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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2802/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rossana Galluzzo, rappresentante e difensore;
E
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Salatore Gambino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 18/7/2025 ed il
9/9/2025),
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/6/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Partinico il 9/6/2000, in costanza del quale non sono nati figli, hanno esposto di essersi separati in forza della sentenza n. 2966/2024 del 20-24/5/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14278/2023 R.G.
Hanno chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 concordatario.
Scaduto il termine perentorio del 10/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e, in particolare, hanno chiesto:
“a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
b) dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e che non hanno null'altro a che pretendere”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 9/6/2000;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 2966/2024 del 20-24/5/2024, emessa dal Tribunale di
Palermo nell'ambito del procedimento n. 14278/2023 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 9/6/2000, tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2000 al n. 19, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2802/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Rossana Galluzzo, rappresentante e difensore;
E
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Salatore Gambino, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 18/7/2025 ed il
9/9/2025),
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/6/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Partinico il 9/6/2000, in costanza del quale non sono nati figli, hanno esposto di essersi separati in forza della sentenza n. 2966/2024 del 20-24/5/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 14278/2023 R.G.
Hanno chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 concordatario.
Scaduto il termine perentorio del 10/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo e, in particolare, hanno chiesto:
“a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1
b) dichiarare che le parti sono economicamente indipendenti e che non hanno null'altro a che pretendere”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il 9/6/2000;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 2966/2024 del 20-24/5/2024, emessa dal Tribunale di
Palermo nell'ambito del procedimento n. 14278/2023 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 9/6/2000, tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2000 al n. 19, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
2 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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