Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 8153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8153 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2025, proposto da
GI LU, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Gentile e Maurizio Notardonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IN DI CASERTA, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza n. 336/2024 del 31 maggio 2024, emessa dal Giudice di Pace di Carinola, Sezione 01 Civile, nei confronti della Provincia di Caserta in materia di risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 il dott. LO L'LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe, con cui la Provincia di Caserta è stata condannata al pagamento in suo favore della seguente somma a titolo di risarcimento danni da circolazione stradale: “euro 2.200,00 oltre interessi dalla sentenza”.
Il medesimo chiede la nomina di un commissario ad acta che, in via sostitutiva, si attivi per l’adempimento in caso di protratta inerzia dell’amministrazione.
L’intimata Provincia di Caserta non si è costituita.
All’udienza camerale del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva della Provincia di Caserta;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza del Giudice di Pace di Carinola azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine la Provincia di Caserta dovrà provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, della somma liquidata nel suddetto titolo giudiziale (€ 2.200,00) con maggiorazione degli interessi legali ivi attribuiti, calcolati dalla data di deposito della sentenza (31 maggio 2024) fino all’effettivo soddisfo;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo addebitate alla Provincia di Caserta, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’importo e della linearità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Provincia di Caserta di dare esecuzione alla sentenza individuata in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.
Determina fin d’ora in € 800,00 (ottocento/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria.
Condanna la Provincia di Caserta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, disponendo l’attribuzione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA IA RI, Presidente
LO L'LI, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO L'LI | LA IA RI |
IL SEGRETARIO