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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2024, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
RG. n. 19176/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Sara Perlo Giudice est. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19176/23 promossa da:
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
CUI 016YSO5, CF: elettivamente domiciliata in Torino Corso Galileo C.F._1
Ferraris n. 14 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fabio FARRUGGIA,
- RICORRENTE –
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE costituito –
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.6.2023 notificato il 2.10.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 29.12.2021, volta a ottenere il rilascio Parte_1
del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot, n. 459/23, reso in data 8.6.2023 e notificato il 2.10.2023 (cfr. doc. 4 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 28.10.2024.
Svoltasi udienza davanti al giudice delegato il 30.10.2024, in cui le parti hanno rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c., il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, al 22.11.2024, sostituendola con il deposito di note scritte. Scaduto il termine previsto e a seguito del deposito di note scritte da parte del solo ricorrente, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Sui motivi del ricorso, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto, con particolare riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione al divieto di espulsione sancito dall'art. 8 CEDU e dalla conseguente tutela della “vita privata” e “vita familiare”.
Infatti, la difesa illustra come la ricorrente faceva ingresso sul territorio italiano nel 1992, all'età di
23 anni e, da allora, vi si tratteneva stabilmente;
la donna vive a Leinì (TO), in Via Canova
Pogliani, ove risiede con il marito , il loro figlio , la nuora Controparte_2 Persona_1
e i figli di questi ultimi, nipoti della ricorrente, tutti in età scolare, così come Controparte_3
risulta dal Certificato di Stato di famiglia (All. 1); i nipoti della ricorrente sono nati sul territorio italiano e il nucleo famigliare presenta una regolare dichiarazione sostitutiva unica INPS (cfr. All. 2
e 5); la ricorrente, inoltre, ha problemi di salute, per cui necessita di un medico.
Parte resistente, nella comparsa di costituzione, ha evidenziato, al contrario, che non sussistono i presupposti della invocata protezione speciale di cui all'art. 19 co.
1.1 del d.lgs.286/1998; al riguardo, la PA richiama le argomentazioni contenute nella relazione informativa allegata, da cui si evince che la ricorrente, presente in Italia da molti anni, non è mai stata titolare di un regolare permesso, è stata condannata nel 2004 per falsità materiale e vanta precedenti di polizia.
* * *
La ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
La difesa, già nel ricorso e successivamente in vista dell'udienza, ha prodotto documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dalla ricorrente all'interno del territorio dello Stato.
La ricorrente, al riguardo, è in Italia da oltre trent'anni e, seppure in assenza di certificazioni scolastiche, comprende e parla discretamente la lingua italiana (come ha dimostrato al giudice in interrogatorio libero all'udienza del 30.10.2024); vive a Leinì con il marito, il figlio, la nuora e i quattro nipoti nati in Italia, come si evince dal certificato di stato di famiglia e dai documenti di identità dei minori allegati al ricorso.
Il nucleo famigliare ha presentato un'attestazione ISEE, pari a euro 546,26 per l'anno 2023, ed è in carico ai servizi sociali (cfr. docc. nn. 5 e 7). Non vi è invece alcuna conferma agli atti degli asseriti
“gravi problemi di salute” da cui sarebbe affetta la ricorrente, certamente non riconducibili alla isolata diagnosi di dolori addominali con reinvio al domicilio, evincibile da un isolato certificato medico francese dell'anno 2023 8cfr. doc. n.3).
Per contro, l'unico precedente penale a carico della ricorrente risultante dal casellario giudiziale, è risalente all'anno 2001, per il reato di furto in concorso con condanna alla pena di 6 mesi di reclusione, alla quale è stato applicato l'indulto ai sensi della legge 241/2006.
ha altresì dichiarato di occuparsi della cura dei nipoti e della casa e che figlio e Parte_1
nuora lavorano in modo non regolare.
Occorre, quindi, considerare l'integrazione raggiunta dalla ricorrente, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della vita privata. Sicuramente significativo è, infatti, il tempo trascorso dalla ricorrente sul territorio italiano (oltre trent'anni), elemento che va preso in considerazione unitamente al fatto che è presente agli atti una dichiarazione dell'Ambasciata della Repubblica di Macedonia (cfr. doc. n. 6), in cui si dà atto che la ricorrente non è cittadina della Repubblica di Macedonia;
il rimpatrio della non Parte_1
potrebbe dunque, nel concreto, avvenire verso la Repubblica di Macedonia, Stato in cui la donna è asseritamente nata, ma che non la riconosce come cittadina e con cui la stessa non ha più alcun legame. Significativo è inoltre il fatto che la donna, non più giovane, priva di un titolo di studio o di un lavoro remunerato che la potrebbe rendere economicamente autonoma, parla discretamente l'italiano e ha in Italia il suo intero nucleo familiare, composto dal marito, dal figlio, dalla nuora e dai quattro nipoti, con cui vive stabilmente.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (gli asseriti precedenti di polizia a carico di Parte_1
non trovano alcuna conferma nella documentazione prodotta dalla PA e il precedente penale riportato nel casellario è un caso isolato e risalente nel tempo, peraltro a pena indultata) e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale sul territorio, considerando soprattutto il lungo periodo trascorso sul territorio e i legami famigliari presenti in
Italia.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Sussistono i presupposti per compensare le spese essendo stata la documentazione inerente l'integrazione della ricorrente prodotta solo in sede di ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce nata a Parte_1
PR (Repubblica di Macedonia del Nord) il 01.01.1969, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, T.U.I., come modificato dal D.L. n. 130/2020, disponendo la trasmissione degli atti al
Questore per quanto di competenza;
-Spese compensate; -Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25.11.2024
Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Perlo
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Sara Perlo Giudice est. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 19176/23 promossa da:
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
CUI 016YSO5, CF: elettivamente domiciliata in Torino Corso Galileo C.F._1
Ferraris n. 14 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fabio FARRUGGIA,
- RICORRENTE –
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE costituito –
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 8.6.2023 notificato il 2.10.2023, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 29.12.2021, volta a ottenere il rilascio Parte_1
del permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot, n. 459/23, reso in data 8.6.2023 e notificato il 2.10.2023 (cfr. doc. 4 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza.
L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione del 28.10.2024.
Svoltasi udienza davanti al giudice delegato il 30.10.2024, in cui le parti hanno rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c., il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, al 22.11.2024, sostituendola con il deposito di note scritte. Scaduto il termine previsto e a seguito del deposito di note scritte da parte del solo ricorrente, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
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Sui motivi del ricorso, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto, con particolare riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione al divieto di espulsione sancito dall'art. 8 CEDU e dalla conseguente tutela della “vita privata” e “vita familiare”.
Infatti, la difesa illustra come la ricorrente faceva ingresso sul territorio italiano nel 1992, all'età di
23 anni e, da allora, vi si tratteneva stabilmente;
la donna vive a Leinì (TO), in Via Canova
Pogliani, ove risiede con il marito , il loro figlio , la nuora Controparte_2 Persona_1
e i figli di questi ultimi, nipoti della ricorrente, tutti in età scolare, così come Controparte_3
risulta dal Certificato di Stato di famiglia (All. 1); i nipoti della ricorrente sono nati sul territorio italiano e il nucleo famigliare presenta una regolare dichiarazione sostitutiva unica INPS (cfr. All. 2
e 5); la ricorrente, inoltre, ha problemi di salute, per cui necessita di un medico.
Parte resistente, nella comparsa di costituzione, ha evidenziato, al contrario, che non sussistono i presupposti della invocata protezione speciale di cui all'art. 19 co.
1.1 del d.lgs.286/1998; al riguardo, la PA richiama le argomentazioni contenute nella relazione informativa allegata, da cui si evince che la ricorrente, presente in Italia da molti anni, non è mai stata titolare di un regolare permesso, è stata condannata nel 2004 per falsità materiale e vanta precedenti di polizia.
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La ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
La difesa, già nel ricorso e successivamente in vista dell'udienza, ha prodotto documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dalla ricorrente all'interno del territorio dello Stato.
La ricorrente, al riguardo, è in Italia da oltre trent'anni e, seppure in assenza di certificazioni scolastiche, comprende e parla discretamente la lingua italiana (come ha dimostrato al giudice in interrogatorio libero all'udienza del 30.10.2024); vive a Leinì con il marito, il figlio, la nuora e i quattro nipoti nati in Italia, come si evince dal certificato di stato di famiglia e dai documenti di identità dei minori allegati al ricorso.
Il nucleo famigliare ha presentato un'attestazione ISEE, pari a euro 546,26 per l'anno 2023, ed è in carico ai servizi sociali (cfr. docc. nn. 5 e 7). Non vi è invece alcuna conferma agli atti degli asseriti
“gravi problemi di salute” da cui sarebbe affetta la ricorrente, certamente non riconducibili alla isolata diagnosi di dolori addominali con reinvio al domicilio, evincibile da un isolato certificato medico francese dell'anno 2023 8cfr. doc. n.3).
Per contro, l'unico precedente penale a carico della ricorrente risultante dal casellario giudiziale, è risalente all'anno 2001, per il reato di furto in concorso con condanna alla pena di 6 mesi di reclusione, alla quale è stato applicato l'indulto ai sensi della legge 241/2006.
ha altresì dichiarato di occuparsi della cura dei nipoti e della casa e che figlio e Parte_1
nuora lavorano in modo non regolare.
Occorre, quindi, considerare l'integrazione raggiunta dalla ricorrente, motivo per cui si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della vita privata. Sicuramente significativo è, infatti, il tempo trascorso dalla ricorrente sul territorio italiano (oltre trent'anni), elemento che va preso in considerazione unitamente al fatto che è presente agli atti una dichiarazione dell'Ambasciata della Repubblica di Macedonia (cfr. doc. n. 6), in cui si dà atto che la ricorrente non è cittadina della Repubblica di Macedonia;
il rimpatrio della non Parte_1
potrebbe dunque, nel concreto, avvenire verso la Repubblica di Macedonia, Stato in cui la donna è asseritamente nata, ma che non la riconosce come cittadina e con cui la stessa non ha più alcun legame. Significativo è inoltre il fatto che la donna, non più giovane, priva di un titolo di studio o di un lavoro remunerato che la potrebbe rendere economicamente autonoma, parla discretamente l'italiano e ha in Italia il suo intero nucleo familiare, composto dal marito, dal figlio, dalla nuora e dai quattro nipoti, con cui vive stabilmente.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (gli asseriti precedenti di polizia a carico di Parte_1
non trovano alcuna conferma nella documentazione prodotta dalla PA e il precedente penale riportato nel casellario è un caso isolato e risalente nel tempo, peraltro a pena indultata) e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale sul territorio, considerando soprattutto il lungo periodo trascorso sul territorio e i legami famigliari presenti in
Italia.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che la richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Sussistono i presupposti per compensare le spese essendo stata la documentazione inerente l'integrazione della ricorrente prodotta solo in sede di ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce nata a Parte_1
PR (Repubblica di Macedonia del Nord) il 01.01.1969, il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, T.U.I., come modificato dal D.L. n. 130/2020, disponendo la trasmissione degli atti al
Questore per quanto di competenza;
-Spese compensate; -Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25.11.2024
Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Perlo
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Aragno