TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio NOi Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 24/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 683/2025 R.G. vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
parti rappresentate e difese dall'Avv. BORTONE MARIA LETIZIA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.4.2025, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_3
, nato a [...] il [...], premesso di aver contratto matrimonio in Formia il 26/4/2004,
[...] registrato in tale Comune, al n. 8, parte II, serie A, anno 2004, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione era nato il [...] a [...], non indipendente economicamente, hanno allegato essere ormai cessata la comunione e materiale tra i coniugi, hanno dedotto che è inoccupata mentre è titolare della Parte_1 Parte_2 omonima ditta di carrozzeria con ramo noleggio, corrente in Formia SS Formia/Cassino Km 4 e hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
“1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2.La casa familiare sita in Formia, Via don Sturzo,62, già Contrada S. Pietro, avente accesso sia da
Via Appia lato Napoli, sia dalla Via Comunale S. Pietro viene assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra che vi abiterà insieme al figlio Il marito Parte_1 Persona_1 stabilirà la propria residenza altrove.
3.Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € Parte_2
600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed € 800,00 a titolo di Persona_1 contributo al mantenimento della moglie, fino a quando quest'ultima non avrà trovato un'occupazione lavorativa. Le dette somme saranno rivalutate annualmente secondo l'indice ISTAT. si obbliga a provvedere al pagamento, nella misura del 70%, delle spese Parte_2 straordinarie, scolastiche, sanitarie e sportive occorrenti per il figlio, come da protocollo del
Tribunale di Cassino. Inoltre, gli eventuali assegni familiari per il figlio verranno percepiti dalla
Sig.ra ed a tal fine il Sig. già con la sottoscrizione del presente accordo presta il Parte_1 Pt_2 consenso per qualunque eventuale autorizzazione necessaria.
4. Al fine di definire la crisi coniugale in modo non contenzioso, le parti hanno raggiunto una soluzione compensatoria e, quindi, un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali, alle condizioni patrimoniali di cui alla condizione che segue:
scioglimento della comunione legale relativamente alla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e precisamente trasferimento in proprietà, alla signora , già comproprietaria della quota di 500/1000, della Parte_1 propria quota di proprietà ( 500/1000) di , al fine di definire la crisi coniugale in Parte_2 modo non contenzioso, con una soluzione compensatoria, dell' appartamento in Formia, Contrada
S. Pietro, avente accesso sia da Via Appia lato Napoli, sia dalla Via Comunale S. Pietro, distinto al
N.C.E.U. del Comune di Formia, al foglio 29, sez.mar., p.lla 273/13, Via S.Pietro, piano 4, categoria
A/3, classe3^, vani 4, R.C. €. 309,87; e pertanto, il Sig. assegna in piena proprietà, Parte_2 con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora che Parte_1 accetta, la quota di comproprietà del bene immobile per la quota di 500/1000, a titolo di pattuizione della crisi coniugale, dell'immobile in Formia, Contrada S. Pietro, avente accesso sia da Via Appia lato Napoli, sia dalla Via Comunale S. Pietro, distinto al N.C.E.U. del Comune di Formia, al foglio
29, sez.mar., p.lla 273/13, Via S.Pietro, piano 4, categoria A/3, classe3^, vani 4, R.C. €. 309,87. In relazione al trasferimento della quota di proprietà in favore della Sig.ra Parte_1 dell'immobile sopra descritto, le parti ai sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue: A) IDENTIFICAZIONE – I DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: Comune di Formia - Foglio 29 particella 272, sub 13- Sez U. MAR, Cat. A/3, classe 3, vani 4, R.C. 309,87 e la partita catastale risulta correttamente intestata ad entrambi i coniugi, (proprietà Parte_2
½) e (proprietà ½) . L'abitazione è posta al piano quarto, confinante con : vano Parte_1 scala, appartamento interno 11 e distacchi condominiali megli altri lati, salvo altri. I coniugi dichiarano che la depositata in catasto, allegata all'atto notarile per NO , CP_1 Per_2
Racc 23035- Rep 82993, reg.to il 5/8/2002 al n. 14521- 20296, è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente atto. B) PROVENIENZA. Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è a loro pervenuto in forza di compravendita per NO del Per_2
2/8/2002, Racc 23035- Rep 82993, reg.to il 5/8/2002 al n. 14521- 20296. C) SITUAZIONE
URBANISTICA. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare della quota in proprietà dell'immobile trasferito dichiara:
- Che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base alla concessione edilizia n. 1034 rilasciata dal Comune di Formia del 19/7/1971 ed è conforme ai progetti approvati e che, dopo l'acquisto, non é stato oggetto di lavori edili che hanno comportato concessione edilizia. Tutte le spese relative al trasferimento della proprietà graveranno su Sig. Parte_2
6. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti.
7.Le condizioni di cui sopra resteranno vincolati tra le parti sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e, contestualmente alla sottoscrizione il Sig. consegna alla Sig.ra , che ne Pt_2 Parte_1 accusa ricevimento, le proprie chiavi della casa coniugale. Si dà atto che il Sig. ha già ritirato Pt_2 dalla casa coniugale i propri effetti personali.”
*** Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo, hanno espressamente rinunciato a comparire personalmente in udienza, hanno dichiarato di non intendere riconciliarsi e hanno precisato che “le parti quanto al trasferimento immobiliare richiedono solo un obbligo a contrarre”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 683/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_3
, nato a [...] il [...];
[...]
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, annotato nel registro in tale Comune, al n. 8, parte II, serie A, anno 2004;
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti e trascritte in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 24/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio NOi Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 24/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 683/2025 R.G. vertente
TRA
Parte_1 C.F._1
, Parte_2 C.F._2
parti rappresentate e difese dall'Avv. BORTONE MARIA LETIZIA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.4.2025, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_3
, nato a [...] il [...], premesso di aver contratto matrimonio in Formia il 26/4/2004,
[...] registrato in tale Comune, al n. 8, parte II, serie A, anno 2004, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione era nato il [...] a [...], non indipendente economicamente, hanno allegato essere ormai cessata la comunione e materiale tra i coniugi, hanno dedotto che è inoccupata mentre è titolare della Parte_1 Parte_2 omonima ditta di carrozzeria con ramo noleggio, corrente in Formia SS Formia/Cassino Km 4 e hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni che di seguito si trascrivono:
“1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2.La casa familiare sita in Formia, Via don Sturzo,62, già Contrada S. Pietro, avente accesso sia da
Via Appia lato Napoli, sia dalla Via Comunale S. Pietro viene assegnata, con tutti gli arredi, alla sig.ra che vi abiterà insieme al figlio Il marito Parte_1 Persona_1 stabilirà la propria residenza altrove.
3.Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € Parte_2
600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed € 800,00 a titolo di Persona_1 contributo al mantenimento della moglie, fino a quando quest'ultima non avrà trovato un'occupazione lavorativa. Le dette somme saranno rivalutate annualmente secondo l'indice ISTAT. si obbliga a provvedere al pagamento, nella misura del 70%, delle spese Parte_2 straordinarie, scolastiche, sanitarie e sportive occorrenti per il figlio, come da protocollo del
Tribunale di Cassino. Inoltre, gli eventuali assegni familiari per il figlio verranno percepiti dalla
Sig.ra ed a tal fine il Sig. già con la sottoscrizione del presente accordo presta il Parte_1 Pt_2 consenso per qualunque eventuale autorizzazione necessaria.
4. Al fine di definire la crisi coniugale in modo non contenzioso, le parti hanno raggiunto una soluzione compensatoria e, quindi, un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali, alle condizioni patrimoniali di cui alla condizione che segue:
scioglimento della comunione legale relativamente alla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi e precisamente trasferimento in proprietà, alla signora , già comproprietaria della quota di 500/1000, della Parte_1 propria quota di proprietà ( 500/1000) di , al fine di definire la crisi coniugale in Parte_2 modo non contenzioso, con una soluzione compensatoria, dell' appartamento in Formia, Contrada
S. Pietro, avente accesso sia da Via Appia lato Napoli, sia dalla Via Comunale S. Pietro, distinto al
N.C.E.U. del Comune di Formia, al foglio 29, sez.mar., p.lla 273/13, Via S.Pietro, piano 4, categoria
A/3, classe3^, vani 4, R.C. €. 309,87; e pertanto, il Sig. assegna in piena proprietà, Parte_2 con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora che Parte_1 accetta, la quota di comproprietà del bene immobile per la quota di 500/1000, a titolo di pattuizione della crisi coniugale, dell'immobile in Formia, Contrada S. Pietro, avente accesso sia da Via Appia lato Napoli, sia dalla Via Comunale S. Pietro, distinto al N.C.E.U. del Comune di Formia, al foglio
29, sez.mar., p.lla 273/13, Via S.Pietro, piano 4, categoria A/3, classe3^, vani 4, R.C. €. 309,87. In relazione al trasferimento della quota di proprietà in favore della Sig.ra Parte_1 dell'immobile sopra descritto, le parti ai sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue: A) IDENTIFICAZIONE – I DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: Comune di Formia - Foglio 29 particella 272, sub 13- Sez U. MAR, Cat. A/3, classe 3, vani 4, R.C. 309,87 e la partita catastale risulta correttamente intestata ad entrambi i coniugi, (proprietà Parte_2
½) e (proprietà ½) . L'abitazione è posta al piano quarto, confinante con : vano Parte_1 scala, appartamento interno 11 e distacchi condominiali megli altri lati, salvo altri. I coniugi dichiarano che la depositata in catasto, allegata all'atto notarile per NO , CP_1 Per_2
Racc 23035- Rep 82993, reg.to il 5/8/2002 al n. 14521- 20296, è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente atto. B) PROVENIENZA. Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è a loro pervenuto in forza di compravendita per NO del Per_2
2/8/2002, Racc 23035- Rep 82993, reg.to il 5/8/2002 al n. 14521- 20296. C) SITUAZIONE
URBANISTICA. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare della quota in proprietà dell'immobile trasferito dichiara:
- Che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base alla concessione edilizia n. 1034 rilasciata dal Comune di Formia del 19/7/1971 ed è conforme ai progetti approvati e che, dopo l'acquisto, non é stato oggetto di lavori edili che hanno comportato concessione edilizia. Tutte le spese relative al trasferimento della proprietà graveranno su Sig. Parte_2
6. I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri passaporti.
7.Le condizioni di cui sopra resteranno vincolati tra le parti sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e, contestualmente alla sottoscrizione il Sig. consegna alla Sig.ra , che ne Pt_2 Parte_1 accusa ricevimento, le proprie chiavi della casa coniugale. Si dà atto che il Sig. ha già ritirato Pt_2 dalla casa coniugale i propri effetti personali.”
*** Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo, hanno espressamente rinunciato a comparire personalmente in udienza, hanno dichiarato di non intendere riconciliarsi e hanno precisato che “le parti quanto al trasferimento immobiliare richiedono solo un obbligo a contrarre”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 683/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_3
, nato a [...] il [...];
[...]
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, annotato nel registro in tale Comune, al n. 8, parte II, serie A, anno 2004;
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti e trascritte in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 24/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi