Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2026, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno - Questura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
del Decreto del Questore della Provincia di Isernia prot. 26136 del 5.12.2025, notificato in data 11.12.2025, di rigetto dell’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della sua licenza di porto d’armi per uso sportivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IG AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il Decreto del Questore della Provincia di Isernia prot. 26136 del 5.12.2025, notificato in data 11.12.2025, di rigetto dell’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della sua licenza di porto d’armi per uso sportivo.
Nel corso del procedimento, il 3 ottobre 2025 la Questura di Isernia ha adottato il preavviso di rigetto, nel quale è stato in particolare rilevato che “ 26.08.2024 con informativa n. 102/1-0/2017 della Stazione Carabinieri di Cantalupo nel Sannio (IS), deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia per i reati di cui agli artt. 612 C.P. (Minaccia) e 581 C.P. (Percosse=, a seguito di denuncia/querela sporta da -OMISSIS-. Non conoscesi esito .” (cfr. il preavviso di rigetto).
L’interessato ha quindi formulato le proprie osservazioni in data 7.11.2025, rappresentando, tra l’altro, che si sarebbe trattato di una notizia di reato del tutto infondata, come avrebbe comprovato il fatto che il suo nominativo non sarebbe mai stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, da quanto risultava dagli appositi certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (documenti allegati alle osservazioni prodotte ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990).
Sennonché, il Questore della Provincia di Isernia ha adottato il decreto prot. 26136 del 5.12.2025, notificato al ricorrente in data 11.12.2025, con il quale ha negato il rinnovo richiesto dall’interessato, in particolare, basandosi sul rilievo che « 26.08.2024 con informativa n. 102/1-2/2017 della Stazione Carabinieri di Cantalupo nel Sannio (IS), deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia per i reati di cui agli artt. 612 C.P. (minaccia) e 581 C.P. (percosse), a seguito di denuncia/querela sporta da -OMISSIS-” (cfr. il provvedimento impugnato).
Il provvedimento, sulle osservazioni rese dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ha “ considerato ” “ che le memorie difensive presentate dall’interessato non risultano idonee a chiarir in modo compiuto e circostanziato i fatti oggetto dell’istruttoria amministrativa ” (cfr. il provvedimento impugnato).
2. Contro siffatto provvedimento l’interessato ha presentato l’odierna impugnativa, affidato all’unico motivo di ricorso così rubricato “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAIZONE DELL’ART. 146 DEL DLGS 42/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 17 BIS E 21 NONIES DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE ”.
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti:
- dell’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dei principi del giusto procedimento, segnatamente di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10- bis della L. 241/90;
- del fatto che il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimo per un macroscopico difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto risulta fondato esclusivamente sulla nota prot. 78021 del 24.9.2025 del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Isernia (doc. 3 ), la quale ha richiamato l’informativa dei Carabinieri di Cantalupo nel Sannio, neppure esibita, che fa riferimento esclusivamente ad una querela ricevuta dal ricorrente, della quale si è dimostrata per tabulas la manifesta infondatezza, non avendo dato luogo neppure alla sua iscrizione nel registro degli indagati. La superficialità dell’istruttoria è confermata anche dalla circostanza documentale che l’Amministrazione non si è nemmeno preoccupata di acquisire informazioni circa l’esito della predetta querela, limitandosi a valorizzarne il dato quale mero fatto storico, oggettivamente insuscettibile di dar luogo ad una valutazione prognostica di inaffidabilità soggettiva minimamente attendibile (cfr. ricorso a pag. 6).
2. Per le Amministrazioni statali intimate, in resistenza al ricorso, si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso evidenziando l’ampia discrezionalità dalla legge riconosciuta all’Amministrazione in materia di armi.
3. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per l’immediata definizione integrale del giudizio in applicazione dell’articolo appena citato.
5. Il ricorso deve essere accolto per l’assorbente fondatezza delle censure appuntate sul deficit motivazionale e istruttorio che ha irrimediabilmente inficiato il provvedimento impugnato, con annessa violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990.
6. Anche se, va ricordato, in tema l’Amministrazione gode di poteri ampiamente discrezionali, cionondimeno, la discrezionalità di cui l’Amministrazione gode deve confluire in determinazioni amministrative adeguatamente istruite e motivate.
6.1. La motivazione del diniego impugnato, invece, è stata appiattita sul rilievo della denuncia-querela presentata da un terzo nei confronti dell’interessato: circostanza che aveva formato oggetto del preavviso di rigetto, con l’ammissione in quella sede, da parte dell’Amministrazione, che non erano conosciuti i relativi esiti (il preavviso di rigetto, sul punto, chiudeva evidenziando che “ Non conoscesi esito .” (cfr. il preavviso di rigetto).
In altre parole, nel muovere quell’addebito, potenzialmente idoneo ad incidere sull’affidabilità soggettiva del richiedente, l’Amministrazione non ha avuto cura di approfondire alcunché sui possibili sviluppi di quella vicenda.
6.2. E su tali esiti nessun approfondimento istruttorio è stato svolto da parte dell’Amministrazione, nonostante l’interessato avesse puntualmente controdedotto in sede di osservazioni ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Nel caso di specie, quindi, il provvedimento in contestazione non ha tenuto minimamente conto delle osservazioni rese dal privato ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, non potendosi ritenere sufficiente -nel contesto procedimentale che ha caratterizzato la vicenda in esame- l’apodittico inciso secondo il quale “ le memorie difensive presentate dall’interessato non risultano idonee a chiarir in modo compiuto e circostanziato i fatti oggetto dell’istruttoria amministrativa ” (cfr. il provvedimento impugnato).
6.3. Era, infatti, onere dell’Amministrazione prendere più specifica posizione sul punto, dopo aver almeno verificato gli esiti dell’eventuale procedimento avviato nei confronti dell’interessato a seguito di quella denuncia-querela.
Il giudizio di inaffidabilità soggettiva implicito nel diniego in contestazione, risulta pertanto affetto da un irrimediabile deficit istruttorio e motivazionale, non essendo stato formulato con adeguato approfondimento, avuto in particolare riguardo agli esiti di quella denuncia-querela: denuncia-querela che, in assenza di più adeguati approfondimenti e valutazioni, è stata dall’Amministrazione opposta come preclusiva al rinnovo richiesto, a prescindere dai suoi esiti e, quindi, in definitiva, per la sua mera ed astratta esistenza.
Onde l’irrimediabile difetto istruttorio e motivazionale dell’azione amministrativa in esame.
6.4. Alla luce dei rilievi dianzi svolti, non resta al Collegio che rilevare l’illegittimità del provvedimento impugnato per la fondatezza delle censure appuntate sul deficit istruttorio e motivazionale che ha irrimediabilmente inficiato il provvedimento impugnato.
7. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, con l’assorbimento delle residue doglianze, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessato in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
8. Le spese di lite, sussistendone le eccezionali ragioni prescritte dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il Decreto del Questore della Provincia di Isernia prot. 26136 del 5.12.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR IL, Presidente
IG AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG AL | OR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.