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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/05/2024, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1856/2019, posta in decisione in data 29.3.2024 la quale
è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. NAPOLI ENRICO e dell'Avv. D'AMICO FELICIA (LICIA) ( ) C.F._1
VIA EZIO, 12 00192 ROMA;
e con elezione di domicilio in via VIA M.STABILE N.85
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio AR P.IVA_2
dell'Avv. BALESTRAZZI VITTORIO e dall'Avv. BALESTRAZZI FRANCESCO
1 ( ) V IA LOMBARDIA 19 PALERMO;
e con elezione di domicilio in C.F._2
via VIA LOMBARDIA N. 19 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
nome e per conto della Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. IVAN CHIARAMONTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CATANIA, VIA MONFALCONE N. 4.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
134/2019 pronunziata dal Tribunale di Sciacca il 29 marzo 2019, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa società avverso l'atto di precetto notificato dalla sulla scorta di un contratto di mutuo siglato tra le AR
parti in data 30 novembre 2014, con condanna alle spese di lite.
La si costituiva per resistere al gravame. CP_1
Nel corso del giudizio interveniva la quale procuratrice Controparte_4
di a sua volta cessionaria pro soluto ai sensi dell'art. 58 del Controparte_3
D.Lgs. n. 385/1993 dei crediti a sofferenza vantati da AR
(tra cui quello vantato nei confronti della ) giusto Parte_1
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda
n.149 del 16 dicembre 2021.
Con note scritte del 7 marzo 2024, il legale della società appellante deduceva l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo e, per conseguenza, dichiarava la rinunzia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e instava per la estinzione del giudizio;
su sollecitazione della Corte, in data 25 marzo 2024 depositava la rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta dal liquidatore della Pt_1
[..
[...] dott. e veniva quindi reiterata l'istanza di declaratoria di Parte_2 Persona_1
estinzione del processo.
Le controparti nulla osservavano, in ordine alla chiesta estinzione, così manifestando il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
A mente dell'art. 306 c.p.c. comma I, il processo si estingue per rinunzia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
E' da ritenere che non vi sia interesse dell'appellata e della interveniente, alla Contro prosecuzione del presente giudizio: invero la è pienamente vittoriosa in primo grado e la interveniente è procuratrice della cessionaria del credito, in disparte la considerazione che nessuna delle sue società ha dedotto o argomentato alcunché sulla istanza, conoscibile in quanto prodotta in telematico.
Alla luce dell'art. 306 c.p.c. comma IV, che pone a carico del rinunziate l'onere delle spese di lite salvo patto contrario, non avendo . L. Parte_1
prodotto l'accordo transattivo e non potendo questa Corte, quindi, avere contezza di eventuali accordi derogativi al principio espresso, le suddette spese vanno integralmente poste ex lege a carico dell'appellante rinunziante. Esse si liquidano, per ciascuna controparte, in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari,
IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando:
1) dichiara estinto il giudizio di appello introdotto con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2019 da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 134/2019 AR
pronunziata dal Tribunale di Sciacca in data 28 marzo 2019 e pubblicata il 29 marzo
2019;
2) condanna la al pagamento, in favore delle Parte_1
società appellata e della società interveniente, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna in complessivi € 10.000,00, oltre accessori.
3 Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il 16.5.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1856/2019, posta in decisione in data 29.3.2024 la quale
è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. NAPOLI ENRICO e dell'Avv. D'AMICO FELICIA (LICIA) ( ) C.F._1
VIA EZIO, 12 00192 ROMA;
e con elezione di domicilio in via VIA M.STABILE N.85
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio AR P.IVA_2
dell'Avv. BALESTRAZZI VITTORIO e dall'Avv. BALESTRAZZI FRANCESCO
1 ( ) V IA LOMBARDIA 19 PALERMO;
e con elezione di domicilio in C.F._2
via VIA LOMBARDIA N. 19 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
nome e per conto della Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. IVAN CHIARAMONTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CATANIA, VIA MONFALCONE N. 4.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
134/2019 pronunziata dal Tribunale di Sciacca il 29 marzo 2019, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa società avverso l'atto di precetto notificato dalla sulla scorta di un contratto di mutuo siglato tra le AR
parti in data 30 novembre 2014, con condanna alle spese di lite.
La si costituiva per resistere al gravame. CP_1
Nel corso del giudizio interveniva la quale procuratrice Controparte_4
di a sua volta cessionaria pro soluto ai sensi dell'art. 58 del Controparte_3
D.Lgs. n. 385/1993 dei crediti a sofferenza vantati da AR
(tra cui quello vantato nei confronti della ) giusto Parte_1
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda
n.149 del 16 dicembre 2021.
Con note scritte del 7 marzo 2024, il legale della società appellante deduceva l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo e, per conseguenza, dichiarava la rinunzia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e instava per la estinzione del giudizio;
su sollecitazione della Corte, in data 25 marzo 2024 depositava la rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta dal liquidatore della Pt_1
[..
[...] dott. e veniva quindi reiterata l'istanza di declaratoria di Parte_2 Persona_1
estinzione del processo.
Le controparti nulla osservavano, in ordine alla chiesta estinzione, così manifestando il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
A mente dell'art. 306 c.p.c. comma I, il processo si estingue per rinunzia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
E' da ritenere che non vi sia interesse dell'appellata e della interveniente, alla Contro prosecuzione del presente giudizio: invero la è pienamente vittoriosa in primo grado e la interveniente è procuratrice della cessionaria del credito, in disparte la considerazione che nessuna delle sue società ha dedotto o argomentato alcunché sulla istanza, conoscibile in quanto prodotta in telematico.
Alla luce dell'art. 306 c.p.c. comma IV, che pone a carico del rinunziate l'onere delle spese di lite salvo patto contrario, non avendo . L. Parte_1
prodotto l'accordo transattivo e non potendo questa Corte, quindi, avere contezza di eventuali accordi derogativi al principio espresso, le suddette spese vanno integralmente poste ex lege a carico dell'appellante rinunziante. Esse si liquidano, per ciascuna controparte, in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari,
IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando:
1) dichiara estinto il giudizio di appello introdotto con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2019 da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 134/2019 AR
pronunziata dal Tribunale di Sciacca in data 28 marzo 2019 e pubblicata il 29 marzo
2019;
2) condanna la al pagamento, in favore delle Parte_1
società appellata e della società interveniente, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna in complessivi € 10.000,00, oltre accessori.
3 Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello il 16.5.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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