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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UC ND, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 264/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di ER - Piazza Ridolfi 1 05100 ER TR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
P_IVA Resistente_2Municipia Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202311031888562051810323 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202311031888562051810323 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Per Municipia Spa nessuno è presente nonostante ritualmente convocata.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avvero l'intimazione di pagamento della Tari dovuta per gli anni
2016 e 2017, notificata in data 26/09/2023, in relazione ad una utenza non domestica in ER -
Indirizzo_1.
Il ricorrente in primo grado ha dedotto mancata notifica dell'avviso di accertamento, prescrizione del credito e decadenza dalla potestà impositiva ex art. 1, commi 161 e 163, l. 296/2006
Nel giudizio di primo grado si sono costituiti sia il comune di ER, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sia Municipia S.p.a., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, che ha depositato copia della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta per compiuta giacenza presso l'indirizzo di Indirizzo_1, in data 02/10/2021.
Il ricorrente ha depositato, in corso di giudizio, una propria pec alla Società_1 di
ER (ASM) in data 06/02/2019 con cui comunicava la cessazione dell'utenza di Indirizzo_1 a decorrere dal 01/01/2019, per trasferimento dell'attività a seguito di vendita dell'immobile, e contestualmente chiedeva che le ulteriori comunicazioni venissero effettuate nella sua residenza in
Indirizzo_2, poi trasferita in Indirizzo_3.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento per compiuta giacenza, pur se non chiaramente leggibile.
Appella il contribuente e deduce:
- che la notifica in questione è inesistente, in quanto effettuata presso un indirizzo del tutto scollegato con il contribuente;
- contraddittorietà della motivazione, laddove evidenzia la difficoltà di leggere le attestazioni dell'agente postale, ma, ciò nonostante, presume regolare la notifica.
Si sono costituiti in giudizio sia il comune di ER che Municipia S.p.a., entrambi chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
il concessionario, in particolare, osserva che l'indirizzo di
Indirizzo_1 dove è stata effettuata la notifica, risulta tuttora all'anagrafe tributaria come sede dello studio legale dell'avv. Ricorrente_1.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Il contribuente ha tempestivamente denunciato la cessazione dell'utenza di Indirizzo_1, e nel contempo ha compilato il riquadro per l'indicazione del luogo in cui intendeva ricevere gli ulteriori avvisi di pagamento – riquadro appositamente predisposto nel modulo fornito da ASM - indicando la propria residenza in ER, Indirizzo_2.
Ciò è provato sia dalla ricevuta di consegna della pec inviata dal contribuente ad ASM in data
06/02/2019, con cui sono stati comunicati la cessazione dell'utenza ed il nuovo indirizzo, sia da una pec di riscontro in data 14/03/2019, con cui ASM ha espressamente preso atto di quanto dichiarato.
La notifica dell'avviso di accertamento è stata invece effettuata, due anni dopo tale comunicazione, presso l'indirizzo dell'utenza cessata.
In proposito Municipia S.p.a. ha depositato, in questo grado di appello, un estratto dell'anagrafe tributaria, da cui risulterebbe che l'avv. Ricorrente_1 esercita tuttora l'attività in Indirizzo_1; la nuova produzione documentale è tuttavia inammissibile, ai sensi dell'art. 58 d. lgs. 546/1992.
La notifica dell'atto presupposto effettuata in luogo in cui manchi ogni collegamento con il destinatario, indirizzo diverso da quello espressamente indicato dal contribuente per la ricezione delle notifiche e diverso dalla residenza dello stesso, è da considerarsi inesistente (Cass. ss.uu.
14916/2016; Cass. 21273/2017; Cass. 26960/2023).
Peraltro, ove anche si volesse ritenere la notifica affetta da nullità, va considerato che, in tal caso, la nullità non è stata mai sanata, non essendo mai stato impugnato l'atto irregolarmente notificato.
Sotto altro profilo, si osserva poi che l'ente impositore non ha nemmeno fornito adeguata prova della regolarità del procedimento notificatorio del presupposto avviso di accertamento presso l'indirizzo
(errato) di Indirizzo_1 . Infatti, non è stata prodotta la relata di notifica, né la ricevuta di spedizione della raccomandata, né una attestazione a firma dell'agente postale (o dell'ufficiale giudiziario) dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale;
l'unico documento in atti, attesta solo la restituzione al mittente di un plico, senza alcuna sottoscrizione. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal comune di ER, non è stata prodotta una relata di notifica, redatta da pubblico ufficiale, attestante il compimento delle prescritte formalità e, quindi, nessun documento che goda della fede privilegiata di cui all'art 2700 c.c.
Consegue alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, sia la prescrizione quinquennale del credito, sia la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 1, commi
161-163, essendo decorso il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (nella fattispecie anni
2016/2017; prima notifica regolare, ovvero l'atto impugnato, in data 26/09/2023).
In conclusione, in riforma della sentenza appellata, si annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna gli appellati in solido alle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in favore dell'appellante in € 700,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
IZ NI FE PI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
UC ND, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 264/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di ER - Piazza Ridolfi 1 05100 ER TR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
P_IVA Resistente_2Municipia Spa -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 7/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERNI e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202311031888562051810323 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202311031888562051810323 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Per Municipia Spa nessuno è presente nonostante ritualmente convocata.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avvero l'intimazione di pagamento della Tari dovuta per gli anni
2016 e 2017, notificata in data 26/09/2023, in relazione ad una utenza non domestica in ER -
Indirizzo_1.
Il ricorrente in primo grado ha dedotto mancata notifica dell'avviso di accertamento, prescrizione del credito e decadenza dalla potestà impositiva ex art. 1, commi 161 e 163, l. 296/2006
Nel giudizio di primo grado si sono costituiti sia il comune di ER, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sia Municipia S.p.a., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, che ha depositato copia della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta per compiuta giacenza presso l'indirizzo di Indirizzo_1, in data 02/10/2021.
Il ricorrente ha depositato, in corso di giudizio, una propria pec alla Società_1 di
ER (ASM) in data 06/02/2019 con cui comunicava la cessazione dell'utenza di Indirizzo_1 a decorrere dal 01/01/2019, per trasferimento dell'attività a seguito di vendita dell'immobile, e contestualmente chiedeva che le ulteriori comunicazioni venissero effettuate nella sua residenza in
Indirizzo_2, poi trasferita in Indirizzo_3.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo regolare la notifica dell'avviso di accertamento per compiuta giacenza, pur se non chiaramente leggibile.
Appella il contribuente e deduce:
- che la notifica in questione è inesistente, in quanto effettuata presso un indirizzo del tutto scollegato con il contribuente;
- contraddittorietà della motivazione, laddove evidenzia la difficoltà di leggere le attestazioni dell'agente postale, ma, ciò nonostante, presume regolare la notifica.
Si sono costituiti in giudizio sia il comune di ER che Municipia S.p.a., entrambi chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
il concessionario, in particolare, osserva che l'indirizzo di
Indirizzo_1 dove è stata effettuata la notifica, risulta tuttora all'anagrafe tributaria come sede dello studio legale dell'avv. Ricorrente_1.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Il contribuente ha tempestivamente denunciato la cessazione dell'utenza di Indirizzo_1, e nel contempo ha compilato il riquadro per l'indicazione del luogo in cui intendeva ricevere gli ulteriori avvisi di pagamento – riquadro appositamente predisposto nel modulo fornito da ASM - indicando la propria residenza in ER, Indirizzo_2.
Ciò è provato sia dalla ricevuta di consegna della pec inviata dal contribuente ad ASM in data
06/02/2019, con cui sono stati comunicati la cessazione dell'utenza ed il nuovo indirizzo, sia da una pec di riscontro in data 14/03/2019, con cui ASM ha espressamente preso atto di quanto dichiarato.
La notifica dell'avviso di accertamento è stata invece effettuata, due anni dopo tale comunicazione, presso l'indirizzo dell'utenza cessata.
In proposito Municipia S.p.a. ha depositato, in questo grado di appello, un estratto dell'anagrafe tributaria, da cui risulterebbe che l'avv. Ricorrente_1 esercita tuttora l'attività in Indirizzo_1; la nuova produzione documentale è tuttavia inammissibile, ai sensi dell'art. 58 d. lgs. 546/1992.
La notifica dell'atto presupposto effettuata in luogo in cui manchi ogni collegamento con il destinatario, indirizzo diverso da quello espressamente indicato dal contribuente per la ricezione delle notifiche e diverso dalla residenza dello stesso, è da considerarsi inesistente (Cass. ss.uu.
14916/2016; Cass. 21273/2017; Cass. 26960/2023).
Peraltro, ove anche si volesse ritenere la notifica affetta da nullità, va considerato che, in tal caso, la nullità non è stata mai sanata, non essendo mai stato impugnato l'atto irregolarmente notificato.
Sotto altro profilo, si osserva poi che l'ente impositore non ha nemmeno fornito adeguata prova della regolarità del procedimento notificatorio del presupposto avviso di accertamento presso l'indirizzo
(errato) di Indirizzo_1 . Infatti, non è stata prodotta la relata di notifica, né la ricevuta di spedizione della raccomandata, né una attestazione a firma dell'agente postale (o dell'ufficiale giudiziario) dell'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale;
l'unico documento in atti, attesta solo la restituzione al mittente di un plico, senza alcuna sottoscrizione. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal comune di ER, non è stata prodotta una relata di notifica, redatta da pubblico ufficiale, attestante il compimento delle prescritte formalità e, quindi, nessun documento che goda della fede privilegiata di cui all'art 2700 c.c.
Consegue alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, sia la prescrizione quinquennale del credito, sia la decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 1, commi
161-163, essendo decorso il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (nella fattispecie anni
2016/2017; prima notifica regolare, ovvero l'atto impugnato, in data 26/09/2023).
In conclusione, in riforma della sentenza appellata, si annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna gli appellati in solido alle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate in favore dell'appellante in € 700,00 per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
IZ NI FE PI