Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 17.2.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.6647 dell'anno 2023
TRA
avv. M DE PASQUALE Pt_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l' chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro Pt_1
86.571,52 a titolo di regresso ex artt. 10 e 11 dpr n.1124/1965 oltre accessori e spese legali della parte intimata, che rimaneva contumace. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta che benchè ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Passando al merito, ex actis risulta che: con sentenza del Tribunale di Bari sezione di Rutigliano
è stata accertata la responsabilità del quale colpevole del reato di cui all'art. 589 comma 2 cp e per CP_1 violazione dell'art. 386 DPR n.547/1955 per la morte del dipendente;
con Controparte_2 sentenza n.88/2022 la Corte appello di Bari ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione;
veniva liquidato in favore degli eredi l'assegno funerario per la somma di euro 1691,62, la somma di euro
80.108,40 a titolo di ratei di rendita e di euro 4771,50 a titolo di interessi maturati.
3. In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell'inail nei confronti della persona civilmente obbligata, e' necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, puo' avvenire sia in sede penale che in sede civile (Cass. n. 2138/15, 20724/13).
4. Passando al caso di specie, alla luce delle sentenze sopra richiamate, risulta la responsabilità penale della parte intimata per le fattispecie criminose su riferite sicchè l'azione di regresso svolta appare fondata e va accolta.
5. In merito al quantum debeatur va rilevato che il debito nell'importo reclamato risulta confermato dall'attestazione della sede di Bari, in atti allegata. Pt_1
6.1. Va sottolineato, poi, che la parte convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha dedotto né provato la ricorrenza in specie di fatti estintivi o modificativi alle pretese creditorie azionate dall'istante, in conformità al criterio di riparto probatorio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I,
03/07/2009, n. 15677). Appaiono, per conseguenza, fondate tutte le pretese economiche azionate in ricorso.
6.2. In merito al quantum debeatur, ribadita la mancata allegazione ad opera della parte convenuta di fatti modificativi (pagamenti) delle pretese attoree, deve rilevarsi che i conteggi allegati al ricorso appaiono pienamente attendibili in quanto scevri da vizi logico giuridici. Alla luce delle emergenze processuali acquisite, emerge che la pretesa spettante all'ente istante, ammonta complessivamente ad euro 86.571,52 , assumendo a referenti i parametri indicati nei conteggi che quivi s'intendono richiamati
(cfr. su tale possibilità in tema di ctu Cass. civ., Sez. lavoro, 03/05/1990, n. 3678 ma estensibile in specie a fronte di conteggi specifici). In definitiva, alla luce di quanto precede, va condannata la resistente parte, previo accertamento del diritto, al pagamento in favore dell in via di regresso ex Pt_1 artt. 10, 11 del dpr n.1124/1965 della complessiva somma di euro 86.571,52 oltre interessi legali dalla data delle erogazioni e dalla costituzione della rendita al saldo secondo quanto indicato in dettaglio in ricorso.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalla parte istante (cfr. in termini sulla decisione assunta sulla ragione più liquida ex multis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, 28-05-2014, n. 12002 e Trib. Milano Sez. V, 03-12-2014).
8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente per il principio di soccombenza, secondo il valore della controversia e dell'attività in effetti svolta.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della parte convenuta;
2 previo accertamento del diritto, condanna la parte intimata al pagamento in favore dell' in via di Pt_1 regresso ex artt. 10, 11 del dpr n.1124/1965 della complessiva somma di euro 86.571,52 oltre accessori, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell' che si liquidano Pt_1 complessivamente in euro 5400,00, oltre rimborso spese anche forfettario ed accessori come per legge.
Bari 17.2.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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