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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/08/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del giorno 7 maggio 2025, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Natalino Parte_1 C.F._1
Pileggi, giusta procura alle liti in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Eugenio Venturi, giusta procura alle liti in atti;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 7.05.2025 in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.02.2021, premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 30.06.1981 in Roma con atto trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di San Pietro a Maida (Cz) per l'anno 1981, parte 2, serie B, numero 11; che dall'unione coniugale erano nati tre figli: (il 19.03.1982), Per_1 Per_2
(il 10.02.1992) e (il 12.03.1998); che la convivenza era divenuta intollerabile a Per_3 causa di incompatibilità caratteriali;
che era disoccupato dall'anno 2019, anno in cui cessava
Pagina 1 di 9 la propria attività, svolgendo saltuariamente piccoli lavori come idraulico, mentre la moglie era casalinga;
chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla nonchè l'obbligo a carico di di CP_1 Pt_1 corrispondere un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della resistente e del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista reddituale. Per_3
Si costituiva in giudizio la resistente esponendo che l'unione coniugale era naufragata a causa della relazione extraconiugale che il ricorrente intratteneva con altra donna, circostanza per cui aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi da quest'ultima; che per qualche anno aveva lavorato come bracciante agricola, ma già da alcuni anni era disoccupata;
che la stessa aderiva alla domanda di separazione personale della controparte, con assegnazione alla della casa coniugale e la corresponsione da parte dell' di un assegno mensile CP_1 Pt_1 di euro 800,00 per il mantenimento suo e del figlio Domandava, inoltre, l'addebito Per_3 della separazione al marito in quanto la causa effettiva della richiesta di separazione era stata la relazione extraconiugale intrattenuta con un'altra donna.
All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato a funzioni presidenziali, dott. Salvatore Regasto, con ordinanza resa in data 1.06.2021, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava l'abitazione coniugale alla poneva a carico CP_1 dell' l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile complessivo di euro Pt_1 CP_1
350,00, di cui euro 150,00 a titolo di mantenimento della resistente ed euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne mentre le spese straordinarie per il figlio Per_3 venivano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per_3
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Con le memorie integrative le parti ribadivano sostanzialmente le richieste già formulate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 3.11.2021, il giudice istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con provvedimento del 25.06.2022, il G.I, disponeva l'interrogatorio formale della resistente
(tenutosi all'udienza del 2.02.2023) e ammetteva la prova testimoniale richiesta dal ricorrente ma, di fatto, non espletata per rinuncia da parte dello stesso (cfr. verbale di udienza del
15.02.2024).
Pagina 2 di 9 Onerate le parti alla produzione di documentazione reddituale aggiornata, all'udienza del
7.05.2025, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve conseguentemente essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c..
A tal fine devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La presente pronuncia concerne, altresì, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, il mantenimento del figlio (in quanto figlio maggiorenne ma Per_3 non ancora autosufficiente dal punto di vista reddituale), l'assegnazione della casa coniugale e la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
1.1 Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata dalla nei confronti del marito, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha CP_1 ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Dunque per quanto concerne la domanda di addebito della separazione la relativa pronuncia presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia
Pagina 3 di 9 stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Nel caso di specie i profili di addebito addotti dalla parte resistente concernono la presunta violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e l'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente.
Ora, per quanto di interesse nella fattispecie in esame, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 17056 del 03/08/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione;
non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4540 del 24/02/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
25663 del 04/12/2014).
Comunque, per richiedere l'addebito, non basta il semplice allontanamento dalla casa familiare ma devono ricorre altre due condizioni: 1) l'abbandono della casa deve essere confermato dal rifiuto di volervi più tornare;
2) l'abbandono della casa familiare non deve essere determinato da una giusta causa, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare.
Nel caso di specie, la circostanza che l' abbia abbandonato la casa coniugale per andare Pt_1
a convivere con altra donna non risulta assolutamente contestata e deve, pertanto, ritenersi accertata. Il ricorrente, d'altro canto, non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente non avendo fornito la prova di una crisi coniugale già in atto e quindi anteriore alla sua scelta unilaterale di porre fine alla convivenza.
Pagina 4 di 9 La domanda di addebito della separazione al marito da parte della resistente deve, pertanto, essere accolta.
1.2 Quanto alla casa coniugale ne va ribadita l'assegnazione in favore della resistente, come, peraltro, richiesto dallo stesso ricorrente, per essere quest'ultima ivi residente con il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente Per_3
1.3 Venendo alle statuizioni economiche, giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita (giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto).
In altri termini, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).
Inoltre è principio consolidato affermato dalla Suprema Corte che, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.,sez. I, 5 novembre 2007, n. 23051; Cass.,sez. I, 7 dicembre 2007,
n. 25618; Cass.,sez. I, 18 giugno 2008, n. 16575; Cass.,sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098;
Cass.,sez. I, 6 giugno 2013, n. 14336; Cass.,sez. VI-I, 15 novembre 2016, n. 23263).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti grava, comunque, sul coniuge che propone la relativa domanda.
Pagina 5 di 9 Detto questo in punto di diritto e venendo al caso di specie, ha dichiarato di aver Pt_1 cessato la propria attività lavorativa nel 2019, di non avere da allora percepito alcun sussidio economico, di aver svolto piccoli lavori di manutenzione percependo euro 7.400,00 nell'anno
2022, euro 6.900,00 nell'anno 2023, euro 7.200 nell'anno 2024. Come già rilevato nell'ordinanza presidenziale del 1.06.2021, inoltre, è proprietario di beni immobili potenzialmente produttivi di reddito che evidentemente è in grado di mantenere, non ha spese per alloggio vivendo nell'abitazione che era del padre, è proprietario di più automobili.
Dal suo canto, la ha dichiarato di aver percepito, negli anni 2022, 2023, 2024, CP_1
2025, il reddito di cittadinanza prima e il reddito di inclusione dopo, per un importo annuo di euro 8.400,00; la resistente non ha proprietà immobiliari, abita la casa coniugale e pertanto non ha spese di alloggio.
Ebbene, a parere del Collegio, sebbene la condizione economica della resistente sia leggermente migliorata rispetto alle statuizioni presidenziali, permane una situazione di sua relativa debolezza economica, non avendo proprietà immobiliari né mobiliari, diversamente dal ricorrente, avendo i suoi attuali redditi carattere notoriamente precario e incerto e trovandosi ad un'età (63 anni) che rende certamente più difficile l'ingresso nel mondo del lavoro, ove i detti redditi dovessero cessare.
Alla stregua di ciò, avuto anche riguardo alla lunga durata del matrimonio (40 anni), appare pertanto equo confermare il diritto della resistente al mantenimento determinando in euro
100,00 mensili il contributo dovuto dall' in suo favore, con decorrenza dalla presente Pt_1 pronuncia e successivo adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT.
1.4 Quanto al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ma non autonomo Per_3 economicamente, alla luce della richiamata situazione patrimoniale, deve essere previsto che il resistente versi in favore della quale assegno di mantenimento in favore del CP_1 figlio la somma complessiva di euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese con Per_3 decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale ISTAT.
In proposito deve ricordarsi che non incide automaticamente né sull'an né sul quantum dell'obbligazione di mantenimento gravante sui genitori nemmeno lo stato di disoccupazione ovvero di disagio economico dell' infatti è pacifico l'orientamento giurisprudenziale Pt_1 secondo cui lo stato di disoccupazione del genitore obbligato al pagamento del mantenimento dei figli non è di per sè elemento sufficiente per ottenere l'esonero dal citato obbligo o la limitazione del quantum dell'obbligazione (cfr. Corte di Cassazione (sez. I, 29/10/2013 n.
Pagina 6 di 9 24424); v. Corte Appello di Roma sent. 18/06 – 01/06/2011).
In particolare, secondo la Cassazione, il genitore, anche se disoccupato, è ugualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli soprattutto in considerazione della sussistenza della propria 'capacità lavorativa' e, dunque, della 'possibilità' di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria.
In tal senso peraltro è la giurisprudenza delle corti di merito che ha precisato che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli” (cfr. Tribunale Monza, 15/02/2011, n. 2801; Tribunale di Lanciano,
24/11/2011; vedi anche più recentemente Tribunale Roma, sez. I, 07/07/2017: “La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150,00”).
In altri termini, lo stato di disoccupazione di per sé non è condizione sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo del mantenimento o per limitare l'importo da corrispondere posto a suo carico o per non aumentarlo in misura minima nel caso in cui ciò sia più rispondente ai bisogni della prole;
piuttosto l'obbligato, ai fini appena detti, deve provare che non ha nessuna disponibilità finanziaria e patrimoniale, circostanza che nella specie non è stata dimostrata dall'odierno resistente.
Quanto alle spese straordinarie, come già statuito in sede presidenziale, esse devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e
Pagina 7 di 9 saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da
Pagina 8 di 9 banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
1.5 Le spese di lite, considerati la natura della controversia e l'esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario celebrato in Roma il 30.06.1981 e trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di San Pietro a Maida (Cz) per l'anno 1981, atto n. 11, parte II, serie B);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
4) assegna la casa coniugale alla resistente Controparte_1
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 100,00 per il suo mantenimento, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno mensile Parte_1 di euro 200,00 per il mantenimento del figlio da corrispondersi entro il giorno 5 di Per_3 ogni mese e da rivalutarsi annualmente;
7) pone a carico di entrambe le parti le spese di carattere straordinario affrontate nell'interesse del figlio Per_3
8) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 1.08.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del giorno 7 maggio 2025, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Natalino Parte_1 C.F._1
Pileggi, giusta procura alle liti in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Eugenio Venturi, giusta procura alle liti in atti;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 7.05.2025 in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.02.2021, premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il 30.06.1981 in Roma con atto trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di San Pietro a Maida (Cz) per l'anno 1981, parte 2, serie B, numero 11; che dall'unione coniugale erano nati tre figli: (il 19.03.1982), Per_1 Per_2
(il 10.02.1992) e (il 12.03.1998); che la convivenza era divenuta intollerabile a Per_3 causa di incompatibilità caratteriali;
che era disoccupato dall'anno 2019, anno in cui cessava
Pagina 1 di 9 la propria attività, svolgendo saltuariamente piccoli lavori come idraulico, mentre la moglie era casalinga;
chiedeva che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla nonchè l'obbligo a carico di di CP_1 Pt_1 corrispondere un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della resistente e del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente dal punto di vista reddituale. Per_3
Si costituiva in giudizio la resistente esponendo che l'unione coniugale era naufragata a causa della relazione extraconiugale che il ricorrente intratteneva con altra donna, circostanza per cui aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi da quest'ultima; che per qualche anno aveva lavorato come bracciante agricola, ma già da alcuni anni era disoccupata;
che la stessa aderiva alla domanda di separazione personale della controparte, con assegnazione alla della casa coniugale e la corresponsione da parte dell' di un assegno mensile CP_1 Pt_1 di euro 800,00 per il mantenimento suo e del figlio Domandava, inoltre, l'addebito Per_3 della separazione al marito in quanto la causa effettiva della richiesta di separazione era stata la relazione extraconiugale intrattenuta con un'altra donna.
All'udienza di comparizione personale delle parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato a funzioni presidenziali, dott. Salvatore Regasto, con ordinanza resa in data 1.06.2021, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava l'abitazione coniugale alla poneva a carico CP_1 dell' l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile complessivo di euro Pt_1 CP_1
350,00, di cui euro 150,00 a titolo di mantenimento della resistente ed euro 200,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne mentre le spese straordinarie per il figlio Per_3 venivano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per_3
Rimetteva, quindi, le parti davanti al giudice istruttore.
Con le memorie integrative le parti ribadivano sostanzialmente le richieste già formulate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 3.11.2021, il giudice istruttore, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con provvedimento del 25.06.2022, il G.I, disponeva l'interrogatorio formale della resistente
(tenutosi all'udienza del 2.02.2023) e ammetteva la prova testimoniale richiesta dal ricorrente ma, di fatto, non espletata per rinuncia da parte dello stesso (cfr. verbale di udienza del
15.02.2024).
Pagina 2 di 9 Onerate le parti alla produzione di documentazione reddituale aggiornata, all'udienza del
7.05.2025, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve conseguentemente essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c..
A tal fine devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La presente pronuncia concerne, altresì, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, il mantenimento del figlio (in quanto figlio maggiorenne ma Per_3 non ancora autosufficiente dal punto di vista reddituale), l'assegnazione della casa coniugale e la domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
1.1 Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge formulata dalla nei confronti del marito, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha CP_1 ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Dunque per quanto concerne la domanda di addebito della separazione la relativa pronuncia presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia
Pagina 3 di 9 stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Nel caso di specie i profili di addebito addotti dalla parte resistente concernono la presunta violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale e l'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente.
Ora, per quanto di interesse nella fattispecie in esame, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 17056 del 03/08/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10719 del 08/05/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione;
non concreta, invece, tale violazione il coniuge se risulti legittimato da una "giusta causa", vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4540 del 24/02/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
25663 del 04/12/2014).
Comunque, per richiedere l'addebito, non basta il semplice allontanamento dalla casa familiare ma devono ricorre altre due condizioni: 1) l'abbandono della casa deve essere confermato dal rifiuto di volervi più tornare;
2) l'abbandono della casa familiare non deve essere determinato da una giusta causa, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare.
Nel caso di specie, la circostanza che l' abbia abbandonato la casa coniugale per andare Pt_1
a convivere con altra donna non risulta assolutamente contestata e deve, pertanto, ritenersi accertata. Il ricorrente, d'altro canto, non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente non avendo fornito la prova di una crisi coniugale già in atto e quindi anteriore alla sua scelta unilaterale di porre fine alla convivenza.
Pagina 4 di 9 La domanda di addebito della separazione al marito da parte della resistente deve, pertanto, essere accolta.
1.2 Quanto alla casa coniugale ne va ribadita l'assegnazione in favore della resistente, come, peraltro, richiesto dallo stesso ricorrente, per essere quest'ultima ivi residente con il figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente Per_3
1.3 Venendo alle statuizioni economiche, giova, anzitutto, osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita (giudizio necessariamente astratto ed ipotetico, ma desunto da concreti elementi di fatto).
In altri termini, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006).
Inoltre è principio consolidato affermato dalla Suprema Corte che, al fine della decisione sull'an e sul quantum dei contributi al mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.,sez. I, 5 novembre 2007, n. 23051; Cass.,sez. I, 7 dicembre 2007,
n. 25618; Cass.,sez. I, 18 giugno 2008, n. 16575; Cass.,sez. I, 28 gennaio 2011, n. 2098;
Cass.,sez. I, 6 giugno 2013, n. 14336; Cass.,sez. VI-I, 15 novembre 2016, n. 23263).
L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti grava, comunque, sul coniuge che propone la relativa domanda.
Pagina 5 di 9 Detto questo in punto di diritto e venendo al caso di specie, ha dichiarato di aver Pt_1 cessato la propria attività lavorativa nel 2019, di non avere da allora percepito alcun sussidio economico, di aver svolto piccoli lavori di manutenzione percependo euro 7.400,00 nell'anno
2022, euro 6.900,00 nell'anno 2023, euro 7.200 nell'anno 2024. Come già rilevato nell'ordinanza presidenziale del 1.06.2021, inoltre, è proprietario di beni immobili potenzialmente produttivi di reddito che evidentemente è in grado di mantenere, non ha spese per alloggio vivendo nell'abitazione che era del padre, è proprietario di più automobili.
Dal suo canto, la ha dichiarato di aver percepito, negli anni 2022, 2023, 2024, CP_1
2025, il reddito di cittadinanza prima e il reddito di inclusione dopo, per un importo annuo di euro 8.400,00; la resistente non ha proprietà immobiliari, abita la casa coniugale e pertanto non ha spese di alloggio.
Ebbene, a parere del Collegio, sebbene la condizione economica della resistente sia leggermente migliorata rispetto alle statuizioni presidenziali, permane una situazione di sua relativa debolezza economica, non avendo proprietà immobiliari né mobiliari, diversamente dal ricorrente, avendo i suoi attuali redditi carattere notoriamente precario e incerto e trovandosi ad un'età (63 anni) che rende certamente più difficile l'ingresso nel mondo del lavoro, ove i detti redditi dovessero cessare.
Alla stregua di ciò, avuto anche riguardo alla lunga durata del matrimonio (40 anni), appare pertanto equo confermare il diritto della resistente al mantenimento determinando in euro
100,00 mensili il contributo dovuto dall' in suo favore, con decorrenza dalla presente Pt_1 pronuncia e successivo adeguamento annuale secondo gli indici elaborati dall'ISTAT.
1.4 Quanto al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ma non autonomo Per_3 economicamente, alla luce della richiamata situazione patrimoniale, deve essere previsto che il resistente versi in favore della quale assegno di mantenimento in favore del CP_1 figlio la somma complessiva di euro 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese con Per_3 decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale ISTAT.
In proposito deve ricordarsi che non incide automaticamente né sull'an né sul quantum dell'obbligazione di mantenimento gravante sui genitori nemmeno lo stato di disoccupazione ovvero di disagio economico dell' infatti è pacifico l'orientamento giurisprudenziale Pt_1 secondo cui lo stato di disoccupazione del genitore obbligato al pagamento del mantenimento dei figli non è di per sè elemento sufficiente per ottenere l'esonero dal citato obbligo o la limitazione del quantum dell'obbligazione (cfr. Corte di Cassazione (sez. I, 29/10/2013 n.
Pagina 6 di 9 24424); v. Corte Appello di Roma sent. 18/06 – 01/06/2011).
In particolare, secondo la Cassazione, il genitore, anche se disoccupato, è ugualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli soprattutto in considerazione della sussistenza della propria 'capacità lavorativa' e, dunque, della 'possibilità' di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria.
In tal senso peraltro è la giurisprudenza delle corti di merito che ha precisato che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli” (cfr. Tribunale Monza, 15/02/2011, n. 2801; Tribunale di Lanciano,
24/11/2011; vedi anche più recentemente Tribunale Roma, sez. I, 07/07/2017: “La peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150,00”).
In altri termini, lo stato di disoccupazione di per sé non è condizione sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo del mantenimento o per limitare l'importo da corrispondere posto a suo carico o per non aumentarlo in misura minima nel caso in cui ciò sia più rispondente ai bisogni della prole;
piuttosto l'obbligato, ai fini appena detti, deve provare che non ha nessuna disponibilità finanziaria e patrimoniale, circostanza che nella specie non è stata dimostrata dall'odierno resistente.
Quanto alle spese straordinarie, come già statuito in sede presidenziale, esse devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e
Pagina 7 di 9 saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da
Pagina 8 di 9 banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
1.5 Le spese di lite, considerati la natura della controversia e l'esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario celebrato in Roma il 30.06.1981 e trascritto nel registro dello stato civile del
Comune di San Pietro a Maida (Cz) per l'anno 1981, atto n. 11, parte II, serie B);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente per l'annotazione;
3) dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
4) assegna la casa coniugale alla resistente Controparte_1
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Parte_1 Controparte_1 mensile di euro 100,00 per il suo mantenimento, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno mensile Parte_1 di euro 200,00 per il mantenimento del figlio da corrispondersi entro il giorno 5 di Per_3 ogni mese e da rivalutarsi annualmente;
7) pone a carico di entrambe le parti le spese di carattere straordinario affrontate nell'interesse del figlio Per_3
8) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 1.08.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
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