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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente all'esito di trattazione cartolare
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
con il patrocinio degli Avv.ti Beatrice Lucini e Franco Saverio Vitale Parte_10 ricorrenti contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e CP_3 domiciliato in Lucca piazza Guidiccioni n.2 resistente
Oggetto: bonus docenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) I ricorrenti, insegnanti attualmente in servizio, hanno adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo stati esclusi dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docenti a tempo determinato.
I ricorrenti lamentano come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiamano i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato nonché nell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
B) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_4
[...
[...] [
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
Il , in particolare, dopo aver affermato che sulla base dell'art. 1 comma 121 della Legge n. CP_1
107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata in favore dei docenti di ruolo, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023, ha richiesto di limitare l'eventuale accoglimento della domanda proposta del ricorrente per Parte_9
l'a.s. 2021/2022 la quale ha ottenuto un incarico a tempo determinato per n. 8 ore settimanali, ovvero orario inferiore al 50% dell'orario settimanale previsto di n. 18 ore e la ricorrente per l'a.s. Parte_3
2021/2022 la ha sempre svolto supplenze brevi e saltuarie anche senza soluzione di continuità.
C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_5 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto
2 del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_5
Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della
Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella
3 misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel
Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1
4 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.
Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerato il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso e la permanenza in servizio dei ricorrenti, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte. Con condanna del
[...]
all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alle parti Controparte_1 ricorrenti il pieno godimento del beneficio medesimo.
Tuttavia, non può trovare accoglimento la domanda proposta, per il beneficio in esame, dai ricorrenti:
- in relazione all'A.S. 2021/2022, avendo svolto una supplenza (fino al 30.06) inferiore al Parte_9
50% di quella a tempo pieno.
Infatti, come osservato dal , il DPCM del 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di CP_1 assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ai sensi degli artt. 39, co.4 del CCNL
Comparto Scuola e dell'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 la durata minima della
5 prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno. Considerato
l'orario settimanale di n. 18 ore previsto per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, per poter accedere al beneficio della Carta elettronica, il docente deve aver prestato servizio sino al 30.6. o al
31.8 per almeno 9 ore settimanali.
Va, altresì, accolta l'eccezione sollevata dal riguardante la docente con riferimento all'a.s. CP_1 Pt_3
2021/2022 dove ella ha effettuato supplenze brevi e saltuarie terminate prima del 30 giugno (precisamente il 17 giugno);
A tal proposito si richiamano a tal fine i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della Corte di
Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:
“7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost.
(principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con la Carta Docente, alla didattica
“annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di
6 una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2,
L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo “all'annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fanno valere i ricorrenti, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che nonostante la dirimente pronuncia Suprema Corte di
Cassazione n. 29961/2023 il non ha provveduto, in autotutela, a riconoscere il diritto dei docenti CP_1 precari, così come declinato all'interno della statuizione sopra richiamata.
Le spese si liquidano come in dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore ricompreso valore
7 tra euro 1101,00 ed euro 5200,00, ridotti del 30% per assenza di questioni in fatto e diritto specifiche e distinti ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello stesso DM e aumentati tenendo conto del numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM rispettivamente: per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 Parte_7
2022/2023.
- per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020;2020/2021;2021/2022. Parte_8
- per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 Parte_9
- per i seguenti anni scolastici: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Parte_10
- per i seguenti anni scolastici: 2020/2021; 2021/2022. Parte_2
- per i seguenti anni scolastici: 2020/2021 Parte_3
- per i seguenti anni scolastici: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Parte_6
- per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 Parte_4
per i seguenti anni scolastici: 2018/2019;2019/2020;2020/2021; 2021/2022; Parte_1
2022/2023.
per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; Parte_5
2022/2023.
2) Per l'effetto accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a ricevere ciascuno la carta docenti e in accredito sulle stesse le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato, per ogni ricorrente, nel capo che precede, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari CP_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2.667,70 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge.
Lucca, 13 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
8 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente all'esito di trattazione cartolare
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
con il patrocinio degli Avv.ti Beatrice Lucini e Franco Saverio Vitale Parte_10 ricorrenti contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e CP_3 domiciliato in Lucca piazza Guidiccioni n.2 resistente
Oggetto: bonus docenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) I ricorrenti, insegnanti attualmente in servizio, hanno adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo stati esclusi dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docenti a tempo determinato.
I ricorrenti lamentano come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiamano i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato nonché nell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
B) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_4
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) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
Il , in particolare, dopo aver affermato che sulla base dell'art. 1 comma 121 della Legge n. CP_1
107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata in favore dei docenti di ruolo, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023, ha richiesto di limitare l'eventuale accoglimento della domanda proposta del ricorrente per Parte_9
l'a.s. 2021/2022 la quale ha ottenuto un incarico a tempo determinato per n. 8 ore settimanali, ovvero orario inferiore al 50% dell'orario settimanale previsto di n. 18 ore e la ricorrente per l'a.s. Parte_3
2021/2022 la ha sempre svolto supplenze brevi e saltuarie anche senza soluzione di continuità.
C) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_5 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto
2 del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_5
Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della
Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella
3 misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel
Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1
4 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.
Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerato il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso e la permanenza in servizio dei ricorrenti, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte. Con condanna del
[...]
all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alle parti Controparte_1 ricorrenti il pieno godimento del beneficio medesimo.
Tuttavia, non può trovare accoglimento la domanda proposta, per il beneficio in esame, dai ricorrenti:
- in relazione all'A.S. 2021/2022, avendo svolto una supplenza (fino al 30.06) inferiore al Parte_9
50% di quella a tempo pieno.
Infatti, come osservato dal , il DPCM del 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di CP_1 assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Ai sensi degli artt. 39, co.4 del CCNL
Comparto Scuola e dell'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale n. 55/1998 la durata minima della
5 prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno. Considerato
l'orario settimanale di n. 18 ore previsto per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, per poter accedere al beneficio della Carta elettronica, il docente deve aver prestato servizio sino al 30.6. o al
31.8 per almeno 9 ore settimanali.
Va, altresì, accolta l'eccezione sollevata dal riguardante la docente con riferimento all'a.s. CP_1 Pt_3
2021/2022 dove ella ha effettuato supplenze brevi e saltuarie terminate prima del 30 giugno (precisamente il 17 giugno);
A tal proposito si richiamano a tal fine i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della Corte di
Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:
“7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost.
(principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con la Carta Docente, alla didattica
“annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d.lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di
6 una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2,
L. 124/1999.
7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo “all'annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fanno valere i ricorrenti, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che nonostante la dirimente pronuncia Suprema Corte di
Cassazione n. 29961/2023 il non ha provveduto, in autotutela, a riconoscere il diritto dei docenti CP_1 precari, così come declinato all'interno della statuizione sopra richiamata.
Le spese si liquidano come in dispositivo in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, di valore ricompreso valore
7 tra euro 1101,00 ed euro 5200,00, ridotti del 30% per assenza di questioni in fatto e diritto specifiche e distinti ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello stesso DM e aumentati tenendo conto del numero dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM rispettivamente: per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 Parte_7
2022/2023.
- per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020;2020/2021;2021/2022. Parte_8
- per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 Parte_9
- per i seguenti anni scolastici: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Parte_10
- per i seguenti anni scolastici: 2020/2021; 2021/2022. Parte_2
- per i seguenti anni scolastici: 2020/2021 Parte_3
- per i seguenti anni scolastici: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Parte_6
- per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 Parte_4
per i seguenti anni scolastici: 2018/2019;2019/2020;2020/2021; 2021/2022; Parte_1
2022/2023.
per i seguenti anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; Parte_5
2022/2023.
2) Per l'effetto accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a ricevere ciascuno la carta docenti e in accredito sulle stesse le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato, per ogni ricorrente, nel capo che precede, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari CP_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2.667,70 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge.
Lucca, 13 marzo 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
8 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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