Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 30 maggio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in San Marcellino alla Parte_1 C.F._1 via Lazio, 6; rappresentato e difeso dall'avvocato stabilito Pasquale Melodia che agisce di intesa con l'avv. Melchiorre DI MARINO giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in San Marcellino alla Parte_2 C.F._2 via Lazio, 6; rappresentata e difesa dall'avvocato stabilito Pasquale Melodia che agisce di intesa con l'avv. Melchiorre DI MARINO giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22 maggio 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 2.4.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in San Marcellino l'11 giugno 2014, dal quale è nata una figlia- Per_1
(nata a [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate
[...]
in ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza del 30 maggio 2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1 – i coniugi vivranno separatamente e la sig.ra ha già lasciato la casa coniugale ed Parte_2
ha posto la propria residenza in Castel Volturno (CE) alla via Giacomo Leopardi n.3;
2 – la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori;
Persona_2
3 – viene stabilito il collocamento della figlia minore presso la casa della madre, comodataria dell'immobile concessole dalla propria famiglia ad uso gratuito sito in Castel Volturno (CE) alla via
Giacomo Leopardi n.3;
4 – per il mantenimento della moglie e della figlia minore, il sig. verserà la somma di Parte_1
300,00 euro entro il giorno 20 di ogni mese e gli stessi dichiarano sin da ora di aver risolto ogni altra questione economica e di non aver null'altro a pretendere dall'altro per qualsivoglia ragione
o motivo;
5 – le spese mediche straordinarie per la figlia sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore;
6 – pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che la figlia minore Persona_2 trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, impegnandosi quest'ultimo a prenderla la mattina del sabato alle ore 9 e riaccompagnarla la domenica sera alle ore 20;
7 – circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: dalla data del 22 dicembre e sino al 26 dicembre con un genitore e dal 27 dicembre le ulteriori festività compreso il
Capodanno con l'altro genitore, ad anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro, per anni alterni;
8 – circa le vacanze estive della figlia, possono essere concordate di comune accordo fra i genitori,
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compatibilmente con il lavoro svolto;
visto l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti. Viene concordato che entro la data del 30 giugno di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro;
9 – i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
10 – i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della figlia. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
11 – chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di San
Marcellino (CE), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R.
396/2000;
12 - le spese del giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge e all'interesse della figlia il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il 15. 1.1986); Pt_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN MARCELLNO (atto n.7, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3