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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/10/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANUA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Vallo della Lucania – Sezione Civile – così composto:
Dott.ssa LV EL Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa IA AN Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1078 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
UC NE , presso il cui studio elettivamente domicilia, pec: Email_1 parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
AR MI , presso il cui studio elettivamente domicilia, pec:
Email_2 parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO
1) Con ricorso ex art. 4, l. 898/1970, depositato il 2 luglio 2018, la SI esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Napoli, in data 5 febbraio 1996, con e che dall'unione coniugale erano nati i Controparte_1 figli , nato il [...] e nato il 30 Persona_1 Per_2 agosto 2006. Esponeva che in data 11 aprile 2017 si erano consensualmente separati innanzi al Presidente del Tribunale di
Vallo della Lucania, giusto Decreto di Omologa del 27 aprile 2017
(all. n.2) e che da quella data la convivenza non era ripresa.
Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con richiedendo l'affido Controparte_1 condiviso con collocamento presso di lei dei figli minori;
la disciplina degli orari di visita del padre;
il diritto di abitazione della casa coniugale, perché, seppur non concordato nella separazione consensuale, le sue condizioni economiche erano peggiorate o, in alternativa, un contributo per l'affitto di un appartamento;
il mantenimento di euro 700,00 complessivo per i due figli minori;
la disciplina alternata delle festività e vacanze.
2)Con memoria difensiva depositata il 28 settembre 2018, CP_1 si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda
[...] di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tuttavia, chiedeva : la revoca dell'affido condiviso concordato nella separazione consensuale e di stabilire l'affido esclusivo dei figli in favore del padre;
disciplinare i periodi in cui i figli dovessero frequentare la madre;
imporre un assegno di mantenimento a carico della madre e le spese straordinarie al 50%; in subordine per il caso di statuizione dell'affido congiunto con dimora presso la madre, confermare l'assegno di euro 275,00, per ciascun figlio, senza alcun aumento, oltre le spese straordinarie al 50%.
3)Risultato vano il tentativo di riconciliazione, all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, il Presidente disponeva accertamenti sulle situazioni reddituali dei coniugi a mezzo della G.F. e nominava la consulente, psicologa, Dott.ssa attesa la accesa conflittualità fra i Persona_3 genitori, al fine di pervenire alle migliori soluzioni per i figli minori. La relazione peritale veniva depositata in data 2 marzo
2019 e la Consulente di ufficio consigliava, nell'interesse della prole, la coabitazione dei due figli, spesso separati presso l'uno o l'altro genitore, e la regimentazione dei rapporti genitori -figli, con precise regole.
4) All'esito dell'udienza presidenziale dell'11 giugno 2019 il
Presidente del Tribunale emetteva ordinanza ex art. 708 c.p.c., con i provvedimenti temporanei ed urgenti lasciando l'affido congiunto con collocamento dei figli minori presso la madre, aumentava di
25,00 euro, per ciascun figlio, l'assegno di mantenimento;
disponeva che gli assegni familiari fossero percepiti da Parte_1
mentre le detrazioni fiscali fossero richieste da
[...] CP_1
poneva le spese straordinarie nella misura del 60% a
[...] carico di e del 40% a carico di Parte_2 Parte_1
; stabiliva il regime delle visite del padre e l'alternanza
[...] delle vacanze e dei periodi festivi. Rinviava per il prosieguo dell'istruttoria.
5)In corso di causa, il sig. depositava istanza, Controparte_1 in data 16 settembre 2020, ex art. 709 comma 4 c.p.c., per la modifica dell'ordinanza presidenziale, argomentando il mutamento di condizioni, in quanto nel corso del procedimento il figlio
[...] volontariamente era andato a vivere con il padre. Per_1
Veniva aperto il sub procedimento cautelare n. 1078/1 del 2018 ed il Giudice istruttore, in seguito alla audizione dei minori -che all'udienza del 17 febbraio 2021 esprimevano la volontà di andare a vivere con il padre- accoglieva totalmente la domanda, con ordinanza del 18 marzo 2021 e, in parziale modifica della precedente ordinanza presidenziale, disponeva la collocazione dei minori presso il padre , con conseguenziale Controparte_1 onere della SI all'erogazione di un Parte_1 assegno mensile di euro 150,00 per ciascun figlio;
disponeva che gli assegni familiari fossero percepiti dal padre;
le spese straordinarie venivano ripartite al 60% a carico del padre ed al
40% a carico della madre;
veniva disposto il regime di visita.
6)Le parti congiuntamente richiedevano ed ottenevano sentenza non definitiva sullo status n. 264/2021, emessa in data 19 luglio
2021. La causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria.
7) Con istanza ex art. 709, comma 4, c.p.c. , depositata in data 13 dicembre 2021, la madre SI apriva il sub Parte_1 procedimento cautelare n. 1078/2 del 2018 e chiedeva la sospensione della erogazione dell'assegno di mantenimento a suo carico, essendo mutate le proprie condizioni economiche per mancato rinnovo del contratto di lavoro. Il Giudice istruttore rigettava la domanda ritenendo la ricorrente detentrice di capacità lavorativa.
8) Nel corso del procedimento, con l'ausilio dei difensori, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni accessorie alla già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio, che veniva sottoscritto in data 23/25 novembre 2022 dalle parti e depositato in giudizio.
9)Tuttavia, di seguito alla sottoscrizione dell'accordo, la SI
depositava una ulteriore istanza in data 31 Parte_1 gennaio 2024, per la modifica dei provvedimenti presi con l'ordinanza presidenziale 18 marzo 2021. All'udienza del 21 marzo
2024 il Giudice istruttore si riservava all'esito della decisione sulla l'apertura di ulteriore subprocedimento ed interrogava liberamente le parti, alla lice dell'accordo sottoscritto, per capire le nuove criticità e divergenze. In tale occasione le parti concordavano, a verbale di udienza, che il figlio divenuto Per_2 maggiorenne, fosse collocato presso la nonna materna Per_4
e che l'assegno già commisurato a carico della madre in
[...]
150,00 euro fosse versato direttamente nelle mani di quest'ultimo, mentre l'assegno di 150,00 euro per l'altro figlio minore sarebbe stato versato a mani della nonna;
il sig. si mostrava CP_1
d'accordo e si impegnava a versare euro 200,00 per ciascun figlio, con le medesime modalità ed a versare, altresì gli assegni unici che percepiva, sempre in favore dei figli per la somma totale di euro 270,00 mensili (180,00 per e 90,00 per Per_2 Per_1
10) Alla udienza dell'11 febbraio 2025, la SI Pt_1 sottolineava ulteriori variazioni dei fatti di causa: il figlio Per_1 maggiorenne, era divenuto economicamente autosufficiente e chiedeva la revoca dell'assegno in suo favore;
il figlio era Per_2 volontariamente tornato a vivere presso di lei e pertanto chiedeva la revoca dell'erogazione dell'assegno alla nonna in quanto ella avrebbe provveduto direttamente;
chiedeva di rideterminare il contributo a carico del padre ed in favore di nell a misura Per_2 di euro 500,00 e di confermare la distribuzione delle spese straordinarie (60% in capo al padre e 40% in capo alla madre); disporre la ripetizione delle somme che ella stessa aveva versato dal luglio 2023 al novembre 2023 nelle mani del padre ed a titolo di mantenimento dei figli, nel mentre gli stessi si erano trasferiti dalla nonna materna;
lamentava il mancato versamento della somma di euro 200,00 per ciascun figlio da parte del padre, nonché
l'indebita attribuzione della somma mensile di euro 270,00 per gli assegni unici, percepiti e non erogati ai figli. A verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, su proposta del Giudice, le parti raggiungevano l'accordo sulla somma che il padre avrebbe versato al figlio minore determinandola in euro 300,00. Per_2
10)All'esito dell'udienza del 11 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ed è stata rimessa al Collegio per la decisione. Le parti, come rappresentate e difese, hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo sulle loro posizioni.
11) In seguito alle numerose modifiche delle domande delle parti nel corso del presente procedimento, è opportuno riportare le conclusioni di entrambe le parti, così come rassegnate nelle rispettive comparse conclusionali:
La parte ricorrente, , ha, in particolare, così Parte_1 concluso:
“
1. Dare atto dell'intervenuta emissione della sentenza NON definitiva n. 264/2021 pubblicata il 20.07.2021 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Dare atto che il figlio è divenuto maggiorenne ed Per_1 economica-mente autosufficiente e, per l'effetto, recepire quanto esposto dalle parti nel verbale del 11.02.2025 circa la revoca del contributo al man-tenimento per lo stesso da parte dei genitori;
3. Dare atto che il figlio maggiorenne, risulta residente Per_2 presso la madre in Valenza (Al) la quale provvederà direttamente al suo mantenimento;
4. Confermare il contributo al mantenimento diretto per il figlio da parte del padre in € 300,00 come da accordo raggiunto Per_2 all'udienza del 11.02.2025;
5. Disporre che il detto assegno venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
6. Confermare la distribuzione delle spese straordinarie per il figlio come in atti (40% a carico della madre e 60% a Per_2 carico del padre);
7. Disporre la ripetizione delle somme relative al contributo al mantenimento che la madre ha versato nelle mani del padre da luglio 2023 a novembre 2023 quando i ragazzi erano già collocati presso la nonna materna per € 1500,00 (300x 5 mesi); il padre ha indebitamente trattenuto le somme tanto che dal mese di novembre
2023 la madre si è vista costretta ad inviarle direttamente alla di lei madre per i bisogni primari dei figli;
8. Statuire che l' AUU venga percepito direttamente dalla madre per fino al compimento del 21^ anno;
Per_2
9. Disporre e statuire che il signor versi ai figli il CP_1 contributo al mantenimento da luglio 2023 a marzo 2024 quando i ragazzi sono stati collocati presso la nonna materna e il genitore, pur essendo collocatario e tenuto al mantenimento diretto Per_5 ha versato ai ragazzi per i bisogni primari;
si chiede che detto contributo venga calcolato prendendo come parametro quello più basso disposto in via transitoria con l'ordinanza di marzo 2024 ossia € 200,00 per ciascun figlio per una somma complessiva di €
1800,00 ( 200x 9 mesi)
10. Disporre e statuire che il signor ripeta ai figli le CP_1 somme incassate a titolo di AUU dal mese di luglio 2023 a marzo
2024 (data della prima ordinanza) ed indebitamente trattenute per un importo pari ad € 2.160,00 ( > 180x 8 mesi = 1440,00) Per_2
(Benito > 90x8 mesi= 720,00); tanto alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal signor a marzo 2024 secondo cui CP_1 percepiva per entrambi a titolo di A.U.U. € 270,00;
11. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario stante il contegno assunto dalle parti nel corso dell'intero procedimento che a visto la massima disponibilità della SI a raccogliere anche le proposte del Pt_1
Giudicante.”
La parte resistente, invece, , rassegnava le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“a) in parziale modifica del provvedimento reso all'udienza del 21 marzo 2024, stabilire in € 300,00 (così come concordato all'udienza dell'11 febbraio 2025) il mantenimento a carico del padre da versare direttamente al figlio oggi maggiorenne, entro il 5 Per_2 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) confermare che le spese straordinarie per il figlio siano Per_2
a carico di nella misura del 60% e a carico di Controparte_1
nella misura del 40%; Parte_1
c) atteso il trasferimento di residenza del figlio presso la Per_2 madre disporre che l'Assegno Unico Universale, così come richiesto all'udienza dell'11 febbraio 2025 dalla madre, venga percepito per il figlio dalla stessa;
Per_2
d) atteso che il figlio anch'egli maggiorenne ha Persona_1 raggiunto l'indipendenza economica e la richiesta di entrambi i genitori di revoca dell'assegno di mantenimento a loro carico, revocare l'assegno di mantenimento a carico dei genitori;
e) rigettare tutte le ulteriori domande formulate da parte della ricorrente perché destituite di fondamento sia in fatto ed in diritto ed addirittura irrituali.
Con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione al procuratore costituto sia del presente giudizio che dei due sub procedimenti n.1078/2018 sub 1 e n. 1078/2018 sub 2.”
Motivi della decisione
I. Con sentenza parziale, n. 264/2021 pubblicata il 20 luglio 2021
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Napoli in data 5 febbraio 1996, tra Parte_1 nata a [...] il [...] e Controparte_1 nato ad [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli - Anno 1996, Atto
n. 13, P. II , Serie A, Sez. G. Il presente giudizio ha pertanto ad oggetto le domande accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II. Quanto alle domande relative all'affidamento della prole, ne sono venuti meno i presupposti, in quanto, nel corso del giudizio i figli nato il [...] e nato il 30 Persona_1 Per_2 agosto 2006 sono entrambi divenuti maggiorenni. Per tale motivazione è venuto meno anche il presupposto giustificativo della domanda di attribuzione della casa coniugale da parte della madre - alla luce della considerazione per cui l'assegnazione della casa coniugale, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione - avviene in favore del genitore collocatario dei figli minori, e non riproposta, infatti, in sede di comparsa conclusionale.
III. In ordine al mantenimento dei figli va, innanzitutto, disposta la revoca del mantenimento al figlio Come dichiarato dalle Per_1 parti a verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, egli ha, infatti, superato il concorso “Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di NZ”, si è arruolato nel corpo della Guardia di
NZ e il 17 gennaio 2025 si è trasferito nella struttura militare che ospita la scuola di allievo maresciallo all'Aquila, i cui allievi percepiscono uno stipendio mensile iniziale di € 1.200,00 circa.
Per quanto riguarda il figlio divenuto maggiorenne in Per_2 data 31 agosto 2024, a verbale di udienza dell'11 febbraio 2025 le parti hanno dichiarato che lo stesso ha trasferito la residenza dall'abitazione del padre in Agropoli (SA) a quella della madre in
Valenza (AL), pur restando temporaneamente a vivere in Agropoli
(SA) presso la nonna materna, sig.ra , al solo fine Parte_3 di terminare la frequentazione dell'anno scolastico presso il Liceo
Scientifico “Alfonso Gatto”. Altresì le parti hanno dichiarato che l'assegno unico in favore di si è ridotto ad euro 90,00, Per_2 essendo lo stesso divenuto maggiorenne.
La Suprema Corte ha statuito che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente,
l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per
l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione” (Cassazione, ord. n.
3329/2025).
Quindi, nel caso di specie, la circostanza che il figlio Per_2 risieda presso la madre non comporta necessariamente che a quest'ultima sia attribuito l'assegno di mantenimento per il figlio.
Si applica, infatti, in tema di mantenimento di figli maggiorenni
(non autosufficienti), l'articolo 337 ter, al co 4, c.c., che prevede quanto segue: «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…».
Con riguardo, poi, specificamente ai figli maggiorenni, l'art. 337 septies c.c., statuisce che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.» La stessa norma stabilisce, poi, che «Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto».
La somma da versare a mani del figlio è stata concordata Per_2 fra le parti al verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, come segue: “Dopo discussione, le parti si accordano perché il padre versi € 300,00 mensili a titolo di mantenimento, per il figlio
entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, da Per_2 versarsi direttamente a Non c'è accordo tra le parti circa Per_2 le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.” In tema di divorzio, qualora le parti raggiungano un accordo in corso di causa sulle condizioni accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice è tenuto a prenderne atto, esercitando un controllo meramente esterno sulla loro legittimità, in considerazione della natura negoziale dell'accordo stesso. Nel caso in cui l'accordo riguardi aspetti meramente patrimoniali e la prole abbia raggiunto un'età adeguata, il giudice può recepire integralmente le pattuizioni raggiunte dalle parti, incluse quelle relative all'assegno di mantenimento per i figli e all'eventuale esclusione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitore (Cass. civ. n. 18066/2014 19304/2013 e 17607/2013).
Nel caso specifico, dunque, questo Tribunale fa proprio l'accordo raggiunto in merito alla erogazione dell'assegno di mantenimento di euro 300,00, a carico del padre ed in favore del figlio maggiorenne e non autosufficiente.
Ordunque, atteso che non supporta spese di alloggio, Per_2 vivendo presso la nonna nel periodo scolastico e presso la mamma alla fine del percorso scolastico, appare adeguata la somma concordata in euro 300,00 per le esigenze di vita ordinarie.
L'assegno andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Detta somma va versata direttamente al figlio a norma Per_2 dell'articolo 337 septies c.c.; per tal motivo, va rigettata la domanda di cui alla lett. c) della comparsa conclusionale della laddove ella chiede che venga versato a mani proprie. Pt_1
Per quanto riguarda le spese straordinarie, essendo non Per_2 autosufficiente, ha diritto alla corresponsione delle stesse da parte di entrambi i genitori in relazione alle rispettive capacità reddituali. Non vi è contestazione sul punto, in quanto entrambe le parti hanno richiesto, nelle rispettive conclusioni, che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Anche le spese straordinarie devono essere versate, a norma dell' articolo 337 septies c.c., a mani del figlio Per_2
Per quanto concerne l'Assegno Unico, nella misura di 90,00 euro, atteso il trasferimento di residenza del figlio presso la Per_2 madre, potrà essere percepito dalla stessa, SI Parte_1
, che provvederà a versarlo al figlio o a giustificare allo
[...] stesso, oramai maggiorenne, la spesa ai fini del mantenimento.
IV. Quanto alla domanda, articolata da , per la Parte_1 ripetizione delle somme relative al contributo per il mantenimento che ella ha versato a mani del padre, da luglio 2023 a novembre
2023, quando i ragazzi erano collocati presso la nonna materna, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 (5 mensilità) e che il padre avrebbe indebitamente trattenuto, è da dichiarare inammissibile, in quanto il Giudice investito della causa di cessazione degli effetti civili del divorzio può emettere soltanto la decisione di natura dichiarativa in merito contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio e può decidere soltanto sulle misure direttamente connesse allo "status" genitoriale. In questa sede, compete al Tribunale stabilire la misura e le modalità di erogazione dell'assegno di mantenimento. Ulteriori pretese, afferenti al recupero delle somme, devono essere azionate, sulla base dei titoli posseduti, nelle opportune sedi civili.
Infatti, nel procedimento di separazione e di divorzio, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere, dunque, formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello per i figli, all'assegnazione della casa con iugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Inammissibili dunque, le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'articolo 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme o beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima. (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 maggio 2009, n 11828;
Cassazione civile, sez. I, sentenza 22 ottobre 2004 , n 20638;
Cassazione civile, sezione I, 8 febbraio 2017 n. 3316; Cassazione civile, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n 18870).
V. Quanto alla domanda, parimenti articolata da Parte_1
, per la ripetizione delle somme che il padre avrebbe
[...] incassato nel periodo intercorrente da luglio 2023 a marzo 2024 a titolo di Assegno Unico, anche essa va dichiarata inammissibile per i medesimi motivi rappresentati al punto n IV della presente motivazione.
VI. Quanto all'omesso versamento del contributo di mantenimento nel periodo dal luglio 2023 al marzo 2024 , la ricorrente, nelle proprie conclusioni (capo n. 9) ha chiesto a questo Tribunale di ordinare che il resistente provveda al relativo versamento ai figli.
Anche tale domanda va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva della SI , in quanto Parte_1 deve essere azionata dai figli, titolari del diritto, e sulla base dei titoli giudiziari che hanno loro riconosciuto il diritto.
VII. La natura e le questioni trattate nel presente giudizio, nonché la reciproca soccombenza sulle domande e la soccombenza alternata, per quanto riguarda i sub procedimenti, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio a norma dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla Consulta.
Le spese di Consulenza, come liquidate in separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti del giudizio in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, in ordine alla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 2 luglio 2018 dalla SI , nei Parte_1 confronti del signor e con l'intervento del Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. da atto che con sentenza parziale di questo Tribunale, n.
264/2021 pubblicata il 20 luglio 2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Napoli in data 5 febbraio 1996, tra nata a Parte_1
MI (NA) il 16 marzo 1973 e nato ad Controparte_1
Agropoli (SA) il 14 dicembre 1968, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Napoli - Anno 1996, Atto n.
13, P. II , Serie A, Sez. G. ;
2. revoca il mantenimento in favore del figlio divenuto Per_1 maggiorenne;
3. dispone il mantenimento per il figlio maggiorenne Per_2 ancora non autosufficiente, nella misura di euro 300,00
(trecento/00), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT,
a carico del padre, , da versare a mani del Controparte_1 figlio Per_2
4. dispone che l'assegno unico in favore del figlio sia Per_2 percepito dalla madre SI;
Parte_1
5. dispone che le spese straordinarie per il figlio siano Per_2 corrisposte nella misura del 60% a carico del padre CP_1
e del 40% a carico della madre, ;
[...] Parte_1
6. dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande;
7. compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento principale e dei subprocedimenti;
8. pone le spese di C.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del
10/9/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IA AN LV EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANUA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Vallo della Lucania – Sezione Civile – così composto:
Dott.ssa LV EL Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa IA AN Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1078 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
UC NE , presso il cui studio elettivamente domicilia, pec: Email_1 parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
AR MI , presso il cui studio elettivamente domicilia, pec:
Email_2 parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania interventore ex lege
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO
1) Con ricorso ex art. 4, l. 898/1970, depositato il 2 luglio 2018, la SI esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Napoli, in data 5 febbraio 1996, con e che dall'unione coniugale erano nati i Controparte_1 figli , nato il [...] e nato il 30 Persona_1 Per_2 agosto 2006. Esponeva che in data 11 aprile 2017 si erano consensualmente separati innanzi al Presidente del Tribunale di
Vallo della Lucania, giusto Decreto di Omologa del 27 aprile 2017
(all. n.2) e che da quella data la convivenza non era ripresa.
Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con richiedendo l'affido Controparte_1 condiviso con collocamento presso di lei dei figli minori;
la disciplina degli orari di visita del padre;
il diritto di abitazione della casa coniugale, perché, seppur non concordato nella separazione consensuale, le sue condizioni economiche erano peggiorate o, in alternativa, un contributo per l'affitto di un appartamento;
il mantenimento di euro 700,00 complessivo per i due figli minori;
la disciplina alternata delle festività e vacanze.
2)Con memoria difensiva depositata il 28 settembre 2018, CP_1 si costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda
[...] di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tuttavia, chiedeva : la revoca dell'affido condiviso concordato nella separazione consensuale e di stabilire l'affido esclusivo dei figli in favore del padre;
disciplinare i periodi in cui i figli dovessero frequentare la madre;
imporre un assegno di mantenimento a carico della madre e le spese straordinarie al 50%; in subordine per il caso di statuizione dell'affido congiunto con dimora presso la madre, confermare l'assegno di euro 275,00, per ciascun figlio, senza alcun aumento, oltre le spese straordinarie al 50%.
3)Risultato vano il tentativo di riconciliazione, all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, il Presidente disponeva accertamenti sulle situazioni reddituali dei coniugi a mezzo della G.F. e nominava la consulente, psicologa, Dott.ssa attesa la accesa conflittualità fra i Persona_3 genitori, al fine di pervenire alle migliori soluzioni per i figli minori. La relazione peritale veniva depositata in data 2 marzo
2019 e la Consulente di ufficio consigliava, nell'interesse della prole, la coabitazione dei due figli, spesso separati presso l'uno o l'altro genitore, e la regimentazione dei rapporti genitori -figli, con precise regole.
4) All'esito dell'udienza presidenziale dell'11 giugno 2019 il
Presidente del Tribunale emetteva ordinanza ex art. 708 c.p.c., con i provvedimenti temporanei ed urgenti lasciando l'affido congiunto con collocamento dei figli minori presso la madre, aumentava di
25,00 euro, per ciascun figlio, l'assegno di mantenimento;
disponeva che gli assegni familiari fossero percepiti da Parte_1
mentre le detrazioni fiscali fossero richieste da
[...] CP_1
poneva le spese straordinarie nella misura del 60% a
[...] carico di e del 40% a carico di Parte_2 Parte_1
; stabiliva il regime delle visite del padre e l'alternanza
[...] delle vacanze e dei periodi festivi. Rinviava per il prosieguo dell'istruttoria.
5)In corso di causa, il sig. depositava istanza, Controparte_1 in data 16 settembre 2020, ex art. 709 comma 4 c.p.c., per la modifica dell'ordinanza presidenziale, argomentando il mutamento di condizioni, in quanto nel corso del procedimento il figlio
[...] volontariamente era andato a vivere con il padre. Per_1
Veniva aperto il sub procedimento cautelare n. 1078/1 del 2018 ed il Giudice istruttore, in seguito alla audizione dei minori -che all'udienza del 17 febbraio 2021 esprimevano la volontà di andare a vivere con il padre- accoglieva totalmente la domanda, con ordinanza del 18 marzo 2021 e, in parziale modifica della precedente ordinanza presidenziale, disponeva la collocazione dei minori presso il padre , con conseguenziale Controparte_1 onere della SI all'erogazione di un Parte_1 assegno mensile di euro 150,00 per ciascun figlio;
disponeva che gli assegni familiari fossero percepiti dal padre;
le spese straordinarie venivano ripartite al 60% a carico del padre ed al
40% a carico della madre;
veniva disposto il regime di visita.
6)Le parti congiuntamente richiedevano ed ottenevano sentenza non definitiva sullo status n. 264/2021, emessa in data 19 luglio
2021. La causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria.
7) Con istanza ex art. 709, comma 4, c.p.c. , depositata in data 13 dicembre 2021, la madre SI apriva il sub Parte_1 procedimento cautelare n. 1078/2 del 2018 e chiedeva la sospensione della erogazione dell'assegno di mantenimento a suo carico, essendo mutate le proprie condizioni economiche per mancato rinnovo del contratto di lavoro. Il Giudice istruttore rigettava la domanda ritenendo la ricorrente detentrice di capacità lavorativa.
8) Nel corso del procedimento, con l'ausilio dei difensori, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni accessorie alla già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio, che veniva sottoscritto in data 23/25 novembre 2022 dalle parti e depositato in giudizio.
9)Tuttavia, di seguito alla sottoscrizione dell'accordo, la SI
depositava una ulteriore istanza in data 31 Parte_1 gennaio 2024, per la modifica dei provvedimenti presi con l'ordinanza presidenziale 18 marzo 2021. All'udienza del 21 marzo
2024 il Giudice istruttore si riservava all'esito della decisione sulla l'apertura di ulteriore subprocedimento ed interrogava liberamente le parti, alla lice dell'accordo sottoscritto, per capire le nuove criticità e divergenze. In tale occasione le parti concordavano, a verbale di udienza, che il figlio divenuto Per_2 maggiorenne, fosse collocato presso la nonna materna Per_4
e che l'assegno già commisurato a carico della madre in
[...]
150,00 euro fosse versato direttamente nelle mani di quest'ultimo, mentre l'assegno di 150,00 euro per l'altro figlio minore sarebbe stato versato a mani della nonna;
il sig. si mostrava CP_1
d'accordo e si impegnava a versare euro 200,00 per ciascun figlio, con le medesime modalità ed a versare, altresì gli assegni unici che percepiva, sempre in favore dei figli per la somma totale di euro 270,00 mensili (180,00 per e 90,00 per Per_2 Per_1
10) Alla udienza dell'11 febbraio 2025, la SI Pt_1 sottolineava ulteriori variazioni dei fatti di causa: il figlio Per_1 maggiorenne, era divenuto economicamente autosufficiente e chiedeva la revoca dell'assegno in suo favore;
il figlio era Per_2 volontariamente tornato a vivere presso di lei e pertanto chiedeva la revoca dell'erogazione dell'assegno alla nonna in quanto ella avrebbe provveduto direttamente;
chiedeva di rideterminare il contributo a carico del padre ed in favore di nell a misura Per_2 di euro 500,00 e di confermare la distribuzione delle spese straordinarie (60% in capo al padre e 40% in capo alla madre); disporre la ripetizione delle somme che ella stessa aveva versato dal luglio 2023 al novembre 2023 nelle mani del padre ed a titolo di mantenimento dei figli, nel mentre gli stessi si erano trasferiti dalla nonna materna;
lamentava il mancato versamento della somma di euro 200,00 per ciascun figlio da parte del padre, nonché
l'indebita attribuzione della somma mensile di euro 270,00 per gli assegni unici, percepiti e non erogati ai figli. A verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, su proposta del Giudice, le parti raggiungevano l'accordo sulla somma che il padre avrebbe versato al figlio minore determinandola in euro 300,00. Per_2
10)All'esito dell'udienza del 11 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. ed è stata rimessa al Collegio per la decisione. Le parti, come rappresentate e difese, hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, insistendo sulle loro posizioni.
11) In seguito alle numerose modifiche delle domande delle parti nel corso del presente procedimento, è opportuno riportare le conclusioni di entrambe le parti, così come rassegnate nelle rispettive comparse conclusionali:
La parte ricorrente, , ha, in particolare, così Parte_1 concluso:
“
1. Dare atto dell'intervenuta emissione della sentenza NON definitiva n. 264/2021 pubblicata il 20.07.2021 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Dare atto che il figlio è divenuto maggiorenne ed Per_1 economica-mente autosufficiente e, per l'effetto, recepire quanto esposto dalle parti nel verbale del 11.02.2025 circa la revoca del contributo al man-tenimento per lo stesso da parte dei genitori;
3. Dare atto che il figlio maggiorenne, risulta residente Per_2 presso la madre in Valenza (Al) la quale provvederà direttamente al suo mantenimento;
4. Confermare il contributo al mantenimento diretto per il figlio da parte del padre in € 300,00 come da accordo raggiunto Per_2 all'udienza del 11.02.2025;
5. Disporre che il detto assegno venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
6. Confermare la distribuzione delle spese straordinarie per il figlio come in atti (40% a carico della madre e 60% a Per_2 carico del padre);
7. Disporre la ripetizione delle somme relative al contributo al mantenimento che la madre ha versato nelle mani del padre da luglio 2023 a novembre 2023 quando i ragazzi erano già collocati presso la nonna materna per € 1500,00 (300x 5 mesi); il padre ha indebitamente trattenuto le somme tanto che dal mese di novembre
2023 la madre si è vista costretta ad inviarle direttamente alla di lei madre per i bisogni primari dei figli;
8. Statuire che l' AUU venga percepito direttamente dalla madre per fino al compimento del 21^ anno;
Per_2
9. Disporre e statuire che il signor versi ai figli il CP_1 contributo al mantenimento da luglio 2023 a marzo 2024 quando i ragazzi sono stati collocati presso la nonna materna e il genitore, pur essendo collocatario e tenuto al mantenimento diretto Per_5 ha versato ai ragazzi per i bisogni primari;
si chiede che detto contributo venga calcolato prendendo come parametro quello più basso disposto in via transitoria con l'ordinanza di marzo 2024 ossia € 200,00 per ciascun figlio per una somma complessiva di €
1800,00 ( 200x 9 mesi)
10. Disporre e statuire che il signor ripeta ai figli le CP_1 somme incassate a titolo di AUU dal mese di luglio 2023 a marzo
2024 (data della prima ordinanza) ed indebitamente trattenute per un importo pari ad € 2.160,00 ( > 180x 8 mesi = 1440,00) Per_2
(Benito > 90x8 mesi= 720,00); tanto alla luce delle stesse dichiarazioni rese dal signor a marzo 2024 secondo cui CP_1 percepiva per entrambi a titolo di A.U.U. € 270,00;
11. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario stante il contegno assunto dalle parti nel corso dell'intero procedimento che a visto la massima disponibilità della SI a raccogliere anche le proposte del Pt_1
Giudicante.”
La parte resistente, invece, , rassegnava le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“a) in parziale modifica del provvedimento reso all'udienza del 21 marzo 2024, stabilire in € 300,00 (così come concordato all'udienza dell'11 febbraio 2025) il mantenimento a carico del padre da versare direttamente al figlio oggi maggiorenne, entro il 5 Per_2 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
b) confermare che le spese straordinarie per il figlio siano Per_2
a carico di nella misura del 60% e a carico di Controparte_1
nella misura del 40%; Parte_1
c) atteso il trasferimento di residenza del figlio presso la Per_2 madre disporre che l'Assegno Unico Universale, così come richiesto all'udienza dell'11 febbraio 2025 dalla madre, venga percepito per il figlio dalla stessa;
Per_2
d) atteso che il figlio anch'egli maggiorenne ha Persona_1 raggiunto l'indipendenza economica e la richiesta di entrambi i genitori di revoca dell'assegno di mantenimento a loro carico, revocare l'assegno di mantenimento a carico dei genitori;
e) rigettare tutte le ulteriori domande formulate da parte della ricorrente perché destituite di fondamento sia in fatto ed in diritto ed addirittura irrituali.
Con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione al procuratore costituto sia del presente giudizio che dei due sub procedimenti n.1078/2018 sub 1 e n. 1078/2018 sub 2.”
Motivi della decisione
I. Con sentenza parziale, n. 264/2021 pubblicata il 20 luglio 2021
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Napoli in data 5 febbraio 1996, tra Parte_1 nata a [...] il [...] e Controparte_1 nato ad [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli - Anno 1996, Atto
n. 13, P. II , Serie A, Sez. G. Il presente giudizio ha pertanto ad oggetto le domande accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II. Quanto alle domande relative all'affidamento della prole, ne sono venuti meno i presupposti, in quanto, nel corso del giudizio i figli nato il [...] e nato il 30 Persona_1 Per_2 agosto 2006 sono entrambi divenuti maggiorenni. Per tale motivazione è venuto meno anche il presupposto giustificativo della domanda di attribuzione della casa coniugale da parte della madre - alla luce della considerazione per cui l'assegnazione della casa coniugale, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione - avviene in favore del genitore collocatario dei figli minori, e non riproposta, infatti, in sede di comparsa conclusionale.
III. In ordine al mantenimento dei figli va, innanzitutto, disposta la revoca del mantenimento al figlio Come dichiarato dalle Per_1 parti a verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, egli ha, infatti, superato il concorso “Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di NZ”, si è arruolato nel corpo della Guardia di
NZ e il 17 gennaio 2025 si è trasferito nella struttura militare che ospita la scuola di allievo maresciallo all'Aquila, i cui allievi percepiscono uno stipendio mensile iniziale di € 1.200,00 circa.
Per quanto riguarda il figlio divenuto maggiorenne in Per_2 data 31 agosto 2024, a verbale di udienza dell'11 febbraio 2025 le parti hanno dichiarato che lo stesso ha trasferito la residenza dall'abitazione del padre in Agropoli (SA) a quella della madre in
Valenza (AL), pur restando temporaneamente a vivere in Agropoli
(SA) presso la nonna materna, sig.ra , al solo fine Parte_3 di terminare la frequentazione dell'anno scolastico presso il Liceo
Scientifico “Alfonso Gatto”. Altresì le parti hanno dichiarato che l'assegno unico in favore di si è ridotto ad euro 90,00, Per_2 essendo lo stesso divenuto maggiorenne.
La Suprema Corte ha statuito che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente,
l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337 ter e 337 septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per
l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione” (Cassazione, ord. n.
3329/2025).
Quindi, nel caso di specie, la circostanza che il figlio Per_2 risieda presso la madre non comporta necessariamente che a quest'ultima sia attribuito l'assegno di mantenimento per il figlio.
Si applica, infatti, in tema di mantenimento di figli maggiorenni
(non autosufficienti), l'articolo 337 ter, al co 4, c.c., che prevede quanto segue: «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore…».
Con riguardo, poi, specificamente ai figli maggiorenni, l'art. 337 septies c.c., statuisce che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.» La stessa norma stabilisce, poi, che «Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto».
La somma da versare a mani del figlio è stata concordata Per_2 fra le parti al verbale di udienza dell'11 febbraio 2025, come segue: “Dopo discussione, le parti si accordano perché il padre versi € 300,00 mensili a titolo di mantenimento, per il figlio
entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, da Per_2 versarsi direttamente a Non c'è accordo tra le parti circa Per_2 le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.” In tema di divorzio, qualora le parti raggiungano un accordo in corso di causa sulle condizioni accessorie alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice è tenuto a prenderne atto, esercitando un controllo meramente esterno sulla loro legittimità, in considerazione della natura negoziale dell'accordo stesso. Nel caso in cui l'accordo riguardi aspetti meramente patrimoniali e la prole abbia raggiunto un'età adeguata, il giudice può recepire integralmente le pattuizioni raggiunte dalle parti, incluse quelle relative all'assegno di mantenimento per i figli e all'eventuale esclusione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitore (Cass. civ. n. 18066/2014 19304/2013 e 17607/2013).
Nel caso specifico, dunque, questo Tribunale fa proprio l'accordo raggiunto in merito alla erogazione dell'assegno di mantenimento di euro 300,00, a carico del padre ed in favore del figlio maggiorenne e non autosufficiente.
Ordunque, atteso che non supporta spese di alloggio, Per_2 vivendo presso la nonna nel periodo scolastico e presso la mamma alla fine del percorso scolastico, appare adeguata la somma concordata in euro 300,00 per le esigenze di vita ordinarie.
L'assegno andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Detta somma va versata direttamente al figlio a norma Per_2 dell'articolo 337 septies c.c.; per tal motivo, va rigettata la domanda di cui alla lett. c) della comparsa conclusionale della laddove ella chiede che venga versato a mani proprie. Pt_1
Per quanto riguarda le spese straordinarie, essendo non Per_2 autosufficiente, ha diritto alla corresponsione delle stesse da parte di entrambi i genitori in relazione alle rispettive capacità reddituali. Non vi è contestazione sul punto, in quanto entrambe le parti hanno richiesto, nelle rispettive conclusioni, che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
Anche le spese straordinarie devono essere versate, a norma dell' articolo 337 septies c.c., a mani del figlio Per_2
Per quanto concerne l'Assegno Unico, nella misura di 90,00 euro, atteso il trasferimento di residenza del figlio presso la Per_2 madre, potrà essere percepito dalla stessa, SI Parte_1
, che provvederà a versarlo al figlio o a giustificare allo
[...] stesso, oramai maggiorenne, la spesa ai fini del mantenimento.
IV. Quanto alla domanda, articolata da , per la Parte_1 ripetizione delle somme relative al contributo per il mantenimento che ella ha versato a mani del padre, da luglio 2023 a novembre
2023, quando i ragazzi erano collocati presso la nonna materna, per l'importo complessivo di euro 1.500,00 (5 mensilità) e che il padre avrebbe indebitamente trattenuto, è da dichiarare inammissibile, in quanto il Giudice investito della causa di cessazione degli effetti civili del divorzio può emettere soltanto la decisione di natura dichiarativa in merito contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio e può decidere soltanto sulle misure direttamente connesse allo "status" genitoriale. In questa sede, compete al Tribunale stabilire la misura e le modalità di erogazione dell'assegno di mantenimento. Ulteriori pretese, afferenti al recupero delle somme, devono essere azionate, sulla base dei titoli posseduti, nelle opportune sedi civili.
Infatti, nel procedimento di separazione e di divorzio, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere, dunque, formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello per i figli, all'assegnazione della casa con iugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Inammissibili dunque, le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'articolo 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del
"simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme o beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima. (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 maggio 2009, n 11828;
Cassazione civile, sez. I, sentenza 22 ottobre 2004 , n 20638;
Cassazione civile, sezione I, 8 febbraio 2017 n. 3316; Cassazione civile, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n 18870).
V. Quanto alla domanda, parimenti articolata da Parte_1
, per la ripetizione delle somme che il padre avrebbe
[...] incassato nel periodo intercorrente da luglio 2023 a marzo 2024 a titolo di Assegno Unico, anche essa va dichiarata inammissibile per i medesimi motivi rappresentati al punto n IV della presente motivazione.
VI. Quanto all'omesso versamento del contributo di mantenimento nel periodo dal luglio 2023 al marzo 2024 , la ricorrente, nelle proprie conclusioni (capo n. 9) ha chiesto a questo Tribunale di ordinare che il resistente provveda al relativo versamento ai figli.
Anche tale domanda va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva della SI , in quanto Parte_1 deve essere azionata dai figli, titolari del diritto, e sulla base dei titoli giudiziari che hanno loro riconosciuto il diritto.
VII. La natura e le questioni trattate nel presente giudizio, nonché la reciproca soccombenza sulle domande e la soccombenza alternata, per quanto riguarda i sub procedimenti, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio a norma dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla Consulta.
Le spese di Consulenza, come liquidate in separato decreto, vengono poste a carico di entrambe le parti del giudizio in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, in ordine alla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo in data 2 luglio 2018 dalla SI , nei Parte_1 confronti del signor e con l'intervento del Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. da atto che con sentenza parziale di questo Tribunale, n.
264/2021 pubblicata il 20 luglio 2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Napoli in data 5 febbraio 1996, tra nata a Parte_1
MI (NA) il 16 marzo 1973 e nato ad Controparte_1
Agropoli (SA) il 14 dicembre 1968, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Napoli - Anno 1996, Atto n.
13, P. II , Serie A, Sez. G. ;
2. revoca il mantenimento in favore del figlio divenuto Per_1 maggiorenne;
3. dispone il mantenimento per il figlio maggiorenne Per_2 ancora non autosufficiente, nella misura di euro 300,00
(trecento/00), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT,
a carico del padre, , da versare a mani del Controparte_1 figlio Per_2
4. dispone che l'assegno unico in favore del figlio sia Per_2 percepito dalla madre SI;
Parte_1
5. dispone che le spese straordinarie per il figlio siano Per_2 corrisposte nella misura del 60% a carico del padre CP_1
e del 40% a carico della madre, ;
[...] Parte_1
6. dichiara inammissibili tutte le ulteriori domande;
7. compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento principale e dei subprocedimenti;
8. pone le spese di C.t.u., come liquidate in separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del
10/9/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
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