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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/05/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
10857/2018 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
(c.f.: ) nata a Salerno l'[...] in [...] Parte_1 C.F._1
e quale erede del de cuius (c.f.: ) nato a [...] Persona_1 C.F._2
Valentino OR (SA) il 24.10.1948 e deceduto in Salerno in data 16.06.2011 e CP_1
(c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'
[...] C.F._3
Avv. Salvatore D'Apice;
-ATTRICE -
CONTRO
Partita IVA n. ], con sede in Milano, rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. Marco Pesenti;
-CONVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in data 05.12.2018, i sigg. e Parte_1
citavano in giudizio la già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: -
[...]
accertare la nullità del contratto per la omessa indicazione del parametro I.S.C., avuto riguardo sia della delibera C.I.C.R. n. 286 del 04.03.2003 sia della disciplina sulla trasparenza e pubblicità presente nel Testo Unico Bancario – D.lgs n. 385/1993;- accertare, la nullità
parziale del contratto di mutuo ipotecario di cui è causa avuto riguardo alle intervenute violazione della normativa antiusura ex Legge 108/96 – usura e, per l'effetto dichiarare che il contratto di mutuo oggetto del presente atto deve ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815,
2° comma c.c.;- accertare e dichiarare, altresì, l'illegittima applicazione da parte della CP_3
degli interessi di mora vista la opacità della clausola come disciplinata all'art. 5 del contratto di mutuo, oltre che in contrasto con l'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'illegittima applicazione di clausole nulle e/o annullabili per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D.Lgs. 385/93 nonché Delibere CICR;
- condannare la al CP_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da parte attrice per l'illegittimo comportamento tenuto contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, danni da liquidarsi anche in via equitativa - condannare la alla ripetizione CP_3
delle somme indebitamente percepite pari ad €. 58.029,06, salvo il diverso ( maggiore e/o minore importo) che sarà determinato in corso di causa;
in via istruttoria: - ordinare, se necessario ed in caso di contestazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c.
e 2711 c.c. nonché dell'art. 119 T.U.B., alla odierna banca convenuta di esibire l'originale del contratto di mutuo e del piano di ammortamento e di tutti gli allegati, di tutte le quietanze di pagamento delle rate del mutuo, copia dell'eventuale contratto di assicurazione incendio e scoppio sull'immobile e relativo premio pagato e/o di ogni altra assicurazione a garanzia del capitale residuo in caso di pre-morienza/infortuni/danni della mutuataria, copia dell'informativa precontrattuale rilasciata alla stessa, copia dell'estratto di conto corrente su cui veniva addebitata la rata di mutuo e di quant'altro inerente al rapporto bancario sopra citato;
- ammettere e/o disporre C.T.U. contabile - bancaria per determinare l'esatto dare/avere tra le parti, eliminando i costi derivanti dalla illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi e quelli di mora , applicando al caso di specie l'art. 1815, 2° comma c.c.
ovvero il tasso legale degli interessi ovvero il tasso ex art. 117 T.U.B. in sostituzione degli interessi ultra legali applicati illegittimamente dalla Banca e quantificando i tassi d'interesse effettivamente applicati a parte attrice e l'ammontare delle rate o delle somme ancora dovute a copertura di interessi e capitali;
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva,
con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la convenuta CP_2
respingendo tutte le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto chiedeva
[...]
confermare la legittimità del contratto di mutuo contestato. Instaurato il contradditorio,
concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., ammessa CTU contabile,
all'udienza del 16.01.2025 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
1. Parte attrice deduce che gli interessi pattuiti ed applicati al contratto di mutuo di cui è causa sarebbero usurari, quindi nulli e, conseguentemente, chiedono che la banca sia condannata alla restituzione degli stessi, alla luce della sanzione prevista dall'art. 1815, II comma, c.c.
Dal documento contrattuale risulta che in sede di stipula avvenuta in data 16.06.2011 le parti hanno stabilito un tasso fisso del 5,79%. Dalle rilevazioni Ministeriali risulta che per la categoria di mutuo ipotecario a tasso fisso nel trimestre di riferimento il tasso medio era pari a 4,68 mentre il tasso soglia a 7,02 ( tasso medio aumentato della metà). Considerato che il tasso di interesse stabilito era pari a 5,79 ne consegue che non si è verificato alcuno sforamento usurario.
2. Parte attrice deduce la discordanza tra pattuito e applicato nel corso del rapporto. Par Par
Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla definizione di AE .
Il AE rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il AE è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (AE), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr.
Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez.
III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 Par e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del AE/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto.
In tale stato di cose, la omessa indicazione del AE/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il AE/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad
“ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. Soltanto di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: “La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art.
125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto
"l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (AE), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III,
13/12/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889 ). Quindi nei contratti non al consumo, come nel caso di specie, non è corretto parlare di
AE; invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di AE e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo ipotecario - a rogito Notar Dott.
repertorio n.46990, raccolta n.7731 - in data 26/09/2008, avente scadenza Persona_2 naturale il 30/09/2028. L'importo complessivo del mutuo ipotecario oggetto di causa ammontava ad € 180.880,00, da rimborsarsi in 240 rate mensili posticipate calcolate al tasso d'interesse annuo nominale (T.A.N.) del 5,79% in misura fissa, secondo piano d'ammortamento alla francese;
mentre l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) dell'operazione veniva indicato pari al 5,953% da parte della banca convenuta (art. 5 Atto di mutuo ipotecario). Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta nell'art. 5 del contratto e il taeg effettivamente applicato. Ma come precisato poc'anzi tale circostanza non assume rilievo nei contratti di mutuo diversi da quelli stipulati in ambito consumeristico.
Nel dettaglio il AE previsto in contratto è pari a 5,953 % mentre quello applicato è pari a
6,002%.
Se il AE ha una funzione informativa e orientativa della clientela, rappresentando il costo totale dell'operazione di finanziamento e non un tasso di interesse, uno scostamento dello 0,049% nel corso del rapporto non è pregiudizievole per il cliente (e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno. Secondo la giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ha già aderito e a cui intende in questa sede dare continuità, eventuali scostamenti minimali tra
AE pattuito e quello effettivamente applicato non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole e sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali ( cfr. Tribunale Modena sez. II, 17/02/2023, n.258, Trib.
Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib.
Bologna 29.9.2017; Trib. Torino 30.5.2018, ABF Palermo, decisione 21 novembre 2019, n.
25181).
Pertanto sotto questo aspetto la domanda deve essere rigettata.
3. Inoltre gli attori lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera CICR del
9 febbraio 2000.
Tale doglianza è rimasta del tutto indimostrata. Come chiarito dalla professionista nominata l'assenza di adeguata documentazione ha impedito tale verifica. “A causa dell'assenza nei fascicoli del giudizio di documentazione contabile afferente le quietanze di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo oggetto di causa, l'accertamento richiesto circa la capitalizzazione infrannuale degli interessi eventualmente operata da parte della banca convenuta nel corso del rapporto non è risultata praticabile da parte della scrivente CTU”
3.1 Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14,
n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi applicato.
A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n.
15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo
Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n.
1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale,
“con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
La decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi
e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib.
Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib.
Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena
17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Spese processuali
Le spese processuali sono poste a carico di parte attrice e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche con riduzione nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto in complessivi euro 4.936,40 anziché euro 7.052,00 . Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 Parte_3
così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda. 2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in complessivi euro 4.936,40 anziché euro 7.052,00 oltre IVA e CPA
come per legge.
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti.
Salerno, 5.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
10857/2018 avente ad oggetto “controversie in materia di contratti bancari”
TRA
(c.f.: ) nata a Salerno l'[...] in [...] Parte_1 C.F._1
e quale erede del de cuius (c.f.: ) nato a [...] Persona_1 C.F._2
Valentino OR (SA) il 24.10.1948 e deceduto in Salerno in data 16.06.2011 e CP_1
(c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'
[...] C.F._3
Avv. Salvatore D'Apice;
-ATTRICE -
CONTRO
Partita IVA n. ], con sede in Milano, rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. Marco Pesenti;
-CONVENUTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in data 05.12.2018, i sigg. e Parte_1
citavano in giudizio la già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: -
[...]
accertare la nullità del contratto per la omessa indicazione del parametro I.S.C., avuto riguardo sia della delibera C.I.C.R. n. 286 del 04.03.2003 sia della disciplina sulla trasparenza e pubblicità presente nel Testo Unico Bancario – D.lgs n. 385/1993;- accertare, la nullità
parziale del contratto di mutuo ipotecario di cui è causa avuto riguardo alle intervenute violazione della normativa antiusura ex Legge 108/96 – usura e, per l'effetto dichiarare che il contratto di mutuo oggetto del presente atto deve ritenersi gratuito ai sensi dell'art. 1815,
2° comma c.c.;- accertare e dichiarare, altresì, l'illegittima applicazione da parte della CP_3
degli interessi di mora vista la opacità della clausola come disciplinata all'art. 5 del contratto di mutuo, oltre che in contrasto con l'art. 1283 c.c.; - accertare e dichiarare, in ogni caso,
l'illegittima applicazione di clausole nulle e/o annullabili per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D.Lgs. 385/93 nonché Delibere CICR;
- condannare la al CP_3
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da parte attrice per l'illegittimo comportamento tenuto contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, danni da liquidarsi anche in via equitativa - condannare la alla ripetizione CP_3
delle somme indebitamente percepite pari ad €. 58.029,06, salvo il diverso ( maggiore e/o minore importo) che sarà determinato in corso di causa;
in via istruttoria: - ordinare, se necessario ed in caso di contestazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c.
e 2711 c.c. nonché dell'art. 119 T.U.B., alla odierna banca convenuta di esibire l'originale del contratto di mutuo e del piano di ammortamento e di tutti gli allegati, di tutte le quietanze di pagamento delle rate del mutuo, copia dell'eventuale contratto di assicurazione incendio e scoppio sull'immobile e relativo premio pagato e/o di ogni altra assicurazione a garanzia del capitale residuo in caso di pre-morienza/infortuni/danni della mutuataria, copia dell'informativa precontrattuale rilasciata alla stessa, copia dell'estratto di conto corrente su cui veniva addebitata la rata di mutuo e di quant'altro inerente al rapporto bancario sopra citato;
- ammettere e/o disporre C.T.U. contabile - bancaria per determinare l'esatto dare/avere tra le parti, eliminando i costi derivanti dalla illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi e quelli di mora , applicando al caso di specie l'art. 1815, 2° comma c.c.
ovvero il tasso legale degli interessi ovvero il tasso ex art. 117 T.U.B. in sostituzione degli interessi ultra legali applicati illegittimamente dalla Banca e quantificando i tassi d'interesse effettivamente applicati a parte attrice e l'ammontare delle rate o delle somme ancora dovute a copertura di interessi e capitali;
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva,
con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la convenuta CP_2
respingendo tutte le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto chiedeva
[...]
confermare la legittimità del contratto di mutuo contestato. Instaurato il contradditorio,
concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., ammessa CTU contabile,
all'udienza del 16.01.2025 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda proposta è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
1. Parte attrice deduce che gli interessi pattuiti ed applicati al contratto di mutuo di cui è causa sarebbero usurari, quindi nulli e, conseguentemente, chiedono che la banca sia condannata alla restituzione degli stessi, alla luce della sanzione prevista dall'art. 1815, II comma, c.c.
Dal documento contrattuale risulta che in sede di stipula avvenuta in data 16.06.2011 le parti hanno stabilito un tasso fisso del 5,79%. Dalle rilevazioni Ministeriali risulta che per la categoria di mutuo ipotecario a tasso fisso nel trimestre di riferimento il tasso medio era pari a 4,68 mentre il tasso soglia a 7,02 ( tasso medio aumentato della metà). Considerato che il tasso di interesse stabilito era pari a 5,79 ne consegue che non si è verificato alcuno sforamento usurario.
2. Parte attrice deduce la discordanza tra pattuito e applicato nel corso del rapporto. Par Par
Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla definizione di AE .
Il AE rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il AE è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (AE), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr.
Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez.
III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 Par e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del AE/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto.
In tale stato di cose, la omessa indicazione del AE/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il AE/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad
“ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. Soltanto di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: “La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art.
125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto
"l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (AE), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III,
13/12/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889 ). Quindi nei contratti non al consumo, come nel caso di specie, non è corretto parlare di
AE; invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di AE e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo ipotecario - a rogito Notar Dott.
repertorio n.46990, raccolta n.7731 - in data 26/09/2008, avente scadenza Persona_2 naturale il 30/09/2028. L'importo complessivo del mutuo ipotecario oggetto di causa ammontava ad € 180.880,00, da rimborsarsi in 240 rate mensili posticipate calcolate al tasso d'interesse annuo nominale (T.A.N.) del 5,79% in misura fissa, secondo piano d'ammortamento alla francese;
mentre l'Indicatore Sintetico di Costo (I.S.C.) dell'operazione veniva indicato pari al 5,953% da parte della banca convenuta (art. 5 Atto di mutuo ipotecario). Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta nell'art. 5 del contratto e il taeg effettivamente applicato. Ma come precisato poc'anzi tale circostanza non assume rilievo nei contratti di mutuo diversi da quelli stipulati in ambito consumeristico.
Nel dettaglio il AE previsto in contratto è pari a 5,953 % mentre quello applicato è pari a
6,002%.
Se il AE ha una funzione informativa e orientativa della clientela, rappresentando il costo totale dell'operazione di finanziamento e non un tasso di interesse, uno scostamento dello 0,049% nel corso del rapporto non è pregiudizievole per il cliente (e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno. Secondo la giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ha già aderito e a cui intende in questa sede dare continuità, eventuali scostamenti minimali tra
AE pattuito e quello effettivamente applicato non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole e sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali ( cfr. Tribunale Modena sez. II, 17/02/2023, n.258, Trib.
Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib.
Bologna 29.9.2017; Trib. Torino 30.5.2018, ABF Palermo, decisione 21 novembre 2019, n.
25181).
Pertanto sotto questo aspetto la domanda deve essere rigettata.
3. Inoltre gli attori lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera CICR del
9 febbraio 2000.
Tale doglianza è rimasta del tutto indimostrata. Come chiarito dalla professionista nominata l'assenza di adeguata documentazione ha impedito tale verifica. “A causa dell'assenza nei fascicoli del giudizio di documentazione contabile afferente le quietanze di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo oggetto di causa, l'accertamento richiesto circa la capitalizzazione infrannuale degli interessi eventualmente operata da parte della banca convenuta nel corso del rapporto non è risultata praticabile da parte della scrivente CTU”
3.1 Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14,
n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione, semplice o composto, degli interessi applicato.
A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n.
15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo
Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n.
1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia, precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale,
“con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
La decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi
e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib.
Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib.
Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena
17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Spese processuali
Le spese processuali sono poste a carico di parte attrice e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche con riduzione nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 4 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto in complessivi euro 4.936,40 anziché euro 7.052,00 . Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di entrambe le parti essendo stata la ctu utile ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 Parte_3
così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda. 2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in complessivi euro 4.936,40 anziché euro 7.052,00 oltre IVA e CPA
come per legge.
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di entrambe le parti.
Salerno, 5.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara