Articolo 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 622
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 settembre 1949
Art. 2.
Il beneficio di cui all'art. 1 e' limitato ad un pacco per mese e per destinatario.
Per fruire del beneficio stesso ciascun pacco dovra' portare la dicitura "pacco familiare gratuito" e l'indicazione del contenuto e del relativo valore.
Entrata in vigore il 30 settembre 1949