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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9788 /2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 9788/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Eboli n. 557/2018, emessa in data 16.5.2018, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione per il primo Parte_1 grado di giudizio, dall'avv. Michele Manfredonia, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia (SA), alla via Fogazzaro n. 57/a;
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta per il primo grado di giudizio, dall'avv. Giuseppe Iannicelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.A. Alemagna n. 2/C;
APPELLATO
E
“ . Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note d'udienza, da intendersi riportate e trascritte in questa sede (cfr. per l'appellante la nota del 10.1.2025, per l'appellato, la nota del 13.1.2025).
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 31.10.2018, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 557/2018 del 16.5.2018, depositata in pari data e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Eboli (SA).
Ed invero, l'odierna appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Eboli, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura tipo Renault Twingo tg AX506ZK in data 9.2.2015, alle ore 03:00 circa, allorquando la stessa era parcheggiata in Battipaglia (SA), alla via Giovanni Pascoli n. 47.
Esponeva che, in tali circostanze, il proprio veicolo veniva danneggiato a seguito della caduta di lamiere in vetroresina distaccatesi dalla copertura del fabbricato condominiale CP_1
Rappresentando che sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Battipaglia che redigeva apposito verbale, l'odierna appellante esponeva di aver tempestivamente comunicato il verificarsi dell'evento dannoso all'amministratore del Controparte_1 al quale aveva poi infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento dei danni patiti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale patito, quantificato nella somma di € 1.000,00, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi, il tutto contenuto entro la competenza per valore del giudice adito, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2016 si costituiva in giudizio il deducendo l'assenza di una propria Controparte_1 responsabilità per i fatti di causa.
Sul punto, evidenziava che il danno patito dall'attrice si era verificato a causa di un evento atmosferico eccezionale, costituito da una violenta tempesta di vento, da qualificare quale forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, veniva disposta la riunione del giudizio R.G. n. 1070/2016 con il giudizio
R.G. n. 527/2017, instaurato a seguito dell'atto di citazione notificato in data 19.1.2017 con il quale il conveniva dinanzi al medesimo Ufficio del Giudice di Pace di Eboli Controparte_1
(SA) la , compagnia dalla quale affermava di essere garantito per la Controparte_2 responsabilità civile, per incendi, per la RCT del fabbricato e per altri danni a beni in virtù di polizza n. 102335413.
Esponendo che, così come previsto dalle condizioni generali di polizza, a seguito dell'evento dannoso verificatosi in data 9.2.2015, aveva tempestivamente provveduto a denunciare il sinistro e ad inoltrare la successiva richiesta risarcitoria ricevuta per conto di alla predetta Parte_1 compagnia assicurativa, rappresentava che la non aveva provveduto ad Controparte_2 istruire il sinistro o a riscontrare la richiesta risarcitoria della Parte_1
Deducendo che a seguito dell'instaurazione del giudizio R.G. n. 1070/2016 aveva provveduto infruttuosamente a diffidare la all'adempimento di quanto Controparte_3 convenuto in sede di contratto assicurativo mediante la costituzione in giudizio nell'interesse dell'assicurata ai sensi dell'art. 24 della polizza, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. 102335413 stipulata in data 4.11.2013 dal
[...] con la e, per l'effetto, che fosse accertato il Controparte_1 Controparte_3 diritto dell'assicurato di essere manlevato dall'assicuratore dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio incardinato da a seguito del sinistro verificatosi in data 9.5.2015, con Parte_1 conseguente condanna della società convenuta al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni subiti a causa della mala gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata, da quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Rimasta contumace la , all'udienza del 9.5.2018 la causa veniva Controparte_3 trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 557/2018 il Giudice di Pace di Eboli rigettava la domanda risarcitoria proposta da e le domande di manleva e di risarcimento del danno da lesione del patto di gestione Parte_1 della lite proposte dal con compensazione delle spese di lite tra le Controparte_1 parti.
Sicché, impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello notificato in Parte_1 data 31.10.2018, lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento alla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, nel ritenere che il quantum della domanda risarcitoria fosse rimasto sguarnito di prova.
Sul punto, rappresentava che agli atti del giudizio di primo grado vi erano un preventivo di spesa, non contestato, effettuato in data 14.11.2015 da una carrozzeria di sua fiducia sulla propria autovettura e il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, comando provinciale di Salerno, nel quale venivano descritti i danni riportati dal proprio veicolo.
Tanto premesso, concludeva perché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accolta la propria domanda risarcitoria, con conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di € 1.200,00, iva compresa, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.2.2019, si costituiva nel giudizio di secondo grado il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avverso motivo di gravame e, in via subordinata, solo nel caso di accoglimento dell'appello proposto da riproponeva la domanda di manleva Parte_1 nei confronti della ex art. 346 c.p.c. Controparte_3
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto dell'appello e, in subordine, a seguito della riproposizione ex art.346 c.p.c. della domanda di garanzia, chiedeva che fosse accertata l'operatività della polizza n.102335413 stipulata in data 04.11.2013 dal con la Controparte_1
e, per l'effetto, che fosse dichiarato il diritto da parte dell'assicurato Controparte_3 ad essere manlevato dall'assicuratore da ogni eventuale esito negativo conseguente all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da a seguito del sinistro del 09.2.2015, con Parte_1 conseguente condanna della al pagamento di spese e compensi del Controparte_3 primo grado di giudizio, vinte le spese di lite del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, conseguiti i chiarimenti richiesti alle parti costituite in merito alla notifica dell'atto di citazione in primo grado nei confronti della
[...]
, nonché con riguardo all'atto di citazione in appello nei confronti della Controparte_3 medesima compagnia assicurativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.2025. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, il procedimento veniva introitato in decisione con ordinanza del 31.1.2025, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve in via preliminare rilevarsi la tempestività dell'impugnazione: a fronte della pubblicazione della sentenza appellata in data 16.5.2018, l'appello era notificato in data 31.10.2018.
Sempre in via preliminare, va riscontrata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU.,
16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierna appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Infine, deve pure evidenziarsi l'ammissibilità della presente impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, II comma e 339, III comma c.p.c.: sotto tale profilo, infatti, l'originaria domanda risarcitoria era formulata in relazione al pagamento dell'importo di € 1.000,00, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa. Sicché, deve senz'altro rilevarsi il valore indeterminato della controversia, così riscontrandosi l'ammissibilità dell'impugnazione (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 12.2.2018, n. 3290).
Tanto premesso, in linea dal tutto preliminare deve rilevarsi che l'oggetto del presente giudizio è limitato, sulla base delle censure mosse dall'odierna appellante avverso la pronuncia oggetto di gravame, all'accertamento della responsabilità del rispetto alla Controparte_1 domanda risarcitoria formulata per conto di Parte_1
In primo luogo, deve rilevarsi che non vi è prova della notifica dell'atto di appello nei confronti dell'ente assicurativo appellato, rispetto al quale, in ogni caso, l'odierna appellante non proponeva alcuna specifica domanda, essendosi limitata a evocarlo in giudizio sin dal primo grado solo ai fini della litis denuntiatio. Tanto, nonostante che la medesima parte era stata sollecitata a dare specifica prova del perfezionamento della notifica in parte qua in sede di udienza del 21.12.2022.
Deve altresì evidenziarsi che gli originari giudizi introdotti dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA), recanti RR.GG. n. 1070/2016 e 527/2017, successivamente riuniti, integravano senz'altro dei rapporti processuali scindibili, attenendo il primo alla domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierna attrice, mentre il secondo riguardava la domanda di manleva formulata da parte del condominio nei confronti dell'ente assicurativo tenuto a garantire tale ente di Controparte_1 gestione per la responsabilità civile.
Alcun dubbio può pertanto porsi in merito all'operatività, nel grado di appello, del più generale istituto di cui all'art. 332 c.p.c., il cui fondamento è da ravvisarsi nella necessità di evitare che nei confronti della medesima sentenza si svolgano diversi e separati giudizi di impugnazione. La norma, infatti, richiede che, nel caso in cui l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili sia stata proposta nei confronti di una sola delle parti, il giudice dovrà ordinarne la notificazione alle altre, purché la notificazione in parte qua non risulti essere preclusa o esclusa.
Nel caso di specie appare evidente che non era più necessario ordinare la notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'ente assicurativo appellato, essendo senz'altro decorsi i termini per impugnare la sentenza oggetto di gravame. Deve, pertanto, procedersi, in questa sede, unicamente alla valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta per conto di sulla base delle doglianze prospettate Parte_1 con l'atto di appello (in tal senso: Cass. Civ., Sez. VI, 16.1.2020 n. 804).
Né può in alcun modo aversi riguardo, in questa sede, alla riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda di manleva da parte dell'odierno ente di gestione nei confronti della predetta compagnia assicurativa. Infatti, tale domanda non poteva ritenersi in alcun modo assorbita nella pronuncia con cui il Giudice di Pace di Eboli (SA) aveva rigettato la domanda risarcitoria presentata per conto di
Parte_1
Nella sentenza oggetto di gravame, infatti, il giudice di prime cure si pronunciava espressamente sulle domande di manleva e di risarcimento del danno da lesione del patto di gestione proposte per conto dell'odierno appellato, rigettandole. Sicché, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che il convenuto fosse onerato di impugnare in via incidentale la predetta sentenza CP_1
(Cass. Civ., Sez. III, 1.12.2023, n. 33649; Sez. I, 6.4.2021, n. 9265).
Ne deriva, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo alla statuizione attinente alla predetta domanda di manleva.
Tanto premesso, l'odierna appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure avesse rigettato la domanda risarcitoria, ritenuta non provata in punto di quantum debeatur, sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, a riprova dei danni subiti, l'appellante deduceva di aver prodotto un preventivo di spesa, non contestato dal convenuto, effettuato in data 14.11.2015 dalla “carrozzeria di CP_1
” sulla vettura incidentata, oltre al rapporto di intervento dei Vigli del Fuoco – Parte_2
Comando provinciale di Salerno, nel quale venivano illustrati sia l'evento dannoso verificatosi nella notte del 9.2.2015 che i conseguenti danni patiti dal proprio veicolo.
Rappresentava, infine, che il danno patrimoniale subito era confermato anche dalle dichiarazioni rese dal teste escusso in sede di esame testimoniale.
Il motivo di appello risulta fondato.
In linea del tutto preliminare, deve evidenziarsi che alcun dubbio si pone rispetto all'effettivo verificarsi dell'evento dannoso nelle modalità descritte in citazione dall'attrice, riscontrato sia dalla documentazione da quest'ultima prodotta nel corso del giudizio di primo grado, di cui si dirà in seguito, che dallo stesso Controparte_1
L'odierno appellato, infatti, con comunicazione dell'amministratore di condominio inoltrata via fax in data 11.2.2015 alla , agenzia n. 102 di Stanzione e Lamonica Controparte_3 di Battipaglia, denunciava che: “a causa di avverse condizioni metereologiche, si è verificato il distacco di parte della copertura dello stabile;
pertanto, si sono verificati danni alle autovetture dei sig.ri e (…)”. Parte_1
Nel corso del primo grado di giudizio, produceva la dichiarazione di intervento Parte_1 prodotta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Salerno, intervenuti in data 9.2.2015, alle ore 03:20, alla via Giovanni Pascoli n. 47. Il personale intervenuto accertava che “alcune lamine in vetroresina, a copertura dello stabile di 5 piani sito in via Giovanni Pascoli civico 47, divelte dal forte vento, dopo essere precipitate in strada erano già state spostate ed ammucchiate all'angolo della strada nei pressi del civico n. 2 di via Metastasio. La parte interessata al distacco era localizzata sull'appartamento interno 14 condotto dal sig. . CP_4
Con specifico riferimento ai danni causati da tale evento dannoso, venivano riscontrati “graffi e ammaccature” ad una serie di vetture parcheggiate nei pressi dello stabile, tra le quali veniva indicata anche la Renault Twingo tg AX506ZK di proprietà di Parte_1 depositava anche la relazione di intervento predisposta dagli agenti del Comando Parte_1 della Polizia Municipale di Battipaglia – Sezione Polizia Stradale, recatisi sui luoghi di causa in data
9.2.2015, alle ore 08:35 circa.
Gli agenti intervenuti, dopo aver accertato la presenza di lamiere metalliche accantonate in via S.
Anna, all'angolo con via Metastasio, accertavano che le stesse “sradicate probabilmente a causa del forte vento sviluppatosi nelle ore notturne dal tetto del quinto piano, erano poste a copertura dell'appartamento di proprietà del sig. (…), residente a [...]
Pascoli, 47” e davano atto della presenza sul posto, tra gli altri, di che dichiarava Parte_1 di aver subito danni alla propria autovettura in sosta regolare nei pressi del Controparte_1
a causa della caduta delle predette lamiere.
[...]
Passando alle dichiarazioni raccolte in sede di esame testimoniale, il teste , marito Testimone_1 dell'attrice, confermava il verificarsi dell'evento dannoso nei termini descritti in citazione e i danni riportati dalla Renault Twingo che descriveva come: “danneggiata in più parti, tra cui tetto, cofano
e fiancata”.
Sulla base della documentazione depositata in giudizio da e delle dichiarazioni rese Parte_1 dal testimone escusso, deve ritenersi senz'altro che i danni riportati dal veicolo tipo Renault Twingo tg AX506ZK fossero stati causati proprio dalla circostanza che dal tetto dello stabile del si erano staccate delle lamiere e altro materiale metallico che, Controparte_1 cadendo lungo la pubblica via, andavano a danneggiare numerose auto ivi parcheggiate, tra le quali vi era anche quella dell'odierna appellante. Né risulta dimostrato che la causazione dei danni in questione dovesse imputarsi ad una condotta negligente dell'odierna appellante, dal momento che la vettura danneggiata risultava regolarmente parcheggiata lungo la via Giovanni Pascoli.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulla scorta delle allegazioni in fatto a tal uopo prospettate per conto di la richiesta risarcitoria deve senz'altro inquadrarsi sia nell'alveo del titolo Parte_1 di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che nel paradigma generale della responsabilità aquiliana rappresentato dall'art. 2043 c.c.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso, cioè, dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sotto tale profilo, accertata come detto la sussistenza del nesso eziologico tra i danni riportati dal veicolo di e la caduta delle lamiere facenti parte della copertura del tetto dello stabile Parte_1 del deve ritenersi che l'odierno appellato non abbia fornito la prova Controparte_1 liberatoria del caso fortuito: sul punto, deve evidenziarsi che non è stato in alcun modo provato che le condizioni metereologiche presenti al momento del sinistro erano tali da causare, di per sé sole, il distacco di parte della copertura del tetto.
In altri termini, il originario convenuto non ha provato che la copertura dello stabile CP_1 fosse in perfetto stato di manutenzione, tale da non rappresentare un pericolo per l'incolumità di persone o cose, e che il distacco delle lamiere metalliche era stato diretta conseguenza di un evento atmosferico eccezionale, di portata tale da divellere del materiale perfettamente installato e conservato;
e tanto tenuto conto anche del fatto che, con riferimento alla notte del 9.2.2015, non risultano agli atti di causa ulteriori denunce di sinistro con riferimento alla caduta di materiale proveniente da altri stabili presenti in zona.
Ne deriva, pertanto, che, riscontrata la riconducibilità eziologica dei danni alla caduta delle lamiere metalliche in esame, risulta senz'altro fondata la domanda risarcitoria originariamente articolata per conto di Parte_1
Del resto, deve altresì evidenziarsi l'obiettiva genericità delle contestazioni dedotte da parte del appellato in merito alla non riconducibilità dei danni oggetto di contestazione ai fatti CP_1 per cui è causa.
Né risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che, per contro, l'evento in esame dovesse piuttosto imputarsi al caso fortuito, che, secondo la condivisibile opinione giurisprudenziale sul punto deve intendersi come fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Civ., SS.UU. 30.6.2022, n. 20943).
Ebbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo meglio dedotto come e per quali termini le avverse condizioni meteorologiche dovessero ritenersi idonee ad integrare il caso fortuito: non risulta in alcun modo allegato, infatti, che le stesse avessero avuto una connotazione di tale eccezionalità da doversi ritenere assolutamente ed obiettivamente imprevedibili ed inevitabili.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda risarcitoria così formulata. Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche a voler ritenere che tale richiesta risulti riconducibile, piuttosto, nell'alveo del più generale paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
Sotto tale profilo, infatti, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il distacco dei predetti materiali dal , in assenza di significativi riscontri in merito alla manutenzione dello CP_1 stesso, depongono in termini inequivocabili per la piena integrazione dell'elemento subiettivo dell'illecito, venendo senz'altro in rilievo un'ipotesi di negligenza nel caso di specie, non avendo il convenuto provveduto ad adottare le più adeguate soluzioni finalizzate ad impedire la CP_1 verificazione dell'evento.
Quanto ai danni subiti dal veicolo tipo Renault Twingo tg AX506ZK di proprietà dell'appellante, sulla scorta degli elementi di prova dedotti – dichiarazione testimoniale, relazione di intervento dei
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Salerno – risulta possibile addivenire ad una quantificazione equitativa ex art. 2056, I comma c.c. dei danni, sussistendone i relativi presupposti (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 29.4.2022, n. 13515), senza necessità di disporre accertamento tecnico sul punto.
Sotto tale specifico profilo, i danni riportati nel preventivo a base della quantificazione risultano compatibili con quanto emerso dalle emergenze istruttorie, ed in particolare con le dichiarazioni del teste escusso quanto alla localizzazione dei danni predetti: il teste, infatti, esponeva che il veicolo dell'attrice riportava danni al tettuccio e al cofano;
del pari, nel preventivo venivano richiamati interventi da eseguirsi sul lato sinistro del tettuccio, sul cofano anteriore e posteriore.
Né risultano in alcun modo dedotti da parte del appellato significativi e diversi elementi CP_1 di prova atti a riscontrare, per contro, una diversa quantificazione dei danni subiti.
Pertanto, sulla scorta dei rilievi effettuati, si ritiene di quantificare i danni riportati dal veicolo tipo
Renault Twingo tg AX506ZK, di proprietà di in assenza di documentazione Parte_1 fotografica, nella somma di € 700,00, tenuto altresì conto del presumibile valore dell'automobile all'epoca dei fatti oggetto di contestazione.
Né, a fronte di tale riscontro, risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che, per contro, i danni così patiti dovessero ritenersi di diversa entità.
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso (9.2.2015), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal
9/2/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
La riforma della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dovendosi attribuire e ripartire il relativo onere in relazione all'esito complessivo della lite (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606).
Sotto tale profilo, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del
[...]
e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione Controparte_1 corrispondente al valore della causa del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (fino ad € 1.101,00), avuto riguardo anche alla rivalutazione ed agli interessi, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, nonché della natura documentale dell'impugnazione, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Manfredonia.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite in relazione alla posizione processuale della , nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda nel Controparte_3 presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse della sig.ra nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 557/2018 emessa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Eboli (SA), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 700,00, Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi secondo le modalità indicate in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patito a causa del sinistro occorso in data 9.2.2015;
2) condanna il alla refusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per intero in € 91,50 per spese vive ed in € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 % I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Manfredonia;
3) condanna il alla refusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano per intero in € 100,00 per spese vive ed in € 173,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 % I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Manfredonia;
4) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Salerno, il 23.6.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 9788/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Eboli n. 557/2018, emessa in data 16.5.2018, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione per il primo Parte_1 grado di giudizio, dall'avv. Michele Manfredonia, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia (SA), alla via Fogazzaro n. 57/a;
APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta per il primo grado di giudizio, dall'avv. Giuseppe Iannicelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via C.A. Alemagna n. 2/C;
APPELLATO
E
“ . Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note d'udienza, da intendersi riportate e trascritte in questa sede (cfr. per l'appellante la nota del 10.1.2025, per l'appellato, la nota del 13.1.2025).
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 31.10.2018, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 557/2018 del 16.5.2018, depositata in pari data e non notificata, emessa dal Giudice di
Pace di Eboli (SA).
Ed invero, l'odierna appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Eboli, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura tipo Renault Twingo tg AX506ZK in data 9.2.2015, alle ore 03:00 circa, allorquando la stessa era parcheggiata in Battipaglia (SA), alla via Giovanni Pascoli n. 47.
Esponeva che, in tali circostanze, il proprio veicolo veniva danneggiato a seguito della caduta di lamiere in vetroresina distaccatesi dalla copertura del fabbricato condominiale CP_1
Rappresentando che sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Battipaglia che redigeva apposito verbale, l'odierna appellante esponeva di aver tempestivamente comunicato il verificarsi dell'evento dannoso all'amministratore del Controparte_1 al quale aveva poi infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento dei danni patiti.
Tanto premesso, concludeva chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale patito, quantificato nella somma di € 1.000,00, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi, il tutto contenuto entro la competenza per valore del giudice adito, vinte le spese di lite.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2016 si costituiva in giudizio il deducendo l'assenza di una propria Controparte_1 responsabilità per i fatti di causa.
Sul punto, evidenziava che il danno patito dall'attrice si era verificato a causa di un evento atmosferico eccezionale, costituito da una violenta tempesta di vento, da qualificare quale forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale, veniva disposta la riunione del giudizio R.G. n. 1070/2016 con il giudizio
R.G. n. 527/2017, instaurato a seguito dell'atto di citazione notificato in data 19.1.2017 con il quale il conveniva dinanzi al medesimo Ufficio del Giudice di Pace di Eboli Controparte_1
(SA) la , compagnia dalla quale affermava di essere garantito per la Controparte_2 responsabilità civile, per incendi, per la RCT del fabbricato e per altri danni a beni in virtù di polizza n. 102335413.
Esponendo che, così come previsto dalle condizioni generali di polizza, a seguito dell'evento dannoso verificatosi in data 9.2.2015, aveva tempestivamente provveduto a denunciare il sinistro e ad inoltrare la successiva richiesta risarcitoria ricevuta per conto di alla predetta Parte_1 compagnia assicurativa, rappresentava che la non aveva provveduto ad Controparte_2 istruire il sinistro o a riscontrare la richiesta risarcitoria della Parte_1
Deducendo che a seguito dell'instaurazione del giudizio R.G. n. 1070/2016 aveva provveduto infruttuosamente a diffidare la all'adempimento di quanto Controparte_3 convenuto in sede di contratto assicurativo mediante la costituzione in giudizio nell'interesse dell'assicurata ai sensi dell'art. 24 della polizza, concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. 102335413 stipulata in data 4.11.2013 dal
[...] con la e, per l'effetto, che fosse accertato il Controparte_1 Controparte_3 diritto dell'assicurato di essere manlevato dall'assicuratore dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio incardinato da a seguito del sinistro verificatosi in data 9.5.2015, con Parte_1 conseguente condanna della società convenuta al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni subiti a causa della mala gestio nel rapporto contrattuale con l'assicurata, da quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Rimasta contumace la , all'udienza del 9.5.2018 la causa veniva Controparte_3 trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 557/2018 il Giudice di Pace di Eboli rigettava la domanda risarcitoria proposta da e le domande di manleva e di risarcimento del danno da lesione del patto di gestione Parte_1 della lite proposte dal con compensazione delle spese di lite tra le Controparte_1 parti.
Sicché, impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello notificato in Parte_1 data 31.10.2018, lamentando che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le risultanze dell'istruttoria, con particolare riferimento alla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, nel ritenere che il quantum della domanda risarcitoria fosse rimasto sguarnito di prova.
Sul punto, rappresentava che agli atti del giudizio di primo grado vi erano un preventivo di spesa, non contestato, effettuato in data 14.11.2015 da una carrozzeria di sua fiducia sulla propria autovettura e il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco, comando provinciale di Salerno, nel quale venivano descritti i danni riportati dal proprio veicolo.
Tanto premesso, concludeva perché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accolta la propria domanda risarcitoria, con conseguente condanna del al pagamento Controparte_1 della somma di € 1.200,00, iva compresa, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.2.2019, si costituiva nel giudizio di secondo grado il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avverso motivo di gravame e, in via subordinata, solo nel caso di accoglimento dell'appello proposto da riproponeva la domanda di manleva Parte_1 nei confronti della ex art. 346 c.p.c. Controparte_3
Tanto premesso, concludeva instando per il rigetto dell'appello e, in subordine, a seguito della riproposizione ex art.346 c.p.c. della domanda di garanzia, chiedeva che fosse accertata l'operatività della polizza n.102335413 stipulata in data 04.11.2013 dal con la Controparte_1
e, per l'effetto, che fosse dichiarato il diritto da parte dell'assicurato Controparte_3 ad essere manlevato dall'assicuratore da ogni eventuale esito negativo conseguente all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da a seguito del sinistro del 09.2.2015, con Parte_1 conseguente condanna della al pagamento di spese e compensi del Controparte_3 primo grado di giudizio, vinte le spese di lite del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, conseguiti i chiarimenti richiesti alle parti costituite in merito alla notifica dell'atto di citazione in primo grado nei confronti della
[...]
, nonché con riguardo all'atto di citazione in appello nei confronti della Controparte_3 medesima compagnia assicurativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.2025. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, il procedimento veniva introitato in decisione con ordinanza del 31.1.2025, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Deve in via preliminare rilevarsi la tempestività dell'impugnazione: a fronte della pubblicazione della sentenza appellata in data 16.5.2018, l'appello era notificato in data 31.10.2018.
Sempre in via preliminare, va riscontrata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU.,
16.11.2017, n. 27199). Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierna appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Infine, deve pure evidenziarsi l'ammissibilità della presente impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, II comma e 339, III comma c.p.c.: sotto tale profilo, infatti, l'originaria domanda risarcitoria era formulata in relazione al pagamento dell'importo di € 1.000,00, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa. Sicché, deve senz'altro rilevarsi il valore indeterminato della controversia, così riscontrandosi l'ammissibilità dell'impugnazione (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 12.2.2018, n. 3290).
Tanto premesso, in linea dal tutto preliminare deve rilevarsi che l'oggetto del presente giudizio è limitato, sulla base delle censure mosse dall'odierna appellante avverso la pronuncia oggetto di gravame, all'accertamento della responsabilità del rispetto alla Controparte_1 domanda risarcitoria formulata per conto di Parte_1
In primo luogo, deve rilevarsi che non vi è prova della notifica dell'atto di appello nei confronti dell'ente assicurativo appellato, rispetto al quale, in ogni caso, l'odierna appellante non proponeva alcuna specifica domanda, essendosi limitata a evocarlo in giudizio sin dal primo grado solo ai fini della litis denuntiatio. Tanto, nonostante che la medesima parte era stata sollecitata a dare specifica prova del perfezionamento della notifica in parte qua in sede di udienza del 21.12.2022.
Deve altresì evidenziarsi che gli originari giudizi introdotti dinanzi al Giudice di Pace di Eboli (SA), recanti RR.GG. n. 1070/2016 e 527/2017, successivamente riuniti, integravano senz'altro dei rapporti processuali scindibili, attenendo il primo alla domanda risarcitoria formulata da parte dell'odierna attrice, mentre il secondo riguardava la domanda di manleva formulata da parte del condominio nei confronti dell'ente assicurativo tenuto a garantire tale ente di Controparte_1 gestione per la responsabilità civile.
Alcun dubbio può pertanto porsi in merito all'operatività, nel grado di appello, del più generale istituto di cui all'art. 332 c.p.c., il cui fondamento è da ravvisarsi nella necessità di evitare che nei confronti della medesima sentenza si svolgano diversi e separati giudizi di impugnazione. La norma, infatti, richiede che, nel caso in cui l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili sia stata proposta nei confronti di una sola delle parti, il giudice dovrà ordinarne la notificazione alle altre, purché la notificazione in parte qua non risulti essere preclusa o esclusa.
Nel caso di specie appare evidente che non era più necessario ordinare la notificazione dell'atto di appello nei confronti dell'ente assicurativo appellato, essendo senz'altro decorsi i termini per impugnare la sentenza oggetto di gravame. Deve, pertanto, procedersi, in questa sede, unicamente alla valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta per conto di sulla base delle doglianze prospettate Parte_1 con l'atto di appello (in tal senso: Cass. Civ., Sez. VI, 16.1.2020 n. 804).
Né può in alcun modo aversi riguardo, in questa sede, alla riproposizione, ex art. 346 c.p.c., della domanda di manleva da parte dell'odierno ente di gestione nei confronti della predetta compagnia assicurativa. Infatti, tale domanda non poteva ritenersi in alcun modo assorbita nella pronuncia con cui il Giudice di Pace di Eboli (SA) aveva rigettato la domanda risarcitoria presentata per conto di
Parte_1
Nella sentenza oggetto di gravame, infatti, il giudice di prime cure si pronunciava espressamente sulle domande di manleva e di risarcimento del danno da lesione del patto di gestione proposte per conto dell'odierno appellato, rigettandole. Sicché, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che il convenuto fosse onerato di impugnare in via incidentale la predetta sentenza CP_1
(Cass. Civ., Sez. III, 1.12.2023, n. 33649; Sez. I, 6.4.2021, n. 9265).
Ne deriva, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo alla statuizione attinente alla predetta domanda di manleva.
Tanto premesso, l'odierna appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure avesse rigettato la domanda risarcitoria, ritenuta non provata in punto di quantum debeatur, sulla base di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, a riprova dei danni subiti, l'appellante deduceva di aver prodotto un preventivo di spesa, non contestato dal convenuto, effettuato in data 14.11.2015 dalla “carrozzeria di CP_1
” sulla vettura incidentata, oltre al rapporto di intervento dei Vigli del Fuoco – Parte_2
Comando provinciale di Salerno, nel quale venivano illustrati sia l'evento dannoso verificatosi nella notte del 9.2.2015 che i conseguenti danni patiti dal proprio veicolo.
Rappresentava, infine, che il danno patrimoniale subito era confermato anche dalle dichiarazioni rese dal teste escusso in sede di esame testimoniale.
Il motivo di appello risulta fondato.
In linea del tutto preliminare, deve evidenziarsi che alcun dubbio si pone rispetto all'effettivo verificarsi dell'evento dannoso nelle modalità descritte in citazione dall'attrice, riscontrato sia dalla documentazione da quest'ultima prodotta nel corso del giudizio di primo grado, di cui si dirà in seguito, che dallo stesso Controparte_1
L'odierno appellato, infatti, con comunicazione dell'amministratore di condominio inoltrata via fax in data 11.2.2015 alla , agenzia n. 102 di Stanzione e Lamonica Controparte_3 di Battipaglia, denunciava che: “a causa di avverse condizioni metereologiche, si è verificato il distacco di parte della copertura dello stabile;
pertanto, si sono verificati danni alle autovetture dei sig.ri e (…)”. Parte_1
Nel corso del primo grado di giudizio, produceva la dichiarazione di intervento Parte_1 prodotta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Salerno, intervenuti in data 9.2.2015, alle ore 03:20, alla via Giovanni Pascoli n. 47. Il personale intervenuto accertava che “alcune lamine in vetroresina, a copertura dello stabile di 5 piani sito in via Giovanni Pascoli civico 47, divelte dal forte vento, dopo essere precipitate in strada erano già state spostate ed ammucchiate all'angolo della strada nei pressi del civico n. 2 di via Metastasio. La parte interessata al distacco era localizzata sull'appartamento interno 14 condotto dal sig. . CP_4
Con specifico riferimento ai danni causati da tale evento dannoso, venivano riscontrati “graffi e ammaccature” ad una serie di vetture parcheggiate nei pressi dello stabile, tra le quali veniva indicata anche la Renault Twingo tg AX506ZK di proprietà di Parte_1 depositava anche la relazione di intervento predisposta dagli agenti del Comando Parte_1 della Polizia Municipale di Battipaglia – Sezione Polizia Stradale, recatisi sui luoghi di causa in data
9.2.2015, alle ore 08:35 circa.
Gli agenti intervenuti, dopo aver accertato la presenza di lamiere metalliche accantonate in via S.
Anna, all'angolo con via Metastasio, accertavano che le stesse “sradicate probabilmente a causa del forte vento sviluppatosi nelle ore notturne dal tetto del quinto piano, erano poste a copertura dell'appartamento di proprietà del sig. (…), residente a [...]
Pascoli, 47” e davano atto della presenza sul posto, tra gli altri, di che dichiarava Parte_1 di aver subito danni alla propria autovettura in sosta regolare nei pressi del Controparte_1
a causa della caduta delle predette lamiere.
[...]
Passando alle dichiarazioni raccolte in sede di esame testimoniale, il teste , marito Testimone_1 dell'attrice, confermava il verificarsi dell'evento dannoso nei termini descritti in citazione e i danni riportati dalla Renault Twingo che descriveva come: “danneggiata in più parti, tra cui tetto, cofano
e fiancata”.
Sulla base della documentazione depositata in giudizio da e delle dichiarazioni rese Parte_1 dal testimone escusso, deve ritenersi senz'altro che i danni riportati dal veicolo tipo Renault Twingo tg AX506ZK fossero stati causati proprio dalla circostanza che dal tetto dello stabile del si erano staccate delle lamiere e altro materiale metallico che, Controparte_1 cadendo lungo la pubblica via, andavano a danneggiare numerose auto ivi parcheggiate, tra le quali vi era anche quella dell'odierna appellante. Né risulta dimostrato che la causazione dei danni in questione dovesse imputarsi ad una condotta negligente dell'odierna appellante, dal momento che la vettura danneggiata risultava regolarmente parcheggiata lungo la via Giovanni Pascoli.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, sulla scorta delle allegazioni in fatto a tal uopo prospettate per conto di la richiesta risarcitoria deve senz'altro inquadrarsi sia nell'alveo del titolo Parte_1 di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., che nel paradigma generale della responsabilità aquiliana rappresentato dall'art. 2043 c.c.
Con riguardo allo speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., occorre in questa sede ribadire come l'istituto in commento presupponga il fatto che il danno sia cagionato da una cosa nei cui confronti il soggetto chiamato a risponderne eserciti un concreto potere di custodia.
In tal senso, fondamentale elemento costitutivo di tale specifica tipologia di illecito civile, risulta l'intrinseca potenzialità offensiva della res: ed invero, pur non essendo necessario che la cosa sia pericolosa (Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2002, n. 10641), occorre accertare che la res sia la causa diretta del danno, nel senso, cioè, dell'idoneità della stessa a cagionare potenzialmente la lesione pregiudizievole di una situazione giuridica subiettiva.
In altre parole, è necessario che la causa diretta del danno sia la res e che la stessa non costituisca soltanto la mera occasione del sinistro, come ad esempio nel caso in cui la cosa venga utilizzata dall'azione dell'uomo per cagionare il danno, trovando in tal caso applicazione il più generale disposto di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. Civ., Sez. I, 15.2.2000, n. 1682).
Ulteriore elemento costitutivo dell'illecito risulta la sussistenza di un potere di custodia intercorrente tra la cosa ed il soggetto chiamato a rispondere del danno da essa cagionato.
In tal senso, risulta sufficiente la concreta disponibilità del bene da parte del custode, secondo un'effettiva relazione di fatto, cui si accompagni un potere di governo della cosa, di tal guisa da legittimare un concreto dovere di controllo sulla stessa, a prescindere dal fatto che sia stata assunta una specifica obbligazione custodiale stricto sensu intesa da parte del responsabile (Cass. Civ., Sez.
III, 2.12.2021, n. 38089).
Sicché, si è avuto modo di ribadire come il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia carattere obiettivo, essendo sufficiente, per il danneggiato, la dimostrazione di aver subito un danno eziologicamente riconducibile alla res su cui venga esercitato un concreto potere di custodia da parte del soggetto responsabile (Cass. Civ., Sez. VI, 30.10.2018, n. 27724).
Tanto premesso, una volta accertata l'esistenza del nesso eziologico intercorrente tra il danno e la cosa in custodia, graverà sul custode la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che abbia efficacia determinante nella causazione dell'evento dannoso: in tal senso, per imprevedibilità dovrà intendersi l'oggettiva inverosimiglianza dell'evento, laddove invece l'eccezionalità attiene alla straordinarietà, sotto il profilo della verificazione statistica dell'evento, dato quel determinato antecedente causale.
Se tant'è, quindi, una volta accertati i presupposti de quibus, incomberà sul custode la prova contraria dell'inesistenza del nesso causale in parte qua, ovvero la riconducibilità dell'evento concreto ad un fatto concretamente non prevedibile, né evitabile.
Sotto tale profilo, accertata come detto la sussistenza del nesso eziologico tra i danni riportati dal veicolo di e la caduta delle lamiere facenti parte della copertura del tetto dello stabile Parte_1 del deve ritenersi che l'odierno appellato non abbia fornito la prova Controparte_1 liberatoria del caso fortuito: sul punto, deve evidenziarsi che non è stato in alcun modo provato che le condizioni metereologiche presenti al momento del sinistro erano tali da causare, di per sé sole, il distacco di parte della copertura del tetto.
In altri termini, il originario convenuto non ha provato che la copertura dello stabile CP_1 fosse in perfetto stato di manutenzione, tale da non rappresentare un pericolo per l'incolumità di persone o cose, e che il distacco delle lamiere metalliche era stato diretta conseguenza di un evento atmosferico eccezionale, di portata tale da divellere del materiale perfettamente installato e conservato;
e tanto tenuto conto anche del fatto che, con riferimento alla notte del 9.2.2015, non risultano agli atti di causa ulteriori denunce di sinistro con riferimento alla caduta di materiale proveniente da altri stabili presenti in zona.
Ne deriva, pertanto, che, riscontrata la riconducibilità eziologica dei danni alla caduta delle lamiere metalliche in esame, risulta senz'altro fondata la domanda risarcitoria originariamente articolata per conto di Parte_1
Del resto, deve altresì evidenziarsi l'obiettiva genericità delle contestazioni dedotte da parte del appellato in merito alla non riconducibilità dei danni oggetto di contestazione ai fatti CP_1 per cui è causa.
Né risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che, per contro, l'evento in esame dovesse piuttosto imputarsi al caso fortuito, che, secondo la condivisibile opinione giurisprudenziale sul punto deve intendersi come fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Civ., SS.UU. 30.6.2022, n. 20943).
Ebbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo meglio dedotto come e per quali termini le avverse condizioni meteorologiche dovessero ritenersi idonee ad integrare il caso fortuito: non risulta in alcun modo allegato, infatti, che le stesse avessero avuto una connotazione di tale eccezionalità da doversi ritenere assolutamente ed obiettivamente imprevedibili ed inevitabili.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda risarcitoria così formulata. Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche a voler ritenere che tale richiesta risulti riconducibile, piuttosto, nell'alveo del più generale paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
Sotto tale profilo, infatti, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il distacco dei predetti materiali dal , in assenza di significativi riscontri in merito alla manutenzione dello CP_1 stesso, depongono in termini inequivocabili per la piena integrazione dell'elemento subiettivo dell'illecito, venendo senz'altro in rilievo un'ipotesi di negligenza nel caso di specie, non avendo il convenuto provveduto ad adottare le più adeguate soluzioni finalizzate ad impedire la CP_1 verificazione dell'evento.
Quanto ai danni subiti dal veicolo tipo Renault Twingo tg AX506ZK di proprietà dell'appellante, sulla scorta degli elementi di prova dedotti – dichiarazione testimoniale, relazione di intervento dei
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Salerno – risulta possibile addivenire ad una quantificazione equitativa ex art. 2056, I comma c.c. dei danni, sussistendone i relativi presupposti (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 29.4.2022, n. 13515), senza necessità di disporre accertamento tecnico sul punto.
Sotto tale specifico profilo, i danni riportati nel preventivo a base della quantificazione risultano compatibili con quanto emerso dalle emergenze istruttorie, ed in particolare con le dichiarazioni del teste escusso quanto alla localizzazione dei danni predetti: il teste, infatti, esponeva che il veicolo dell'attrice riportava danni al tettuccio e al cofano;
del pari, nel preventivo venivano richiamati interventi da eseguirsi sul lato sinistro del tettuccio, sul cofano anteriore e posteriore.
Né risultano in alcun modo dedotti da parte del appellato significativi e diversi elementi CP_1 di prova atti a riscontrare, per contro, una diversa quantificazione dei danni subiti.
Pertanto, sulla scorta dei rilievi effettuati, si ritiene di quantificare i danni riportati dal veicolo tipo
Renault Twingo tg AX506ZK, di proprietà di in assenza di documentazione Parte_1 fotografica, nella somma di € 700,00, tenuto altresì conto del presumibile valore dell'automobile all'epoca dei fatti oggetto di contestazione.
Né, a fronte di tale riscontro, risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che, per contro, i danni così patiti dovessero ritenersi di diversa entità.
Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso (9.2.2015), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal
9/2/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
La riforma della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dovendosi attribuire e ripartire il relativo onere in relazione all'esito complessivo della lite (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606).
Sotto tale profilo, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza del
[...]
e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione Controparte_1 corrispondente al valore della causa del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (fino ad € 1.101,00), avuto riguardo anche alla rivalutazione ed agli interessi, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, nonché della natura documentale dell'impugnazione, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Manfredonia.
Nulla deve essere disposto con riferimento alle spese di lite in relazione alla posizione processuale della , nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda nel Controparte_3 presente giudizio.
P.Q.M
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Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse della sig.ra nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 557/2018 emessa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Eboli (SA), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 700,00, Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi secondo le modalità indicate in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patito a causa del sinistro occorso in data 9.2.2015;
2) condanna il alla refusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano per intero in € 91,50 per spese vive ed in € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 % I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Manfredonia;
3) condanna il alla refusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano per intero in € 100,00 per spese vive ed in € 173,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 % I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Manfredonia;
4) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Salerno, il 23.6.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato