Articolo 125 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 124
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16 settembre 1950
Art. 125.
L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sara' fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 254 , recante variazioni allo stato di previsione del l'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 568 , recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 16 settembre 1950