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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1319/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da AR Palermo - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5144 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5144 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5144 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Siracusa, e depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 30/4/2024, rubricato al n. 1319/2024 R.G. la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1 ricorre avverso l' avviso di accertamento meglio descritto in epigrafe, per TARI relativa agli anni 2018,
2019 2 2020, notificato in data 2/2/2024, nei confronti del predetto Comune.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi ampiamente esposti nell'atto:
Nullita' dell' avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione;
Mancanza presupposto impositivo per produzione di rifiuti speciali smaltiti attraverso contratti a ditte specializzate;
Illegittimità delle sanzioni;
Chiede l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato, con il favore delle spese.
Si e' costituito il Comune di Siracusa contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Il ricorrente ha depositato note illustrative.
All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data 13/1/2026 la causa e' stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso della Corte, e' infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che e' infondato il motivo con cui si deduce il difetto di motivazione dell' avviso d'accertamento, atteso che, nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta congruamente motivato ed ha consentito al contribuente di comprendere adeguatamente le ragioni dell'accertamento e di confutarle adeguatamente sia nell'an che nel quantum.
Invero, gli avvisi sono chiari nell'esplicitare le ragioni loro sottese atteso che si tratta di tassazione di un immobile di proprietà del ricorrente come da documenti in atti che non era stato dichiarato dal contribuente.
Inoltre, gli atti che sono stati richiamati negli avvisi sono delibere e norme che devono esser noti al contribuente perche' oggetto di conoscenza legale attraverso il sistema di pubblicità legale degli atti deliberativi dei Comuni e poiche' la loro pubblicazione in quanto oggetto di obbligo di legge si presume ( cfr. da ultimo Cass. 2017/16289 ).
Infondato e' anche il motivo con cui si contesta la sussistenza del presupposto impositivo deducendosi che l'immobile è adibito ad impresa vivaistica e produce rifiuti speciali smaltiti attraverso contratti di smaltimento stipulati con terzi.
Com'e' noto ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 507/93 sussiste una presunzione legale della sussistenza del presupposto impositivo, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare il contrario.
Nel caso in esame, il contribuente non ha mai denunziato al Comune l'immobile e non ha in nessun caso dimostrato che il bene non e' suscettibile di produrre rifiuti mentre il Comune ha effettuato il sevizio nel suo territorio.
Ne deriva che, in assenza di denunzia espressa, il contribuente non puo' invocare ne' l'esenzione dell'imposta ne' la sua riduzione ( cfr. comma quinto dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93 ).
Secondo quanto statuito dal S.C., invero, l'obbligo dichiarativo in capo al contribuente di denunciare non solo la produzione di rifiuti speciali ma anche l'estensione dell'area in cui tali rifiuti si producono non costituisce mero adempimento formale ma e' una condizione essenziale per beneficiare dell'esenzione, essendo la prescrizione volta allo scopo di porre l'amministrazione in grado effettuare i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare i presupposto dell'invocata esenzione;
ed inoltre, resta a carico del contribuente l'onere di dimostrare di aver provveduto all'effettivo smaltimento mediante ditte specializzate producendo contratti e le relative fatture ( Cass. 10564/2022 )
Peraltro, va osservato che, per un verso, la documentazione prodotta in atti relativa al dedotto conferimento a terzi del servizio di raccolta di rifiuti speciali e' incompleta, mancando fatture e contratti, e non idonea a dimostrare tale conferimento come eccepito dal Comune;
e, per altro verso, una parte dell'immobile, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti e' adibito ad uffici sicche' l'imposta e' certamente dovuta.
Da ultimo va osservato che le sanzioni sono dovute ex lege trattandosi di omessa denunzia ed omesso pagamento per tutte le annualità.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura che si liquida, nell'intero in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese processuali che liquida in euro
923,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Quinta in Siracusa, in data 13/1/2026
Il Presidente Estensore
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPALARDO CONCETTA, Presidente e Relatore
CANNARELLA MARCO, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1319/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da AR Palermo - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5144 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5144 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5144 TARI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio insiste nelle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Siracusa, e depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 30/4/2024, rubricato al n. 1319/2024 R.G. la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dr. Difensore_1 ricorre avverso l' avviso di accertamento meglio descritto in epigrafe, per TARI relativa agli anni 2018,
2019 2 2020, notificato in data 2/2/2024, nei confronti del predetto Comune.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi ampiamente esposti nell'atto:
Nullita' dell' avviso di accertamento per violazione dell'obbligo di motivazione;
Mancanza presupposto impositivo per produzione di rifiuti speciali smaltiti attraverso contratti a ditte specializzate;
Illegittimità delle sanzioni;
Chiede l'annullamento dell' avviso di accertamento impugnato, con il favore delle spese.
Si e' costituito il Comune di Siracusa contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Il ricorrente ha depositato note illustrative.
All'esito dell'udienza pubblica tenutasi in data 13/1/2026 la causa e' stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, ad avviso della Corte, e' infondato.
Va, innanzitutto, rilevato che e' infondato il motivo con cui si deduce il difetto di motivazione dell' avviso d'accertamento, atteso che, nel caso in esame, l'avviso di accertamento risulta congruamente motivato ed ha consentito al contribuente di comprendere adeguatamente le ragioni dell'accertamento e di confutarle adeguatamente sia nell'an che nel quantum.
Invero, gli avvisi sono chiari nell'esplicitare le ragioni loro sottese atteso che si tratta di tassazione di un immobile di proprietà del ricorrente come da documenti in atti che non era stato dichiarato dal contribuente.
Inoltre, gli atti che sono stati richiamati negli avvisi sono delibere e norme che devono esser noti al contribuente perche' oggetto di conoscenza legale attraverso il sistema di pubblicità legale degli atti deliberativi dei Comuni e poiche' la loro pubblicazione in quanto oggetto di obbligo di legge si presume ( cfr. da ultimo Cass. 2017/16289 ).
Infondato e' anche il motivo con cui si contesta la sussistenza del presupposto impositivo deducendosi che l'immobile è adibito ad impresa vivaistica e produce rifiuti speciali smaltiti attraverso contratti di smaltimento stipulati con terzi.
Com'e' noto ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 507/93 sussiste una presunzione legale della sussistenza del presupposto impositivo, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare il contrario.
Nel caso in esame, il contribuente non ha mai denunziato al Comune l'immobile e non ha in nessun caso dimostrato che il bene non e' suscettibile di produrre rifiuti mentre il Comune ha effettuato il sevizio nel suo territorio.
Ne deriva che, in assenza di denunzia espressa, il contribuente non puo' invocare ne' l'esenzione dell'imposta ne' la sua riduzione ( cfr. comma quinto dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93 ).
Secondo quanto statuito dal S.C., invero, l'obbligo dichiarativo in capo al contribuente di denunciare non solo la produzione di rifiuti speciali ma anche l'estensione dell'area in cui tali rifiuti si producono non costituisce mero adempimento formale ma e' una condizione essenziale per beneficiare dell'esenzione, essendo la prescrizione volta allo scopo di porre l'amministrazione in grado effettuare i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare i presupposto dell'invocata esenzione;
ed inoltre, resta a carico del contribuente l'onere di dimostrare di aver provveduto all'effettivo smaltimento mediante ditte specializzate producendo contratti e le relative fatture ( Cass. 10564/2022 )
Peraltro, va osservato che, per un verso, la documentazione prodotta in atti relativa al dedotto conferimento a terzi del servizio di raccolta di rifiuti speciali e' incompleta, mancando fatture e contratti, e non idonea a dimostrare tale conferimento come eccepito dal Comune;
e, per altro verso, una parte dell'immobile, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti e' adibito ad uffici sicche' l'imposta e' certamente dovuta.
Da ultimo va osservato che le sanzioni sono dovute ex lege trattandosi di omessa denunzia ed omesso pagamento per tutte le annualità.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura che si liquida, nell'intero in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dei criteri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese processuali che liquida in euro
923,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Cosi deciso nella camera di consiglio della Sezione Quinta in Siracusa, in data 13/1/2026
Il Presidente Estensore