TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27729/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/07/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 19.11.2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA VERONICA con studio in VIA G. CERADINI, 16
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
DOMINICANA il 28/01/1981 , rappresentata e difesa dall'avv. DELLA SALA LUIGI con studio in
VIA TURATI, 6 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore speciale della minore nata a [...] il [...], CP_2 Persona_1 con studio in Milano Via Cesare Battisti n.1, nominata con provvedimento del 16.6.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5.8.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“-dichiararsi la separazione tra i coniugi, ordinandone l'annotazione nei registri di stato civile, matrimonio del 14.11.2013, trascritto al Comune di Milano ANNO 2014 Numero 0071 Registro 03 Parte 2 Serie C/1;
- respingere le domande avverse in punto di addebito, in punto di assegnazione casa coniugale, in punto di onere di corresponsione di assegno di mantenimento in qualsivoglia misura.
-confermare l'assegnazione della casa familiare in Milano, Via Ravenna n.24, in via definitiva al ricorrente
Sig. , che ne è anche proprietario;
Parte_1 Per_
- confermare l'affido all'Ente della minore con collocamento prevalente della minore con il padre, con prosieguo degli incarichi in essere, dando facoltà di modificare le modalità e i tempi di permanenza della minore con la madre, allo stato a weekend alternati, dal venerdì dopo le 13 alla domenica sera successiva alle 20 (dopo cena); nelle settimane che terminano col fine settimana paterno , i mercoledì dalle 14 dopo scuola, fino al giovedì alle 19; vacanze natalizie e pasquali divise in due periodi alternati di anno in anno con i genitori;
- disporre che la madre versi Euro 200,00 mensili, o nella minore diversa misura ritenuta, e spese straordinarie al 50% come da Protocollo in uso da intendersi trascritto, con revoca di assegno a titolo perequativo posto in carico al padre.
-con vittoria di spese.”
Per : Controparte_1
Come da comparsa di costituzione
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, rigettare la domanda di addebito in capo alla moglie, pronunciando invece l'addebito della separazione in capo al marito Sig. Pt_1 per tutti i motivi esposti in narrativa, ed alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; Per_
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore;
- essendo la figlia minore si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso la madre e pertanto si richiede l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
Regolamentare il diritto di visita padre-figlia con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura ed alla crescita della figlia minore;
determinare e disporre a carico del ricorrente Sig. il versamento a titolo di contributo al Pt_1 Per_ mantenimento a favore della figlia minore della somma di euro 300,00 mensili, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
Per_
-adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse della figlia minore;
-rigettare le domande tutte formulate dal Sig. perché infondate in fatto ed in diritto e non provate per i Pt_1 motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto;
Per_
-In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga disposto il collocamento della minore presso l'abitazione paterna, ampliare giorni ed orari di visite a favore della madre rispetto a quanto già statuito con
l'ordinanza del 6 giugno 2023;
-con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori come per legge”
Per CURATORE SPECIALE
“Affidare ex art. 333 c.c. nata il [...] al Comune di Milano con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative alla minore (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc);
2. Disporre che i Servizi sociali del proseguano nell'attività di monitoraggio e negli interventi Controparte_3 in corso di cui al provvedimento del Tribunale del 10.1.2023, e che procedano agli accessi domiciliari presso il domicilio e la residenza di entrambe le parti, con invio di relazione integrativa entro il
30.10.2023 3. Disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre con frequentazione della Parte_1 madre come segue: Controparte_1
•weekend alternati, dal venerdì dopo le 13 alla domenica sera successiva alle 20 (dopo cena); nelle settimane che terminano col fine settimana paterno, i mercoledì dalle 14 dopo scuola, fino al giovedì alle 19;
• vacanze natalizie e pasquali divise in due periodi alternate di anno in anno con i genitori;
• vacanze estive, due settimane anche consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto,
• ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica ad anni alterni tra i genitori. Per_ 4. Porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1 mediante il versamento a favore di , a decorrere dalla data di rilascio della casa di Controparte_1 via Ravenna n. 24, e nei mesi successivi entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 300, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione mese di settembre 2024)
5. Porre a carico delle parti in misura del 50% le spese di seguito elencate (omissis)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio il 14 novembre 2013 nella Parte_1 Controparte_1
Repubblica Domenicana, matrimonio trascritto al Numero 0071 Registro 03 Parte 2 Serie C/1 Anno 2014 nei registri dello stato civile del Comune di Milano, dove poco tempo dopo si erano trasferiti unitamente alla figlia che la resistente aveva avuto da una precedente relazione, Persona_2
Per_ dall'unione nasceva la figlia in data 16.11.2014, con ricorso del 14.7.2022 chiedeva al Tribunale di pronunziare la separazione Parte_1 con addebito alla moglie, l'affidamento a sé della minore con tempi di permanenza presso la madre da determinarsi, in mero subordine l'affidamento condiviso della bambina, previa in ogni caso delega ai servizi sociali e specialistici per un indagine psico – sociale sul nucleo familiare, soprattutto per indagare eventuali disturbi della personalità della madre,
a sostegno della domanda riferiva di una convivenza rivelatasi da subito molto difficile caratterizzata da episodi di violenza posti in essere dalla moglie nei propri riguardi e della minore sicché,
a seguito di ricovero nel Servizio presso la Clinica Mangiagalli di Milano e alla conseguente denuncia di ufficio, il Tribunale dei Minorenni provvedimento definitivo del'11.5.2021 incaricava i Servizi sociali di continuare il monitoraggio del nucleo familiare e di relazionare in caso di nuovi episodi di violenza.
Tuttavia, cessata la fase di osservazione più stretta da parte dei Servizi sociali, sarebbero ricominciati gli episodi violenti ed aggressivi in suo danno,
a cagione di ciò decideva di allontanarsi dalla casa coniugale, tornando a vivere con la madre e di procedere giudizialmente per ottenere la separazione,
con comparsa del 20.12.2022 si costituiva non opponendosi alla Controparte_1
separazione, ma contestando la ricostruzione offerta dal ricorrente, ed anzi chiedendo l'addebito al marito, a suo dire colpevole di aver fatto naufragare l'unione anche per aver assecondato comportamenti invadenti della madre dello stesso, chiedeva quindi l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso di sé e previsione di un assegno perequativo a carico del padre, alla udienza presidenziale del 10 gennaio 2023, il Presidente F.F., ascoltate le parti che insistevano nelle reciproche posizioni, valutata la persistente situazione di conflittualità e pregiudizio per la minore, autorizzava i coniugi a vivere separati, prendeva atto dell'acquiescenza delle parti a continuare a gestire la minore secondo lo schema sino a quel momento adottato - e cioè a vivere dal padre e a dormire dalla madre una o due notti a settimana- e demandava ai servizi sociali, già precedentemente interessati dal tribunale per i minorenni Di “prendere in carico il nucleo familiare, di sentire il medico di base della minore e le sue insegnanti, e di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, facendo pervenire una relazione:1)sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche della figlia minore e sulla qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza della minore con i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
3. .. interventi di sostegno per il minore ed i genitori che dovessero risultare necessari “ rinviava, poi, per la prosecuzione dell'udienza presidenziale con la presenza delle parti al 6 giugno 2023 a seguito della quale, fallito definitivamente il tentativo di conciliazione, preso atto delle risultanze della relazione dei servizi, rilevate le condizioni di difficoltà del nucleo e della bambina, ritenuto inoltre necessario nominare un curatore speciale nell'interesse della minore, con ordinanza riservata del 16.6.2023 così provvedeva:
“NOMINA in favore di nata a [...] il [...] un curatore speciale individuato Persona_1 nella persona dell'Avvocato iscritta all'albo degli Avvocati di Milano;
CP_2
ASSEGNA al nominato Curatore speciale termine sino al 30.10.2023 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse della minore;
AFFIDA ex art. 333 c.c. nata il [...] al Comune di Milano con limitazione della Persona_1
responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative alla minore (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc);
DISPONE che i Servizi sociali del Comune di Milano proseguano nell'attività di monitoraggio e negli interventi in corso di cui al provvedimento del Tribunale del 10.1.2023, e che procedano agli accessi domiciliari presso il domicilio e la residenza di entrambe le parti, con invio di relazione integrativa entro il 30.10.2023
DISPONE il collocamento prevalente della minore presso il padre con frequentazione Persona_3
della madre come segue: Controparte_1
• weekend alternati, dal venerdì dopo le 13 alla domenica sera successiva alle 20( dopo cena);nelle settimane che terminano col fine settimana paterno , i mercoledì dalle 14 dopo scuola, fino al giovedì alle 19;
• vacanze natalizie e pasquali divise in due periodi alternate di anno in anno con i genitori;
• vacanze estive, due settimane anche consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto,
• ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica ad anni alterni tra i genitori. ASSEGNA la casa coniugale di via Ravenna n.24 Milano al ricorrente ordinando alla resistente
[...]
il rilascio dell'immobile a favore del ricorrente successivamente al 30.8.2023 ed Controparte_1 entro l'1.9.2023 ;
PONE a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
Per_ minore mediante il versamento a favore di , a decorrere dalla data di Controparte_1
rilascio della casa di via Ravenna n.24 , e nei mesi successivi entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 300, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione mese di settembre 2024)
PONE a carico delle parti in misura del 50% le spese come da linee guida di questo Tribunale” quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 9.11.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 19.6.2023, con la memoria integrativa del 16.10.2023 il ricorrente chiedeva, in via provvisoria e fino al completamento delle indagini dei servizi sociali e del completamento del percorso disposto, di mantenersi l'affido all'ente e la presenza del Curatore speciale, in via definitiva l'affido super esclusivo della minore con collocazione prevalente presso di sè, con tempi di permanenza presso la madre da determinarsi all'esito dell'indagine psico sociale, ed un assegno perequativo di mantenimento per la bambina ed a carico della madre pari ad € 200,00; con la comparsa di costituzione del 30.10.2023 la resistente insisteva nelle domande già formulate e, in caso di collocamento della minore presso il padre per un aumento dei tempi di permanenza presso di sé, con comparsa del 30.10.2023 si costituiva inoltre il Curatore speciale Avv. la quale, CP_2
dopo aver dato atto degli incontri, da remoto, con i genitori singolarmente, successivamente con l'assistente sociale e di aver fissato già è programmato un incontro con la minore, concludeva per la Per_ conferma dell'affidamento di ai servizi sociali con collocamento prevalente presso il padre cui assegnare la casa coniugale e tempi di permanenza presso la madre dettagliatamente indicati, nonché la conferma dei provvedimenti economici come da ordinanza presidenziale, alla udienza di prima comparizione del 26.11.2023 le parti ed il curatore speciale rappresentavano la situazione attuale tanto della coppia genitoriale - in particolare la madre riferiva di aver lasciato la casa coniugale e di essersi traferita in un paese limitrofo in attesa di trovare casa a Milano anche con l'aiuto dei servizi – quanto della minore, pertanto il G.I. rinviava al 20.3.2024 ai sensi dell'art. 127 cpc, demandando ai servizi sociali il deposito di una relazione di aggiornamento da depositarsi prima dell'udienza , nelle note di udienza le parti ed il curatore insistevano in atti e parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini ex art 183 cpc, sicché con ordinanza riservata del 21.3.2024 il G.I. li concedeva e disponeva, nel contempo, la presa in carico della resistente da parte del CPS, rinviando per il prosieguo all'udienza del 13.6. 2024, poi d'ufficio al 25.6.2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter, solo parte ricorrente ed il curatore speciale depositavano le memorie istruttorie e, nelle more dell'udienza, uno dei legali della resistente rinunziava al mandato, con ordinanza del 25.6.2024 il G.I. respingeva le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024 con trattazione scritta, con le note di udienza il e il curatore speciale precisavano le conclusioni come sopra Pt_1
trascritte, mentre nessuna difesa veniva depositata dalla resistente, quindi con ordinanza del 19.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio – sempre soltanto da parte ricorrente e dal curatore speciale - la causa era rimessa al collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Reg. Ue 1111/19 essendo in
Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Il materiale probatorio in atti risulta invero adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, in considerazione delle relazioni dei servizi in atti e del supporto ottenuto dal curatore, quanto in relazione ai presupposti per l' assegnazione della casa coniugale e alle domande economiche, peraltro non particolarmente in contestazione. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la conflittualità esistente tra le parti la natura delle domande svolte sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le reciproche domande di addebito
Le parti hanno proposto entrambe domanda di addebito: il ricorrente in maniera decisamente più circostanziata e suffragata da elementi di prova, la resistente con una difesa, peraltro espletata solo nell'atto di costituzione in giudizio, che appare più utilitaristicamente volta a contrastare quella avversaria che realmente sorretta da convinzione.
Tuttavia, parte resistente già in memoria integrativa non riproponendola e, comunque, espressamente con le note di trattazione scritta del 24.6.2024, vi ha espressamente rinunziato, sicché resta da esaminare soltanto quella di parte resistente.
In merito si osserva:
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
(Cass. 18074/2014).
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova ai fini della pronuncia di addebito della separazione, secondo la Corte di Cassazione, deve essere provata non solo la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche la sua rilevanza causale rispetto la crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che avanza la domanda, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass.
Sez. VI- I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. VI- I 14.8.2015 n. 16859; Cass. Sez. VI-I 15.12.2016 n. 25966).
Nello specifico, la resistente si è limitata ad affermare delle circostanze che, oltre a non apparire credibili alla luce dei comportamenti tenuti durante l'arco di durata del giudizio, non trovano in atti alcun riscontro.
Non solo: di fatto la resistente, dopo il deposito della comparsa di costituzione dinnanzi all'istruttore ed alla alle difese di cui alla prima udienza innanzi a questo, in cui si è parlato solo della minore, non ha più partecipato al processo né depositato le memorie istruttorie, lasciando pertanto la sua domanda priva del supporto probatorio che era suo preciso onere fornire al Collegio.
Esaminati gli scritti delle parti e gli atti di causa la domanda va, pertanto, rigettata.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza presso i genitori
La situazione del nucleo familiare è complessa e necessita certamente ancora di stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali e specialistici già incaricati. La situazione della minore non è del tutto esente da potenziale pregiudizio in considerazione delle fragilità e delle difficoltà che entrambi i genitori manifestano seppur con maggiore evidenza e preoccupazione la madre.
Per tale ragione il Collegio, alla luce delle relazione depositate, delle indicazioni in tal senso del
Curatore speciale, delle difese del ricorrente e del contegno processuale della resistente, che ha deciso nel corso del processo di non difendersi più né di proseguire negli interventi per lei attivati dai servizi, non può alla stato che accogliere le conclusioni in tal senso convergenti dell'Avv. e del CP_2 Pt_1
Per_ di mantenere l'affidamento della minore ai servizi sociali del Comune di residenza, i quali di concerto con i servizi specialistici dovranno anche proseguire negli interventi già demandati e che meglio verranno specificati in dispositivo.
L'affidamento ai servizi sociali si determina nella durata massa ma di anni 2, come da Legge 184/1983 Per_ art. 5 bis, applicabile in via analogica. Trascorso tale periodo di tempo viene fin d'ora affidata in via super esclusiva al che ha evidenziato capacità nettamente superiori a quelle della madre e Pt_1
che ingenera nel Tribunale convinzione di maggiore consapevolezza della genitorialità, a meno che i servizi sociali competenti non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
Tuttavia non può il Collegio non tenere conto del fatto che il padre, nonostante abbia ancora necessità di essere guidato e non sia in grado, da solo, di assumere le decisioni più importanti per la Per_ crescita di , comunque sia sempre stato presente e proattivo nella vita della figlia, che come dagli stessi servizi sottolineato, accudisce e cura con amore e il cui sviluppo psico -fisico ha certamente a cuore. Alla luce di ciò il Tribunale si determina a prevedere che il padre, previo avviso ai Servizi sociali affidatari ed alla madre, se a conoscenza dei suoi recapiti, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino in base alla residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
Solo in caso di sua inerzia o opposizione, sarà il servizio sociale affidatario a compiere anche i superiori atti, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente.
I servizi affidatari manterranno la minore collocata prevalentemente presso il padre ed avranno l'immediato compito di valutare la passibilità di ripresa degli incontri con la madre che, oggi, il Collegio,
a fronte delle legittime perplessità e paure del padre, determinate dal non conoscere né la situazione abitativa della resistente, né la sua situazione personale, anche considerate le fragilità psicologiche della stessa, ritiene di dover temporaneamente sospendere. Del resto la seppur ancora CP_1
formalmente rappresentata da un legale, decidendo di non partecipare più al giudizio e di non contestare gli assunti, più che plausibili del padre, non solo non ha dato modo al Collegio di dubitare di tali assunti ma, anzi, li ha implicitamente corroborati, cosicché, per la piena tutela della minore e per evitarle pregiudizi più che probabili, appare opportuno adattare maggiori cautele. I servizi, ripresi i contatti con la resistente, valutata la sua condizione psico – fisica, abitativa ed ambientale, estese le indagini anche all'eventuale di lei compagno della decideranno se e con quali modalità ed intensità riprendere le frequentazioni.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Milano, Via Ravenna n.24, di proprietà del ricorrente e precedentemente detenuta dalla resiste, che tuttavia l'ha rilasciata, viene assegnata al quale conseguenza del Pt_1
Per_ collocamento della minore presso di sé.
Le condizioni economiche
Con il provvedimento presidenziale era stato deciso che il , versasse alla moglie € 300,00 Pt_1
mensili dal momento del rilascio della casa coniugale, sol perché questi in udienza si era mostrato disponibile in tal senso proprio per garantire un'abitazione alla figlia nei giorni in cui si trovasse con la madre.
Appare però dall'andamento del giudizio che la non abbia utilizzato tale denaro CP_1
con tali fini, dal momento che certamente non ha reperito una abitazione dignitosa, inizialmente condivideva la casa in cui si era portata a vivere con estranei e oggi non è neanche dato sapere dove viva.
Per tale motivo il contributo, divenuto sine titulo, va revocato con decorrenza dal rilascio della casa coniugale, tanto più se si tiene conto che, a seguito delle disposizioni in tema di affidamento e tempi di permanenza con i genitori, attualmente la madre non terrà con sé la minore e, dunque, l'intero carico di gestione graverà sul padre.
Discende inoltre da ciò che, al contrario, sia la madre, ai sensi dell'art. 337 ter cc a dover Per_ concorrere, in proporzione alle sue capacità economiche reali o potenziali, al mantenimento di , con un contributo determinato dal Tribunale sulla base dei parametri di cui all' articolo citato, e che si ritiene di poter determinare in € 300,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di Marzo 2025 e che stante a peculiarità della situazione devono intendersi onnicomprensivi e, pertanto, in essi anche compresi la partecipazione alle spese straordinarie.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo Status e la soccombenza delle resiste in ordine alle ulteriori domande , il Collegio pone a interamente carico della le spese Controparte_1 della lite sopportate da e quantificate come da dispositivo. I compensi del curatore Parte_1
speciale, ammesso al Patrocinio a spese delle Stato, verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 14 novembre 2013 nella Repubblica Domenicana, CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2014 Numero 0071
Registro 03 Parte 2 Serie C/1;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Per_
3. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore , nata a [...] il
16.11.2014 al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due, disponendo fin d'ora allo scadere del periodo indicato, l'affidamento super esclusivo della minore al padre salvo che almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnali tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento disposto;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia
Per_ Minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
Per_ 3) Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, di presso il padre e sospende allo stato gli incontri con la madre che potranno essere ripresi esclusivamente a seguito dell'immediato, intervento dei servizi sociali affidatari, che ne dovranno valutare opportunità, tempi e modalità, sempre che la madre dia dimostrazione di reale interesse alla relazione con la bambina e garanzie di affidabilità, tenuto esclusivamente conto delle condizioni di benessere psicofisico della figlia,
e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
4) Dispone che il padre, previo avviso all'Ente affidatario ed alla madre, ove conosciuti i recapiti, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del padre, il Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi e la minore se necessario, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
6) Dispone che il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentita la minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il padre presso cui la minore è collocata in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, ilo Servizi sociale affidatario segnalino la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
9) Incarica il Servizio Sociale affidatario e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto per la minore di seguito dettagliati ove reputati necessari: interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari/ interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro-psichiatrico;
10) Incarica il Servizio Sociale affidatario e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di proseguire per la madre gli interventi di seguito dettagliati: interventi di supporto alla genitorialità\ interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro-
Cont psichiatrico, in particolare la presa in carico da parte del
11) Incarica il Servizio sociale Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per la minore;
12) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per la minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
13)Assegna la casa coniugale di via Ravenna 24, Milano di proprietà esclusiva del ricorrente a quest'ultimo, in virtù della collocazione prevalente della figlia minore;
14)Revoca con decorrenza dal mese di novembre 2023 l'obbligo del LE di versare alla resistente la somma di € 300,00 disposta con l'ordinanza presidenziale;
15)Pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma onnicomprensiva di € 200 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal marzo 2025;
16)Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito da Parte_1
genitore collocatario;
17)Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano Persona_3 in € 6.000,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, al Curatore Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano, 12.2.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/07/2022, rimessa al Collegio per la decisione a seguito di precisazione delle conclusioni con ordinanza del 19.11.2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/02/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA VERONICA con studio in VIA G. CERADINI, 16
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
DOMINICANA il 28/01/1981 , rappresentata e difesa dall'avv. DELLA SALA LUIGI con studio in
VIA TURATI, 6 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
AVV. Curatore speciale della minore nata a [...] il [...], CP_2 Persona_1 con studio in Milano Via Cesare Battisti n.1, nominata con provvedimento del 16.6.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5.8.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“-dichiararsi la separazione tra i coniugi, ordinandone l'annotazione nei registri di stato civile, matrimonio del 14.11.2013, trascritto al Comune di Milano ANNO 2014 Numero 0071 Registro 03 Parte 2 Serie C/1;
- respingere le domande avverse in punto di addebito, in punto di assegnazione casa coniugale, in punto di onere di corresponsione di assegno di mantenimento in qualsivoglia misura.
-confermare l'assegnazione della casa familiare in Milano, Via Ravenna n.24, in via definitiva al ricorrente
Sig. , che ne è anche proprietario;
Parte_1 Per_
- confermare l'affido all'Ente della minore con collocamento prevalente della minore con il padre, con prosieguo degli incarichi in essere, dando facoltà di modificare le modalità e i tempi di permanenza della minore con la madre, allo stato a weekend alternati, dal venerdì dopo le 13 alla domenica sera successiva alle 20 (dopo cena); nelle settimane che terminano col fine settimana paterno , i mercoledì dalle 14 dopo scuola, fino al giovedì alle 19; vacanze natalizie e pasquali divise in due periodi alternati di anno in anno con i genitori;
- disporre che la madre versi Euro 200,00 mensili, o nella minore diversa misura ritenuta, e spese straordinarie al 50% come da Protocollo in uso da intendersi trascritto, con revoca di assegno a titolo perequativo posto in carico al padre.
-con vittoria di spese.”
Per : Controparte_1
Come da comparsa di costituzione
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, rigettare la domanda di addebito in capo alla moglie, pronunciando invece l'addebito della separazione in capo al marito Sig. Pt_1 per tutti i motivi esposti in narrativa, ed alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; Per_
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, essendo l'affido condiviso la soluzione favorita dal legislatore;
- essendo la figlia minore si ritiene che il domicilio preferito debba essere presso la madre e pertanto si richiede l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
Regolamentare il diritto di visita padre-figlia con le più ampie modalità per il padre di partecipare alla cura ed alla crescita della figlia minore;
determinare e disporre a carico del ricorrente Sig. il versamento a titolo di contributo al Pt_1 Per_ mantenimento a favore della figlia minore della somma di euro 300,00 mensili, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
Per_
-adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse della figlia minore;
-rigettare le domande tutte formulate dal Sig. perché infondate in fatto ed in diritto e non provate per i Pt_1 motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto;
Per_
-In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga disposto il collocamento della minore presso l'abitazione paterna, ampliare giorni ed orari di visite a favore della madre rispetto a quanto già statuito con
l'ordinanza del 6 giugno 2023;
-con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori come per legge”
Per CURATORE SPECIALE
“Affidare ex art. 333 c.c. nata il [...] al Comune di Milano con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative alla minore (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc);
2. Disporre che i Servizi sociali del proseguano nell'attività di monitoraggio e negli interventi Controparte_3 in corso di cui al provvedimento del Tribunale del 10.1.2023, e che procedano agli accessi domiciliari presso il domicilio e la residenza di entrambe le parti, con invio di relazione integrativa entro il
30.10.2023 3. Disporre il collocamento prevalente della minore presso il padre con frequentazione della Parte_1 madre come segue: Controparte_1
•weekend alternati, dal venerdì dopo le 13 alla domenica sera successiva alle 20 (dopo cena); nelle settimane che terminano col fine settimana paterno, i mercoledì dalle 14 dopo scuola, fino al giovedì alle 19;
• vacanze natalizie e pasquali divise in due periodi alternate di anno in anno con i genitori;
• vacanze estive, due settimane anche consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto,
• ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica ad anni alterni tra i genitori. Per_ 4. Porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Parte_1 mediante il versamento a favore di , a decorrere dalla data di rilascio della casa di Controparte_1 via Ravenna n. 24, e nei mesi successivi entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 300, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione mese di settembre 2024)
5. Porre a carico delle parti in misura del 50% le spese di seguito elencate (omissis)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio il 14 novembre 2013 nella Parte_1 Controparte_1
Repubblica Domenicana, matrimonio trascritto al Numero 0071 Registro 03 Parte 2 Serie C/1 Anno 2014 nei registri dello stato civile del Comune di Milano, dove poco tempo dopo si erano trasferiti unitamente alla figlia che la resistente aveva avuto da una precedente relazione, Persona_2
Per_ dall'unione nasceva la figlia in data 16.11.2014, con ricorso del 14.7.2022 chiedeva al Tribunale di pronunziare la separazione Parte_1 con addebito alla moglie, l'affidamento a sé della minore con tempi di permanenza presso la madre da determinarsi, in mero subordine l'affidamento condiviso della bambina, previa in ogni caso delega ai servizi sociali e specialistici per un indagine psico – sociale sul nucleo familiare, soprattutto per indagare eventuali disturbi della personalità della madre,
a sostegno della domanda riferiva di una convivenza rivelatasi da subito molto difficile caratterizzata da episodi di violenza posti in essere dalla moglie nei propri riguardi e della minore sicché,
a seguito di ricovero nel Servizio presso la Clinica Mangiagalli di Milano e alla conseguente denuncia di ufficio, il Tribunale dei Minorenni provvedimento definitivo del'11.5.2021 incaricava i Servizi sociali di continuare il monitoraggio del nucleo familiare e di relazionare in caso di nuovi episodi di violenza.
Tuttavia, cessata la fase di osservazione più stretta da parte dei Servizi sociali, sarebbero ricominciati gli episodi violenti ed aggressivi in suo danno,
a cagione di ciò decideva di allontanarsi dalla casa coniugale, tornando a vivere con la madre e di procedere giudizialmente per ottenere la separazione,
con comparsa del 20.12.2022 si costituiva non opponendosi alla Controparte_1
separazione, ma contestando la ricostruzione offerta dal ricorrente, ed anzi chiedendo l'addebito al marito, a suo dire colpevole di aver fatto naufragare l'unione anche per aver assecondato comportamenti invadenti della madre dello stesso, chiedeva quindi l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso di sé e previsione di un assegno perequativo a carico del padre, alla udienza presidenziale del 10 gennaio 2023, il Presidente F.F., ascoltate le parti che insistevano nelle reciproche posizioni, valutata la persistente situazione di conflittualità e pregiudizio per la minore, autorizzava i coniugi a vivere separati, prendeva atto dell'acquiescenza delle parti a continuare a gestire la minore secondo lo schema sino a quel momento adottato - e cioè a vivere dal padre e a dormire dalla madre una o due notti a settimana- e demandava ai servizi sociali, già precedentemente interessati dal tribunale per i minorenni Di “prendere in carico il nucleo familiare, di sentire il medico di base della minore e le sue insegnanti, e di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica, anche in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, facendo pervenire una relazione:1)sulle condizioni psicofisiche dei genitori nell'attualità e sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
sulle condizioni psicofisiche della figlia minore e sulla qualità della relazione tra la minore e ciascun genitore, sulle più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, sui più adeguati tempi di permanenza della minore con i genitori e sugli interventi eventualmente necessari, segnalando con urgenza a questa AG gravi situazioni di pregiudizio per i minori;
3. .. interventi di sostegno per il minore ed i genitori che dovessero risultare necessari “ rinviava, poi, per la prosecuzione dell'udienza presidenziale con la presenza delle parti al 6 giugno 2023 a seguito della quale, fallito definitivamente il tentativo di conciliazione, preso atto delle risultanze della relazione dei servizi, rilevate le condizioni di difficoltà del nucleo e della bambina, ritenuto inoltre necessario nominare un curatore speciale nell'interesse della minore, con ordinanza riservata del 16.6.2023 così provvedeva:
“NOMINA in favore di nata a [...] il [...] un curatore speciale individuato Persona_1 nella persona dell'Avvocato iscritta all'albo degli Avvocati di Milano;
CP_2
ASSEGNA al nominato Curatore speciale termine sino al 30.10.2023 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'interesse della minore;
AFFIDA ex art. 333 c.c. nata il [...] al Comune di Milano con limitazione della Persona_1
responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative alla minore (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc);
DISPONE che i Servizi sociali del Comune di Milano proseguano nell'attività di monitoraggio e negli interventi in corso di cui al provvedimento del Tribunale del 10.1.2023, e che procedano agli accessi domiciliari presso il domicilio e la residenza di entrambe le parti, con invio di relazione integrativa entro il 30.10.2023
DISPONE il collocamento prevalente della minore presso il padre con frequentazione Persona_3
della madre come segue: Controparte_1
• weekend alternati, dal venerdì dopo le 13 alla domenica sera successiva alle 20( dopo cena);nelle settimane che terminano col fine settimana paterno , i mercoledì dalle 14 dopo scuola, fino al giovedì alle 19;
• vacanze natalizie e pasquali divise in due periodi alternate di anno in anno con i genitori;
• vacanze estive, due settimane anche consecutive con ciascun genitore nel mese di agosto,
• ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica ad anni alterni tra i genitori. ASSEGNA la casa coniugale di via Ravenna n.24 Milano al ricorrente ordinando alla resistente
[...]
il rilascio dell'immobile a favore del ricorrente successivamente al 30.8.2023 ed Controparte_1 entro l'1.9.2023 ;
PONE a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
Per_ minore mediante il versamento a favore di , a decorrere dalla data di Controparte_1
rilascio della casa di via Ravenna n.24 , e nei mesi successivi entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di euro 300, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione mese di settembre 2024)
PONE a carico delle parti in misura del 50% le spese come da linee guida di questo Tribunale” quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 9.11.2023, concedendo alle parti i termini per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale era vistata dal PM senza osservazioni in data 19.6.2023, con la memoria integrativa del 16.10.2023 il ricorrente chiedeva, in via provvisoria e fino al completamento delle indagini dei servizi sociali e del completamento del percorso disposto, di mantenersi l'affido all'ente e la presenza del Curatore speciale, in via definitiva l'affido super esclusivo della minore con collocazione prevalente presso di sè, con tempi di permanenza presso la madre da determinarsi all'esito dell'indagine psico sociale, ed un assegno perequativo di mantenimento per la bambina ed a carico della madre pari ad € 200,00; con la comparsa di costituzione del 30.10.2023 la resistente insisteva nelle domande già formulate e, in caso di collocamento della minore presso il padre per un aumento dei tempi di permanenza presso di sé, con comparsa del 30.10.2023 si costituiva inoltre il Curatore speciale Avv. la quale, CP_2
dopo aver dato atto degli incontri, da remoto, con i genitori singolarmente, successivamente con l'assistente sociale e di aver fissato già è programmato un incontro con la minore, concludeva per la Per_ conferma dell'affidamento di ai servizi sociali con collocamento prevalente presso il padre cui assegnare la casa coniugale e tempi di permanenza presso la madre dettagliatamente indicati, nonché la conferma dei provvedimenti economici come da ordinanza presidenziale, alla udienza di prima comparizione del 26.11.2023 le parti ed il curatore speciale rappresentavano la situazione attuale tanto della coppia genitoriale - in particolare la madre riferiva di aver lasciato la casa coniugale e di essersi traferita in un paese limitrofo in attesa di trovare casa a Milano anche con l'aiuto dei servizi – quanto della minore, pertanto il G.I. rinviava al 20.3.2024 ai sensi dell'art. 127 cpc, demandando ai servizi sociali il deposito di una relazione di aggiornamento da depositarsi prima dell'udienza , nelle note di udienza le parti ed il curatore insistevano in atti e parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini ex art 183 cpc, sicché con ordinanza riservata del 21.3.2024 il G.I. li concedeva e disponeva, nel contempo, la presa in carico della resistente da parte del CPS, rinviando per il prosieguo all'udienza del 13.6. 2024, poi d'ufficio al 25.6.2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter, solo parte ricorrente ed il curatore speciale depositavano le memorie istruttorie e, nelle more dell'udienza, uno dei legali della resistente rinunziava al mandato, con ordinanza del 25.6.2024 il G.I. respingeva le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024 con trattazione scritta, con le note di udienza il e il curatore speciale precisavano le conclusioni come sopra Pt_1
trascritte, mentre nessuna difesa veniva depositata dalla resistente, quindi con ordinanza del 19.11.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio – sempre soltanto da parte ricorrente e dal curatore speciale - la causa era rimessa al collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Reg. Ue 1111/19 essendo in
Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore. Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Il materiale probatorio in atti risulta invero adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione tanto in relazione alla domanda sulla responsabilità genitoriale, in considerazione delle relazioni dei servizi in atti e del supporto ottenuto dal curatore, quanto in relazione ai presupposti per l' assegnazione della casa coniugale e alle domande economiche, peraltro non particolarmente in contestazione. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la conflittualità esistente tra le parti la natura delle domande svolte sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le reciproche domande di addebito
Le parti hanno proposto entrambe domanda di addebito: il ricorrente in maniera decisamente più circostanziata e suffragata da elementi di prova, la resistente con una difesa, peraltro espletata solo nell'atto di costituzione in giudizio, che appare più utilitaristicamente volta a contrastare quella avversaria che realmente sorretta da convinzione.
Tuttavia, parte resistente già in memoria integrativa non riproponendola e, comunque, espressamente con le note di trattazione scritta del 24.6.2024, vi ha espressamente rinunziato, sicché resta da esaminare soltanto quella di parte resistente.
In merito si osserva:
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale
(Cass. 18074/2014).
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova ai fini della pronuncia di addebito della separazione, secondo la Corte di Cassazione, deve essere provata non solo la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche la sua rilevanza causale rispetto la crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che avanza la domanda, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass.
Sez. VI- I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. VI- I 14.8.2015 n. 16859; Cass. Sez. VI-I 15.12.2016 n. 25966).
Nello specifico, la resistente si è limitata ad affermare delle circostanze che, oltre a non apparire credibili alla luce dei comportamenti tenuti durante l'arco di durata del giudizio, non trovano in atti alcun riscontro.
Non solo: di fatto la resistente, dopo il deposito della comparsa di costituzione dinnanzi all'istruttore ed alla alle difese di cui alla prima udienza innanzi a questo, in cui si è parlato solo della minore, non ha più partecipato al processo né depositato le memorie istruttorie, lasciando pertanto la sua domanda priva del supporto probatorio che era suo preciso onere fornire al Collegio.
Esaminati gli scritti delle parti e gli atti di causa la domanda va, pertanto, rigettata.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza presso i genitori
La situazione del nucleo familiare è complessa e necessita certamente ancora di stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali e specialistici già incaricati. La situazione della minore non è del tutto esente da potenziale pregiudizio in considerazione delle fragilità e delle difficoltà che entrambi i genitori manifestano seppur con maggiore evidenza e preoccupazione la madre.
Per tale ragione il Collegio, alla luce delle relazione depositate, delle indicazioni in tal senso del
Curatore speciale, delle difese del ricorrente e del contegno processuale della resistente, che ha deciso nel corso del processo di non difendersi più né di proseguire negli interventi per lei attivati dai servizi, non può alla stato che accogliere le conclusioni in tal senso convergenti dell'Avv. e del CP_2 Pt_1
Per_ di mantenere l'affidamento della minore ai servizi sociali del Comune di residenza, i quali di concerto con i servizi specialistici dovranno anche proseguire negli interventi già demandati e che meglio verranno specificati in dispositivo.
L'affidamento ai servizi sociali si determina nella durata massa ma di anni 2, come da Legge 184/1983 Per_ art. 5 bis, applicabile in via analogica. Trascorso tale periodo di tempo viene fin d'ora affidata in via super esclusiva al che ha evidenziato capacità nettamente superiori a quelle della madre e Pt_1
che ingenera nel Tribunale convinzione di maggiore consapevolezza della genitorialità, a meno che i servizi sociali competenti non rinvengano un pregiudizio per la minore, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
Tuttavia non può il Collegio non tenere conto del fatto che il padre, nonostante abbia ancora necessità di essere guidato e non sia in grado, da solo, di assumere le decisioni più importanti per la Per_ crescita di , comunque sia sempre stato presente e proattivo nella vita della figlia, che come dagli stessi servizi sottolineato, accudisce e cura con amore e il cui sviluppo psico -fisico ha certamente a cuore. Alla luce di ciò il Tribunale si determina a prevedere che il padre, previo avviso ai Servizi sociali affidatari ed alla madre, se a conoscenza dei suoi recapiti, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino in base alla residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato
(es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
Solo in caso di sua inerzia o opposizione, sarà il servizio sociale affidatario a compiere anche i superiori atti, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria competente.
I servizi affidatari manterranno la minore collocata prevalentemente presso il padre ed avranno l'immediato compito di valutare la passibilità di ripresa degli incontri con la madre che, oggi, il Collegio,
a fronte delle legittime perplessità e paure del padre, determinate dal non conoscere né la situazione abitativa della resistente, né la sua situazione personale, anche considerate le fragilità psicologiche della stessa, ritiene di dover temporaneamente sospendere. Del resto la seppur ancora CP_1
formalmente rappresentata da un legale, decidendo di non partecipare più al giudizio e di non contestare gli assunti, più che plausibili del padre, non solo non ha dato modo al Collegio di dubitare di tali assunti ma, anzi, li ha implicitamente corroborati, cosicché, per la piena tutela della minore e per evitarle pregiudizi più che probabili, appare opportuno adattare maggiori cautele. I servizi, ripresi i contatti con la resistente, valutata la sua condizione psico – fisica, abitativa ed ambientale, estese le indagini anche all'eventuale di lei compagno della decideranno se e con quali modalità ed intensità riprendere le frequentazioni.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Milano, Via Ravenna n.24, di proprietà del ricorrente e precedentemente detenuta dalla resiste, che tuttavia l'ha rilasciata, viene assegnata al quale conseguenza del Pt_1
Per_ collocamento della minore presso di sé.
Le condizioni economiche
Con il provvedimento presidenziale era stato deciso che il , versasse alla moglie € 300,00 Pt_1
mensili dal momento del rilascio della casa coniugale, sol perché questi in udienza si era mostrato disponibile in tal senso proprio per garantire un'abitazione alla figlia nei giorni in cui si trovasse con la madre.
Appare però dall'andamento del giudizio che la non abbia utilizzato tale denaro CP_1
con tali fini, dal momento che certamente non ha reperito una abitazione dignitosa, inizialmente condivideva la casa in cui si era portata a vivere con estranei e oggi non è neanche dato sapere dove viva.
Per tale motivo il contributo, divenuto sine titulo, va revocato con decorrenza dal rilascio della casa coniugale, tanto più se si tiene conto che, a seguito delle disposizioni in tema di affidamento e tempi di permanenza con i genitori, attualmente la madre non terrà con sé la minore e, dunque, l'intero carico di gestione graverà sul padre.
Discende inoltre da ciò che, al contrario, sia la madre, ai sensi dell'art. 337 ter cc a dover Per_ concorrere, in proporzione alle sue capacità economiche reali o potenziali, al mantenimento di , con un contributo determinato dal Tribunale sulla base dei parametri di cui all' articolo citato, e che si ritiene di poter determinare in € 300,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di Marzo 2025 e che stante a peculiarità della situazione devono intendersi onnicomprensivi e, pertanto, in essi anche compresi la partecipazione alle spese straordinarie.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio quanto allo Status e la soccombenza delle resiste in ordine alle ulteriori domande , il Collegio pone a interamente carico della le spese Controparte_1 della lite sopportate da e quantificate come da dispositivo. I compensi del curatore Parte_1
speciale, ammesso al Patrocinio a spese delle Stato, verranno liquidati a seguito di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 14 novembre 2013 nella Repubblica Domenicana, CP_1
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2014 Numero 0071
Registro 03 Parte 2 Serie C/1;
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Per_
3. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore , nata a [...] il
16.11.2014 al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due, disponendo fin d'ora allo scadere del periodo indicato, l'affidamento super esclusivo della minore al padre salvo che almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnali tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento disposto;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia
Per_ Minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
Per_ 3) Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, di presso il padre e sospende allo stato gli incontri con la madre che potranno essere ripresi esclusivamente a seguito dell'immediato, intervento dei servizi sociali affidatari, che ne dovranno valutare opportunità, tempi e modalità, sempre che la madre dia dimostrazione di reale interesse alla relazione con la bambina e garanzie di affidabilità, tenuto esclusivamente conto delle condizioni di benessere psicofisico della figlia,
e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore del minore e dei genitori;
4) Dispone che il padre, previo avviso all'Ente affidatario ed alla madre, ove conosciuti i recapiti, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
5) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del padre, il Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi e la minore se necessario, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
6) Dispone che il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentita la minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
7) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il padre presso cui la minore è collocata in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
8) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, ilo Servizi sociale affidatario segnalino la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
9) Incarica il Servizio Sociale affidatario e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire gli interventi di supporto per la minore di seguito dettagliati ove reputati necessari: interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari/ interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro-psichiatrico;
10) Incarica il Servizio Sociale affidatario e in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di proseguire per la madre gli interventi di seguito dettagliati: interventi di supporto alla genitorialità\ interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro-
Cont psichiatrico, in particolare la presa in carico da parte del
11) Incarica il Servizio sociale Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per la minore;
12) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per la minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
13)Assegna la casa coniugale di via Ravenna 24, Milano di proprietà esclusiva del ricorrente a quest'ultimo, in virtù della collocazione prevalente della figlia minore;
14)Revoca con decorrenza dal mese di novembre 2023 l'obbligo del LE di versare alla resistente la somma di € 300,00 disposta con l'ordinanza presidenziale;
15)Pone a carico della madre l'obbligo di versare al padre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma onnicomprensiva di € 200 rivalutabile annualmente secondo indici Istat con decorrenza dal marzo 2025;
16)Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito da Parte_1
genitore collocatario;
17)Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si liquidano Persona_3 in € 6.000,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale affidatario, al Curatore Speciale, al Giudice Tutelare per la vigilanza sull'attuazione del provvedimento
Milano, 12.2.2025
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni