Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 3 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 27/01/2022, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2022
N. 01299/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elvia Belmonte, Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Ubi Banca S.p.A. – Finanziamenti e Finanza Strutturata, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, -OMISSIS-, relativo al Prog. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\3\2019:
- della Cartella di Pagamento n. -OMISSIS-, notificata in data 23 gennaio 2019;
- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. -OMISSIS-;
- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, -OMISSIS-, relativo al Prog. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premessa la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, dal momento che i provvedimenti di revoca impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono tutti motivati in ragione della sentenza n. -OMISSIS- con cui il Tribunale di Brindisi ha dichiarato, tra gli altri, il sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS-, colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 640 c.p., 640-bis, 61 n.7 c.p., in ragione di condotte riferibili, non soltanto alla fase di erogazione dei contributi, ma anche al momento essenzialmente pubblicistico concernente l’accertamento dei requisiti per la relativa concessione e l'emanazione del provvedimento discrezionale attributivo del beneficio;
Rilevato che la predetta sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce con l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste (cfr. sentenza n. -OMISSIS-);
Considerato pertanto che si ravvisa il requisito del fumus boni iuris ;
Considerato altresì che è riscontrabile il requisito del periculum in mora in ragione del fatto che l’Agenzia delle Entrate, con documento n. -OMISSIS-, fascicolo n. -OMISSIS-, ha iscritto ipoteca legale sulla totalità dei beni immobili della società per il recupero del credito;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare presentata in data 23.12.2021 con la conseguente sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti.
Fissa la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 19.05.2022.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.