui l'intestato
[...]
Tribunale, su ricorso della dichiaratasi Controparte_5 creditrice della somma di € 21.974,88 a titolo di spese sostenute per l'acquisto di gruppo elettrogeno e ulteriori beni mobili, come da fatture n. 76 del 16.09.2008, n. 77 del 06.10.2008 e n.
199/D del 31.05.2008, in forza del contratto di appalto del 23.12.2006 per la gestione della RSA
Pag. 1 a 5 sita in Ostuni, alla Contrada Trappeto del Monte, ha ingiunto alla Parte_2 il pagamento della somma di € 21.974,88, oltre interessi di mora, nonché delle spese del
[...] procedimento monitorio, liquidate in € 145,50 per esborsi e € 540,00, per compensi, oltre accessori di legge.
1.1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 20.05.2021, la ha chiesto la revoca del d.i. opposto, in Parte_2 via preliminare, per incompetenza funzionale del giudice adito e, nel merito, previo rigetto dell'eventuale altrui istanza di concessione della provvisoria esecutività, il rigetto della domanda di pagamento azionata in via monitoria per infondatezza, prescrizione e mancanza di prova. In via subordinata, ha sollevato, poi, in caso di accoglimento dell'altrui domanda di pagamento, eccezione riconvenzionale di compensazione almeno parziale, vinte in ogni caso le spese di lite.
Preliminarmente, ha dedotto la competenza inderogabile del Tribunale delle Imprese, rilevando l'erroneità della proposizione del ricorso monitorio innanzi a questo Tribunale, stante la competenza della sezione specializzata del Tribunale per le imprese di Bari, ai sensi e per gli effetti del D.L. 27 giugno 2003, n.168 come sostituito dall'art. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27.
Nel merito, ha contestato la debenza degli importi richiesti dall'opposta, deducendo che:
- quest'ultima non ha adempiuto tempestivamente all'obbligo contrattuale (art. 5) di presentare la documentazione contabile giustificativa delle spese sostenuta al fine di ottenersi il rimborso, atteso che tale documentazione è stata prodotta solo a distanza di
10anni dall'acquisto;
- l'opposta non ha prodotto l'allegato contrattuale H contenente l'indicazione delle specifiche opere di completamento e dotazione di beni mobili per la RSA convenute come addizioni;
- la fattura n. 199/D del 31.05.2008 riguarda anche l'acquisto di beni minimali avulsi da quelli concordati e rientranti nell'esclusiva sfera di organizzazione del gestore del servizio;
- il credito si è prescritto per prescrizione quinquennale, dovendosi applicare lo stesso termine previsto per la prescrizione dei canonici di concessione demaniale, o comunque per prescrizione decennale;
- che, in ogni caso, il credito azionato dall'opposta va compensato, a norma dell'art. 5 del Cont contratto di appalto, con il controcredito vantato dalla a titolo di canone di concessione dell'immobile dove è ubicata la RSA pari a un importo di € 205.915,90, a tal fine spiegando espressa eccezione riconvenzionale di compensazione.
Pag. 2 a 5 2. Con comparsa del 15.11.2021, si è costituita in giudizio la società
[...]
(già che, in via preliminare, ha chiesto Controparte_3 Controparte_4 concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e rigettare l'altrui eccezione di competenza in quanto infondata e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'altrui opposizione, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, l'opposta ha contestato le deduzioni afferenti alla prescrizione del credito, alla carenza di prova della domanda di pagamento e all'eccezione riconvenzionale di compensazione, deducendo di aver già provveduto alla compensazione del maggior credito azionato con il Cont controcredito vantato dalla a titolo di canoni di concessione per la gestione della RSA.
3. All'esito della prima udienza, con ordinanza del 03.08.2022, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 648
c.p.c., rilevando che, per un verso, la fattura n. 199/D del 31.5.2008, posta a sostegno del ricorso monitorio unitamente a quelle n. 76/2008 e 77/2008, riguarda anche l'acquisto di beni (giaccone, stivali, ecc.) non compresi tra gli “arredi e altre opere di completamento” indicati nell'art. 5, co. 3 Cont del contratto intercorso tra le parti, che l'appaltatore avrebbe potuto addebitare all' e che, per altro verso, il credito riveniente dalla stessa fattura del 31.5.2008 appare prescritto, posto che la messa in mora, inviata dall'apposta tramite pec del 28.8.2018, è intervenuta dopo dieci anni. E ha concesso, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con successiva ordinanza resa all'udienza del 12.05.2023, il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già rassegnate negli atti introduttivi e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1 Negli scritti finali le parti hanno ribadito le proprie conclusioni: in particolare, parte opponente ha insistito per il rigetto della domanda di pagamento spiegata in via monitoria, mentre parte opposta ha chiesto la conferma del d.i. opposto reiterando le richieste istruttorie già vagliate e rigettate dal Tribunale in corso di causa.
***
4. Prima di affrontare le questioni afferenti al merito, è necessario trattare l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese di Bari Cont sollevata dall opponente.
Pag. 3 a 5 Tale eccezione è infondata atteso che, nel caso di specie, viene in rilievo semplicemente un diritto di obbligazione la cui competenza è assegnata, ai sensi dell'art. 637 c.p.c., al Tribunale ordinario territorialmente competente, in ragione del domicilio del debitore (ASL Brindisi), a decidere sulla domanda di pagamento ex artt. 18 e ss c.p.c.
5. Ciò detto, l'opposizione spiegata dall' è fondata e va accolta per i seguenti Pt_3 motivi.
5.1 Anzitutto, con riferimento al credito fondato sulla fattura n. 199/D del 31.05.2008, deve dirsi intervenuta la prescrizione estintiva decennale, ex art. 2946 c.c., già alla data del Cont 28.08.2018 in cui l'opposta ha inoltrato all' la pec di diffida e messa in mora.
La fondatezza di tale eccezione avente carattere assorbente rende superflua, peraltro, ogni valutazione in ordine alle ulteriori contestazioni.
5.2 Con riferimento al credito fondato sulle fatture n. 76 del 16.09.2008 e n. 77 del
06.10.2008, non vi è, poi, alcuna prova che l'acquisto del gruppo elettrogeno rientrasse tra i beni di cui all'allegato H, idonei a fondare il diritto al rimborso preteso dall'opposta.
Invero, il contratto di appalto prodotto dall'opposta in via monitoria non risulta corredato dell'allegato H contenente l'“elenco opere di complemento ed arredi per adeguamento RSA”, pur essendo nominato nell'indice contrattuale di cui a pag. 46. Né tale allegato è stato prodotto in seno al giudizio di opposizione.
5.3 Alla stregua di tali considerazioni, deve, quindi, accogliersi l'opposizione promossa dalla con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
6. All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000, in considerazione del valore della causa (€ 21.974,88), con riduzione del 50% dei compensi spettanti per la fase istruttoria atteso il mancato svolgimento delle udienze di assunzione dei mezzi istruttori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito;
2. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Pt_3
333/2021;
Pag. 4 a 5
3. condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore della
[...]
che si liquidano in € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso Parte_2 forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Brindisi, 23.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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