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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, dott. Francesco Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero ruolo generale 20502, promossa
DA
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Riccardo Grazioli Parte_1
Lante n. 76, presso lo studio dell'avv. COSTANTINI Fabrizio, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO
- in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore
Resistente contumace
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Litisconsorte necessario
Oggetto del giudizio: versamento TFR al fondo pensione.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, si rivolgeva al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo in premessa: che era stato assunto con la qualifica di autista, nel periodo dal 21/05/2002 al 31/08/2011, dalla
[...]
(di seguito anche solo affidataria del Controparte_1 CP_1
servizio di trasporto pubblico locale;
che in data 5/11/2007 aveva aderito al Fondo Pensione
“ , previdenza n. 01090174611, chiedendo al datore di lavoro il Controparte_2
versamento in favore del citato Fondo del proprio TFR (cfr: doc. n. 1 del ricorso); che come comprovato dalle buste paga prodotte (cfr: doc. n. 2 del ricorso) la società datrice di lavoro, pur avendo operato le relative trattenute era rimasta inadempiente per il tutto il periodo dei relativi versamenti presso il predetto Fondo Pensione;
che l'omesso versamento era confermato anche dal nutrito scambio di comunicazioni intervenuto tra il ricorrente e la
(cfr: doc. n. 3 del ricorso) e segnatamente: CP_1
- la diffida inoltrata dal ricorrente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in data
05.12.2013;
- la comunicazione antecedente, datata 07.03.2013, con cui il legale della società datrice di lavoro ammetteva di non aver versato al Fondo competente l'importo di € 5.893,36 e si impegnava, a causa di lamentate difficoltà economiche, a liquidare il dovuto in rate mensili da € 500,00, dal mese di aprile 2013 fino all'integrale soddisfo;
- l'ulteriore diffida, atta a interrompere la prescrizione, notificata brevi manu mediante raccomandata con avviso di ricevimento del 27.07.2016, alla sede legale della Controparte_1
- la comunicazione di composizione bonaria inoltrata via pec dal legale della società datrice di lavoro del 08.08.2016 con la quale, deducendo il persistere della situazione di dissesto economico che aveva colpito la S.r.l. si impegnava, verificate le spettanze dovute di cui non negava la debenza, a effettuare i relativi pagamenti in modalità frazionata;
- la richiesta effettuata dal difensore di parte attorea, inviata via pec il 10.08.2016, di ottenere il pagamento delle somme dovute e degli interessi maturati in tre rate e il pagamento, in via transattiva, di 500 euro oltre iva e cpa a titolo di onorario da distrarsi in suo favore;
- la comunicazione datata 31.01.2017 con cui il Fondo Pensione San Paolo, a seguito di richiesta del ricorrente del 02.01.2017, attestava di aver ricevuto nel periodo dal 2007 al 2011 solo due versamenti a titolo di TFR : 116,01 euro il 10.11.2011 e 116,37 euro del 25.11.2011;
2 - la diffida inviata dal in data 23.08.2017 con cui, riscontrando il mancato Pt_1
versamento dei contributi previdenziali corrispondenti alla qualifica di Autoferrotranviere- operatore di esercizio – gli intimava di regolamentare, entro 15 giorni dalla ricezione, la posizione contributiva;
- il riscontro - a tale missiva - del 18.09.2017 da parte del legale della società datrice secondo cui l'irregolarità contributiva riscontrata era da ascriversi a un errore dell' che aveva CP_3
versato quanto dovuto ad altro Fondo (nella specie Fondo AGO) e che stava risolvendo tale inconveniente per le diverse posizioni dei dipendenti interessati.
Rappresentava, stante la sostanziale inerzia della società datoriale, di aver inviato via pec, in data 20.07.2021, la comunicazione di diffida e messa in mora della società resistente per il mancato versamento delle somme dovute a titolo di contributi, con fonte T.f.r., in ragione dell'adesione al Fondo di Previdenza complementare.
Asseriva di aver diritto al risarcimento dei danni sofferti per l'irregolarità contributiva sotto forma di discrasia tra il montante accantonato e la somma che il lavoratore avrebbe potuto ottenere e il pregiudizio nelle aspettative e nei rendimenti previdenziali causati dall'incapienza contributiva.
Tanto premesso dal punto di vista fattuale, convenendo in giudizio tanto la società datrice di lavoro, quanto l' , chiedeva di: “ - accertare il mancato Controparte_4
versamento al delle quote di TFR e delle ulteriori somme come Controparte_5
detratte dalle buste paga del ricorrente e, per l'effetto, condannare la al CP_1 pagamento in favore del Sig. di tutto quanto dovuto, per complessivi € Parte_1
5.893,36 oltre rivalutazione monetaria, per € 1.408,43 ed € 1.017,47 per interessi, per complessivi € 8.318,90, oltre il risarcimento di tutti i danni da irregolarità contributiva e incapienza contributiva presso il Fondo, da liquidarsi in via equitativa, anche eventualmente, previa occorrenda CTU contabile che il Giudice vorrà disporre, ovvero nella somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia:. - in via alternativa, accertare il mancato versamento al Fondo delle quote di TFR e delle ulteriori somme come Controparte_2 detratte dalle buste paga del ricorrente e, per l'effetto condannare la al CP_1
pagamento in favore del Fondo di tutto quanto dovuto, per complessivi Controparte_2
€ 5.893,36, oltre rivalutazione monetaria, per € 1.408,43 ed € 1.017,47 per interessi, per complessivi € 8.318,90, oltre il risarcimento di tutti i danni da irregolarità contributiva e
3 incapienza contributiva presso il Fondo, da liquidarsi in favore del ricorrente in via equitativa, anche eventualmente, previa occorrenda CTU contabile che il Giudice vorrà disporre.
Pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto, non si costituivano in giudizio la
[...]
e il Fondo “ Vita” di cui, pertanto, deve Controparte_1 Controparte_2
esserne dichiarata la contumacia.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'esito della lettura delle note scritte depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza con la presente sentenza di parziale accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
Motivi della decisione
Il meccanismo di finanziamento delle forme pensionistiche complementari, mediante contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro, è disciplinato dall'art. 8 del D.l.gs n.
252/2005, in forza del quale: “1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali;
gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure, per i lavoratori dipendenti, in percentuale
4 della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale”.
Tanto premesso, è documentalmente provato che il ricorrente è stato dipendente della Società
Abruzzese Trasporti Automobilistici e che ha destinato il proprio TFR in favore del Fondo
Pensione “ ”. Controparte_2
È altresì provato, dalle buste paga versate agli atti, che il datore di lavoro ha trattenuto dalla retribuzione maturata la contribuzione, che ha dichiarato di destinare al Fondo complementare, nella sua quota relativa al TFR.
È infine documentale provato, da quanto ammesso nelle missive provenienti dal legale rappresentante della società, che la ha omesso di versare la contribuzione in favore CP_1
del Fondo complementare nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2007 ed agosto 2011.
Tanto chiarito, deve poi rilevarsi che correttamente la parte ricorrente ha chiesto la conferma in giudizio della lamentata omissione contributiva da parte del Fondo complementare, in forza del litisconsorzio necessario, che ne legittima la chiamata in causa quale diretto beneficiario della contribuzione di cui è invocata la regolarizzazione.
A ciò deve aggiungersi poi che il ricorrente è comunque legittimato attivo nel proporre la domanda di regolarizzazione contributiva, in quanto, in conseguenza dell'omesso versamento dei contributi e della mancata regolarizzazione della propria posizione previdenziale, subisce un concreto pregiudizio essendo sottratta la previdenza completare alla garanzia dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cod. civ.; sicché, al momento della maturazione del diritto, otterrebbe, da parte del Fondo complementare, l'erogazione di prestazioni non corrispondenti a quanto trattenuto dal datore di lavoro sulla propria retribuzione diretta o differita (T.F.R.).
Il ricorrente, come correttamente evidenziato nell'atto introduttivo, ha un interesse concreto alla regolarizzazione della predetta posizione contributiva presso il Fondo completare, al fine di non subire una ingiusta lesione dei propri diritti assistenziali e previdenziali correlati all'entità dei contributi maturati ed effettivamente versati all' . Controparte_4
In presenza di una omissione contributiva, il lavoratore può agire in giudizio nei confronti del datore di lavoro e dell'Ente previdenziale (anche complementare), al fine di ottenere una
5 pronuncia giudiziale di accertamento dell'obbligo contributivo e di condanna di regolarizzazione della posizione previdenziale mediante pagamento dei medesimi contributi in favore del medesimo Ente previdenziale;
e ciò anche nella ipotesi di omissione contributiva verso il Fondo di previdenza complementare. “Sussiste [infatti] la legittimazione attiva del ricorrente ad agire in giudizio al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro il versamento delle somme trattenute al Fondo di previdenza complementare, secondo gli accordi intercorsi tra le parti” (Trib. Roma Sez. Lav., 2 dicembre 2016, dott.ssa . Per_1
Sulla base di quanto sin qui osservato, deve ritersi pacifico che la convenuta datrice di lavoro ha violato l'obbligo, su di essa integralmente gravante, del versamento dei contributi dovuti al Fondo Complementare ex art. 8, co. 2, D.lgs. 252/2005 relativi al rapporto di lavoro con il ricorrente.
Le trattenute contributive, infatti, risultano tutte effettuate, ma non risultano versate al Fondo complementare. La datrice di lavoro ha quindi effettuato un'indebita trattenuta in danno del lavoratore.
Dalla documentazione prodotta in atti (v. conteggio sorte effettuato da parte ricorrente – doc.
4 del ricorso) risulta provato anche l'esatto importo della somma da versare a titolo di TFR al
Fondo Pensione, pari ad euro 5.893,36.
Del resto, la medesima somma è riconosciuta come dovuta sulla base dei conteggi effettuati dalla società datoriale e pertanto pacificamente ammessa.
Sulla base di tale premesse, deve dichiararsi che la Controparte_1
tenuta a versare al Fondo l'importo di euro
[...] Controparte_6
5.893,36 a titolo di accantonamenti del TFR.
Per l'effetto, la suddetta datrice di lavoro va condannata al versamento della predetta somma, oltre che alla rivalutazione monetaria e al pagamento degli interessi dalla maturazione al saldo. Si rammenta che secondo il principio di diritto statuito dalla sentenza n. 16084 emessa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione il 09/06/2021: “Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato”.
6 Dl tutto infondata è, invece, la domanda con la quale il ha chiesto la condanna della Pt_1
società datrice di lavoro al pagamento direttamente in suo favore delle somme dovute in quanto la posizione previdenziale del ricorrente è tuttora attiva presso il Fondo Pensione
Intesa San Paolo Vita. Come precisato dalla Corte di cassazione: “In tema di fondi pensione , stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito" (Cass. civ. Lav. sent. n. 18477 del 28.6.2023).
Codesto ufficio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il generico riferimento al "conferimento" del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari, contenuto nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere una delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c, in alternativa alla cessione di credito futuro ex art. 1260 c.c. (Cass. civ. Sentenza n. 16266 del 08/06/2023).
Parte ricorrente non ha prodotto lo statuto del Fondo di previdenza suindicato, né ha allegato la volontà negoziale di operare una cessione del proprio credito per il TFR maturando in favore del Fondo, pertanto, lo strumento giuridico prescelto è quello della delegazione di pagamento con cui il “Fondo è stato designato quale creditore destinatario dell'adempimento della prestazione del lavoratore, quale suo debitore in base al contratto associativo tra loro stipulato, consistente nel conferimento delle quote di T.f.r., accantonate presso il suo datore di lavoro, tenuto al loro versamento al Fondo, per il rapporto di delegazione, ai sensi dell'art. 1269 c.c., tra questi istituito, per effetto dell'incarico al compimento di tali atti giuridici (idest: mandato) assegnato dal primo al secondo” (cfr: Cass. civ. sent. n. 18477 del 28.6.2023 in motivazione).
Secondo la citata pronuncia della Corte di cassazione è la risoluzione per inadempimento del contratto di mandato a determinare il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse stesse, le quali hanno “natura retributiva, posto che esse assumono natura
7 previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”.
Il nulla deduce, allega o produce circa la risoluzione per inadempimento del Pt_1
contratto di mandato, sicché il mancato versamento da parte del datore di lavoro insolvente delle quote di TFR maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore, in ragione della persistenza del vincolo di destinazione, devono essere effettuate in favore del sopra indicato Fondo.
Infine, con riferimento alla domanda di condanna del datore di lavoro al risarcimento “ di tutti
i danni da irregolarità contributiva e incapienza contributiva presso il Fondo, da liquidarsi in via equitativa, anche eventualmente, previa occorrenda CTU contabile che il Giudice vorrà disporre, ovvero nella somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia” si osserva che il formula una domanda specifica di risarcimento del danno e non anche di Pt_1
condanna generica con richiesta di liquidazione in separata sede. Ciò chiarito, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la liquidazione equitativa operata dal giudice se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, ai sensi dell'art. 1226 c.c., “ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno.
La liquidazione equitativa ha, poi, natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in quest'ultimo caso il rimedio della rimessione in termini, e non della liquidazione equitativa) (cfr: ord. Cass. civ. 17 novembre 2020, n. 26051).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ben avrebbe potuto dedurre e provare il danno subito nel suo preciso ammontate fornendo gli elementi utili per la sua qualificazione. Pertanto, in assenza di qualsiasi allegazione e produzione documentale sul punto, la domanda di valutazione equitativa del danno deve essere respinta non potendo questo ufficio sopperire alle carenze assertive e probatorie del ricorrente;
la consulenza tecnica d'ufficio del resto non è un mezzo di prova e non può essere ammessa qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero sia richiesta per compiere
8 una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( cfr: Cass. civ. ord. del 7 giugno 2019, n. 15521).
Con riferimento alle spese di lite tra il ricorrente e la società datrice di lavoro appaiono sussistere gravi e motivi eccezionali per disporre la compensazione delle stesse in ragione di un mezzo stante la parziale soccombenza, con la condanna della società datoriale al pagamento del residuo mezzo secondo quanto disposto e liquidato con il dispositivo seguente, mentre le spese di lite che concernono il Fondo vengono dichiarate Controparte_2
irripetibili in ragione della contumacia di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che la Controparte_1
è tenuta a versare ad l'importo di €
[...] Controparte_2
5.893,36 a titolo di accantonamenti del TFR dovuti al ricorrente;
2. per l'effetto, condanna la suddetta società al versamento in favore di Controparte_2
del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
[...]
maturazione al saldo;
3. rigetta la domanda risarcitoria;
4. compensa per un mezzo le spese di lite tra il ricorrente e la
[...]
e condanna la suddetta società al pagamento del Controparte_1
residuo mezzo in favore del ricorrente che liquida in € 932,50 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attorea dichiaratosi antistatario;
5. nulla sulle spese di lite tra le parti e Fondo complementare “ ”. Controparte_2
Roma, 16/1/2025 Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
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