Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03971/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02014/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2022, proposto da
NA IZ, IA RA IZ, PP IZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Turri, Martina Scaltritti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cairate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Micheletti, Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
unitamente a tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi, dell'ordinanza d'ingiunzione a demolire emessa dal Comune di Cairate n. 26 del 9.5.2022, notificata in data 23.5/1.6.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cairate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. FR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del giudizio promosso dai ricorrenti è l’ordinanza n. 26/2022, corredata di allegato grafico, con cui il Comune di Cairate – area tecnica edilizia privata - ha ingiunto ai ricorrenti, sigg. IZ, la demolizione e rimozione di:
a) un deposito con struttura in ferro e pareti perimetrali e copertura con lastre in plexiglass di dimensioni di circa ml. 3,17 x 6,90 ml. e un’altezza al colmo di ml. 2,50;
b) un deposito in muratura con copertura piana realizzata con pannelli grecati coibentati di dimensioni di circa ml. 8,45 x 5,62 ml. e altezza di circa ml. 2,84;
c) una stalla con struttura realizzata con tubolari in ferro e la copertura con lamiera grecata coibentata;
d) una voliera di circa ml. 1,50 x 1,50 ml. e altezza di circa ml. 2,30;
e) una tettoia realizzata con tubolari in ferro e copertura con pannelli in lamiera grecata coibentati;
f) recinzione realizzata con paletti e rete;
g) dei bancali in legno, pannelli in metallo, puntelli per ponteggi, e autobloccanti depositati sull’area.
2.- I ricorrenti propongono due ordini di censure e depositano memoria.
Si è costituito il Comune di Cairate, che ha depositato memorie, documenti e memoria di replica, chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata discussa all’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 ed è passata in decisione.
3.- Il ricorso non può essere accolto.
4.- Col primo motivo di ricorso si deduce:
violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 31, comma 3, DPR 6.6.2001 n. 380; art. 1 L. 7.8.1990 n. 241 e art. 97 Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione della pa; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria manifesti.
I ricorrenti lamentano che l’ordinanza preveda l’acquisizione gratuita dell’area, nonostante essi non siano responsabili degli abusi, non avrebbero la materiale disponibilità delle aree e avrebbero inviato una diffida al padre, AL IZ, che sarebbe l’autore degli abusi edilizi contestati. In ipotesi di realizzazione dell’abuso da parte di un soggetto terzo non sussiste, affermano, un automatismo tra inadempimento all’ordine di demolizione e l’ acquisizione al patrimonio comunale.
4.1.- Il motivo è infondato.
In primo luogo la semplice diffida non è idonea a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi (Cons. Stato, Sez. VI, 19.4.2024, n. 3574; Cons. Stato, Sez. VI, 18.10.2023, n. 9067). Inoltre la diffida, nel caso tardiva, è inidonea ad escludere pure l’acquisizione gratuita ( TAR Veneto, Sez. II, 18.6.2024, n. 1528).
Affinchè il proprietario non sia qualificato come colpevole di abuso edilizio commesso da altri, qualora voglia sfuggire all'effetto sanzionatorio di cui all'art. 31 d.p.r. n. 380/2001, deve provare di aver intrapreso iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all'abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi.
Ai fini dell'esenzione del proprietario dalla responsabilità dell'abuso, si richiede pertanto la prova di iniziative dimostrative di un comportamento attivo, da estrinsecarsi in diffide o altre iniziative di carattere ultimativo; al contrario, un comportamento meramente passivo di adesione alle iniziative comunali, con mere dichiarazioni o affermazioni solo di dissociazione o manifestazioni di intenti, senza alcuna attività materiale o almeno giuridica di attivazione diretta ad eliminare l'abuso (per esempio, risoluzione giudiziaria per inadempimento, diffida ad eliminare l'abuso, attività di ripristino, a maggior ragione se l'ordine non viene contestato), non sono sufficienti a dimostrare l'estraneità del proprietario (Consiglio di Stato sez. VI, 11/01/2018, n.147).
I ricorrenti – pur avendo da ultimo rivolto al padre un atto di diffida a provvedere alla demolizione delle opere abusive entro il termine assegnato dal Comune - non hanno provato di essersi tempestivamente attivati, dopo essere venuti a conoscenza dell’abuso, al fine di recuperare la disponibilità del bene o di ripristinare lo status quo ante.
4.2.- In secondo luogo l’art. 31, comma 2, del D.P.R. 380/2001 impone di ingiungere la demolizione “al proprietario e al responsabile dell’abuso”. Legittimamente, quindi, il Comune ha indirizzato l’ordine ai ricorrenti, che si qualificano come proprietari dell’area.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che i provvedimenti sanzionatori edilizi a contenuto ripristinatorio hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario ( Cons. Stato , Ad. Plen. n. 9/2017; Cons. Stato, Sez. VII, 24.07.2025, n. 6597). L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9 del 2017, ha infatti affermato: "gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione”.
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale, applicandosi anche a carico di chi si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato.
Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è quindi l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, bensì l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, sia il responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi (Cons. Stato, VII, sent. 11 novembre 2025 n. 8809; Consiglio di Stato, VI, sent. n. 6703 del 24 luglio 2024).
La realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem, di cui è chiamato a rispondere anche il proprietario incolpevole, atteso il carattere permanente dell'illecito e la natura reale dell'obbligo ripristinatorio (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 7.4.2025, n. 1192; TAR Lombardia, II, 15 novembre 2023, n. 2659).
L’acquisizione in mano pubblica del manufatto oggetto di intervento abusivo non rappresenta una reazione diretta dell'ordinamento contro l'abusivismo edilizio, quanto piuttosto una sanzione conseguente all'inottemperanza dell'ordine demolitorio, in funzione di una maggiore efficacia del sistema sanzionatorio con effetti deterrenti sull'inerzia nell'esecuzione degli ordini di ripristino, ordini che costituiscono il necessario strumento per ristabilire l'ordinato sviluppo del territorio pregiudicato dagli interventi abusivi
(Consiglio di Stato, sez. VI, 20/10/2016, n. 4400).
Il Consiglio di Stato aggiunge che « l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione, pur differenziandosi dalla stretta e immediata misura ripristinatoria insita nell'ordine di demolizione, partecipa della stessa natura reale di tale sanzione, in quanto concorre a rendere effettiva l'efficacia ripristinatoria dell'ordine giuridico violato » (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2016 n. 1951; Id., Sez. VI, 15 aprile 2015 n. 1927).
È evidente pertanto che non si tratta propriamente di una sanzione per comportamento omissivo, perché se così fosse lo schema procedimentale applicativo dovrebbe essere quello della legge n. 689 del 1981 che invece non si applica alle misure ripristinatorie reali, nel cui alveo questa stessa ablazione va iscritta. Nondimeno, poiché si tratta comunque di conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all'area per opere analoghe), e postulante un volontario inadempimento da parte dell'obbligato, occorre - in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità - che la persona del proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell'abuso (o comunque a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza dell'abuso ed abbia avuto modo di collaborare con l'Amministrazione per ripristinare la legalità violata a mezzo dell'intervento abusivo non direttamente ascrivibile.
Giova infine evidenziare che il potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati, per la cui adozione non è nemmeno necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto. Si tratta invero di provvedimenti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime (T.A.R. Milano, Lombardia, sez. IV, 21/10/2024, n.2787).
4.3.- Nel caso di specie non par dubbio che dette condizioni ricorrano e che, pertanto, correttamente è stata inserita nel provvedimento gravato la clausola inerente le conseguenze derivanti ex lege dalla mancata esecuzione dell'ordine di ripristino (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20/10/2016, n. 4400).
Ritiene il Collegio in definitiva di uniformarsi alla citata giurisprudenza, che conferma la natura reale dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione al patrimonio dell’area interessata da demolizioni rimaste non ottemperate.
In disparte quindi le eccezioni di rito relative all’interesse a ricorrere averso detta clausola, ritiene il Collegio di affermare l’infondatezza delle censure dedotte col primo motivo di gravame e l’irrilevanza, ai fini dello scrutinio di legittimità dell’ordine di demolizione, sia della circostanza che IZ AL sia ritenuto autore materiale degli abusi edilizi contestati anche ai ricorrenti, sia della diffida a rimuovere, inviata tardivamente a questi dai ricorrenti.
5.- Col secondo motivo i ricorrenti affermano la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 31 DPR 6.6.2001 n. 380; art. 1 legge 7.8.1990 n. 241 e art. 97 Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione della pa; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e carenza di istruttoria manifesti.
E’ contestato l’ordine di demolizione della recinzione, asseritamente autorizzata.
In realtà sia i ricorrenti, nella nota del 14.7.2022, che IZ AL, dichiaratosi autore degli abusi, non hanno contestato l’abusività della recinzione.
5.1.- Anche queste censure sono prive di fondamento, atteso che all’evidenza il Comune non poteva che emanare l’ordine di demolizione impugnato, in quanto:
a) non è contestata la mancanza di permesso di costruire; b) l’impatto delle costruzioni prive di titolo edilizio era rilevante (160 mq); c) gli abusi non erano coperti da condono (da ultimo v. relazione di sopralluogo del tecnico istruttore e foto del 6 ottobre 2025, in atti, che riscontra ancora l’esistenza delle strutture abusive).
Infatti il Comune riferisce e documenta in atti che un immobile oggetto di condono insiste su altra parte delle aree in causa, unendo le rappresentazioni grafiche e foto dell’edificio condonato.
Giova rilevare infine che l’art. 31 D.P.R. 380/2001 obbliga l’amministrazione all’ingiunzione della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, trattandosi di atto dovuto nell’an e vincolato nel quomodo.
Con l’ordinanza impugnata n. 26 del 9.5.2022 infatti legittimamente è stata ingiunta sia ai ricorrenti (proprietari), che al sig. AL IZ (ritenuto responsabile dell’abuso), la demolizione dei manufatti e la rimozione dei materiali, con individuazione dell’area oggetto di eventuale acquisizione gratuita per l’ipotesi di inottemperanza.
6.- Il ricorso per quanto esposto è respinto, mentre le spese di giudizio per la peculiarità della vicenda sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE ST ZZ, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
FR GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR GI | TE ST ZZ |
IL SEGRETARIO