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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2219 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ARQUILLA LUCIACRISTINA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ARQUILLA LUCIACRISTINA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18.02.2025 le parti, premesso che in data
03.04.2010 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli, e che in data 17.03.2022 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
1 Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“b) mantenere ferme tutte le condizioni patrimoniali di separazione ribadendo che ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2219
/2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Roma in data 03.04.2010; CP_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 00084,
Parte 1, Serie 09);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 09/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2219 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ARQUILLA LUCIACRISTINA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. ARQUILLA LUCIACRISTINA , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18.02.2025 le parti, premesso che in data
03.04.2010 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli, e che in data 17.03.2022 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
1 Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
“b) mantenere ferme tutte le condizioni patrimoniali di separazione ribadendo che ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio mantenimento.”
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 2219
/2025:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
a Roma in data 03.04.2010; CP_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 00084,
Parte 1, Serie 09);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 09/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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