Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: pagamento somma
Fra:
, con sede legale in Milano, in persona dei Parte_1
procuratori Avv. Mario Gustato e Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Cogiatti ed eletivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
, Email_1
- Appellante -
-
contro
-
nella persona del sindaco pro tempore, OP
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Parola, presso il cui studio sito in in Via Cavour 31-18039 Ventimiglia è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
-Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
riforma della sentenza del Tribunale Civile di Imperia, G.U. Dott.
Cento, n. 612/2023, emessa a definizione del giudizio rubricato con
numero di R.G. 935/2021, depositata in data 3 ottobre 2023, non
notificata:
In via principale riformare la sentenza di primo grado nei capi in cui il Tribunale di Imperia ha:
ritenuto non dovuti gli interessi di mora ed anatocistici maturati
sulle fatture azzerata fatte oggetto di rinuncia e omesso di
riconoscere:
o gli interessi di mora ed anatocistici sul residuo importo richiesto
in linea capitale (€ 57,48),
o la debenza dell'importo di € 34.120,00 richiesto a titolo di
risarcimento forfettario del danno ex art. 6, D.Lgs. 231/2022, o gli
interessi legali sull'importo di € 34.120,00 a titolo di risarcimento
forfettario del danno, come meglio richiesti nel corpo dell'atto,
e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado condannando
il al pagamento di: OP
interessi moratori maturati sull'importo delle fatture azionate
con l'atto introduttivo del giudizio che sono risultate essere state
saldate dall'Ente convenuto a decorrere dal termine di pagamento di
ciascuna fattura sino alla data di eseguito saldo della stessa;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui
sopra;
importo di € 34.120,00 richiesto e dovuto a titolo di risarcimento
forfettario del danno ex art. 6, D.Lgs. 231/2002 per il ritardato
pagamento delle fatture azionate in linea capitale;
interessi, sull'importo del risarcimento forfettario del danno, al
tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di
2 pagamento con riferimento alla singola fattura sottostante
tardivamente pagata (la scadenza della fattura tardivamente pagata
che ha generato il diritto al risarcimento forfettario del danno è
da intendersi quale dies a quo per l'insorgenza del diritto a
richiedere il risarcimento forfettario del danno atteso che lo stesso
è dovuto ex lege in ragione del ritardo nel pagamento).
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre
C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali
successive occorrende, anche con riferimento al giudizio di primo
grado”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis,
1) rigettare le conclusioni tutte rassegnate da (C.F. Parte_1
e P.IVA ); respingere integralmente l'appello proposto da P.IVA_1
(C.F. e P.IVA ), perché infondato in fatto Parte_1 P.IVA_1
e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
2) confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Imperia n. 612/2023 il 03/10/2023 nell'ambito della causa civile
portante il n. 935/2021 RG oggetto del presente gravame per le
ragioni precedentemente esplicate;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del
grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i
d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).”
IN FATTO E DIRITTO
1.La , in qualità di cessionaria di crediti di Parte_1 [...]
nei confronti del citava questo CP_2 OP
davanti al Tribunale di Imperia chiedendo la condanna del CP_1
3 a corrispondergli la somma di € 204.262,05 in linea OP
capitale, oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.L.vo n. 231/2002,
interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D.L.vo n. 231/2002 pari a 40 € per ogni fattura pagata in ritardo.
In subordine chiedeva che fosse riconosciuto che il OP
aveva avuto un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. .
2.Il si costituiva chiedendo il rigetto della OP
domanda attrice ed eccependo :
-l'omessa produzione delle fatture azionate in linea capitale;
-l'intervenuto pagamento, effettuato sia in favore della società
Part cedente che di , di tutte le fatture azionate ad CP_2
eccezione della fattura n. 004115484038 rifiutata dal CP_1
- che mai era stato inviato un sollecito di pagamento alcun sollecito di pagamento prima della notifica dell'atto di citazione.
-che l'insussistenza del credito in via di capitale ed il tempestivo adempimento escludevano la non debenza degli importi domandati per interessi moratori, interessi anatocistici ed a titolo di risarcimento forfettario del danno sulla sorte capitale;
-che era illegittima la richiesta di indebito arricchimento non ricorrendo una ipotesi di sussidiarietà sussidiarietà.
3.La a questo punto riduceva la sua richiesta in Parte_1
linea capitale prima ad € 222,48 poi ad € 57,48 mantenendo ferma la domanda per interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento del danno per costi di recupero calcolato in € 34.120,00
(40 € per 853 fatture a suo avviso pagate tardivamente o non pagate)
.
4 4.Il Tribunale di Imperia con sentenza n. 612 del 3 ottobre 2023
Part respingeva la domanda attrice condannando la al Parte_1
pagamento delle spese processuali.
Circa il credito in linea capitale il Tribunale osservava che il aveva provato il tempestivo pagamento depositando OP
la documentazione attestante lo stesso, tanto che parte attrice aveva rinunciato a praticamente l'intera domanda in linea capitale.
Rimaneva una richiesta di € 57,43 ma parte attrice non indicava neanche a quale delle 853 fatture si riferiva tale omesso pagamento.
Pertanto anche questa ultima piccolissima richiesta di pagamento in linea capitale andava respinta.
Circa gli interessi moratori, dato il pacifico pagamento delle fatture l'attrice avrebbe dovuto indicare quali fatture sarebbero state pagate in ritardo e con quale ritardo oltre il termine stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D.L.vo n. 231; non solo,
decorrendo tale termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture da parte del debitore parte attrice non aveva indicato neanche quali fatture erano state ricevute e quando.
Il primo giudice rilevava altresì che tutte le fatture erano state emesse nel periodo gennaio/marzo 2021, salvo quattro che erano state emesse nel mese di ottobre 2020 e che i pagamenti erano stati eseguiti nel periodo dicembre 2020/maggio 2021 e quindi verosimilmente nel rispetto del citato termine di pagamento di 30
giorni dal ricevimento della fattura.
Riteneva infondata la richiesta, avanzata dall'attrice solo nella comparsa conclusionale, che gli interessi moratori dovevano essere determinati sulla base all'art. 4, comma 1, D.L.vo n. 231/2002,
secondo cui gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, “dal giorno successivo alla
5 scadenza del termine per il pagamento”; infatti nella specie andava applicato il termine di pagamento previsto dall'art. 4, comma 2,
lett. a) D.L.vo n. 231/2002 in quanto il credito doveva essere soddisfatto previa emissione di fattura
La richiesta di interessi anatocistici andava respinta non essendo maturati gli interessi semplici.
La richiesta di risarcimento forfetario di 40 € per fattura ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 231/2002 andava respinta dovendosi ritenere tutti i pagamenti tempestivi.
5.La proponeva appello contro la sentenza sulla base Parte_1
dei seguenti motivi di appello.
Primo motivo di appello.
Erano gli stessi mandati di pagamento prodotti dal OP
, non coincidenti con i termini di pagamento a provare il ritardo nel pagamento.
La data di esecuzione dei mandati indicata nella tabella del Comune di non provava la data di effettivo pagamento, dovendosi CP_1
fare riferimento alla data della quietanza di pagamento.
Il riferimento alla data della ricezione della fattura era errato dovendosi applicare l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 231/2002 il quale precisava che gli interessi di mora decorrono “… dal giorno
successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, a nulla rilevando la circostanza per cui, ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettera a, del medesimo decreto, il periodo di pagamento non può
superare il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Il non aveva allegato le fatture e non contestava di averle CP_1
ricevute e comunque il termine decorreva dalla data di emissione della fattura.
Quindi il pagamento era stato fatto in ritardo e con soggetto errato.
6 Secondo motivo di appello.
Essendo dovuti gli interessi moratori erano egualmente dovuti gli interessi anatocistici che dovevano essere calcolati nella misura del tasso di mora.
Terzo motivo di appello.
Ugualmente erano dovuto l'importo di dell'importo di € 34.120,00,
per risarcimento forfetario minimo di 40 € per fattura pagata in ritardo essendo i pagamenti da parte del avvenuti OP
in ritardo.
E tale rimborso forfetario aveva lo scopo di sanzionare la prassi dilagante dei pagamenti in ritardo della Pubblica Amministrazione.
Quarto motivo di appello.
Il Tribunale non aveva esaminato la richiesta di pagamento degli interessi sul rimborso forfetario.
6.Si costituiva il chiedendo il rigetto OP
dell'appello.
In via preliminare osservava come l'appellante né avesse impugnato il rigetto della residua domanda di € 57,48 in linea capitale sulla originaria somma di € 204.262,05 né avesse impugnato la sentenza nel punto in cui aveva statuito che il pagamento delle fatture era avvenuto prima dell'inizio della causa in primo grado.
Correttamente il Tribunale riteneva che dato il pacifico pagamento del credito in linea capitale era onere della parte attrice indicare quali fatture fossero state pagate in ritardo e correttamente il
Tribunale aveva ritenuto che il termine di pagamento fosse da calcolarsi entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
In ogni caso eventuali sforamenti di due o tre giorni potevano essere dovuti all'obbligo di Legge delle Pubbliche Amministrazioni di protocollare le fatture ricevute.
7 Altrettanto corrette erano le decisioni del Tribunale circa gli interessi anatocistici e circa il risarcimento forfetario del danno da ritardo di 40 € per fattura in quanto i pagamenti erano stati tutti tempestivi.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 15 maggio 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
7.I diversi motivi di appello devono essere trattati congiuntamente e devono essere respinti.
Se per l'ammissibilità della domanda di interessi ai sensi del decreto legislativi 231/2002 non è necessario che il creditore faccia un calcolo specifico della somma richiesta tuttavia rimane sempre l'onere della prova circa al suo asserito credito e la grave carenza di allegazioni e soprattutto di deposito di elementi probatori minano fatalmente l'appello come avevano minato la domanda in primo grado.
Nel caso di specie l'asserito credito era relativo a 853 fatture.
I contratti di fornitura non sono mai stati indicati e depositati.
Le fatture non sono mai state depositate.
I documenti attestanti la data di ricezione delle fatture da parte del non sono mai state depositate. CP_1
Sono stati depositati degli elenchi di fatture, data di scadenza e capitale dovuto redatti unilateralmente da parte attrice ed oggi appellante e volti a provare il credito per capitale ed interessi e risarcimento forfetario del danno.
Il ha contestato l'attendibilità di tale elenco , OP
ha sostenuto di avere saldato tutto tempestivamente tranne una fattura non accettata ed ha documentato i pagamenti.
8 A questo punto la fatti due controlli, ha rinunciato Parte_1
sostanzialmente al capitale richiesto riducendo la sua domanda da €
204.262,05 a 57,48 € (ossia lo 0,02% della somma in origine richiesta).
Anche questa minima domanda è stata respinta dal Tribunale e la statuizione sul punto non è stata appellata.
Risulta evidente che gli elenchi depositati in primo grado da parte appellante sono non solo a formazione unilaterale ma anche del tutto inattendibili visti che indicavano come da pagare dei crediti praticamente già pagati.
Mancando contratti e fatture , né potendosi ritenere attendibile dal punto di vista probatorio l'elenco redatto dalla e Parte_1
depositato, vista che riportava come dovuti dei crediti in linea capitale già pagati, non è dato sapere quali fossero i termini di pagamento pattuiti.
Ne segue che è del tutto inutile in un caso in cui sul pagamento della somma capitale è sceso il giudicato, pretendere di applicare i termini di pagamento di cui al primo comma quando non si prova cosa fosse stato pattuito come termini di pagamento e quali fossero tali termini.
Respinto il primo motivo di appello sul cui accoglimento si basavano i quattro successivi motivi di appello, l'intero appello deve essere rigettato.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in 9.000,00 Euro per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( 2000,00 Euro per la fase di studio, 1.500,00 Euro
per la fase introduttiva,2.000,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 3.500,00 Euro per la fase della decisione ) .
9 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Imperia n. 612 del 3 ottobre 2023 rigetta l'appello
e conferma la sentenza appellata.
Condanna la a rifondere al le Parte_1 OP
spese legali del giudizio di appello liquidate in 9.000,00 Euro
per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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