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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11491/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. MIRRA DOMENICO come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario amministrativo delegato ROSA MORMILE
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 8.5.25 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 25/09/2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei maturati a CP_1 CP_2
titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 11.5.23 nell'ambito del procedimento avente n.
573/22 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1
contendere deducendo che con provvedimento datato 21 settembre 2023, l' CP_1 sede di Aversa, aveva liquidato la prestazione e che il provvedimento di liquidazione era precedente all'iscrizione a ruolo del giudizio e che il decreto di omologa, unitamente al modello AP70, era stato notificato il 26.5.2023;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_3
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite e degli interessi legali;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel
2 senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 21.9.2023 in atti alla produzione dell' effettuata entro il CP_1 termine di scadenza dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa del modello
AP/70, avvenuta in data 26.5.23);
- le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta prima del deposito del ricorso e prima della scadenza del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa del modello AP/70
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 9.5.2025 IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
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