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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 932/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 932/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIANLUCA ANGELELLI RICORRENTE E
( ) nata a [...] il [...] l'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA BUFALINI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in Viterbo il 02/06/2002 e trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile del Comune di Viterbo al n. 42, parte II seria A, anno 2002. A fondamento della domanda deduceva: a) che dopo il matrimonio, la residenza familiare era stata fissata in Viterbo, in Via Botticelli n. 3, presso un appartamento di proprietà di sua proprietà acquistato prima del matrimonio;
b) che dall'unione coniugale erano nate le figlie il 03/01/2004) e (il 09/01/2008) Per_1 Per_2 entrambe ancora economicamente non autosufficienti, studentesse, la prima iscritta all'Università e la seconda presso una Scuola Secondaria Superiore;
c) che il Tribunale di Viterbo in data 16/05/2018 aveva omologato gli accordi di separazione che stabilivano: l'affidamento condiviso delle due figlie con collocazione prevalente presso la madre e specifiche modalità di incontro con il padre;
un assegno di mantenimento a carico del alla moglie di € 200,00 fino al momento in cui quest'ultima non avesse trovato Parte_1 un'occupazione lavorativa adeguata alla sue condizioni di salute;
un contributo di mantenimento a carico del nei confronti delle figlie di € 400,00 ciascuna (800 Parte_1 complessive),oltre al 50% a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie delle figlie;
in merito agli assegni familiari, veniva stabilito che tale contributi venissero percepiti dal padre sino a quando la madre non avesse trovato lavoro, allorquando sarebbero stati divisi nella misura del 50% ciascuno;
d) che erano trascorsi i termini di legge dalla data in cui i coniugi avevano ottenuto la separazione consensuale (16/05/2018), senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
e) che il ricorrente, sottoufficiale dell'Esercito Italiano, godeva di un reddito annuo per il 2022, pari ad € di 43.376,00, mentre la resistente, che non lavorava, non percepiva più l'assegno mensile di invalidità civile. La stessa, inoltre, riferiva di non svolgere alcun lavoro, né era iscritta all'Ufficio di Collocamento, né, aggiungeva ancora, si era mai attivata per cercare un lavoro, nonostante la sua età (al momento della separazione aveva 41 anni, oggi 47); l'assegno unico, poi, veniva percepito dalle parti in ragione del 50%. Il ricorrente, aggiungeva, di avere avuto un nuovo figlio, nato dalla stabile Persona_3 relazione con altra donna. Alla luce di tali considerazioni, quanto alle relazioni economiche tra le parti, poiché la CP_1 era in grado di procurarsi mezzi adeguati per il proprio sostentamento, si riteneva non dovuto nei suoi confronti l'assegno divorzile, confermandosi nel resto quanto già stabilito nel provvedimento di separazione con riguardo alle due figlie minori. Costituendosi in giudizio, parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio, contestando le avverse deduzioni di merito;
in particolare con riguardo all'assegno divorzile in relazione al quale ne chiedeva il riconoscimento nella misura di euro 200,00 mensili.
A tal riguardo segnalava che durante il matrimonio, durato circa 16 anni, la stessa si era dedicata alla cura della famiglia e alla crescita della prole avendo quindi apportato un contributo materiale alla vita familiare e favorito le condizioni economiche del coniuge. Aggiungeva che nel 2009 le era stato diagnosticato una grave malattia per la quale era stata sottoposta a diverse operazioni chirurgiche come da documentazione che depositava e a lunghi cicli di chemioterapia, che l'avevano resa inabile al lavoro, tanto da legittimare un assegno d'invalidità che le era stato poi revocato. Alla luce di tali valutazioni ha articolato le conclusioni in atti. Nel corso del processo, non accolta dalle parti la proposta conciliativa del GU, confermando ogni parte la propria proposta (in merito alla richiesta di assegno divorzile il ricorrente, modificando le proprie richieste, ha offerto la somma di euro 100 mensili, mentre parte resistente ha insistito per euro 200,00 mensili) dopo la discussione la causa, non ravvisandosi la necessità di prove da assumere e l'ininfluenza di quelle richieste, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento di omologa dell'accordo di separazione, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Pertanto, poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 deve essere accolta la domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In merito alle ulteriori questioni, salvo la richiesta di assegno divorzile, le parti sono concordi nel confermare le statuizioni interessanti le figlie nella misura già indicata in sede di separazione Parimenti, si ritiene legittimo confermare il riconoscimento di un contributo in favore della ricorrente, in assenza di elementi fortemente modificativi il quadro economico già concordemente stabilito dalle stesse parti in sede di separazione, considerando, al riguardo, un bilanciamento esistente tra la nascita di un nuovo figlio per il ricorrente e, dall'altro, il venir meno dell'indennità in favore della resistente. Il complessivo esito del giudizio legittima la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Controparte_1
13/10/1977, matrimonio celebrato in Viterbo in data 02/06/2002 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Viterbo, atto n. 42, parte II seria A, anno 2002, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Viterbo a che ivi potrà vivere con le figlie;
Controparte_1
2. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, Per_2 con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore.
3. , corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1 complessiva di Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (euro 400,00 al mese per ogni figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Parte_1
Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 932/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GIANLUCA ANGELELLI RICORRENTE E
( ) nata a [...] il [...] l'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA BUFALINI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in Viterbo il 02/06/2002 e trascritto Controparte_1 nei registri dello Stato civile del Comune di Viterbo al n. 42, parte II seria A, anno 2002. A fondamento della domanda deduceva: a) che dopo il matrimonio, la residenza familiare era stata fissata in Viterbo, in Via Botticelli n. 3, presso un appartamento di proprietà di sua proprietà acquistato prima del matrimonio;
b) che dall'unione coniugale erano nate le figlie il 03/01/2004) e (il 09/01/2008) Per_1 Per_2 entrambe ancora economicamente non autosufficienti, studentesse, la prima iscritta all'Università e la seconda presso una Scuola Secondaria Superiore;
c) che il Tribunale di Viterbo in data 16/05/2018 aveva omologato gli accordi di separazione che stabilivano: l'affidamento condiviso delle due figlie con collocazione prevalente presso la madre e specifiche modalità di incontro con il padre;
un assegno di mantenimento a carico del alla moglie di € 200,00 fino al momento in cui quest'ultima non avesse trovato Parte_1 un'occupazione lavorativa adeguata alla sue condizioni di salute;
un contributo di mantenimento a carico del nei confronti delle figlie di € 400,00 ciascuna (800 Parte_1 complessive),oltre al 50% a carico di ciascun genitore per le spese straordinarie delle figlie;
in merito agli assegni familiari, veniva stabilito che tale contributi venissero percepiti dal padre sino a quando la madre non avesse trovato lavoro, allorquando sarebbero stati divisi nella misura del 50% ciascuno;
d) che erano trascorsi i termini di legge dalla data in cui i coniugi avevano ottenuto la separazione consensuale (16/05/2018), senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
e) che il ricorrente, sottoufficiale dell'Esercito Italiano, godeva di un reddito annuo per il 2022, pari ad € di 43.376,00, mentre la resistente, che non lavorava, non percepiva più l'assegno mensile di invalidità civile. La stessa, inoltre, riferiva di non svolgere alcun lavoro, né era iscritta all'Ufficio di Collocamento, né, aggiungeva ancora, si era mai attivata per cercare un lavoro, nonostante la sua età (al momento della separazione aveva 41 anni, oggi 47); l'assegno unico, poi, veniva percepito dalle parti in ragione del 50%. Il ricorrente, aggiungeva, di avere avuto un nuovo figlio, nato dalla stabile Persona_3 relazione con altra donna. Alla luce di tali considerazioni, quanto alle relazioni economiche tra le parti, poiché la CP_1 era in grado di procurarsi mezzi adeguati per il proprio sostentamento, si riteneva non dovuto nei suoi confronti l'assegno divorzile, confermandosi nel resto quanto già stabilito nel provvedimento di separazione con riguardo alle due figlie minori. Costituendosi in giudizio, parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio, contestando le avverse deduzioni di merito;
in particolare con riguardo all'assegno divorzile in relazione al quale ne chiedeva il riconoscimento nella misura di euro 200,00 mensili.
A tal riguardo segnalava che durante il matrimonio, durato circa 16 anni, la stessa si era dedicata alla cura della famiglia e alla crescita della prole avendo quindi apportato un contributo materiale alla vita familiare e favorito le condizioni economiche del coniuge. Aggiungeva che nel 2009 le era stato diagnosticato una grave malattia per la quale era stata sottoposta a diverse operazioni chirurgiche come da documentazione che depositava e a lunghi cicli di chemioterapia, che l'avevano resa inabile al lavoro, tanto da legittimare un assegno d'invalidità che le era stato poi revocato. Alla luce di tali valutazioni ha articolato le conclusioni in atti. Nel corso del processo, non accolta dalle parti la proposta conciliativa del GU, confermando ogni parte la propria proposta (in merito alla richiesta di assegno divorzile il ricorrente, modificando le proprie richieste, ha offerto la somma di euro 100 mensili, mentre parte resistente ha insistito per euro 200,00 mensili) dopo la discussione la causa, non ravvisandosi la necessità di prove da assumere e l'ininfluenza di quelle richieste, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento di omologa dell'accordo di separazione, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Pertanto, poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 deve essere accolta la domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. In merito alle ulteriori questioni, salvo la richiesta di assegno divorzile, le parti sono concordi nel confermare le statuizioni interessanti le figlie nella misura già indicata in sede di separazione Parimenti, si ritiene legittimo confermare il riconoscimento di un contributo in favore della ricorrente, in assenza di elementi fortemente modificativi il quadro economico già concordemente stabilito dalle stesse parti in sede di separazione, considerando, al riguardo, un bilanciamento esistente tra la nascita di un nuovo figlio per il ricorrente e, dall'altro, il venir meno dell'indennità in favore della resistente. Il complessivo esito del giudizio legittima la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Controparte_1
13/10/1977, matrimonio celebrato in Viterbo in data 02/06/2002 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Viterbo, atto n. 42, parte II seria A, anno 2002, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Viterbo a che ivi potrà vivere con le figlie;
Controparte_1
2. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, Per_2 con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore.
3. , corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Parte_1 complessiva di Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (euro 400,00 al mese per ogni figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Parte_1
Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 09.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco