Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 0925/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE CASSAZICU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MILEO Presidente R.G.N. 5572/99 Dott. Vincenzo Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Cron.2435 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 05/10/01 TOFFOLI Rel. Consigliere Dott. Saverio ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: TO ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CUNFIDA 27, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS ROBERTO rappresentata e difesa dall'avvocato CANNIZZARO ELIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvoatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 2001 3794 VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega -1- in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 323/98 del Tribunale di PALMI, depositata il 23/06/98 R.G.N. 1094/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso èer il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Palmi, TE IT lamentava che l'Inps non le aveva corrisposto le indennità di maternità, per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, dovutele in riferimento a gravidanza conclusasi con parto del 5 maggio 1990, e chiedeva la condanna dell'Inps a corrisponderle il relativo trattamento previdenziale. Precisava la ricorrente che la sua pretesa trovava fondamento nella sua iscrizione nell'elenco suppletivo dei lavoratori agricoli del Comune di Seminara per gli anni 1989/1990, disposta con decisione della competente Commissione Provinciale, divenuta definitiva in quanto non impugnata. L'Inps, costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda, che veniva dichiarata improponibile dal Pretore di Palmi, in difetto della prova della presentazione della domanda in sede amministrativa. A seguito di appello della IT, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda nel merito, ritenendo che l'interessata non avesse fornito la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato che giustificasse l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Premesso che i relativi provvedimenti amministrativi dovevano essere disapplicati se non conformi a legge, il giudice di merito rilevava che la ricorrente non aveva offerto alcun elemento di prova a sostegno del diritto azionato, nonostante che la pretesa fosse stata contestata dall'Inps. Al contrario, lasciava presumere la gratuità delle prestazioni stesse la circostanza, emergente dalla documentazione esibita dall'Inps, che sussisteva un rapporto di affinità della ricorrente con la presunta datrice di lavoro, sua suocera, così come tra quest'ultima e le altre persone che si erano occupate della coltivazione dei fondi, 3 cognate o nuore della proprietaria. D'altra parte, la circostanza che detta titolare si era dichiarata non in condizioni, data la sua età, di recarsi sul luogo di lavoro, faceva ritenere assente l'esercizio di quel potere di direttiva che rappresenta uno degli elementi essenziali del lavoro subordinato. Rilevava, infine, anche la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese agli ispettori dell'Inps e le risultanze del modello C2 in ordine ai periodi in cui sarebbe stata prestata la presunta attività di lavoro subordinato. Contro tale pronuncia ricorre per cassazione la IT sulla base di tre motivi. L'Inps non si è costituito, ma ha depositato procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 416 c.p.c. Lamenta che il giudice d'appello, omettendo del tutto l'esame delle questioni discusse in primo grado - e cioè quelle relative alla proponibilità della domanda, peraltro infondate -, aveva rigettato la domanda in relazione a fatti che о non avevano formato oggetto di contraddittorio in primo grado. Con il secondo motivo la ricorrente deduce errores in procedendo, sostenendo che i fatti posti dall'Inps a base della sua difesa erano privi di rilevanza, poiché non era contestabile il diritto della lavoratrice all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, in quanto la relativa situazione era stata accertata definitivamente in sede amministrativa con provvedimento non impugnato in sede giudiziaria con azione tendente all'annullamento dell'iscrizione. Né potevano invocarsi le regole dell'art. 5 della legge 20 marzo 1986 n. 2248, all. E, non potendosi ritenere l'illegittimità dell'iscrizione negli elenchi, anche perché gli accertamenti al riguardo valorizzati dal Tribunale erano stati effettuati fuori del giudizio e senza contraddittorio. Con il terzo motivo si deduce nuovamente violazione dell'art. 416 c.p.c., rilevandosi che non si possono proporre in appello eccezioni nuove, non tempestivamente proposte nelle forme e nei termini di cui alla disposizione citata, e che l'eccezione sollevata dall'Inps era qualificabile come eccezione in senso stretto. Gli esposti motivi, connessi tra di loro, non sono fondati. E' necessario ricordare che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura, oltre a costituire in sé uno degli elementi costitutivi del diritto alle prestazioni previdenziali, può anche fornire elementi di prova in ordine alla sussistenza del concorrente requisito della effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato nei termini quantitativi precisati dalla normativa in materia, senza però al riguardo integrare un prova legale (salvo che nei limiti di cui all'art. 2700 c.c.), o essere assistita da un presunzione di legittimità in senso proprio. Ne consegue che in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di prove contrarie, anche se costituite dalle risultanze di accertamenti ispettivi, il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro (Cass., Sez. un., 26 ottobre 2000 n. 1133; Cass. 20 marzo 2001 n. 3975). Ne consegue che, chiesta in giudizio dal lavoratore una prestazione previdenziale di cui sia presupposto l'espletamento di lavoro subordinato in agricoltura, la sussistenza dell'elemento costitutivo della effettiva sussistenza delle necessarie prestazioni lavorative in regime di subordinazione rappresenta un elemento che non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto e deve quindi essere verificata anche d'ufficio, sia nel giudizio di primo grado che nel 5 giudizio d'appello, sempreché, naturalmente, nel secondo caso non sussista un accertamento sul punto da parte del giudice di primo grado, che non abbia formato di censura in appello (cfr., per esempio, Cass. 24 giugno 1998 n. 6272; Id., 19 agosto 1996 n. 7630; Id., 23 dicembre 1999 n. 14509) Pertanto la attuale ricorrente infondatamente sostiene che l'esame delle questioni relative all'effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato fossero precluse in appello, per il mancato esame delle stesse da parte del giudice di primo grado, che aveva definito il giudizio in base ad una questione pregiudiziale, e per la mancata deduzione delle stesse in una memoria di costituzione in primo grado tempestivamente depositata. Similmente deve essere disattesa la tesi secondo cui la definitività sul piano amministrativo dell'atto di approvazione dell'elenco dei lavoratori agricoli precludeva le contestazioni dell'Inps in merito all'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Neanche è fondata la generica tesi dell'inutilizzabilità degli atti ispettivi compiuti dall'Inps. Si è già osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza di tali accertamenti, il giudice deve comparare さ apprezzare tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. Può aggiungersi che in concreto il giudice di merito ha dato rilievo non alle valutazioni degli ispettori, ma, in difetto di elementi di prova in senso contrario addotti dalla lavoratrice, alle dichiarazioni in sede ispettiva rese della medesima, attuale ricorrente, e dalla suocera della stessa, presunta datrice di lavoro. Rileva quindi il principio che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli 6 altri fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e che sono valutabili in giudizio le dichiarazioni rese nell'occasione sia dalla parte che dai terzi (cfr., oltre a Cass., Sez. un., n. 1133 del 2000, cit., Cass. 24 maggio 1985, n. 3148; Id. 17 febbraio 2000 n. 1786; Id., 26 luglio 2000 n. 9827; Id., 26 Mulla vaDauido, settembre 2000 n. 12763). Il ricorso va dunque rigettato Per le spese del giudizio trova applicazione desa la manareata estituzione dell'I a l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Sa rio Toffol neus Millo а IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D A oggi25 GEN. 2002 0 , S 1 3 D S O L E . 3 L A R 5 T L T P IL CANCELLIERE , R O ANC . A B A ' S N I L T Q E N A D L P 3 E S 7 A I D - T N I 8 S - S G O 1 O N P 1 E A M S I E D I A G E A , D G O O E E R T T L T T I S N I R E A I G S L E D E L R E O D 7