Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 4963/2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 935/2019 emesso in data 19.03.2019 notificato in data 2-4/4/2019
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 dall'Avv. Marco Giordano con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via
Volpe n.8
-opponente
E
e rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2 dall'avv. Carla Santarsiere e dall'avv. Lucia Moscariello con le quali elettivamente domiciliano in Salerno alla via San Leonardo n.131 R
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13 maggio 2019, i sigg.ri e Parte_1 Parte_1
proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n°935/2019, R.G.
n°2672/2019, emesso il 19.3.2019, notificato il 2- 4 .4.2019, con il quale il Tribunale di Salerno ingiungeva ai sig.ri e di pagare in Parte_1 Parte_1
1
€.3.440,00, oltre interessi legali e oltre spese e compensi di lite.
Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza per materia e per valore del Giudice adito e, in via subordinata, deducevano l'infondatezza della domanda.- Si costituivano in giudizio i signori e i quali CP_1 CP_2 eccepivano l'inammissibilità della azione promossa ne chiedevano il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Superata l'eccezione in merito all'incompetenza per materia e per valore sollevata dagli opponenti venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali e l'interrogatorio formale.-
Successivamente dopo una serie di rinvii nello stato e d'ufficio la causa veniva trattata all'udienza del 10.12.2024 dalla scrivente all'esito della quale è stata assegnata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
…………..
Preliminarmente, va esaminata e rigettata l'eccezione di incompetenza per materia .
Il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 6 n. 6811/2015; Cass.
31.1.2006 n. 2143; Cass. 28.5.04 n. 10300; Cass. 20.2.02, n. 2471), assegna chiaramente la competenza in materia di locazioni al tribunale in composizione monocratica che dovrà rispettare il rito del lavoro. Si applicano, pertanto, le regole della competenza per materia. E ciò perché, dal 1998 in poi, la competenza in materia di locazioni di immobili urbani è stata espressamente attribuita al tribunale.
Passando al merito della presente controversia va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di
2 attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Al contrario, la parte opposta nel corso del giudizio di opposizione a cognizione piena, ha fornito piena, completa e rigorosa dimostrazione – sia sull' an che sul quantum debeatur - in ordine alla debenza del corrispettivo dovuto per la prestazione professionale resa in favore della società opponente.-
Gli opposti contestano espressamente tutto quanto dedotto dagli opponenti: i sigg.ri e non hanno assolutamente assolto all'onere previsto dalla Parte_1 Parte_1
legge e riportato dal contratto di locazione intervenuto tra le parti- del 04 maggio
2016, registrato telematicamente in data 06 maggio 2016, al n. 003677, serie 3T, doc. allegato al monitorio- che, al punto 1), prevede l'onere da parte del conduttore di dare avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, né tanto meno gli odierni opposti hanno manifestato l'intenzione di rinunciare al preavviso;
2)l'immobile veniva liberato il 31 dicembre 2018 e non già il 30 novembre 2018, in forma peraltro assai irrituale ed irregolare, ossia mediante la consegna delle chiavi dell'appartamento ad un parente degli istanti, sig. , senza inviare ai proprietari alcun CP_3
preavviso di rilascio, né provvedendo alla disdetta delle utenze, effettuata nel gennaio 2019 dagli opponenti stessi. 3) assolutamente falsa è altresì la circostanza che il canone locatizio del mese di novembre 2018 sia stato regolarmente ed integralmente pagato. Dalle prove testimoniali raccolte appare chiaro che
3 l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta al solo fine di ritardare il pagato spettante agli opposti.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza per materia;
2) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n .935/2019 emesso in data 19.03.2019 che dichiara esecutivo e pertanto condanna gli opponenti e in solido tra loro al pagamento Parte_1 Parte_1 della somma di € 3440,00 oltre interessi e spese come richiesti;
3) Condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2552,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali dovute come per legge,
Così deciso in Salerno,7.01.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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