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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15934 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RG 63722/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63722 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'Avv. Anna Parte_1 Parte_2
RI RO e dall'Avv. Daniela Terrinoni ed elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Roma, Via Livia Drusilla n° 13.
- Attrici -
CONTRO
costituito personalmente per la facoltà concessa dall'art. 86 c.p.c. ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Luigi Piccinato n° 4.
- Convenuto –
Oggetto: simulazione e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) in via principale accertare e dichiarare la comproprietà dell'unità immobiliare descritta in premessa, in capo alle sig.re e , in quanto dalle medesime pagata, in una Parte_1 Parte_2 all'intestato formale e, per l'effetto, onerare il convenuto al trasferimento delle quote parti di titolarità alle attrici nella misura di un terzo cadauna, senza oneri a carico delle istanti. B) In subordine, nell'ipotesi di non accoglimento della precedente istanza, accertato e dichiarato
l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con scrittura privata dal medesimo sottoscritta, onerarlo al risarcimento del danno in favore delle congiunte nella somma pari all'importo dalle medesime versato per l'acquisto dell'immobile, ovvero € 57.695,00 cadauna;
C)
Onerare infine l'Avv. al versamento di € 19.800,00 a favore della sig.ra a Pt_2 Parte_2 fronte del canone di locazione dal medesimo percetto e non distratto in quota parte alla germana, cosi come da scrittura privata. Il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria, lucro cessante, nonché alle spese, competente e onorari”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito: A. In via preliminare: accertare e dichiarare che non ha mai Parte_2 versato alcun importo per l'immobile, e relative pertinenze, di Roma Via Filippo De Grenet 145, fabbricato D2, scala D, piano 6, int. 12; e per l'effetto ordinare l'estromissione di Pt_2
dal presente giudizio per carenza di legittimazione attiva, con sua condanna, oltre al
[...] pagamento delle spese di lite, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta congrua. B. Nel merito: accertare e dichiarare che le somme nel tempo pagate da
sono il corrispettivo dei canoni di locazione (1.300€ mensili) di via Parte_1
Grenet, oltre che di pregresse compensazioni, e che comunque rientrano negli aiuti che i genitori danno ai propri figli, e pertanto non costituiscono alcun diritto di proprietà di Parte_1
sull'immobile di Roma Via Filippo De Grenet 145, fabbricato D2, scala D, piano 6, int.
[...]
12; e per l'effetto rigettare le domande attoree, con condanna, oltre al pagamento delle spese di lite, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., avendo le attrici intentato un giudizio conoscendo l'inesistenza del fatto e l'infondatezza delle proprie ragioni. C. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenga parzialmente accoglibili le richieste economiche di
accertare e dichiarare che ha documentato di aver conferito Pt_1 Parte_1 importi inferiori a quelli pretesi, e che comunque tali versamenti sono il corrispettivo di oltre 10 anni di canoni di locazione (Via Grenet 1.300€ mensili), e di compensazione di debiti pregressi;
e per l'effetto ricalcolare tali importi al netto di quanto dovuto per i canoni di locazione e per tali pregressi crediti;
in ogni caso rigettare – per tutti i motivi sopra esposti - di porre a carico del convenuto il trasferimento delle quote parti dell'immobile di via Grenet;
ma soprattutto accertare e dichiarare che i conferimenti di denaro documentati da controparte sono relativi al periodo 2003- 2012, mentre la domanda è del 2018; e per l'effetto rigettare le domande attoree essendo i diritti di credito tutti prescritti già al momento della domanda. D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri”.
In corso di causa parti attrici rendevano interrogatorio formale all'udienza del 07/10/2021 e al termine dell'istruttoria le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 26/09/2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, con riguardo all'istanza di modifica del verbale d'udienza del 16/10/2019 su cui il giudicante si è riservato alla presente decisione e su cui deve ritenersi realizzato il contraddittorio tra le parti attraverso l'istanza stessa e le memorie in replica di parte attrice depositate in data
03/03/2020 (con il quale si evidenziava, tra l'altro, che il verbale di udienza in questione era stato anche oggetto di lettura alle parti, prima del suo deposito), si rileva che essa è inammissibile, in quanto indipendentemente dalle questioni rappresentate, esso costituisce un atto pubblico che “può essere impugnato solo tramite querela di falso che la parte che lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell'art. 126 c.p.c., la verbalizzazione dell'indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste ha l'onere di proporre” (cfr. Cass. 1884/1996); mentre nel caso di specie, la contestazione è avvenuta in maniera irrituale, in quanto, indipendentemente dal suo contenuto, “in carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo” (cfr. Cass. 8874/2011 e Cass. 22841/2006). In ogni caso, deve rilevarsi che le frasi di cui il convenuto chiedeva irritualmente l'inclusione nell'anzidetto verbale, appaiono irrilevanti ai fini della decisione.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la richiesta di estromissione, formulata al convenuto nei confronti di , sulla base della presunta carenza di legittimazione attiva per non Parte_2 avere, la medesima, versato alcuna somma in relazione all'immobile in Roma, via De Grenet;
la domanda di estromissione non può essere accolta sia perché trattasi di accertamento di merito e sia perché, astrattamente, nella domanda di simulazione relativa, ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile in questione, potrebbe non essere necessario l'esborso di alcuna somma se il negozio dissimulato non lo prevedesse.
Con riguardo alla domanda principale di parte attrice di vedersi riconosciuta comproprietaria dell'immobile sito in Roma, Via De Grenet n° 145 si rileva che, in base alla ricostruzione in fatto fornita dagli odierni istanti, la scrittura privata, stipulata dalle parti in data 24/09/2002, configurerebbe una simulazione relativa tramite interposizione fittizia di persona, nell'ambito del cui accordo, quale soggetto interposto, avrebbe stipulato il contratto di acquisto CP_1 dell'immobile oggetto della presente controversia, almeno pro quota, in nome e per conto delle attrici.
Tuttavia, per far valere la simulazione in una compravendita immobiliare, non basta provare l'intesa tra l'interponente e chi appare come compratore, ma è indispensabile dimostrare, con un atto scritto, che anche il terzo venditore abbia aderito consapevolmente a tale accordo (cfr. Cass. 1246/2025 e
Cass. 27189/2024).
Inoltre, dal tenore letterale della scrittura privata in questione (all. 1 di parte attrice), datata
24.09.2002, l'accordo appare più una semplice lettera d'intenti; in esso si legge, infatti, che “è volontà di tutte e tre le parti di acquistare l'immobile...”; “tale immobile risulterà formalmente intestato…”; “la gestione dell'immobile spetterà…”.
La compravendita effettuata tramite rogito notarile del 10.01.2003 appare, pertanto, un contratto non connesso al pregresso accordo, che non appare contenere né una controdichiarazione riferibile ad una presunta simulazione, né un accordo vincolante sulla gestione e sulla ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento dell'immobile stesso;
né infine, risultano versamenti univocamente riferibili a quanto contenuto nella scrittura privata.
In tal senso, anche a livello presuntivo, devono, inoltre, essere valutati le visure catastali allegate da
(cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di parte convenuta) e la dichiarazione di CP_1 Parte_2 resa all'udienza del 23/10/2009 nel procedimento nrg. 59052/2008 (cfr. doc. 10 fascicolo di parte convenuta), valutabile come prova atipica e secondo la quale l'immobile de quo è di proprietà solo di (cfr. Cass. 16893/2019 e Cass.10825/2018); tali elementi portano a ritenere che CP_1 dalla comune intenzione non si sia mai passati ad un accordo vincolante;
conseguentemente la domanda di parte attrice deve essere respinta.
Quanto alle subordinate domande di parte attrice, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento della somma di euro 57.695,00 ciascuna a
[...]
e di cui le odierne attrici affermano l'avvenuto versamento in Parte_1 Parte_2 favore di per il pagamento delle rate del mutuo per l' acquisto del bene controverso, si CP_1 rileva che “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. 20964/2025 e Cass.
8829/2023).
Orbene, non sussistendo nel caso in oggetto tale prova, poiché a nulla rilevano le annotazioni scritte a mano sui bonifici o l'elenco, sempre redatto a mano, dei pagamenti delle rate di mutuo (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice) - in quanto la parte non può giovarsi in proprio favore di documenti dalla medesima precostituiti (cfr. Cass. 8290/2016 e Cass. 9685/2000) - la domanda deve ritenersi sfornita di prova e, pertanto, deve essere respinta.
Rimane, infine, assorbita l'ulteriore richiesta di pagamento di euro 19.800,00 quale quota da distrarsi in favore di per il canone di locazione dell'immobile in oggetto, per Parte_2 quanto detto sulla qualificazione della scrittura privata del 24.09.2002.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., tenuto conto della attività processuale complessivamente svolta che ha reso particolarmente difficoltosa la ricostruzione in fatto, nonché della reciproca soccombenza, dovendosi includere anche le questioni in rito sollevate dal convenuto, per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da e , per le Parte_1 Parte_2 ragioni indicate in parte motiva;
- spese compensate.
Roma, 10/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 63722 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'Avv. Anna Parte_1 Parte_2
RI RO e dall'Avv. Daniela Terrinoni ed elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Roma, Via Livia Drusilla n° 13.
- Attrici -
CONTRO
costituito personalmente per la facoltà concessa dall'art. 86 c.p.c. ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Luigi Piccinato n° 4.
- Convenuto –
Oggetto: simulazione e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) in via principale accertare e dichiarare la comproprietà dell'unità immobiliare descritta in premessa, in capo alle sig.re e , in quanto dalle medesime pagata, in una Parte_1 Parte_2 all'intestato formale e, per l'effetto, onerare il convenuto al trasferimento delle quote parti di titolarità alle attrici nella misura di un terzo cadauna, senza oneri a carico delle istanti. B) In subordine, nell'ipotesi di non accoglimento della precedente istanza, accertato e dichiarato
l'inadempimento del convenuto agli obblighi assunti con scrittura privata dal medesimo sottoscritta, onerarlo al risarcimento del danno in favore delle congiunte nella somma pari all'importo dalle medesime versato per l'acquisto dell'immobile, ovvero € 57.695,00 cadauna;
C)
Onerare infine l'Avv. al versamento di € 19.800,00 a favore della sig.ra a Pt_2 Parte_2 fronte del canone di locazione dal medesimo percetto e non distratto in quota parte alla germana, cosi come da scrittura privata. Il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria, lucro cessante, nonché alle spese, competente e onorari”.
Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito: A. In via preliminare: accertare e dichiarare che non ha mai Parte_2 versato alcun importo per l'immobile, e relative pertinenze, di Roma Via Filippo De Grenet 145, fabbricato D2, scala D, piano 6, int. 12; e per l'effetto ordinare l'estromissione di Pt_2
dal presente giudizio per carenza di legittimazione attiva, con sua condanna, oltre al
[...] pagamento delle spese di lite, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta congrua. B. Nel merito: accertare e dichiarare che le somme nel tempo pagate da
sono il corrispettivo dei canoni di locazione (1.300€ mensili) di via Parte_1
Grenet, oltre che di pregresse compensazioni, e che comunque rientrano negli aiuti che i genitori danno ai propri figli, e pertanto non costituiscono alcun diritto di proprietà di Parte_1
sull'immobile di Roma Via Filippo De Grenet 145, fabbricato D2, scala D, piano 6, int.
[...]
12; e per l'effetto rigettare le domande attoree, con condanna, oltre al pagamento delle spese di lite, anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., avendo le attrici intentato un giudizio conoscendo l'inesistenza del fatto e l'infondatezza delle proprie ragioni. C. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenga parzialmente accoglibili le richieste economiche di
accertare e dichiarare che ha documentato di aver conferito Pt_1 Parte_1 importi inferiori a quelli pretesi, e che comunque tali versamenti sono il corrispettivo di oltre 10 anni di canoni di locazione (Via Grenet 1.300€ mensili), e di compensazione di debiti pregressi;
e per l'effetto ricalcolare tali importi al netto di quanto dovuto per i canoni di locazione e per tali pregressi crediti;
in ogni caso rigettare – per tutti i motivi sopra esposti - di porre a carico del convenuto il trasferimento delle quote parti dell'immobile di via Grenet;
ma soprattutto accertare e dichiarare che i conferimenti di denaro documentati da controparte sono relativi al periodo 2003- 2012, mentre la domanda è del 2018; e per l'effetto rigettare le domande attoree essendo i diritti di credito tutti prescritti già al momento della domanda. D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre oneri”.
In corso di causa parti attrici rendevano interrogatorio formale all'udienza del 07/10/2021 e al termine dell'istruttoria le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 26/09/2024 e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, con riguardo all'istanza di modifica del verbale d'udienza del 16/10/2019 su cui il giudicante si è riservato alla presente decisione e su cui deve ritenersi realizzato il contraddittorio tra le parti attraverso l'istanza stessa e le memorie in replica di parte attrice depositate in data
03/03/2020 (con il quale si evidenziava, tra l'altro, che il verbale di udienza in questione era stato anche oggetto di lettura alle parti, prima del suo deposito), si rileva che essa è inammissibile, in quanto indipendentemente dalle questioni rappresentate, esso costituisce un atto pubblico che “può essere impugnato solo tramite querela di falso che la parte che lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell'art. 126 c.p.c., la verbalizzazione dell'indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste ha l'onere di proporre” (cfr. Cass. 1884/1996); mentre nel caso di specie, la contestazione è avvenuta in maniera irrituale, in quanto, indipendentemente dal suo contenuto, “in carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo” (cfr. Cass. 8874/2011 e Cass. 22841/2006). In ogni caso, deve rilevarsi che le frasi di cui il convenuto chiedeva irritualmente l'inclusione nell'anzidetto verbale, appaiono irrilevanti ai fini della decisione.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la richiesta di estromissione, formulata al convenuto nei confronti di , sulla base della presunta carenza di legittimazione attiva per non Parte_2 avere, la medesima, versato alcuna somma in relazione all'immobile in Roma, via De Grenet;
la domanda di estromissione non può essere accolta sia perché trattasi di accertamento di merito e sia perché, astrattamente, nella domanda di simulazione relativa, ai fini del trasferimento della proprietà dell'immobile in questione, potrebbe non essere necessario l'esborso di alcuna somma se il negozio dissimulato non lo prevedesse.
Con riguardo alla domanda principale di parte attrice di vedersi riconosciuta comproprietaria dell'immobile sito in Roma, Via De Grenet n° 145 si rileva che, in base alla ricostruzione in fatto fornita dagli odierni istanti, la scrittura privata, stipulata dalle parti in data 24/09/2002, configurerebbe una simulazione relativa tramite interposizione fittizia di persona, nell'ambito del cui accordo, quale soggetto interposto, avrebbe stipulato il contratto di acquisto CP_1 dell'immobile oggetto della presente controversia, almeno pro quota, in nome e per conto delle attrici.
Tuttavia, per far valere la simulazione in una compravendita immobiliare, non basta provare l'intesa tra l'interponente e chi appare come compratore, ma è indispensabile dimostrare, con un atto scritto, che anche il terzo venditore abbia aderito consapevolmente a tale accordo (cfr. Cass. 1246/2025 e
Cass. 27189/2024).
Inoltre, dal tenore letterale della scrittura privata in questione (all. 1 di parte attrice), datata
24.09.2002, l'accordo appare più una semplice lettera d'intenti; in esso si legge, infatti, che “è volontà di tutte e tre le parti di acquistare l'immobile...”; “tale immobile risulterà formalmente intestato…”; “la gestione dell'immobile spetterà…”.
La compravendita effettuata tramite rogito notarile del 10.01.2003 appare, pertanto, un contratto non connesso al pregresso accordo, che non appare contenere né una controdichiarazione riferibile ad una presunta simulazione, né un accordo vincolante sulla gestione e sulla ripartizione degli utili derivanti dallo sfruttamento dell'immobile stesso;
né infine, risultano versamenti univocamente riferibili a quanto contenuto nella scrittura privata.
In tal senso, anche a livello presuntivo, devono, inoltre, essere valutati le visure catastali allegate da
(cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di parte convenuta) e la dichiarazione di CP_1 Parte_2 resa all'udienza del 23/10/2009 nel procedimento nrg. 59052/2008 (cfr. doc. 10 fascicolo di parte convenuta), valutabile come prova atipica e secondo la quale l'immobile de quo è di proprietà solo di (cfr. Cass. 16893/2019 e Cass.10825/2018); tali elementi portano a ritenere che CP_1 dalla comune intenzione non si sia mai passati ad un accordo vincolante;
conseguentemente la domanda di parte attrice deve essere respinta.
Quanto alle subordinate domande di parte attrice, si osserva quanto segue.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento della somma di euro 57.695,00 ciascuna a
[...]
e di cui le odierne attrici affermano l'avvenuto versamento in Parte_1 Parte_2 favore di per il pagamento delle rate del mutuo per l' acquisto del bene controverso, si CP_1 rileva che “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. 20964/2025 e Cass.
8829/2023).
Orbene, non sussistendo nel caso in oggetto tale prova, poiché a nulla rilevano le annotazioni scritte a mano sui bonifici o l'elenco, sempre redatto a mano, dei pagamenti delle rate di mutuo (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice) - in quanto la parte non può giovarsi in proprio favore di documenti dalla medesima precostituiti (cfr. Cass. 8290/2016 e Cass. 9685/2000) - la domanda deve ritenersi sfornita di prova e, pertanto, deve essere respinta.
Rimane, infine, assorbita l'ulteriore richiesta di pagamento di euro 19.800,00 quale quota da distrarsi in favore di per il canone di locazione dell'immobile in oggetto, per Parte_2 quanto detto sulla qualificazione della scrittura privata del 24.09.2002.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., tenuto conto della attività processuale complessivamente svolta che ha reso particolarmente difficoltosa la ricostruzione in fatto, nonché della reciproca soccombenza, dovendosi includere anche le questioni in rito sollevate dal convenuto, per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da e , per le Parte_1 Parte_2 ragioni indicate in parte motiva;
- spese compensate.
Roma, 10/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.