Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 03/02/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10820/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10820 del 2020, proposto da SE AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Falvo D'Urso, Cristiana Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Falvo D'Urso in Roma, via delle Milizie 106;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale del Municipio IV di Roma Capitale – U.O. Amministrativa e Affari Generali - P.O. Attività produttive gestione Entrate di Competenza e Pubblicità. Occupazione suolo pubblico riguardante anche grandi eventi e manifestazione culturali, mercati fissi e saltuari. Commercio SUAP Tributi - Servizio Attività Produttive gestione Entrate di Competenza e Pubblicità. Occupazione suolo pubblico riguardante anche grandi eventi e manifestazione culturali, mercati fissi e saltuari. Commercio SUAP Tributi - Ufficio D.P.R. n. 616/77-Laboratori, n. rep. CE/1372/2020 del 16/09/2020, n. prot. CE/83707/2020 del 16/09/2020, notificata il 29/09/2020, avente ad oggetto “divieto di prosecuzione dell'attività laboratorio artigianale di scenografia e realizzazione di bozzetti per ambientazione esercitata da AL SE in Via di Tor Cervara n. 125”;
- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale ancorché non conosciuto, ivi compreso il rapporto informativo della Polizia di Roma Capitale - U.O. IV Gruppo Tiburtino prot. n. CE/79917 del 7/09/2020 di contenuto ignoto e, per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento di violazione della Polizia di Roma Capitale U.O. IV Gruppo Tiburtino n. 81180092026 del 7/07/2020 notificato il 15/09/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il competente Ufficio capitolino, in esito al sopralluogo effettuato in data 7.07.2020 in capannone nella sua disponibilità sito in Via di Tor Cervara, ha accertato l’attivazione di un laboratorio artigianale di scenografia e realizzazione di bozzetti per ambientazione sprovvisto di SCIA, in violazione degli artt. 16, co. 1 e 33 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina (D.A.C.) n. 43/2019, vietandogliene la prosecuzione.
2. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha lamentato:
- Violazione e falsa applicazione art. 7, l. n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A.; violazione art. 97 Cost.;
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità e erroneità dei presupporti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per istruttoria carente ed insufficiente; violazione art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per motivazione carente ed insufficiente; violazione e falsa applicazione art. 19, l.n. 241/1990; violazione e falsa applicazione artt. 16 e 33 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 43/2019; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A.; violazione art. 97 Cost.;
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità e erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, per contraddittorietà; eccesso di potere per istruttoria carente ed insufficiente; violazione art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per motivazione carente, insufficiente e contraddittoria; violazione e falsa applicazione art. 19, l. n. 241/1990 e artt. 16 e 33 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 43/2019; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A.; violazione art. 97 Cost..
In estrema sintesi, secondo il ricorrente l’azione amministrativa sarebbe gravemente viziata, sia sotto il profilo procedimentale, per non aver l’Amministrazione avviato il procedimento, sia sotto il profilo sostanziale, essendo frutto di una significativa carenza istruttoria, perché egli non svolge alcuna attività economica di laboratorio artigianale di scenografia e realizzazione di bozzetti, limitandosi di fatto a collezionare “ gli oggetti di scena impiegati in film e programmi tv italiani, di cui molti di sua creazione, che ha raccolto nel corso di circa quaranta anni. Si tratta di oggetti di scena anche di grandi dimensioni (come il busto di un drago o uno squalo di 10 metri), che vengono custoditi in un capannone sito in Roma, Via di Tor Cervara n. 125 unitamente ad apparecchiature ormai obsolete (ad esempio una moviola) e cimeli di famiglia ” (così nel ricorso, pag. 1).
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio, depositando la relazione degli Uffici con mero riepilogo dei fatti.
4. Alla pubblica udienza dell’8.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
5. Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse, come da avviso a verbale di udienza.
Invero, il ricorrente ha chiarito di non svolgere in loco alcuna attività economica, così affermando: “ Gli oggetti di scena ivi custoditi, infatti, sono opere finite e che sono state impiegate in film, soprattutto di IO GE, e in programmi televisivi ormai risalenti nel tempo, quali “La sindrome di DH (IO GE, 1996), “M.D.C. - Maschera di cera” (SE AL, 1997), “La Chiesa” (Michele Soavi, 1989), “Il fantasma dell’opera” (IO GE, 1998) (v. All. 3). Tali oggetti di scena sono stati recuperati dal Sig. AL, una volta cessate le lavorazioni cinematografiche, allo scopo di rendere testimonianza della originalità e della qualità della manifattura di quelle creazioni e per insindacabile passione. Si tratta ovviamente di pezzi unici, realizzati per una specifica scenografia e per questo non riutilizzabili. Il Sig. AL ha creato dunque una vera e propria collezione, tanto che recentemente addirittura il Museo del Cinema di Torino ha chiesto al ricorrente di poter esporre alcuni oggetti di scena da lui creati nell’ambito di una rassegna dedicata a IO GE (v. All. 4). E’ dunque evidente che tali oggetti di scena, proprio in quanto opere finite e già impiegate in produzioni cinematografiche e televisive ormai concluse e risalenti nel tempo, non sono certamente indicative dell’attivazione nell’attualità nel capannone di Via di Tor Cervara n. 125 di un laboratorio per la realizzazione di scenografie e di bozzetti per ambientazioni, come ritenuto erroneamente dai funzionari della Polizia Locale e alla cui cessazione è preordinato il provvedimento che qui si impugna. Va detto poi che nel capannone non sono istallate apparecchiature e attrezzature per la realizzazione di scenografie. Al contrario sono ivi giacenti alcune attrezzature obsolete e cimeli di famiglia inutilizzabili, ed inutilizzati, appunto. Ci si riferisce ad una moviola e ad un tornio che risale a più di cinquanta anni fa (…)” (ricorso, pag. 5).
In vista di tali circostanze di fatto, risulta evidente che il provvedimento impugnato è privo di immediata lesività per il ricorrente, poiché inibisce la prosecuzione di un’attività che lo stesso ha dichiarato di non esercitare, di cui quindi – per definizione – non può essere vietata la prosecuzione; pertanto, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato non sarebbe in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (invero neanche rappresentato).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non ravvisandosi la necessaria condizione dell’azione dell’interesse ad agire, che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino al momento del passaggio in decisione della causa, con conseguente attribuzione al Giudice Amministrativo del potere di verificarne la persistenza in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 15/06/2018, n.3706, Consiglio di Stato sez. II - 14/06/2021, n. 4567, sez. II - 23/11/2020, n. 7337, sez. V - 03/11/2020, n. 6788; T.A.R. Lazio sez. II ter – Roma, 30/03/2023, n. 5465, sez. III - Roma, 20/09/2021, n. 9845, sez. III - Roma, 14/07/2021, n. 8359, sez. I - Roma, 02/03/2021, n. 2522).
6. Le spese di lite possono essere compensate stante la difesa solo formale di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Igor Nobile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO