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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4957/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. GRANIERI Parte_1
MARISA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente esponeva di aver ricevuto dall' una comunicazione datata CP_1
7.7.2023 con la quale l'istituto aveva richiesto la restituzione della somma di € 13.864,52 a titolo di revoca di indennità di accompagnamento e maggiorazione sociale.
Deduceva la illegittimità della pretesa restitutoria azionata dall' invocando l'art.13 L.n. 412 del 1991 e l'art.52 CP_1
L.n.88/89 e concludeva chiedendo la declaratoria di non debenza delle somme richieste dall'Istituto.
L' , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda. La causa, la quale, stante la natura documentale, non ha necessitato di attività istruttoria, viene decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Dagli atti risulta che la ricorrente riconosciuta invalida civile nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento,in sede di visita di revisione del 25.6.2021 veniva ritenuta invalida al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento con verbale comunicato il 15.7.2021 e successivamente a seguito di altra visita di revisione in data 12.5.2023 riconosciuta invalido all'80% con verbale comunicato in data 26.5.2023.
Preliminarmente va precisato come l'oggetto della presente controversia è la richiesta di indebito assistenziale.
Secondo l'orientamento ormai costante della Suprema
Corte(Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019),12608 del
2020,13916/2021), all'indebito assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033
c.c. La Suprema Corte ha precisato “alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. Per_1 pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” . 4.- Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). 7.- Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario , che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, consente il diritto dell' alla restituzione delle somme CP_1 solo dal provvedimento con cui l'esito dell'accertamento è comunicato al percipiente, a meno che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.( Corte di Cassazione, ordinanza
24180 del 2022). Nel caso in esame l' ha provato di aver comunicato il CP_1 verbale con il quale non veniva più riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e il verbale con il quale veniva riconosciuta invalida all'80% con conseguente revoca della maggiorazione sociale.
Ne consegue che parte ricorrente ha avuto contezza della revoca del beneficio.
Il ricorso va dunque rigettato mentre si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosenza,16.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino