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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20027/2023 RG
TRA
, nato in [...], il [...], CF , Parte_1 C.F._1
residente in Savona ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Fieschi 124 r, presso lo studio dell'Avv. Stefano Staderini, CF , fax 010.4072766, pec C.F._2
che lo rappresenta e difende in forza di mandato Email_1
nel corpo del presente atto
CONTRO
, con sede in alla via Upper Controparte_1 CP_1
C.F._ Walts n.4, WaterFront - IA RN , in persona del Legale Rappresentante IG.
, nato a [...] il [...] e attualmente domiciliato in 2 Loukias CP_2
Nicolaidou, 3117 Lymassol Cipro, ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonio Maresca ( , giusta procura speciale alle liti prodotta su foglio C.F._4
separato e con questi elettivamente domiciliata in Sorrento alla Via Montariello n. 6, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
NONCHÈ
, con sede al 5 Roundwood Avenue, Stockley Controparte_3
Park Uxbridge UK, in persona del Legale Rappresentante , nato a [...] Controparte_4
Sorrento il 24 luglio 1970 e attualmente domiciliato al 13 , CP_5 C.F._5
pagina1 di 12 Con
ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maresca
( , giusta procura speciale alle liti prodotta su foglio separato e con C.F._4
questi elettivamente domiciliata in Sorrento alla Via Montariello n. 6, con indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.11.23 rappresentava di essere Parte_1
marittimo, iscritto alle matricole nr. 3525 di II categoria del compartimento marittimo di
Savona.
In data 22.03.2023 il ricorrente imbarcava a bordo della m/n Bellissima della MCS -
Mediterranean Shipping Company. L'imbarco veniva regolarizzato a mezzo contratto predisposto da MCS Malta Seafarers Company Limited, per conto del cd. shipowner, MSC
Cruise Management Ltd, con sede nel Regno Unito. L'unità navale era adibita all'uso commerciale e specificamente destinata all'utilizzo crocieristico.
Il ricorrente, riferiva che:
- sin dall'inizio del suo imbarco, lavorava a bordo della su menzionata nave in qualità di
I Commissario, avendo anche la responsabilità di organizzare il gruppo di lavoro del cd. Yacht Club e si relazionava col proprio capo dipartimento ed il IG. Controparte_6
oltre che il comandante della nave ed il Fleet Manager della Controparte_7
MSC s.r.l., ai quali egli doveva rapportarsi per l'organizzazione dei turni di lavoro, così come per segnalare criticità e infrazioni disciplinari dei componenti l'equipaggio della nave, sotto la sua diretta responsabilità.
- In data 2.05.2023, il ricorrente richiedeva l'attivazione di una procedura disciplinare nei confronti della IG.ra per essersi sottratta e/o aver contestato i Parte_2
turni di lavoro durante la notte, informando i propri superiori.
- Successivamente a detto episodio alcuni membri facenti parte lo staff di lavoro del ricorrente tra cui la lavoratrice su menzionata e la IG.ra , manifestavano Per_1
insoddisfazione per il lavoro svolto a bordo.
- In data 5.5.2023, in Yokohama, Giappone, il ricorrente veniva convocato dal responsabile risorse umane della nave il quale gli comunicava lo sbarco dalla m/n
Bellissima, senza alcun preavviso.
- Successivamente, in data 6.5.2023, gli veniva consegnato dal comandante della nave il foglio di sbarco con indicato che lo sbarco avveniva per molestia sessuale, cd.
pagina2 di 12 “sexual harassment”, in violazione della politica aziendale, senza che fosse stata preventivamente attivata alcuna procedura disciplinare.
- , in data 6.5.2023, dichiarando di non essere d'accordo con lo sbarco Pt_1
effettuato con tali modalità, impugnava il licenziamento e contestualmente allegava una dichiarazione – statement – secondo le procedure aziendali. La richiesta di audizione rimaneva inevasa, né la società datrice di lavoro procedeva ad attivare alcuna procedura in relazione allo sbarco del ricorrente anche successivamente lo sbarco del ricorrente.
- Successivamente allo sbarco, il ricorrente non riceveva alcuna lettera di licenziamento.
- Il 7.5.2023, IG. veniva rimpatriato e regolarizzava il proprio sbarco in Italia, Pt_1
dopo il compimento delle pratiche di rimpatrio presso le autorità competenti in
Giappone.
Chiedeva, tanto premesso:
“Accertare e dichiarare tra il IG. ed, Parte_1 Controparte_8
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Upper
[...] CP_1
Vaults 4, Valletta, Waterfront 1 x Xatt ta' Pinto, IA RN 1914, e/o MSC Cruise
Management LTD, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 5
Roundwood Avenue, Stockley Park, Uxbridge, UK è intercorso rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, ovvero altro rapporto meglio ritenuto di giustizia
Accertare e dichiarare il licenziamento comminato in data 5/6.5.203 inefficace e/o nullo per difetto della forma scritta e/o di motivazione, ovvero perché il fatto non sussiste, e per l'effetto, condannare le convenute, come in atti identificate, solidalmente e/o ognuna secondo le proprie responsabilità al reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro con diritto alla corresponsione delle retribuzioni dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, con il minimo di 5 mensilità, pari all'importo di € 31.357,05, salvo il diritto di opzione che lo stesso lavoratore intende, sin d'ora, esercitare,
In via subordinata dichiarare illegittimo il licenziamento comminato in data 5/6.5.203 perché privo di giusta causa e/o giustificato motivo e per l'effetto condannare le parti convenute, come in atti identificate, solidalmente e/o ognuna secondo le proprie responsabilità al pagamento, in favore del IG. delle indennità Parte_1
comprese tra 12 e 24, ovvero 12 e 36 mensilità, meglio ritenute di giustizia.
pagina3 di 12 In via ulteriormente subordinata, dichiarare il licenziamento comminato in data
5/6.5.203, illegittimo in quanto comminato in difetto della procedura ex art. 7 L. 300/70 e, comunque, gravemente sproporzionato e per l'effetto condannare le parti convenute al pagamento, in favore del ricorrente delle indennità risarcitorie dovute per l'illegittimo licenziamento, comprese tra 6 e 12 mensilità, ovvero quella meglio ritenute di giustizia e/o dovuta ex lege.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle superiori domande e nel caso di qualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dichiarare il licenziamento/recesso del datore di lavoro del 5/6.05.2023 illegittimo perché non sorretto da giusta causa e, comunque, da alcuna valida causale, e per l'effetto condannare le convenute al pagamento, in favore del IG. , Parte_1 dell'importo di € 18.814,23 corrispondente alle retribuzioni dovute fino alla cessazione del termine convenuto, ovvero altra somma maggiore e/o minore eventualmente accertata e/o ritenuta di giustizia.
In ogni caso, condannare le parti convenute, come in atti identificate, solidalmente e/o ognuna secondo le proprie responsabilità al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, per la causali di cui al presente ricorso, da aversi, qui, integralmente richiamate e trascritte, per l'importo di € 18000,00, ovvero altra somma maggiore e/o minore eventualmente accertata e/o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari.”
Si costituiva la che rappresentava: Controparte_1
“1) il ricorrente, in data 22 marzo 2023, sottoscriveva in Napoli convenzione di arruolamento a tempo indeterminato per un imbarco di sei mesi (+ 15 – 30 giorni), in qualità di I° Commissario sulla nave da crociera “MSC Bellissima”, avendo a datrice di lavoro la comparente società straniera (cfr. Allegato 1);
2) a bordo della “MSC Bellissima” il ricorrente con il grado di “Yacht Club Director”, aveva anche la responsabilità del personale addetto allo “Yacht Club”, ovvero la parte più esclusiva della nave;
3) il giorno 4 maggio 2023 il Chief Security avvertiva lo Staff Captain che il
Responsabile delle Risorse umane della nave (H.R.) aveva ricevuto denunzie, da diversi addetti allo Yacht Club”, per episodi di bullismo, molestie, intimidazioni e abuso di posizione perpetrate nei loro confronti dal Supervisore, ovvero dal ricorrente (cfr. dichiarazioni, allegato 2);
pagina4 di 12 4) il giorno 5 maggio il responsabile delle risorse umane incontrava il e Parte_3
lo informava nel dettaglio dei reclami provenienti dal personale dello Yacht Club.
5) in quella stessa giornata, il raccoglieva la dichiarazione della IG.ra Parte_3 componente l'equipaggio, la quale descriveva la insostenibile situazione Persona_2
creatasi nello Yacht Club a causa dell'atteggiamento del Direttore dello Yacht Club
, affermando di essere vittima di bullismo da parte dello stesso e come Parte_1
questi la umiliasse con commenti inappropriati e come, usando l'intimidazione e la sua posizione, l'avesse avvicinata per fare sesso con lei e come a tanto fosse giunto, prendendo spunto da una conversazione casuale che il IG. aveva concluso Pt_1
mostrandole un video e una foto in cui appariva seminudo, nel contempo invitandola ad andare nella sua cabina. Dichiara, ancora, che per mantenere il lavoro non aveva avuto diversa scelta dal recarvisi e fare sesso con il IG. (cfr. dichiarazione, allegato 3); Pt_1
6) Il giorno 6 maggio il IG. veniva convocato dal Comandante della nave, il Pt_1
quale in presenza dello Staff Captain, dell'Ufficiale H.R., del Direttore dell'Hotel e del Capo della Sicurezza, contestava formalmente al ricorrente i fatti narrati dalla IG.ra e lo Per_1
invitava a giustificarsi.
7) Il IG. chiede va di rendere chiarimenti e rigettava le accuse anche se Pt_1
ammetteva una relazione sessuale consensuale con la e di aver fatto sesso con Per_1
la stessa (cfr. dichiarazione, allegato 4).
8) le dichiarazioni del IG. non venivano ritenute accettabili perché non Pt_1 riscontrate dall'indagine svolta e, così, gli veniva consegnata la comunicazione di licenziamento (Immediate Dismissal Notification), così motivata:
“A seguito di un'indagine e della successiva udienza disciplinare, è stato stabilito che ha violato la seguente sezione delle regole di condotta a bordo di MSC Cruise
Management (Regno Unito): Sezione: 1- 24 Violenza Sessuale - Avance sessuali illecite nei confronti di un ospite o di un membro dell'equipaggio. “………omissis……… (cfr. comunicazione di licenziamento – Dismissalallegato 5)
9) Il IG. rifiutava di riceversi la comunicazione di licenziamento. (cfr. allegato Pt_1
5)
10) il giorno successivo, al IG. veniva consegnata la lettera di sbarco e nel Pt_1 sottoscriverla dichiarava:” Non ho altre pretese dal mio datore di lavoro, in quanto sbarco per motivi disciplinari. Ho letto, compreso e accettato il contenuto della presente dichiarazione < (I have no further demands from my employer, as i disembarkment for pagina5 di 12 disciplinary. I have, understood, and agreed to the contents of this declaration > (cfr.
Lettera di sbarco – Dislet, allegato 6).”
- Eccepiva la decadenza dall'azione promossa trattandosi di un licenziamento
(Dismissal) comunicato in forma scritta e motivato. La comunicazione in forma scritta è quella del 6 maggio 2023, che il ricorrente rifiutò di ricevere (cfr. allegato 5).
- Rilevava:
- che il licenziamento è stato espressamente accettato dal IG. il quale, Pt_1
con la sottoscrizione la lettera di sbarco ha dichiarato di non avere pretese dal mio datore di lavoro, in quanto sbarco per motivi disciplinari, e di aver letto, compreso e accettato il contenuto della dichiarazione che faceva < I have no further demands from my employer, as I disembark for disciplinary. I have read understood and agreed to the contents of this declaration> (cfr.allegato 6).
- la Sussistenza del fatto e della giusta causa, dunque legittimità, del licenziamento
- Concludeva chiedendo:
“a) Rigettare la domanda per intervenuta decadenza del diritto all'impugnativa;
b) in subordine rigettare la domanda per intervenuta accettazione del licenziamento;
c) in via ancor più subordinata dichiarare l'efficacia e la legittimità del licenziamento e per l'effetto rigettare le domande perché infondate e sfornite di prova.
d) in via ancor più gradata, per la denegata ipotesi di ritenuta ingiustificatezza e/o sproporzione della sanzione, riconoscere dovuta al ricorrente la sola indennità risarcitoria pari alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento a quella di conclusione del contratto di imbarco, nei limiti di quanto in domanda;
e) emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
f) condannare il ricorrente al pagamento delle spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto Avvocato per fattone anticipo.”
Si costituiva la che rilevava che il IG. Controparte_3
non era mai stato dipendente della convenuta società. Specificava: Pt_1
“che il ricorrente, in data 22 marzo 2023, sottoscrisse in Napoli un contratto di arruolamento per prestare attività lavorativa in qualità di “Primo Commissario” sulla nave
“MSC Bellissima” gestita dalla società di Maltail Controparte_1 ricorrente venne ingaggiato dalla Msc Malta Seafarers Co. Ltd, quale – datore di lavoro> per il tramite del suo raccomandatario marittimo che, per conto di quest'ultima pagina6 di 12 sottoscrisse il contratto: (cfr. allegato 1); . nel contratto di ingaggio la MSC Cruise Management UK LTD, compare solo ed in quanto < “Shipowner - Armatore>” della nave ceduta in gestione alla Msc
[...]
– datore di lavoro> alle cui dipendenze ha lavorato il Controparte_9 ricorrente. “
Concludeva chiedendo:
“1. dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società MSC Cruise
Management UK LTD;
2. In ogni caso, escludere ogni responsabilità della MSC Cruise Management UK LTD
e rigettare ogni domanda proposta nei confronti della stessa, perché infondata in fatto e in diritto, oltre che sfornita di prova;
3. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.”
Il G.L. fissava la prima udienza al 14.12.23 e rinviava la causa per rinotifica al 22.2.24.
In tale data, poiché le parti presenti asserivano che pendevano trattative di bonario componimento e chiedevano rinvio allo scopo, il G.L. rinviava al 7.3.24 per formalizzare la conciliazione o comunque per l'esame delle questioni preliminari e l'ammissione dei mezzi di prova. Le parti reiteravano richiesta di rinvio per conciliazione e il gl rinviava al 18.4.24 quando veniva eccepita la mancata notifica a MSC Cruise e chiesto rinvio per ottemperare. Il G.L. rinviava all'11.7.24 quando le parti chiedevano congiuntamente rinvio per prova notifica. Si rinviava al 12.9.24 e in tale data veniva chiesto rinvio per consentire a MSC Cruise Management di costituirsi avendo avuto la notifica ad agosto 24. Si rinviava al 28.11.24 quando, interrogato liberamente il ricorrente, si rinviava al 3.3.25 per la decisione.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione di decadenza sollevata da
[...]
per tardività dell'impugnativa del licenziamento: esso è Controparte_1
stato intimato a suo dire il 6.5.23. In detta comunicazione essa ritiene siano espressi i motivi della risoluzione contrattuale: “A seguito di un'indagine della successiva udienza disciplinare, è stato stabilito che ha violato la seguente sezione delle regole di condotta a bordo di MSC Cruise Management (Regno Unito): Sezione: 1- 24 Violenza Sessuale -
pagina7 di 12 Avance sessuali illecite nei confronti di un ospite o di un membro dell'equipaggio. “In particolare: Riferimento al Sirp Be-00079-2023”.
Parte ricorrente eccepisce che, “in presenza di un contratto a tempo indeterminato, come nel caso in esame, lo sbarco non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro;
che il modulo di sbarco (dismissal), che controparte vorrebbe equiparare ad un licenziamento, per far valere la decadenza, non può non contenere la motivazione specifica riguardo alla violazione contestata e gli avvertimenti di cui all'art. 7
St. Lav. e che comunque lo stesso giorno ha proposto “reclamo” rilasciando la Pt_1 dichiarazione con la quale intendeva var falere i propri diritti e non essere d'accordo con lo sbarco. Tale ultima affermazione è contenuta anche nel modulo di sbarco ove viene indicata la parola DISAGREE, ossia non concorde, con i motivi dello sbarco. La dichiarazione del IG. ove contesta il provvedimento, giunge successivamente alla Pt_1
comunicazione dello sbarco ed alla consegna della lettera di contestazione/sbarco, ma nello stesso giorno.”
E osserva che in base alla giurisprudenza della Suprema Corte (Ord. 17731/2023) ai fini dell'impugnativa del licenziamento è sufficiente anche una frase scritta in calce alla lettera di licenziamento con cui il lavoratore esprime, in qualche modo, il proprio dissenso verso la soluzione espulsiva.
Dunque, ha ricevuto o no licenziamento intimato in forma scritta?
Nel ricorso si legge: “Infatti, il ricorrente veniva chiamato dal comando nave che redigeva il documento di sbarco immediato e solamente in quel momento, il ricorrente apprendeva che lo sbarco dalla nave era stato disposto a seguito di una denuncia, neppure dettagliata dal comandante della nave, per una presunta molestia sessuale, cd.
“sexual harassment”, in violazione della regola 24, senza contatto con la persona molestata. Nessun'altra spiegazione veniva fornita al momento della consegna del modello di sbarco.”
“Successivamente alla consegna del documento di sbarco, il ricorrente riceveva notizia che la denuncia sarebbe stata effettuata dalla IG.ra , membro Per_1 dell'equipaggio della nave e sua sottoposta, così che egli rilasciava una dichiarazione, secondo lil modello di organizzazione aziendale.”
Dunque, si ripete: ha ricevuto o no licenziamento intimato in forma scritta?
pagina8 di 12 Liberamente interrogato da questo GL il ha dichiarato: Pt_1
“Confermo gli atti e nulla ho da aggiungere. Sono stato convocato, per essere informato dell'intervenuta terminazione del rapporto di lavoro, da: Comandante, Comandante in seconda, Hotel Director, Human Resource,
. Parte_3
Lo Human Resource, la prima settimana di maggio 2023, parlando a nome degli altri presenti, mi comunicava che il mio rapporto di lavoro terminava per “sexual harassment”. Non aggiungevano null'altro. Mi consegnavano un atto scritto, che era il foglio di licenziamento, me lo mostravano, perciò so di cosa si trattasse, ma io mi sono rifiutato di firmarlo e, quindi, di riceverlo. Scrivevo proprio io “Refuse to IGn”. Mi consegnavano, poi, un foglio che conteneva indicazioni ove avessi voluto procedere con un ricorso.
Lo leggevo e apprendevo che avrei dovuto proporre ricorso entro 30 giorni da quello in cui mi era stato formalmente comunicato il licenziamento. Lo stesso giorno procedetti a inviare ricorso all'indirizzo mail indicato su quel foglio informativo ed era l'ufficio MSC UK di Londra e non ho mai avuto riscontro. L'avv. Maresca chiede di sottoporre al teste il documento, allegato n. 4, della sua produzione, onde comprendere se riconosce come propria la firma ivi apposta.
Trattasi di un modulo apparentemente compilato con le dichiarazioni del ricorrente. In esso si legge, tra l'altro:
Il Giudice procede in conformità e il ricorrente dichiara di riconoscere come propria la firma ivi apposta.
Il ricorrente dichiara:
Riconosco come mie le firme apposte su tutte e tre le pagine che compongono il documento. Questa dichiarazione è stata da me sottoscritta il 6.5.2023, successivamente alla convocazione.
Solo successivamente alla cessazione del rapporto ho potuto effettuare quella dichiarazione.
Il , dopo la riunione durante la quale mi fu comunicato il licenziamento, Parte_3 mi diede la possibilità di verbalizzare le mie osservazioni.
Lo feci, nel suo ufficio, io dettavo ed egli scriveva e alla fine ho riletto e firmato il documento, allegato 4, che l'avvocato Maresca mi ha sottoposto.”
pagina9 di 12 “Non vi è stato alcun procedimento penale a mio carico, non vi è stata alcuna previa contestazione disciplinare dei fatti, sì da consentirmi adeguata difesa, io non ho saputo di quali fatti si trattasse, né quale fosse la persona offesa, l'ho appreso solo dopo.”
Il ricorrente ha dunque riconosciuto che durante la riunione del 6 maggio gli fu comunicato il licenziamento, aveva piena consapevolezza di aver avuto “il foglio di licenziamento”. E, come emerge anche dalla lettura dei documenti, si rifiutò di firmare la comunicazione del recesso. Benchè in ricorso riferisca: “il modulo di sbarco (dismissal), che controparte vorrebbe equiparare ad un licenziamento, per far valere la decadenza, non può non contenere la motivazione specifica riguardo alla violazione contestata e gli avvertimenti di cui all'art. 7 St. Lav.”, egli ha chiarito al GL di sapere e di avere saputo sin da allora che il 6 maggio ricevette atto di recesso.
Nessun dubbio, pertanto e in primis, circa la natura dell'atto che il ricorrente rifiutò di ricevere: come egli stesso ha riferito a questo GL “era il foglio di licenziamento”.
Ritiene la Suprema Corte che “Nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile, in linea di massima (giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione), l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore o di suoi delegati, atteso lo stretto vincolo contrattuale che lega le parti, sicché il rifiuto del dipendente di ricevere un atto unilaterale recettizio non impedisce il perfezionarsi della comunicazione, in quanto giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso.”(sez. L, Sentenza n. 22717 del 06/11/2015 ) l'atto di recesso è atto unilaterale recettizio.
Dunque è in data 6.5.23 che il ha ricevuto la comunicazione del licenziamento Pt_1
e da questo momento si computano i termini di decadenza, 60 giorni, dalla sua impugnazione.
Asserisce il ricorrente, ma non lo prova: “Lo stesso giorno procedetti a inviare ricorso all'indirizzo mail indicato su quel foglio informativo ed era l'ufficio MSC UK di Londra e non ho mai avuto riscontro.”
In ricorso si riporta il seguente indice relativo agli atti prodotti:
“Si produce:
1) Estratto libretto navigazione pagina10 di 12 2) Contratto di lavoro
3) Contratto integrativo ITF
4) Estratto INPS
5) Provvedimento dismissal (licenziamento)
6) Dichiarazione IG. impugnativa licenziamento Pt_1
7) Estratto messaggi whatsapp
8) Fotografia lavoratrice inoltrata al IG. Pt_1
9) Comunicazioni via mail Pt_1 CP_1 Contr
10) Lettera Avv. Staderini /
11) Messaggi altri membri equipaggio
12) Corrispondenza con responsabile a terra
13) Documentazione medica
14) Documentazione varia “
L'allegato 9 - che il G.L., sulla base del suddetto foliario, riteneva corrispondere alla mail inviata dal ricorrente nell'immediatezza dei fatti per impugnare il licenziamento – corrisponde, invece, a uno screenshot di un messaggio whatsapp. Idem dicasi per l'allegato 10. L'apertura di tutti gli allegati ha consentito comunque di rinvenire solo la mail, indicata nel foliario col numero 10, con cui l'Avv. Staderini e il ricorrente impugnano il licenziamento in data 01.08.23, ben 86 giorni dopo la sua intimazione (06.5.23).
In ricorso il individua come impugnativa del licenziamento “la dichiarazione Pt_1 con la quale intendeva var falere i propri diritti e non essere d'accordo con lo sbarco. Tale ultima affermazione è contenuta anche nel modulo di sbarco ove viene indicata la parola
DISAGREE, ossia non concorde, con i motivi dello sbarco. La dichiarazione del IG.
ove contesta il provvedimento, giunge successivamente alla comunicazione dello Pt_4 sbarco ed alla consegna della lettera di contestazione/sbarco, ma nello stesso giorno.”
Egli, nella parte conclusiva del documento (che è stato sottoposto al suo esame durante il libero interrogatorio), fa scrivere: “I plan to fully exercise my right to dispute this decision with shore-side to the full extent available to me.”
Tale affermazione non vale impugnativa, a parere di chi scrive, trattandosi di mera manifestazione dell'intenzione di impugnare la decisione - nella specie lo sbarco - “with shore-side”. Come ritenuto dalla Suprema Corte, il principio di diritto da cui partire è quello
- più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità- secondo il quale per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento (fin da Cass.
pagina11 di 12 n. 12709 del 1997, e da ultimo ordinanza Cass. n. 17731 del 21/06/2023,
Sez. L , Ordinanza n. 18529 del 08/07/2024). Dunque non è sufficiente un atto scritto qualsiasi ma tale da manifestare in modo non equivoco la volontà del licenziato di impugnare il recesso.
E' vero che l'art. 6 della legge n. 604/66 ammette l'impugnazione del licenziamento
“con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore” ma occorre che l'atto sia tale da esprimere tale volontà in modo inequivoco e idoneo a pervenire come tale nella sfera del datore (fin da Cass. n. 12709 del 1997, e da ultimo ordinanza Cass. n. 17731 del 21/06/2023)
Nella fattispecie portata in giudizio si è in presenza, ad avviso di chi scrive, di un licenziamento (DISMISSAL) comunicato in forma scritta. La comunicazione in forma scritta
è quella del 6 maggio 2023, notificata brevi manu e in pari data al , che il ricorrente Pt_1
rifiutò di ricevere.
Sicché, evidenziata e dimostrata la sussistenza del licenziamento in forma scritta e la sua notifica al ricorrente, non v'è prova che egli lo abbia impugnato nel modo e nei termini di legge, in particolare nel termine decadenziale di 60 giorni decorrente dal momento in cui lo ha ricevuto (art. 6 della legge n.604/1966) e, pertanto, è decaduto dal diritto alla sua impugnativa.
L'impugnativa del licenziamento va, pertanto, dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza, rimanendo così assorbite le altre questioni sollevate.
Le spese di lite stimasi equo siano compensate attesa la complessità e la natura delle questioni trattate e tenuto conto delle difficoltà interpretative connesse alla vicenda in esame.
PQM
definitivamente pronunciando, il G.L. così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese di lite
Napoli, 3.3.25
pagina12 di 12